panorama ha scritto: ↑sab feb 06, 2021 1:13 pm La CdC Liguria nella persona del giudice Benedetto Brancoli Busdraghi con le sentenze n. 7, 8 e 9, accoglie i ricorsi parzialmente del personale Militare con + 15 anni.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 8, ai seguenti punti scrive:
7. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha titolo per l’applicazione dell’aliquota del 44%, ma gli spetta, nondimeno, quella del 2,44% all’anno, ricavabile dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
8. Nondimeno, con riguardo alla richiesta istruttoria di una consulenza tecnica di ufficio al fine di rideterminare gli importi dovuti al ricorrente, si fa presente che l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti avviene in via amministrativa e pertanto vi provvede l'Amministrazione convenuta, il cui operato potrà eventualmente essere contestato in sede di giudizio di ottemperanza.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 9, ai seguenti punti scrive:
5. Il ricorrente, come ricordato in narrativa, ha modificato il petitum, chiedendo in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.g.c., “le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice”. Deve ritenersi che tale previsione sia applicabile anche nell’ambito della trattazione c.d. “cartolare” di cui all’art. 85 del D.L. n. 18/2020.
Nel caso in esame, nelle more della discussione del ricorso, la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte del 4 gennaio 2021, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, ha posto un innovativo principio di diritto che rileva anche ai fini del presente giudizio e ha portato a una nuova riflessione sul quadro giuridico sotteso al ricorso. Anche in un’ottica di economia processuale, sussistono gravi motivi per consentire la modificazione del petitum che viene, pertanto, autorizzata.
Grazie Panorama, ma saresti così gentile da allegare le sentenze complete , io ed altri "liguri" te ne saremmo grati.
PANORAMA
Già fatto, andate indietro con la pagina.
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Rispondi
5488 messaggi
-
Pagina 293 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- …
- 366
- Prossimo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Mi pare chiaro che la 1^ sezione centrale d'appello abbia sancito il no ai -15, non dell'art.54, ma del suo comma 1 ovvero il 44%. Sta per incombere il comma 9 sulle nuove pensioni -15 al 1995, restando ferme quelle oramai già definitive ex art.44.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per Farey, ecco le sentenze della LIguria.
Un saluto
Un saluto
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Collega con -15 in Calabria, pur con orientamento positivo, rinuncia al ricorso. In questo modo ha evitato l'appello con quasi certa sconfitta e magari addebito di spesa e anche la possibilità, magari anche remota, di beccarsi il 2,2% :
R E P U B B L I C A I T A L I A N A 37/2021
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è cessato dal servizio dopo oltre 32 anni di servizio, tenendo conto anche delle maggiorazioni. Alla data del 31.12.1992, momento a cui fare riferimento per l’attribuzione delle aliquote di rendimento da applicare al sistema retributivo, egli aveva maturato un’anzianità pari ad anni 4 e mesi 11, sicché non aveva raggiunto il periodo minimo di anni 15 previsto dal comma 1 dell’art. 54 del DPR n. 1092 del 1973; al 31.12.1995, l’anzianità era pure inferiore (anni 8 e mesi 7), ma la data costituirebbe in ogni caso il mero momento identificativo per il diverso criterio di calcolo delle pensioni, non il punto di riferimento temporale per la determinazione delle aliquote di rendimento. Pertanto, si dovrebbe applicare il comma 9 dello stesso art. 54, che prevede come criterio generale il 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
In data 1.2.2021, parte ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, accettato dall’INPS con compensazione delle spese di lite.
D I R I T T O
Dev’essere dichiarata l’estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., applicabile anche al giudizio pensionistico in virtù del rinvio operato dal comma 1 dell’art. 7, perché non espressamente derogato.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da S. F. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 8 febbraio 2021.
IL GIUDICE
f.to Giuseppe di Pietro
Depositata in segreteria l’8/02/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A 37/2021
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è cessato dal servizio dopo oltre 32 anni di servizio, tenendo conto anche delle maggiorazioni. Alla data del 31.12.1992, momento a cui fare riferimento per l’attribuzione delle aliquote di rendimento da applicare al sistema retributivo, egli aveva maturato un’anzianità pari ad anni 4 e mesi 11, sicché non aveva raggiunto il periodo minimo di anni 15 previsto dal comma 1 dell’art. 54 del DPR n. 1092 del 1973; al 31.12.1995, l’anzianità era pure inferiore (anni 8 e mesi 7), ma la data costituirebbe in ogni caso il mero momento identificativo per il diverso criterio di calcolo delle pensioni, non il punto di riferimento temporale per la determinazione delle aliquote di rendimento. Pertanto, si dovrebbe applicare il comma 9 dello stesso art. 54, che prevede come criterio generale il 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
In data 1.2.2021, parte ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, accettato dall’INPS con compensazione delle spese di lite.
D I R I T T O
Dev’essere dichiarata l’estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., applicabile anche al giudizio pensionistico in virtù del rinvio operato dal comma 1 dell’art. 7, perché non espressamente derogato.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da S. F. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso, ai sensi del comma 5 dell’art. 85 del D. L. n. 18/2020, nella camera di consiglio in data 8 febbraio 2021.
IL GIUDICE
f.to Giuseppe di Pietro
Depositata in segreteria l’8/02/2021
-
- Sostenitore
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun giu 01, 2020 3:12 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da cosimino65 »
Ormai hanno fatto bingo (ci hanno fatto, pacco contropacco e contropaccotto) nonché incutere terrore ai - 15 (con qualcuno che gli va dietro).
L'INPZ martella coi 20 anni, scrivendo addirittura castronerie sul mancato raggiungimento dei 15 anni (egli aveva maturato un’anzianità pari ad anni 4 e mesi 11, sicché non aveva raggiunto il periodo minimo di anni 15 previsto dal comma 1 dell’art. 54 del DPR n. 1092 del 1973; al 31.12.1995, l’anzianità era pure inferiore (anni 8 e mesi 7), ma la data costituirebbe in ogni caso il mero momento identificativo per il diverso criterio di calcolo delle pensioni, non il punto di riferimento temporale per la determinazione delle aliquote di rendimento. Pertanto, si dovrebbe applicare il comma 9 dello stesso art. 54, che prevede come criterio generale il 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) quando è ormai è stato enunciato (ahimè) che il dati che sono da considerare sono i 18 anni e il relativo coefficiente annuale del 2,44% .
Come si fa a dire che ai -15 (al 31/12/1995) andrebbe "addirittura" applicato il 2,20 % annuo quando il comma 9 dell'art. 54, prevede che il 2,20% annuo va applicato se vai in pensione per limite di età, senza aver maturato almeno 15 anni di servizio, di cui 12 di servizio effettivo, quando il collega che ha ritirato il ricorso è cessato dal servizio con oltre 32 anni.
Infatti il comma 9 recita " Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ( che recita " L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo") la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile",
Questo perché, il D.P.R. 29-12-1973 n. 1092 al secondo comma dell'art.52, considerava anche se " Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente".
L'INPZ martella coi 20 anni, scrivendo addirittura castronerie sul mancato raggiungimento dei 15 anni (egli aveva maturato un’anzianità pari ad anni 4 e mesi 11, sicché non aveva raggiunto il periodo minimo di anni 15 previsto dal comma 1 dell’art. 54 del DPR n. 1092 del 1973; al 31.12.1995, l’anzianità era pure inferiore (anni 8 e mesi 7), ma la data costituirebbe in ogni caso il mero momento identificativo per il diverso criterio di calcolo delle pensioni, non il punto di riferimento temporale per la determinazione delle aliquote di rendimento. Pertanto, si dovrebbe applicare il comma 9 dello stesso art. 54, che prevede come criterio generale il 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) quando è ormai è stato enunciato (ahimè) che il dati che sono da considerare sono i 18 anni e il relativo coefficiente annuale del 2,44% .
Come si fa a dire che ai -15 (al 31/12/1995) andrebbe "addirittura" applicato il 2,20 % annuo quando il comma 9 dell'art. 54, prevede che il 2,20% annuo va applicato se vai in pensione per limite di età, senza aver maturato almeno 15 anni di servizio, di cui 12 di servizio effettivo, quando il collega che ha ritirato il ricorso è cessato dal servizio con oltre 32 anni.
Infatti il comma 9 recita " Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ( che recita " L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo") la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile",
Questo perché, il D.P.R. 29-12-1973 n. 1092 al secondo comma dell'art.52, considerava anche se " Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente".
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Come si fa a dire che ai -15 (al 31/12/1995) andrebbe "addirittura" applicato il 2,20 % annuo quando il comma 9 dell'art. 54, prevede che il 2,20% annuo va applicato se vai in pensione per limite di età, senza aver maturato almeno 15 anni di servizio, di cui 12 di servizio effettivo, quando il collega che ha ritirato il ricorso è cessato dal servizio con oltre 32 anni.
Infatti il comma 9 recita " Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ( che recita " L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo") la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile",
Il tuo discorso non fa una grinza, ma anche il comma 1 chiaramente prevedeva il 44% solo a chi andava in pensione tra 15 e 20 anni e non oltre, quindi, come si estende il comma 1 post 1995 ai +15 fino ai 18, si estende il comma 9 ai -15 anche se hanno superato l'anzianità di cui al comma 1 all'atto della pensione.
[/quote]
Infatti il comma 9 recita " Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ( che recita " L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo") la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile",
Il tuo discorso non fa una grinza, ma anche il comma 1 chiaramente prevedeva il 44% solo a chi andava in pensione tra 15 e 20 anni e non oltre, quindi, come si estende il comma 1 post 1995 ai +15 fino ai 18, si estende il comma 9 ai -15 anche se hanno superato l'anzianità di cui al comma 1 all'atto della pensione.
[/quote]
-
- Sostenitore
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun giu 01, 2020 3:12 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da cosimino65 »
In merito, affinché tutti coloro che avranno la pensione calcolata con sistema "misto" siano "tutti" siano trattati secondo al principio di ragionevolezza e di uguaglianza desumibile dall’art. 3 della Costituzione, evitandosi che fra questi vi sia un potenziale rischio di disparità di trattamento, riporto un sunto della sentenza 1/2021.
Omissis. "Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che,
sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura
contraddittori, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale - nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto, l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo – è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.
Infatti, il coefficiente del 2,20%, che si ricava dividendo per 20 l’aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.
In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio".
Omissis. " Conclusivamente, quindi, e sulla base dei ragionamenti e delle argomentazioni esposte, il Collegio ritiene di dovere rispondere
al generale quesito posto dall’ordinanza del Presidente della Corte dei conti circa la “corretta” applicazione dell’art. 54, primo comma, del
d.P.R. n. 1092/1973, ed al quesito formulato con ordinanza della Prima sezione centrale di appello della Corte dei conti espresso nei termini
testuali “se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, nel senso che la “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.
7. Per quanto riguarda l’ulteriore quesito posto con ordinanza della Prima Sezione centrale di appello e relativo a “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa."
Omissis. "Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che,
sempre nel totale silenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura
contraddittori, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale - nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto, l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo – è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.
Infatti, il coefficiente del 2,20%, che si ricava dividendo per 20 l’aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.
In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio".
Omissis. " Conclusivamente, quindi, e sulla base dei ragionamenti e delle argomentazioni esposte, il Collegio ritiene di dovere rispondere
al generale quesito posto dall’ordinanza del Presidente della Corte dei conti circa la “corretta” applicazione dell’art. 54, primo comma, del
d.P.R. n. 1092/1973, ed al quesito formulato con ordinanza della Prima sezione centrale di appello della Corte dei conti espresso nei termini
testuali “se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, nel senso che la “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.
7. Per quanto riguarda l’ulteriore quesito posto con ordinanza della Prima Sezione centrale di appello e relativo a “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, esso, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa."
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 919
- Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Sto cercando di reperire idonea documentazione per capire da quando l'Inps avrebbe applicato l'art 44 anzichè il 54.
Sono riuscito a reperire una determina di un Isp-Sup Polizia di Stato andato in pensione nel 1997.
non è di aiuto in quanto ha cessato con anni 31 e mesi 6. da retributivo.
i primi 20 anni il 44% i successivi 11 e mesi 6 il 3,60 all'anno. aliquota finale del 85,4 tagliata a 80% e ripartita tra la quota A e B.
Tecnicamente per i retributivi nulla cambia tra avere calcolato l'art.44 o 54, in quanto per i primi 20 anni sempre il 44%.
non riesco ad individuare il momento in cui L'Inps ha deciso di calcolare i primi 20 anni con le aliquote dell'art 44 anziché il 54, poiche pur restando il 44% a 20 anni, risulterebbe diversa la ripartizione tra le quote A e B.
L'ideale sarebbe rintracciare eventuali circolari che ne indicavano i calcoli, purtroppo fino al 2010 i calcoli venivano gestiti dall' INPDAP, ed oggi credo sia difficile riuscire a reperire copia delle circolari originarie.
Mi associo a coloro che auspicano un unico coefficiente tra i piu 15 e meno 15. e ripeto che sarebbe opportuno un intervento, anche di massima delle Sezioni Unite che chiarisca in modo uniforme l'applicazione del coefficiente per i meno 15. Cio risulterebbe necessario, poiché anche se in minima parte alcuni colleghi ne risultano penalizzati, mentre quelli in prima sentenza , in appello potranno vedersi riconosciuto il diritto, il collega della 1 sez. centrale di appello non potrà più vantare tale diritto.
Al momento consiglio di premere con i propri legale per dibattere al più presto i propri appelli e portare a casa lo striminzito 2,44.
Nei commenti dei legali vedo un senso di rassegnazione alla sentenza delle SS.RR, credo che nessuno parli più di ricorrere a tale sentenza in relazione all'inventata divisione del 44/18. Credo che l'Inps stia preparando nuovi ricorsi anche sull'argomento, tanto gli avvocati sono di casa e devono pur guadagnarsi lo stipendio.
Sono riuscito a reperire una determina di un Isp-Sup Polizia di Stato andato in pensione nel 1997.
non è di aiuto in quanto ha cessato con anni 31 e mesi 6. da retributivo.
i primi 20 anni il 44% i successivi 11 e mesi 6 il 3,60 all'anno. aliquota finale del 85,4 tagliata a 80% e ripartita tra la quota A e B.
Tecnicamente per i retributivi nulla cambia tra avere calcolato l'art.44 o 54, in quanto per i primi 20 anni sempre il 44%.
non riesco ad individuare il momento in cui L'Inps ha deciso di calcolare i primi 20 anni con le aliquote dell'art 44 anziché il 54, poiche pur restando il 44% a 20 anni, risulterebbe diversa la ripartizione tra le quote A e B.
L'ideale sarebbe rintracciare eventuali circolari che ne indicavano i calcoli, purtroppo fino al 2010 i calcoli venivano gestiti dall' INPDAP, ed oggi credo sia difficile riuscire a reperire copia delle circolari originarie.
Mi associo a coloro che auspicano un unico coefficiente tra i piu 15 e meno 15. e ripeto che sarebbe opportuno un intervento, anche di massima delle Sezioni Unite che chiarisca in modo uniforme l'applicazione del coefficiente per i meno 15. Cio risulterebbe necessario, poiché anche se in minima parte alcuni colleghi ne risultano penalizzati, mentre quelli in prima sentenza , in appello potranno vedersi riconosciuto il diritto, il collega della 1 sez. centrale di appello non potrà più vantare tale diritto.
Al momento consiglio di premere con i propri legale per dibattere al più presto i propri appelli e portare a casa lo striminzito 2,44.
Nei commenti dei legali vedo un senso di rassegnazione alla sentenza delle SS.RR, credo che nessuno parli più di ricorrere a tale sentenza in relazione all'inventata divisione del 44/18. Credo che l'Inps stia preparando nuovi ricorsi anche sull'argomento, tanto gli avvocati sono di casa e devono pur guadagnarsi lo stipendio.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per notizia,
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 33 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente Militare con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Liguria n. 272/2018.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 34 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare com + 15 anni, in rif. alla CdC Veneto n. 153/2019.
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 33 Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS ma riconosce al ricorrente Militare con + 15 anni il 2,44%, in rif. alla CdC Liguria n. 272/2018.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 34 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare com + 15 anni, in rif. alla CdC Veneto n. 153/2019.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per notizia,
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 35 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente CC. con + 15 anni al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 159/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 38 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Veneto n. 115/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 39 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 66/2019, con + 15 anni.
D’INTERESSE:
- ) - Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalora la constatazione che l’unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni.
- ) - Cmq. l’INPS ci riprova per le SS.RR. per far fare nuove diffide ai ricorrenti di sana pianta e perdere altro tempo. Bene ha fatto il Giudice ha non condividere come possiamo leggere quì sotto:
- Non ha pregio rilevare, secondo l’impostazione difensiva dell’INPS, che mancherebbe la previa istanza amministrativa ovvero che le conclusioni, rassegnate a seguito della richiamata pronuncia nomofilattica, comportino una vera e propria mutatio libelli, posto che il petitum sostanziale della domanda introduttiva del giudizio è volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 e che, di tale disposizione, le Sezioni Riunite hanno fornito un’inedita e innovativa interpretazione, alla quale si ritiene di poter aderire, alla luce del percorso argomentativo sopra esposto.
- Non può trovare, pertanto, riscontro neppure l’istanza di rimessione della questione alle medesime Sezioni Riunite per motivato dissenso, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 40 Accoglie parzialmente l’appello al 2,445% del ricorrente GdF, in rif. alla CdC Veneto n. 97/2019 con + 15 anni.
5) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 41 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente al 2,445% già appartenente alla GdF, arruolato il 25 settembre 1989, in rif. alla CdC Veneto n. 63/2019, con - 15 anni.
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 35 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente CC. con + 15 anni al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 159/2019.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 38 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare con + 15 anni al 2,44%, in rif. alla CdC Veneto n. 115/2019.
3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 39 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare al 2,445%, in rif. alla CdC Veneto n. 66/2019, con + 15 anni.
D’INTERESSE:
- ) - Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalora la constatazione che l’unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni.
- ) - Cmq. l’INPS ci riprova per le SS.RR. per far fare nuove diffide ai ricorrenti di sana pianta e perdere altro tempo. Bene ha fatto il Giudice ha non condividere come possiamo leggere quì sotto:
- Non ha pregio rilevare, secondo l’impostazione difensiva dell’INPS, che mancherebbe la previa istanza amministrativa ovvero che le conclusioni, rassegnate a seguito della richiamata pronuncia nomofilattica, comportino una vera e propria mutatio libelli, posto che il petitum sostanziale della domanda introduttiva del giudizio è volto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 e che, di tale disposizione, le Sezioni Riunite hanno fornito un’inedita e innovativa interpretazione, alla quale si ritiene di poter aderire, alla luce del percorso argomentativo sopra esposto.
- Non può trovare, pertanto, riscontro neppure l’istanza di rimessione della questione alle medesime Sezioni Riunite per motivato dissenso, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 40 Accoglie parzialmente l’appello al 2,445% del ricorrente GdF, in rif. alla CdC Veneto n. 97/2019 con + 15 anni.
5) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 41 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente al 2,445% già appartenente alla GdF, arruolato il 25 settembre 1989, in rif. alla CdC Veneto n. 63/2019, con - 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Paco1960 »
cioè ieri l'altro rigettata dalla Prima Sezione Appello
oggi La Seconda Sezione Appello accoglie
la telenovela continua...
ad colorandum
nota bene Nel Collegio della Seconda sezione ci sono la relatrice Maria cristina Razzano ed il giudice Guerri presenti anche nel collegio SSRR 1/2021
oggi La Seconda Sezione Appello accoglie
la telenovela continua...
ad colorandum

nota bene Nel Collegio della Seconda sezione ci sono la relatrice Maria cristina Razzano ed il giudice Guerri presenti anche nel collegio SSRR 1/2021
-
- Sostenitore
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun giu 01, 2020 3:12 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da cosimino65 »
Non è cambiato niente, le sezioni Centrali 1^ e Sicilia contro, quelle 2^ e 3^ pro.
Come ho già argomentato NON ESISTE il 2,20% per i -15 (guarda caso nella sentenza n. 41 della CdC sez. 2^ il giudice smonta tale tesi nello stesso modo).
Non perdessero altro tempo, la quota retributiva deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 applicando il 2,44 a TUTTI i misti, cosi come motivato nella sentenza n.41
Come ho già argomentato NON ESISTE il 2,20% per i -15 (guarda caso nella sentenza n. 41 della CdC sez. 2^ il giudice smonta tale tesi nello stesso modo).
Non perdessero altro tempo, la quota retributiva deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 applicando il 2,44 a TUTTI i misti, cosi come motivato nella sentenza n.41
-
- Staff Moderatori
- Messaggi: 919
- Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Ho letto le sentenze della Seconda Sez. centrale di appello.
Posso anche gioire che anziché il 2,44 venga applicato il 2,445. Ma rimango comunque perplesso sul modo in cui scrivono le sentenze.
Ora, capisco il copia e incolla, ma nessuno si rende conto della Scarsa figura dell’ente.
Come andrebbe interpretato il fatto di scrivere 2,445 anziché il 2,44, una effettiva rivalutazione dei calcoli o un non aver letto la sentenza delle SS.RR.
A questo punto è vedendo ancora sentenze contrastanti, mi chiedo, è normale questa moltitudine di interpretazioni sulle poche parole che compongono il primo comma dell’art. 54?
Posso anche gioire che anziché il 2,44 venga applicato il 2,445. Ma rimango comunque perplesso sul modo in cui scrivono le sentenze.
Ora, capisco il copia e incolla, ma nessuno si rende conto della Scarsa figura dell’ente.
Come andrebbe interpretato il fatto di scrivere 2,445 anziché il 2,44, una effettiva rivalutazione dei calcoli o un non aver letto la sentenza delle SS.RR.
A questo punto è vedendo ancora sentenze contrastanti, mi chiedo, è normale questa moltitudine di interpretazioni sulle poche parole che compongono il primo comma dell’art. 54?
Rispondi
5488 messaggi
-
Pagina 293 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- …
- 366
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE