ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mimì
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Ho l'impressione che si voglia rimettere la questione alle SS.RR.


naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

mimì ha scritto: mer feb 10, 2021 5:33 pm Ho l'impressione che si voglia rimettere la questione alle SS.RR.

Si probabile, facciamo fomentare altro contenzioso per foraggiare le strutture.
firefox
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

Un altro "meno 15 AA" al 31/12/1995 ottiene applicazione coefficiente 2,44%...


PANORAMA

Non è un'altro - 15 ma è la stessa da me sopra postata.

Ciao
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firefox
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

firefox ha scritto: gio feb 11, 2021 9:18 am Un altro "meno 15 AA" al 31/12/1995 ottiene applicazione coefficiente 2,44%...


PANORAMA

Non è un'altro - 15 ma è la stessa da me sopra postata.

Ciao
Chiedo venia :oops:

PANORAMA

:lol: :lol: :lol: :lol:
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Naturopata pubblica link, di un articolo dello studio legale Chessa ( attenzione-linps-deve-rifare-i-calcoli- ... 40#p227417 )

Leggendolo si nota questa "bella" frase: "Mentre stiamo scrivendo il presente articolo ci giunge una duplice bella notizia", riferita all'accoglimento del 2,44% annuo.

Ora mi domando, ma è stato sparso qualcosa nell'aria o come preveduto qui: attenzione-linps-deve-rifare-i-calcoli- ... 57#p145464 (inizio della storia) hanno fatto il gioco delle tre carte?! 🙄

Ci hanno fregati tutti quanti e tutti cantano vittoria! 😒

P.S. Astenersi dai noti commenti dalla serie è giusto così, ecc. per non continuare a prenderci per il... e soprattutto per non venire mandati a.... 🤨
Farey
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Farey »

oceano ha scritto: lun feb 08, 2021 4:57 pm Per Farey,ecco l'altra sentenza della Liguria.
Gentilissimo Oceano, aiutarsi a questo modo è impagabile. Grazie anche a gr net .
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Sentenze 2021 in BB.DD. non ancora pervenute ad oggi:

CdC ABRUZZO – CAMPANIA – EMILIA ROMAGNA – FRIULI V. G. – PUGLIA – SARDEGNA – TRENTINO A.A. sede Bolzano -
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Questa è spettacolo!

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 51/2021
Con ricorso depositato in segreteria il 23 settembre 2020, regolarmente notificato alla controparte, il Sig. D. C. L., già Ispettore Superiore del Corpo Forestale dello Stato, del trattamento pensionistico iscrizione n. omissis, chiede il ricalcolo della pensione secondo il criterio di cui all’art 54, comma 1, del DPR 1092/1973, compresa la riliquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.
L’odierno ricorrente si era arruolato nella Corpo Forestale dello Stato in data omissis e in data omissis è stato posto in quiescenza.
Ad avviso del difensore, la pensione del sig. D. C. andrebbe calcolata ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973, che prevede l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.
A suo avviso il conteggio operato dall’INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del TU 1092/1973, aumentata poi dell’aliquota di 1,80 percento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, invece che quella del 44 per cento di cui all’art. 54 applicabile al personale militare.
Ciò perché l’INPS ritiene che l'art. 54, comma 1, trova applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il ventesimo anno di servizio utile, mentre per coloro che lo hanno superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configurare con il restante personale dello Stato.
Sostiene la difesa che tale impostazione è errata e contrasta con il testo della norma in esame che, prevede che il militare maturi l’aliquota del 44 per cento fino al ventesimo anno di servizio e quella di 1,80 per cento per ogni anno di servizio, oltre il ventesimo anno.
Ciò perché l’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995 ha fatto salva, a favore dei dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Conclusivamente chiede, in accoglimento del ricorso, che venga dichiarato il diritto del ricorrente alla corretta applicazione dell'aliquota del 44 per cento, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In data 14 dicembre 2020, l’INPS si costituiva in giudizio, depositando un’articolata memoria.
In via preliminare l’INPS eccepisce che il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile e, conseguentemente, il sig. D. C. non può essere destinatario della “normativa speciale prevista per il personale militare”.
Dopo, poi, un excursus della normativa vigente in materia pensionistica, l’Istituto, nelle proprie controdeduzioni, nel merito, eccepisce la totale infondatezza della pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico, poiché il trattamento pensionistico del Sig. D. C. L. ha decorrenza dal omissis, avendo maturato una anzianità di servizio pari a 43 anni e 9 mesi e, pertanto, “non può essere ritenuto militare che ha maturato diritto a pensione avendo maturato un servizio di almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio”. Conseguentemente, ad avviso dell’Istituto, le aliquote pensionistiche devono essere determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Conclude, eccependo, preliminarmente, la prescrizione dei ratei pensionistici maturati antecedentemente la data del 13 ottobre 2015 e nel merito il rigetto della domanda.
Considerato in
D I R I T T O
L’oggetto della domanda avanzata dal ricorrente riguarda l’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al suo trattamento pensionistico calcolato per intero con il sistema retributivo.
Preliminarmente, va messo in evidenza che, sebbene il Corpo Forestale dello Stato sia una forza di polizia a ordinamento “civile”, il d.P.R. 1092 del 1973, al comma 1 dell’art. 61 afferma che “Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli Ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale, si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali”.
Il successivo terzo comma prosegue affermando, altresì, che “Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissione si applica il terzo comma dell’art. 52”.
Orbene, il Legislatore ha collocato il suddetto articolo titolo III del d.P.R. richiamato intitolato “Trattamento di quiescenza normale” e, più in particolare, nel capo secondo che disciplina i trattamenti di quiescenza riservati al personale militare.
Pertanto, secondo una interpretazione sistematica dell’art. 61, appare di tutta evidenza che il legislatore abbia voluto assimilare il trattamento di quiescenza degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (corpo nazionale a carattere civile) a quello militare, tant’è che anche con riferimento alle pensioni privilegiate la normativa applicabile è quella che l’ordinamento riserva al personale militare.
Ma vi è di più, la Nota Operativa n. 28 del 31 dicembre 2004 emessa dall’INPDAP e avente ad oggetto: “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: aspetti operativi”, al paragrafo 3.2 - Accesso alla pensione di anzianità, prevede che " A tale proposito si precisa che, in base a quanto disposto dall’articolo 54 del DPR n. 1092/1973, per il personale in esame che abbia maturato un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio, l’aliquota di rendimento è pari al 44 per cento della base pensionabile; tale aliquota è aumentata di 3,6 punti percentuali per ogni anno successivo al ventesimo fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile” Per quanto sopra, il trattamento pensionistico del sig. D. C. è disciplinato dalla normativa di cui al T.U. n. 1092 del 1973 riservato al personale militare.
A tal proposito appare utile riportare quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 1/2021/QM che in ordine alla disciplina dell’art. 54 afferma: “5.1 In primo luogo va ribadito quanto già appena affermato in tema di insussistenza di una normativa “a sistema” nell’ambito delle disposizioni del d.P.R. n. 1092/1973. L’idea suggestiva di un parallelismo introdotto dal legislatore fra pensioni civili e militari nell’ambito della riportata norma trova infatti opposizione nel diverso regime riservato ai due ambiti e ciò principalmente in quanto -in estrema sintesi- l’art. 44 del DPR n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una “norma di sistema”; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Personale militare”) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto, l’art. 54. Inoltre, non vi è alcun dato testuale che autorizzi a considerare le norme in senso speculare, neppure nelle note esplicative che hanno accompagnato il varo del citato decreto.
A ciò fa riscontro il dato letterale dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea indistinta dei “lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6”, senza incidere in alcun modo sull’impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973.
L’autonomia e l’autosufficienza delle discipline previste dal d.P.R. 1092/1973, rispettivamente, per il personale civile e per il personale militare conducono quindi ad escludere - per l’individuazione della regola in concreto applicabile per quest’ultimo alla luce della riforma del 1995 – la necessità del ricorso all’analogia: ciascuna delle due discipline, pur accomunabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, completa.”
Tanto premesso, l’articolo 54 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Il comma 2 afferma che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Pertanto, appare di tutta evidenza come il militare maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio e conseguentemente l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile va parimenti applicata già al quindicesimo anno di servizio, aliquota che non muta fino al ventesimo anno. Dal ventunesimo anno in poi detta aliquota aumenta del 1,80 per cento per ogni anno di servizio.
Rapportando quanto sopra in termini matematici l’aliquota da corrispondere, su base annua, per il personale militare è del 2,93 per cento (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie (dipendenti civili e dipendenti militari) con il riconoscimento del vantaggio del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1, con riferimento al personale civile.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari al 1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 54, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80 per cento della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari al 80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Devono, pertanto, essere ritenute infondate le censure mosse dall’INPS, ovvero che l’aliquota del 44 per cento si applicherebbe soltanto al personale militare che sia cessato dal servizio con almeno quindici e non più di venti anni di servizio, avendo una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero stati costretti a lasciare il servizio non avendo raggiunto l’anzianità di venti anni.
Tanto precisato il sig. D. C., alla data del 31 dicembre 1995, aveva un’anzianità di servizio ben superiore ai diciotto anni (25 anni e 11 mesi) e, pertanto il suo trattamento pensionistico è liquidato con il sistema interamente retributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995.
Per effetto, però, dell’art. L’articolo 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “A decorrere da 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Da quanto sopra la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento e la componente retributiva del trattamento pensionistico del sig. D. C., fino al 31 dicembre 2011, dovrà essere rideterminata con la corretta applicazione del criterio di cui all’art. 54 del T.U. n. 1092/1973.
Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell’assorbimento).
In accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, vanno dichiarate prescritte tutte le somme maturate prima del 22 luglio 2015, quinquennio antecedente il 22 luglio 2020, data di ricezione da parte dell’Istituto della diffida inviata dal ricorrente.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione.
Dichiara prescritte tutte le somme maturate prima del 22 luglio 2015.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2021
Il Giudice
f.to Sergio Vaccarino
Depositata in segreteria nei modi di legge
Catanzaro, 11/02/2021
Il Funzionario
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Complimenti agli avvocati dell’INPS per non conoscere l’art. 61.
Complimenti al giudice. Ora pagherei una cena al collega, per vedere come eventualmente gli verrà calcolata la pensione.
In pratica retributivo.
Quindi 44% a 20 anni, poi il 3,60 fino al 1997 , poi il 2% fino al 2011, poi montante contributivo.
Sicuramente con 25 anni al 1995 ha superato 80% di parte retributiva.
Ora mi chiedo, cosa intendeva il giudice nel dire che gli andava applicato il comma 1 dell’art 54. Che anziché il 3,60 andava applicato 1,80. 😂😂😂😂
Scusate, ma è chiaro che il diritto e la matematica sono due scienze diverse. Forse sarebbe il caso di affidarsi a dei tecnici.
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

Calabria vs Veneto, la sfida

sembra una partita tra queste due regioni, la prima accoglie tutto piu' 15 meno 15 retributivi forestale vigili del fuoco vigili urbani forestali regionali se si presenta qualcuno assunto dopo il 95 c'è la possibilità di accoglimento..

..il veneto invece respinge quasi tutto compreso i piu' 15

Tempo fa i laureati in Legge in massa da tutta Italia prendevano la residenza a Catanzaro per conseguire l'abilitazione alla professione di avvocato dove bastava la residenza e la presenza...ora per vincere i ricorsi bisogna prendere la residenza in Calabria....secondo me è una trovata per dare stimolo all'economia della regione.

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Pierpa64 »

Leggendo quanto asserisce la comunicazione dello studio legale Ciancimino Garofalo, INPS dovrebbe adeguarsi a seguito di semplice invio di Diffida, avanzata anche da militari under 15.

Siamo proprio sicuri???
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Pierpa64 »

Allego la comunicazione dello studio
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Ho letto la nota degli avvocati, credo che parlino di ricorso ed hanno esteso la platea a 1981_1994 praticamente altri 15 anni di ricorsi.
Per quanto attiene l'aggiornamento automatico a seguito di diffida, credo che sia impraticabile.
Nel caso che L'Inps si adeguasse al 2,44 , lo farebbe in automatico senza la necessità della diffida. Potrebbe essere necessaria per le pensioni determinate prima della decisione.
Al momento vedo ancora confusione con sentenze contrastanti. Ci sono anomalie sul 2,44 o 2,445. Alcuni casi di rigetto per i meno 15. Ultima quella dell'applicazione ad un retributivo.
La strada è ancora lunga.
Gli avvocati hanno fatto riferimento ad un collega con un anno di servizio al 1995, quindi quanto ha guadagnato nel vedersi calcolatata la parte retributiva dal 2,33 al 2,44.
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: ven feb 12, 2021 12:43 pm Questa è spettacolo!
non solo spettacolo, ma SPETTACOLISSIMOOOOO! 😡

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 51/2021.....

....Pertanto, appare di tutta evidenza come il militare maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio e conseguentemente l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile va parimenti applicata già al quindicesimo anno di servizio, aliquota che non muta fino al ventesimo anno. Dal ventunesimo anno in poi detta aliquota aumenta del 1,80 per cento per ogni anno di servizio.
Rapportando quanto sopra in termini matematici l’aliquota da corrispondere, su base annua, per il personale militare è del 2,93 per cento (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie (dipendenti civili e dipendenti militari) con il riconoscimento del vantaggio del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1, con riferimento al personale civile.

Indipendentemente da quello che sentenzia, che secondo me è...., ma qua sta dicendo nuovamente che spetta il 2,93% annuo, e non il 2,44% della "massima str....a" citata.
Vergogna su vergogna!
Se fa comodo si da il 2,93% se non fa comodo il 2,44%. 😒
Quante braccia sottratte all'agricoltura! 🤨


...Per effetto, però, dell’art. L’articolo 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “A decorrere da 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto....

Se per gli ex retributivi puri (dal 95 in poi) viene detto quanto evidenziato in neretto, mi spiegate perché l'Inps gli corrisponde una pensione superiore all'80% massimo spettantegli?! 🤪

...
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione.
Dichiara prescritte tutte le somme maturate prima del 22 luglio 2015.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2021
Il Giudice
f.to Sergio Vaccarino
Depositata in segreteria nei modi di legge
Catanzaro, 11/02/2021
Il Funzionario
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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