ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sezione Giurisdizionale Umbria Sentenza n. 9/2021/M

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

in composizione monocratica

in funzione di G. U. P. ai sensi dell’art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato l’8 maggio 2020, iscritto al n. 13001/M del registro di segreteria e proposto contro l’INPS da [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS] in via [OMISSIS], rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, [OMISSIS] deduce di essersi arruolato nei Carabinieri l’8 ottobre 1984 e di aver maturato al 31/12/1995 un servizio utile pari ad anni 13 e mesi 4, con messa in quiescenza col grado di Appuntato Scelto V in data 16.02.2017, con complessivi 37 anni, 4 mesi, 9 giorni, arrotondati a 37 anni e 4 mesi.

Rappresenta che - con determinazione n. [OMISSIS] - gli è stata conferita dall’INPS la pensione ordinaria diretta di inabilità, n. 17423839, avente decorrenza 17/02/2012, liquidata con sistema misto retributivo – contributivo, in applicazione dell’art. 1, co. 12, della L. n.335/1995 (retributivo sino al 31.12.95, in quanto a tale data aveva maturato una anzianità inferiore ai 18 anni e contributivo per il periodo successivo).

Ciò posto, precisato di aver preventivamente presentato istanza amministrativa in data 18 febbraio 2020, espressamente respinta dall’INPS, chiede giudizialmente la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, co. 1, d.P.R. 1092/1973, lamentando che l’Istituto gli abbia applicato – al quindicesimo anno di servizio – l’aliquota del 35% ai sensi dell’art.44 TU n.1092/73, anziché quella del 44%.

Invocati numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della determinazione liquidativa del suo trattamento pensionistico e la conseguente riliquidazione della pensione con la percentuale del 2,93% ex art 54 cit., oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese.

2. L’INPS si è costituito e ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, facendo leva sull’assunto che il ricalcolo della pensione in base all’art. 54 D.P.R. 1092/1973 spetterebbe soltanto a chi abbia maturato, all’atto della cessazione dal servizio, una anzianità contributiva totale compresa tra i quindici ed un massimo di venti anni e non a coloro che, come il ricorrente, abbiano maturato, complessivamente, in totale ben più di venti anni di servizio utile a fini di quiescenza e al 31.12.95 meno di quindici anni.

Ha concluso chiedendo il rigetto nel merito per infondatezza chiedendo, in via subordinata, volersi ridurre la condanna per gli accessori del credito alla maggior misura tra rivalutazione ed interessi legali, con esclusione di ogni anatocismo.

3. La causa è stata decisa in data odierna, sulla base degli atti, in applicazione dell’art. 85, co. 5, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come esteso fino al termine dello stato emergenziale dall’art. 26-ter, inserito dalla L. n.126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, come da dispositivo in calce, comunicato via PEC alle parti costituite.

DIRITTO

1. Nel merito il ricorso con riguardo alla pretesa volta ad ottenere il ricalcolo della pensione con l’incremento pari al 44% ex art.54 D.P.R. 1092/1973, è infondato, avuto riguardo alla concreta fattispecie prospettata. Seppure nel solco del tradizionale orientamento sinora portato avanti da questa Sezione, il beneficio in questione possa ancora ritenersi estensibile anche al personale che abbia maturato un’anzianità di servizio utile complessiva maggiore ai 20 anni, da una prima lettura della recentissima sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pare che la questione relativa alla riconoscibilità del ricalcolo ex art. 54 d.P.R. n.1092/73 sia stata risolta “con valutazione coerentemente negativa” per coloro che al 31.12.95 avessero maturato meno di 15 anni di servizio utile, essendosi formulato il seguente principio di diritto: “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

5. Considerata la natura della questione ed i noti contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per operare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria

Respinge

il ricorso in epigrafe. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, V comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. n. 27/2020.

Il Giudice Unico

f.to Cons. Rosalba Di Giulio

Depositata in segreteria il 2 aprile 2021.

Il Direttore di segreteria

f.to Melita Di Iorio


firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3338
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto: mer mar 31, 2021 8:22 pm On.le TONELLI interpella il Governo su art. 54 per disparità tra personale Militare e PolStato.
NON credo proprio ne vogliano ne possano cambiare un DPR del 1973...poi tutto è possibile....
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 103/2021 in rif. alla CdC Marche n. 63/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 105/2021 in rif. alla CdC Marche n. 183/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 115/2021 in rif. alla CdC Marche n. 69/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 122/2021 in rif. alla CdC Basilicata n. 23/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 123/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 387/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 124/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 482/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

7) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 127/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 140/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

8) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 128/2021 in rif. alla CdC Campania n. 401/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.

9) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 129/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 40/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
elciad1963
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 484
Iscritto il: lun apr 25, 2016 10:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

panorama ha scritto: ↑

mer mar 31, 2021 8:22 pm

On.le TONELLI interpella il Governo su art. 54 per disparità tra personale Militare e PolStato.

NON credo proprio ne vogliano ne possano cambiare un DPR del 1973...poi tutto è possibile

L'errore è stato commesso nel 1981 con la smilitarizzazione quando ne i costituendi sindacati ne i vertici ministeriali hanno chiesto e fatto valere i loro sacrosanti diritti e la politica ha fatto tutto il possibile per creare divari tra le forze dell'ordine, perché uniti facevano paura a qualcuno. Ora si ritrovano e ci ritroviamo tutti appartenenti allo stesso comparto, inclusi le FF.AA. e VVFF, con tantissime disposizioni (vedasi Ausiliaria) personalistiche e divergenti. La Roma imperiale fa ancora scuola DIVIDI ET IMPERA e noi poveri polli di don Abbondio, ancora ci becchiamo a vicenda. Ma a tantissimi fa piacere tutto ciò altrimenti come potrebbero esistere 4 comandanti/dirigenti generali più un'infinità di generali e dirigenti generali in numero maggiore degli USA con stipendi 3 volte superiore e con la base (marescialli/ispettori/brigadieri/
sovrintendenti/sergenti e via dicendo) con stipendi e pensioni da fame. La coperta è sempre la stessa e loro hanno pensato di coprire solo la testa perché è quella che a loro interessa.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Non vorrei pensare che l'intervento di TONELLI rimanga inascoltato. Quello che mi preoccupa saranno i tempi di risposta.

In questi giorni comunque, dovrebbe uscire qualche sentenza della CdC d'Appello che riguarda PolStato.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

La penitenziaria ha già ricevuto esito negativo in appello.

Inoltre il Consiglio di Stato ha affermato:

Il legislatore, con la l. n. 472/1987, di conversione del D.L. 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 T.U. n. 1092/1973: in siffatto modo Consiglio di Stato, parere n. 636/1998, ha affermato che per la Polizia di Stato la richiamata normativa ha previsto l’applicazione, ai soli fini dell’acquisizione del diritto a trattamento di pensione, dell’art. 52, e non anche dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3338
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

elciad1963 ha scritto: ven apr 02, 2021 6:04 pm Ora si ritrovano e ci ritroviamo tutti appartenenti allo stesso comparto, inclusi le FF.AA. e VVFF, con tantissime disposizioni (vedasi Ausiliaria) personalistiche e divergenti.
Il problema è che non siamo tutti appartenenti al solito comparto, altrimenti, noi, avremo anche 6 scatti e maggiorazioni di 1/5 (per quello che servono oggi) che è certamente meglio di avere (forse) qualche spicciolo al mese in virtù dell'applicazione del coefficiente del 2,44% :oops:
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sent 134/2021

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente f.f.

Dott. Angelo Bax Consigliere

Dott. Giancarlo Astegiano Consigliere

Dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso in appello, iscritto al n. 55.524/R.G. proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Patteri Antonella, Preden Sergio e Caliulo Luigi, con i quali elettivamente domicilia a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto: appellante

Contro

xxx, difeso dall’Avv. Mazzeo Antonio, con indirizzo di posta elettronica certificata avv.mazzeo.antoniolecce@arubapec.it, domiciliato per elezione presso il suo studio a Lecce, in via D. Cantatore 17: appellato

avverso e per l’annullamento

della sentenza n. 842/2018, della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, pubblicata il 12 dicembre 2018.

Visti: l’appello, le difese di parte privata, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 17 marzo 2021, con l’assistenza del segretario dott.ssa Zotta Maria Vittoria, data per letta la relazione del Cons. Comite Giovanni, uditi gli Avv.ti Preden Sergio, per l’INPS, e Mazzeo Antonio, per xxx.

Svolgimento del processo

1. Con l’impugnata sentenza la Corte regionale per la Puglia ha accolto il ricorso di xxx e, per l’effetto, ha riconosciuto, con il favore delle spese, il “(…) diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione (…) con corretta applicazione dell’art. 54, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nei termini seguenti: a) per l’anzianità di servizio utile fino al 31 dicembre 1992, la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,20 per cento (44:20); b) per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31 dicembre 1995, la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44 per cento (…) e quella calcolata come sopra per l’anzianità al 31 dicembre 1992”.

xxx, già Assistente Capo della Polizia penitenziaria, è titolare, dal 12 ottobre 2015, di pensione ordinaria di inabilità calcolata dall’INPS con il sistema delle quote (c.d. sistema misto), per non avere conseguito l’Assistente, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni. Difatti, a detta data aveva maturato anni 17 e mesi 2 di servizio utile ai fini del diritto.

Con nota indirizzata all’INPS nel mese di maggio 2018, si doleva dell’illegittimo computo del trattamento “a causa dell’omessa applicazione dell’art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973”; ne chiedeva perciò la riliquidazione “con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile”.

2. La sentenza in epigrafe ha statuito nei termini di cui sopra alla stregua dell’allora maggioritario indirizzo giurisprudenziale.

3. Della decisione si è gravato l’Istituto previdenziale, che lamenta: “Violazione degli artt. 54, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e 1, comma 12, della l. 335/1995”.

In sintesi, l’Ente deduce di essere a conoscenza “dell’orientamento giurisprudenziale (…) secondo il quale l’aliquota del 44 per cento, prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, troverebbe applicazione anche nell’operazione di calcolo della quota retributiva di una pensione attratta al sistema misto”; tuttavia, aderendo a un orientamento minoritario delle Corti territoriali, ritiene che “la parte retributiva della pensione deve essere determinata applicando non già l’aliquota secca del 44 per cento bensì un’aliquota di accrescimento corrispondente alla specifica anzianità di servizio (…)”. Quest’ultima, difatti, poteva agevolmente individuarsi facendo riferimento alla soluzione adottata (in ipotesi) dall’Istituto, di applicazione dell’art. 44, del d.P.R. n. 1092/1973, quale disposizione di sistema considerata comune al personale civile e militare (rendimento del 35 per cento a 15 anni e aliquota incrementale dell’1,80 per cento per ogni anno successivo sino al ventesimo), ovvero ricavandola direttamente dall’art. 54, comma 9, applicabile ai militari (aliquota annua del 2,20 per cento).

Conclude, quindi, per l’integrale riforma della decisione.

4. Resiste al gravame, con comparsa di costituzione e risposta datata 14 novembre 2020, xxx, che eccepisce l’inammissibilità del “primo motivo (…) ai sensi dell’art. 193 c.g.c.” e, comunque, l’infondatezza in fatto e in diritto dell’intera impugnativa.

In breve, ritiene che il gravame, in relazione a un primo asserito motivo impingente sulla violazione dell’art.1 della legge n. 395, del 15 dicembre 1990, giacché l’appellato non è un ex militare bensì un agente della polizia penitenziaria, è da dichiarare inammissibile in quanto “l’INPS mai ha sollevato siffatta eccezione in primo grado, né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di discussione”; né tale argomentazione, in quanto nova vietato dall’art. 193 c.g.c., avrebbe potuto trovare ingresso in appello.

In via gradata, ove ritenuta ammissibile, evidenzia l’infondatezza della stessa, giacché “il Corpo della polizia penitenziaria, pur essendo allo stato un corpo civile, a seguito della smilitarizzazione di esso risalente al 1990, integra una categoria equiparata (…) a tutti gli effetti di legge al personale militare per tipologia e costituzione, gerarchia e qualifica”.

Quanto al merito, deduce che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che “l’aliquota del 44 per cento vada applicata a coloro che al 31 dicembre 1995 fossero in possesso, come l’appellato, di un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. Su queste basi, la Sezione territoriale ha dato puntuale applicazione all’art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973”.

7. Alla pubblica udienza odierna i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi del decidere

[1] In limine, mette conto precisare che la questione dell’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al personale della Polizia penitenziaria, non risulta essere stata oggetto di discussione o di rilievo officioso in prime cure e neppure oggetto di contestazione ad opera dell’INPS, che sul punto non ha svolto una specifica impugnazione, facendo all’evidenza acquiescenza, per essere stato, il tema, introdotto in appello da parte privata, sebbene in termini meramente preclusivi della sua ammissibilità. Perciò, principaliter, è da escludere che la suindicata argomentazione, in quanto solo ipotetica, possa sussumersi nell’art. 193, comma 1 del c.g.c., nella parte in cui preclude la proposizione di domande o di eccezioni nuove, poiché né l’appellato (xxx) né l’appellante (INPS) hanno proposto, nel rispettivo ruolo, nuove domande o nuove eccezioni.

Purtuttavia, è necessario verificare se in una tale evenienza il giudice d’appello possa procedere comunque a una qualificazione giuridica della fattispecie diversa da quella operata dal primo giudice - che ha ritenuto implicitamente applicabile l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, anche al personale della Polizia penitenziaria - in difetto di un rituale motivo di gravame, alla stregua del principio iura novit curia, o se, invece, tale operazione sia preclusa per la formazione di un vero e proprio giudicato interno sul punto.

Vale la pena rilevare che l’appello (in specie pensionistico) è il più ampio mezzo di impugnazione ordinaria, integrando una fase del processo nella quale il giudizio può essere rinnovato, non con il semplice e globale riesame della sentenza di prime cure, ma con un nuovo esame della causa nei limiti delle specifiche censure contenute nell’atto di gravame o meglio, atteso il contenuto dispositivo degli artt. 170, comma 1, e 190, comma 2 del c.g.c. (art. 342, comma 1 c.p.c.), nei limiti dei motivi di diritto che sono in esso esplicitati.

Di tutta evidenza che l’impugnazione in appello può avere per oggetto anche la qualificazione giuridica delle domande (o delle eccezioni) proposte in causa, operata dal primo giudice e non condivisa dall’appellante, il quale pretende di ritrarre un effetto favorevole alle proprie tesi dalla diversa configurazione giuridica di domande ed eccezioni.

Invero, in materia di procedimento pensionistico pubblico (non diversamente da quanto avviene nel processo civile), l’applicazione del principio iura novit curia, di cui all’art. 95, comma 1 c.g.c. (art. 113, comma 1 c.p.c.), importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.

Tale principio poi deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra – petizione, di cui all’art. 101, comma 3 c.g.c. (art. 112 c.p.c.), in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 8645/2018).

Da ultimo, il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce chiaramente alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità (Cass. n. 34158/2019).

In specie, non sorgono dubbi sul dovere del giudice di ricercare la pertinente norma giuridica applicabile al personale della polizia penitenziaria, se sia l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, nell’interpretazione resa di recente dalle SS.RR., ovvero l’art. 6 della l. n. 1543/1963 o l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, atteso che il Corpo della Polizia penitenziaria è un corpo civile.

Quanto al dubbio interpretativo infra enunciato, la giurisprudenza della Suprema Corte oscilla fra due teoriche giuridiche, affermando ora l’uno ora l’altro principio.

Secondo un primo orientamento (Cass. n. 29978/2017, n. 15223/2014, n. 24339/2010, n. 20730/2008, n. 15496/2007), in difetto di specifico motivo d’appello, si forma un giudicato interno sulla qualificazione giuridica con la conseguente impossibilità per il giudice di riconfigurare giuridicamente la fattispecie in maniera diversa.

Difatti, in mancanza di uno specifico motivo di gravame, la decisione inerente alla qualificazione giuridica della domanda è suscettibile di acquiescenza parziale e soggetta, quindi, alla formazione del giudicato implicito ex art. 177, commi 3 e 4 c.g.c. (art. 329, comma 2 c.p.c.). Di talché, il giudice d’appello non può mutare la qualificazione giuridica compiuta dal primo giudice se non in presenza di una specifica impugnazione o contestazione delle parti, in ipotesi della parte soccombente legittimata a impugnare.

Perciò, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “(…) il giudicato deve ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione dei rapporti, qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione del primo giudice, omettendone l’impugnazione, e svolto le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione. In tal caso, infatti, non può ritenersi che il giudice di secondo grado, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa riesaminare ex officio la questione. Essendo, infatti, i suoi poteri correlati ai motivi di impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, lo stesso può dare alla domanda un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se e in quanto sia stato, direttamente o indirettamente, investito del tema della qualificazione e non già quando tale questione, risolta dal giudice di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o non debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione di una censura espressamente proposta” (Cass. n. 24339/2010, id.15356, 14573 e 21490/2005, n. 11039/2006, n. 21856/2004).

Conclusivamente, il giudicato si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza ma anche sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico – giuridico della soluzione adottata e, quindi, anche sulla qualificazione della domanda pur ove non espressamente dichiarata.

Un secondo orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 11805/2016, n. 7789/2011, n. 7190/2010, n. 19090/2007) afferma, invece, che, pur in difetto di motivo di appello, il giudice ha il potere di procedere a una diversa configurazione giuridica della fattispecie, trovando applicazione, anche in fase gravatoria, il principio iura novit curia, che attribuisce al giudice d’appello il potere – dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica fermi i fatti sottoposti al suo esame. In altri termini, il giudice del gravame può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il generale potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell’ambito delle questioni riproposte con l’impugnativa e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non attribuire un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Quest’ultima impostazione esegetica esclude, quindi, la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione in iure, permanendo in capo al giudice d’appello il potere-dovere di applicare alla fattispecie le norme ritenute più appropriate (Cass. n. 9294/2015, n. 21561/2010).

Il contrasto interpretativo, in assenza di una pronuncia nomofilattica delle Sezioni unite della Suprema Corte, induce il Collegio ad accordare maggior credito al primo orientamento, anche perché dal vigente sistema processuale (contabile e civile) è dato evincere il principio secondo cui solo al giudice di primo grado è consentito l’incondizionato esercizio del potere di qualificazione della domanda, da sussumere in un’astratta norma giuridica, precluso al giudice di secondo grado, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello e della presunzione di acquiescenza posta dall’art. 177, comma 3 del c.g.c. (art. 329, comma 2 c.p.c.), con conseguente formazione del giudicato. Quest’ultimo, infatti, non può mutare ex officio la qualificazione del primo, ossia l’estensione (anche se erronea) dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, previsto per il personale militare, anche al personale della Polizia penitenziaria, che è un Corpo di polizia a ordinamento civile, ove questa non abbia formato oggetto di impugnazione esplicita o, quanto meno, implicita, laddove una diversa qualificazione costituisca la necessaria premessa logico – giuridica di un motivo d’impugnazione espressamente formulato; “diversamente argomentando, si verrebbe a consentire una continua alterazione dei termini dell’accertamento giudiziale, e, quindi, della decisione nei gradi successivi al primo e, in tal guisa, a violare, da un lato, il precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa e, dall’altro, gli stessi surrichiamati principi sui quali si basa il carattere dispositivo del processo civile” (Cass. n. 20730/2008) e contabile.

Pertanto, il Collegio dichiara il passaggio in cosa giudicata del capo della sentenza che ha implicitamente riconosciuto l’estensione al sig. xxx, già appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ai militari (nello stesso senso, Corte conti, Sez. III, sent n. 56/2021).

[2] Nel merito l’appello dell’INPS, per quanto di seguito argomentato, è meritevole di parziale accoglimento.

La questione sub iudice riguarda il corretto computo della quota retributiva di una pensione, da liquidarsi con il sistema misto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, di un militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni; perciò, ci si chiede se la stessa debba essere calcolata invariabilmente con l’aliquota “secca” del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile di servizio, di un coefficiente ritraibile dall’art. 44 o dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come indicato dall’INPS.

Il contrasto interpretativo è stato di recente risolto dalle Sezioni riunite con la sent. n. 1/2021/QM, del 4 gennaio 2021, che, a tal riguardo, ha affermato che “ (…) l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l’applicazione fissa del 44 per cento non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (…); 2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione della pensione normale, essendo in possesso dei requisiti di anzianità minimi, stabiliti espressamente dall’art. 52; 3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno 15 anni e di non più di venti anni”.

Dappoi, dalla correlazione tra le norme del d.P.R. 1092 del 1973 e quelle della legge 335 del 1995, il giudice della nomofilachia ha ricavato un correttivo di tipo perequativo, “ritenuto rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 – e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute – nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari”. Pertanto, ha formulato il seguente principio di diritto: “<<La quota retributiva>> della pensione da liquidarsi con il sistema <<misto>>, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 per cento”.

Il Collegio ritiene condivisibile l’enunciato nomofilattico, al quale intende adeguarsi.

Invero, pieno assenso merita l’affermazione afferente l’ambito di operatività, atteso che “(…) l’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 (…) derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato testo unico, per cui la pensione deve essere commisurata in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lett. a) della legge 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”.

Conseguentemente, la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, pari al 44 per cento della base pensionabile, è da riferire esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà e, in particolare per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio, impostazione utile all’evidenza per “superare (…) qualsivoglia problematica di duplicazione nella valorizzazione dei trattamenti”.

Nell’affermazione di detto principio, le Sezioni riunite si sono poi date carico dell’individuazione in concreto dell’aliquota di rendimento applicabile “non al collocamento in pensione secondo il sistema retributivo ma alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nella nuova modalità c.d. mista, introdotta dalla legge 335/1995”, ritenendo apparentemente “corretto l’approdo secondo cui a ogni anno, dal primo al diciottesimo meno un giorno, debba essere applicato il coefficiente del 2,20, poiché frutto del rapporto tra l’aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, appunto, venti anni (44/20= 2,20)”. Purtuttavia, secondo il giudice della nomofilachia, il “coefficiente del 2,20 per cento incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio”.

Pertanto, dalla disciplina del 1995 è ricavato un correttivo incidente sull’aliquota di rendimento, “mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo, il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 +364/365, cioè 44/17,997= 2,445 per ogni anno”, coefficiente che, pur rimesso, quanto all’arrotondamento, “all’applicazione pratica” del giudice, è fissato nel dispositivo della decisione nel 2,44 per cento per ogni anno utile.

Attesi i richiamati principi, la sentenza di prime cure, in parziale accoglimento dell’appello formulato dall’INPS, è da riformare, anche in punto di spese da compensare integralmente tra le parti, e, pertanto, il trattamento pensionistico del sig. xxx, pur privo dello status di militare all’atto della cessazione dal servizio, è da riliquidare tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile, del coefficiente del 2,44 per cento.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute a far tempo dal 12 ottobre 2015, di collocamento a riposo per infermità, spettano interessi e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent. n. 10/2002/QM, del 18 ottobre 2002, delle SS.RR. (criterio del cumulo parziale).

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti e il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza recato dall’interpretazione nomofilattica, si ravvisa possano integralmente compensarsi, a mente dell’art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, in rito, dichiara la formazione del giudicato implicito sul capo della sentenza che ha riconosciuto l’estensione al sig. xxx, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente i militari; nel merito, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 55.524/R.G. e, per l’effetto, in riforma, anche in punto di spese da ritenersi compensate, della sentenza n. 842/2018 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dichiara che sulla quota retributiva della pensione dell’appellato è da applicare il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 12 ottobre 2015, spettano gli accessori di legge in termini di cumulo parziale (SS.RR. n.10/2002/QM). Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 17 marzo 2021.

Il Giudice Estensore Il Presidente f.f.

(Dott. Giovanni Comite) (Dott.ssa Giuseppina Maio)

“F.to digitalmente” “F.to digitalmente”

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196

Dispone con Decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente f.f.

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 30/03/2021
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 109/2021 in rif. alla CdC Emilia Romagna n. 160/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma la sentenza di 1° grado riconoscendo al Militare E.I. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44% annuo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Comunico ulteriore 2 sentenze con - 15 anni.

1) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 57/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 45/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce la rideterminazione al collega CC. con - 15 anni (arruolato in data 21.10.1986), il coefficiente del 2,44% annuo.

2) - La CdC sez. d’Appello Sicilia n. 59/2021 in rif. alla CdC Sicilia n. 42/2020, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce la rideterminazione al collega della GdF. con - 15 anni (arruolato in data 23.04.1986), il coefficiente del 2,44% annuo. Infatti il Giudice d’Appello chiarisce che: - “Ne consegue che anche nella specie in esame trova applicazione l’aliquota del 2,44%”. Il ricorrente rappresentato e difeso dall’avv.to Santo Delfino.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 133/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 841/2018, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS e riconosce al ricorrente della PolPen. Il coefficiente del 2,44% anche se privo dello status di militare all’atto della cessazione dal servizio, visto che le SS.RR. hanno preso in esame anche la legge 335/1995 che prevede per tutti il c.d. “sistema misto” pensionistico per coloro che al 31/12/1995 non vantavano almeno i 18 anni contributivi.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 134/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 842/2018, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS. IDEM c.s.

N.B.: il Giudice d’Appello nella persona della Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente f.f., infatti precisa quanto segue per entrambe le sentenze:

1) - Pertanto, dalla disciplina del 1995 è ricavato un correttivo incidente sull’aliquota di rendimento, “mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo, il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 +364/365, cioè 44/17,997= 2,445 per ogni anno”, coefficiente che, pur rimesso, quanto all’arrotondamento, “all’applicazione pratica” del giudice, è fissato nel dispositivo della decisione nel 2,44 per cento per ogni anno utile.

2) - Attesi i richiamati principi, la sentenza di prime cure, in parziale accoglimento dell’appello formulato dall’INPS, è da riformare, anche in punto di spese da compensare integralmente tra le parti, e, pertanto, il trattamento pensionistico del sig. xxx, pur privo dello status di militare all’atto della cessazione dal servizio, è da riliquidare tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile, del coefficiente del 2,44 per cento.

3) - Sulle differenze per ratei arretrati, dovute a far tempo dal 12 ottobre 2015, di collocamento a riposo per infermità, spettano interessi e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent. n. 10/2002/QM, del 18 ottobre 2002, delle SS.RR. (criterio del cumulo parziale).

4) - Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti e il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza recato dall’interpretazione nomofilattica, si ravvisa possano integralmente compensarsi, a mente dell’art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, in rito, dichiara la formazione del giudicato implicito sul capo della sentenza che ha riconosciuto l’estensione al sig. xxx, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente i militari; nel merito, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 55.524/R.G. e, per l’effetto, in riforma, anche in punto di spese da ritenersi compensate, della sentenza n. 842/2018 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dichiara che sulla quota retributiva della pensione dell’appellato è da applicare il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 12 ottobre 2015, spettano gli accessori di legge in termini di cumulo parziale (SS.RR. n.10/2002/QM).

Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

OMISSIS
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13201
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Le SS.RR. con un'unica sentenza del 2021, hanno uniformato per tutti lo stesso trattamento pensionistico (personale Militare e personale Civile), onde evitare l'interessamento della Corte Costituzionale, quindi, tutto il personale con il sistema MISTO, d'ora in poi è tutto allineato e coperto dal 2,44%.
bebbio
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 24
Iscritto il: mar feb 02, 2016 9:58 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bebbio »

Purtroppo, non vorrei sbagliare, leggendo bene le sentenze 133 e 134 della terza sezione, si è trattato solo di doppi errori dei pretendenti, ma che hanno avvantaggiato comunque i ricorrenti. Quindi la Corte di appello ha solo detto che la sentenza di I grado è passata in giudicato per non essere stata impugnata (correttamente) sul punto da parte dell'INPS
falcodellanotte2
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1
Iscritto il: dom dic 01, 2019 2:07 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da falcodellanotte2 »

Buongiorno, hai ragione bebbio. Le cose stanno esattamente così riguardo le due sentenze della 3^ Sezione di appello.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

falcodellanotte2 ha scritto: mer apr 07, 2021 8:12 am Buongiorno, hai ragione bebbio. Le cose stanno esattamente così riguardo le due sentenze della 3^ Sezione di appello.

Esatto. Inoltre la Pol.Pen ha una diversa normativa per cui bisogna anche vedere se il 2,44 anno sia più conveniente.
Rispondi