Mareemare ha scritto: ↑ven feb 05, 2021 1:56 pm Buongiorno a tutti,
forse è una scemenza, ma "l'errore matematico" potrebbe essere quello di avere scritto 2,44% invece di quello corretto del 2,445%.
Se fosse questo saremmo alle comiche..
Se fosse quello saremmo alle comiche, ma sarebbe ottimo. Se invece fosse altro, non direi. Mi limito a interpretare da quello che ho letto fra sentenza delle SS.RR. e le successive. Le successive dicono in adesione anche di quanto richiesto dagli avvocati che il più contiene il meno, vero, il fatto è che il meno non può contenere il più e per quanto affermato in un passaggio dalle SS.RR., un meno contiene un più. Mi limiterò a questo, chi di voi capirà, capirà. Non vado oltre per non dare spunti che sono purtroppo negativi.
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per notizia,
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 24 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 113/2019, con + 15 anni.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 25 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Lombardia (non Veneto che tratta l’esposizione all’amianto ) n. 176/2019 con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 26 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 151/2019 con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 27 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 105/2019 con + 15 anni.
5) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 28 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 102/2019 con + 15 anni.
6) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 29 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 107/2019, con + 15 anni.
Allegati solo 3 e chi vuole le altre può fare da se.
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 24 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 113/2019, con + 15 anni.
2) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 25 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Lombardia (non Veneto che tratta l’esposizione all’amianto ) n. 176/2019 con + 15 anni.
3) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 26 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 151/2019 con + 15 anni.
4) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 27 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 105/2019 con + 15 anni.
5) – La CdC sez. 2^ d’Appello n. 28 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 102/2019 con + 15 anni.
6) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 29 Accoglie parzialmente l’appello del ricorrente Militare, in rif. alla CdC Veneto n. 107/2019, con + 15 anni.
Allegati solo 3 e chi vuole le altre può fare da se.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Liguria nella persona del giudice Benedetto Brancoli Busdraghi con le sentenze n. 7, 8 e 9, accoglie i ricorsi parzialmente del personale Militare con + 15 anni.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 8, ai seguenti punti scrive:
7. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha titolo per l’applicazione dell’aliquota del 44%, ma gli spetta, nondimeno, quella del 2,44% all’anno, ricavabile dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
8. Nondimeno, con riguardo alla richiesta istruttoria di una consulenza tecnica di ufficio al fine di rideterminare gli importi dovuti al ricorrente, si fa presente che l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti avviene in via amministrativa e pertanto vi provvede l'Amministrazione convenuta, il cui operato potrà eventualmente essere contestato in sede di giudizio di ottemperanza.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 9, ai seguenti punti scrive:
5. Il ricorrente, come ricordato in narrativa, ha modificato il petitum, chiedendo in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.g.c., “le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice”. Deve ritenersi che tale previsione sia applicabile anche nell’ambito della trattazione c.d. “cartolare” di cui all’art. 85 del D.L. n. 18/2020.
Nel caso in esame, nelle more della discussione del ricorso, la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte del 4 gennaio 2021, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, ha posto un innovativo principio di diritto che rileva anche ai fini del presente giudizio e ha portato a una nuova riflessione sul quadro giuridico sotteso al ricorso. Anche in un’ottica di economia processuale, sussistono gravi motivi per consentire la modificazione del petitum che viene, pertanto, autorizzata.
Si ricorda, in ogni caso, che il giudice è chiamato a interpretare e qualificare la domanda dell’attore, valutando e accertando il contenuto sostanziale della pretesa. Nel fare questo, occorre aver riguardo non soltanto al tenore letterale degli atti, ma anche alla natura delle vicende rappresentate e a quanto concretamente richiesto, soccorrendo a tal fine il criterio ermeneutico per indagare il contenuto che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
Orbene, nel caso in esame il ricorrente, nel ricorso introduttivo non conclude chiedendo semplicemente l’applicazione dell’aliquota del 44%, bensì, in una prospettiva più ampia, chiede che venga accertato e riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento.
Pertanto, deve ritenersi che l’applicazione dell’aliquota del 2,44% rientri, comunque, nell’ambito della domanda e delle utilità chieste nell’atto introduttivo.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 8, ai seguenti punti scrive:
7. Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha titolo per l’applicazione dell’aliquota del 44%, ma gli spetta, nondimeno, quella del 2,44% all’anno, ricavabile dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
8. Nondimeno, con riguardo alla richiesta istruttoria di una consulenza tecnica di ufficio al fine di rideterminare gli importi dovuti al ricorrente, si fa presente che l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti avviene in via amministrativa e pertanto vi provvede l'Amministrazione convenuta, il cui operato potrà eventualmente essere contestato in sede di giudizio di ottemperanza.
Il Giudice con riguardo alla sentenza n. 9, ai seguenti punti scrive:
5. Il ricorrente, come ricordato in narrativa, ha modificato il petitum, chiedendo in via subordinata l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.g.c., “le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice”. Deve ritenersi che tale previsione sia applicabile anche nell’ambito della trattazione c.d. “cartolare” di cui all’art. 85 del D.L. n. 18/2020.
Nel caso in esame, nelle more della discussione del ricorso, la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte del 4 gennaio 2021, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, ha posto un innovativo principio di diritto che rileva anche ai fini del presente giudizio e ha portato a una nuova riflessione sul quadro giuridico sotteso al ricorso. Anche in un’ottica di economia processuale, sussistono gravi motivi per consentire la modificazione del petitum che viene, pertanto, autorizzata.
Si ricorda, in ogni caso, che il giudice è chiamato a interpretare e qualificare la domanda dell’attore, valutando e accertando il contenuto sostanziale della pretesa. Nel fare questo, occorre aver riguardo non soltanto al tenore letterale degli atti, ma anche alla natura delle vicende rappresentate e a quanto concretamente richiesto, soccorrendo a tal fine il criterio ermeneutico per indagare il contenuto che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell'atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 10 giugno 2020, n. 11103).
Orbene, nel caso in esame il ricorrente, nel ricorso introduttivo non conclude chiedendo semplicemente l’applicazione dell’aliquota del 44%, bensì, in una prospettiva più ampia, chiede che venga accertato e riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento.
Pertanto, deve ritenersi che l’applicazione dell’aliquota del 2,44% rientri, comunque, nell’ambito della domanda e delle utilità chieste nell’atto introduttivo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da gio83b »
buonasera spero sia utile per farsi un<.idea
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sentenze sopra sentenze positive o negative o parzialmente positive ecc ma scusate quei pochi euro da ricalcolare come aumento di pensione quando arriveranno nelle nostre tasche.? Tra un mese due tre boo? Scusate l'ignoranza in materia Come sempre buona domenica a tutti gli. Iscritti sperando che qualcuno sappia dare risposte.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Una volta vinto il ricorso in 1° grado, l'INPS deve eseguire il pagamento entro 120 gg.
Il mio ricorso vinto a Dicembre 2019 l'INPS ha pagato a Settembre 2020 (dopo 9 mesi) a causa del COVID e con il lavoro da casa.
Poi vi è da tenere in conto che gli impiegati dell'INPS proprio a causa del COVID hanno dovuto sbrigare tante domanda per le Imprese, partite IVA, cassa integrazione, reddito cittadinanza, indennità di disoccupazione ecc. ecc., praticamente non ci siamo soltanto noi ma tante persone che hanno avuto più bisogno di noi.
Il mio ricorso vinto a Dicembre 2019 l'INPS ha pagato a Settembre 2020 (dopo 9 mesi) a causa del COVID e con il lavoro da casa.
Poi vi è da tenere in conto che gli impiegati dell'INPS proprio a causa del COVID hanno dovuto sbrigare tante domanda per le Imprese, partite IVA, cassa integrazione, reddito cittadinanza, indennità di disoccupazione ecc. ecc., praticamente non ci siamo soltanto noi ma tante persone che hanno avuto più bisogno di noi.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sapete se a causa del covid anche i termini per il ricorso in appello da parte dell'inps sono allungati o sono perentoriamente di 60 giorni. Grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
panorama ha scritto: ↑sab feb 06, 2021 1:13 pm La CdC Liguria nella persona del giudice Benedetto Brancoli Busdraghi con le sentenze n. 7, 8 e 9, accoglie i ricorsi parzialmente del personale Militare con + 15 anni.
In una di queste il collega ha 15 anni e 1 mese, praticamente prederà il 36.6, rispetto al 35% dell'art.44, ovvero l'1,6% in più. Se avesse 40.000 di pal, saranno circa 30 netti, da cui poi detrare le spese legali sostenute e magari anche la percentuale sugli arretrati. Rispetto a quello che si dice, siamo in Italia e si prende l'elemosina.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Questa me la sono riservata, per postarla separatamente (solo alcuni passaggi) rispetto al post del 06 febbraio 2021
Nella sentenza n. 7 della CdC Liguria, si ha modo di leggere le difese e le giustifiche fatte dall’INPS per controbattere l’art. 54 e cioè i seguenti brani:
Con memoria depositata in data 4 gennaio 2021 ….....
Secondo l’INPS, inoltre, il calcolo attuale della quota A (retributiva) della pensione sarebbe già più vantaggioso per il pensionato, poiché tiene conto di tutte le voci stipendiali, a differenza del calcolo secondo normativa anteriore al 1995 che prevedeva la valutazione della sola voce stipendio e dell’indennità pensionabile.
Con memoria depositata in data 11 gennaio 2021, l’INPS ha segnalato che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 4 gennaio 2021, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, si sono pronunciate sull’interpretazione delle disposizioni da applicare nel presente giudizio, e che tale pronuncia imporrà all’INPS di rielaborare il calcolo delle pensioni. Pertanto, la difesa ha chiesto il rinvio dell’udienza per consentire all’INPS di prendere posizione, rilevando, inoltre, che la domanda formulata dal ricorrente sarebbe fondata su un criterio di calcolo diverso da quello individuato dalle Sezioni Riunite e pertanto il ricorso andrebbe rigettato.
Considerata l’istanza di parte e vista la pubblicazione della predetta pronuncia delle Sezioni Riunite, con ordinanza n. 1/2021, è stato concesso un breve rinvio per consentire il deposito di note difensive.
In data 21 gennaio 2021, il ricorrente ha trasmesso brevi note, con le quali, in conseguenza della predetta pronuncia delle Sezioni Riunite, in via subordinata viene chiesta l’applicazione del coefficiente del 2,44% all’anno.
In data 25 gennaio 2021, l’INPS ha depositato una memoria, in cui insiste per il rigetto, in quanto il petitum di parte ricorrente non comprenderebbe la domanda del coefficiente del 2,44%, e si oppone a un’eventuale mutatio libelli.
Nondimeno, l’INPS dà anche atto di orientamenti giurisprudenziali diversi, nel senso di un accoglimento parziale o totale della domanda, pur ritenendo comunque non condivisibile la condanna alle spese, in quanto l’Istituto non potrebbe essere considerato interamente soccombente.
Per tale motivo, l’INPS conclude chiedendo di respingere il ricorso alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, dichiarando inammissibile la modifica della domanda giudiziale, con compensazione integrale delle spese di giudizio. In subordine, in caso di parziale accoglimento del ricorso nei limiti della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, l’INPS chiede di compensare integralmente le spese di giudizio.
N.B.: che dire, l'INPS sta facendo di tutto per portarsi la ragione e ciò è evidente dalle letture delle diverse sentenze, praticamente, un giorno afferma un fatto e un giorno un'altro.
Nella sentenza n. 7 della CdC Liguria, si ha modo di leggere le difese e le giustifiche fatte dall’INPS per controbattere l’art. 54 e cioè i seguenti brani:
Con memoria depositata in data 4 gennaio 2021 ….....
Secondo l’INPS, inoltre, il calcolo attuale della quota A (retributiva) della pensione sarebbe già più vantaggioso per il pensionato, poiché tiene conto di tutte le voci stipendiali, a differenza del calcolo secondo normativa anteriore al 1995 che prevedeva la valutazione della sola voce stipendio e dell’indennità pensionabile.
Con memoria depositata in data 11 gennaio 2021, l’INPS ha segnalato che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 4 gennaio 2021, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, si sono pronunciate sull’interpretazione delle disposizioni da applicare nel presente giudizio, e che tale pronuncia imporrà all’INPS di rielaborare il calcolo delle pensioni. Pertanto, la difesa ha chiesto il rinvio dell’udienza per consentire all’INPS di prendere posizione, rilevando, inoltre, che la domanda formulata dal ricorrente sarebbe fondata su un criterio di calcolo diverso da quello individuato dalle Sezioni Riunite e pertanto il ricorso andrebbe rigettato.
Considerata l’istanza di parte e vista la pubblicazione della predetta pronuncia delle Sezioni Riunite, con ordinanza n. 1/2021, è stato concesso un breve rinvio per consentire il deposito di note difensive.
In data 21 gennaio 2021, il ricorrente ha trasmesso brevi note, con le quali, in conseguenza della predetta pronuncia delle Sezioni Riunite, in via subordinata viene chiesta l’applicazione del coefficiente del 2,44% all’anno.
In data 25 gennaio 2021, l’INPS ha depositato una memoria, in cui insiste per il rigetto, in quanto il petitum di parte ricorrente non comprenderebbe la domanda del coefficiente del 2,44%, e si oppone a un’eventuale mutatio libelli.
Nondimeno, l’INPS dà anche atto di orientamenti giurisprudenziali diversi, nel senso di un accoglimento parziale o totale della domanda, pur ritenendo comunque non condivisibile la condanna alle spese, in quanto l’Istituto non potrebbe essere considerato interamente soccombente.
Per tale motivo, l’INPS conclude chiedendo di respingere il ricorso alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, dichiarando inammissibile la modifica della domanda giudiziale, con compensazione integrale delle spese di giudizio. In subordine, in caso di parziale accoglimento del ricorso nei limiti della sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, l’INPS chiede di compensare integralmente le spese di giudizio.
N.B.: che dire, l'INPS sta facendo di tutto per portarsi la ragione e ciò è evidente dalle letture delle diverse sentenze, praticamente, un giorno afferma un fatto e un giorno un'altro.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La parte preoccupante è questa scritta in riferimento alla SS.RR.:
- ) ....... e che tale pronuncia imporrà all’INPS di rielaborare il calcolo delle pensioni.
Sarà un rischio corrente per tutti i pensionati Militari col misto?
La sentenza delle SS.RR. sarà valida dal 04/01/2021 visto che solo in detta data è stato stabilito il nuovo parametro del 2,44 dalla CdC e non da una Legge dello Stato?
- ) ....... e che tale pronuncia imporrà all’INPS di rielaborare il calcolo delle pensioni.
Sarà un rischio corrente per tutti i pensionati Militari col misto?
La sentenza delle SS.RR. sarà valida dal 04/01/2021 visto che solo in detta data è stato stabilito il nuovo parametro del 2,44 dalla CdC e non da una Legge dello Stato?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno a tutti, tanto l'INPzzz sa che trova giudici che sentenziano come vogliono e quando vogliono e ancora più pronti ad ingarbugliare i fatti per motivi d'interesse e/o di carriera; per questo sono.stati maestri tutti quanti.
Esempio pratico?
1) Un militare, dopo 3 anni (dal 2017 al 2020) vince in primo grado, spese riconosciute;
2) l'INPzzz appella a settembre 2020;
3) l'appello viene predisposto per Aprile 2021;
4) nel frattempo interviene la famosa sentenza n. 1 delle SS.RR.
5) se "va bene" con il 2,44%, risultato: spese compensate.
In Sicilia sono passati (passeranno 4 anni e più).
La giustizia è celere... come in Italia.
I nostri colleghi in Italia sono stati pagati... per gli altri in Sicilia si pagheranno i "pifferi e gli spifferi".
In Sicilia era tutto vigliaccamente preordinato a danneggiare (e sono giudici o si ritengono tali), non soltanto chi era in attesa di giudizio sia di primo, sia di secondo grado.
Arretrati forse bastanti per pagare due volte l'avvocato:
uno con il rito di primo grado e l'altro di appello.
Bravi i Giudici, l'Inpzzzz e in più chi vuole salvare la sola "P" della Patria.
Chi è il famoso militare che ha atteso e sta ancora attendendo 4 anni e più in Sicilia?
Della serie: bravi, bravissimi!
Però a voi ogni mese è stato pagato lo stesso il cospicuo guiderdone a voi tanto caro, senza attendere come gli altri umili della terra quattro anni e mezzo una vostra decisione.
Vergognatevi!!
PS) Spero, senza offesa alcuna, che questa "letterina" arrivi al Presidente della Corte dei Conti dell'Italia Unita e anche a tutti gli altri Capi dell'Italia sempre Unità.
Costruite il "Ponte di Sicilia" poiché per adesso la Sicilia, come sempre, è separata.
Per ora c'è lo stretto e anche la strettoia.
Auguro buon pro a tutti voi e una splendida carriera di giudici "pieni".
Vergognatevi lo stesso!!!
Esempio pratico?
1) Un militare, dopo 3 anni (dal 2017 al 2020) vince in primo grado, spese riconosciute;
2) l'INPzzz appella a settembre 2020;
3) l'appello viene predisposto per Aprile 2021;
4) nel frattempo interviene la famosa sentenza n. 1 delle SS.RR.
5) se "va bene" con il 2,44%, risultato: spese compensate.
In Sicilia sono passati (passeranno 4 anni e più).
La giustizia è celere... come in Italia.
I nostri colleghi in Italia sono stati pagati... per gli altri in Sicilia si pagheranno i "pifferi e gli spifferi".
In Sicilia era tutto vigliaccamente preordinato a danneggiare (e sono giudici o si ritengono tali), non soltanto chi era in attesa di giudizio sia di primo, sia di secondo grado.
Arretrati forse bastanti per pagare due volte l'avvocato:
uno con il rito di primo grado e l'altro di appello.
Bravi i Giudici, l'Inpzzzz e in più chi vuole salvare la sola "P" della Patria.
Chi è il famoso militare che ha atteso e sta ancora attendendo 4 anni e più in Sicilia?
Della serie: bravi, bravissimi!
Però a voi ogni mese è stato pagato lo stesso il cospicuo guiderdone a voi tanto caro, senza attendere come gli altri umili della terra quattro anni e mezzo una vostra decisione.
Vergognatevi!!
PS) Spero, senza offesa alcuna, che questa "letterina" arrivi al Presidente della Corte dei Conti dell'Italia Unita e anche a tutti gli altri Capi dell'Italia sempre Unità.
Costruite il "Ponte di Sicilia" poiché per adesso la Sicilia, come sempre, è separata.
Per ora c'è lo stretto e anche la strettoia.
Auguro buon pro a tutti voi e una splendida carriera di giudici "pieni".
Vergognatevi lo stesso!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La colpa della creatività che si sta manifestando con l'arzigogolare principi giuridici e confutando perfino la sentenza delle ss.rr (già di per sé creativa nei principi espressi) è colpa di INPZZZZZ (e dei c.d. dirigenti) che non prende la decisione di applicare e da subito il 2,445% emanando una disposizione così da sbarrare il contenzioso; poi gli avvocati che hanno l'incarico di fare gli avvocati e che per questo vengono pagati fanno il loro mestiere.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Paco1960 »
La sentenza non è molto chiara ma.
REPUBBLICA ITALIANA 24/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
respinge in toto l'art. 54 per un meno 15! con condanna delle spese
Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n.
1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio.
ad colorandum o a catzum?
REPUBBLICA ITALIANA 24/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
respinge in toto l'art. 54 per un meno 15! con condanna delle spese
Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n.
1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio.
ad colorandum o a catzum?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La sentenza della CdC sez. 1^ d’Appello n. 24/2021 fa riferimento per la revocazione alla precedente sua n. 64/2020.
La sentenza n. 64/2020 proviene dalla CdC Calabria n. 366/2018 che aveva rigettato l’art. 54 perché – 15 anni al 31/12/1995 il cui ricorrente P.A. già Maresciallo Capo arruolato nell' Arma dei Carabinieri in data 8 settembre 1985 e riformato. A sua volta la CdC d’Appello con la sopra indicata sentenza 64/2020, rigettava il nuovo riappello del ricorrente proprio perché aveva – 15 anni al 1995.
Per quanto sopra consti, la sentenza n. 24/2021 d’Appello riporta il seguente testo, ossia:
Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n. 1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio.
CONCLUDE CON
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione iscritto al n. 56171 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa, in favore degli enti resistenti, nella misura di € 750,00 ciascuno. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.1.2021.
L’estensore Il Presidente
F.to Aurelio Laino F.to Agostino Chiappiniello
Depositato in Segreteria il 05/02/2021
La sentenza n. 64/2020 proviene dalla CdC Calabria n. 366/2018 che aveva rigettato l’art. 54 perché – 15 anni al 31/12/1995 il cui ricorrente P.A. già Maresciallo Capo arruolato nell' Arma dei Carabinieri in data 8 settembre 1985 e riformato. A sua volta la CdC d’Appello con la sopra indicata sentenza 64/2020, rigettava il nuovo riappello del ricorrente proprio perché aveva – 15 anni al 1995.
Per quanto sopra consti, la sentenza n. 24/2021 d’Appello riporta il seguente testo, ossia:
Ad colorandum si osserva che, pur teoricamente superandosi positivamente il vaglio di ammissibilità della fase rescindente del giudizio, nel successivo momento rescissorio l’appello incidentale del ricorrente andrebbe comunque rigettato, alla stregua della sopraggiunta pronuncia resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, in ordine alla corretta esegesi del cennato art. 54, d.p.r. n. 1092/73, in cui si è chiarito che il beneficio dell’aliquota del 44% è da escludersi per chi, alla data del 31.12.1995, non vantasse 15 anni di servizio.
CONCLUDE CON
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione iscritto al n. 56171 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di difesa, in favore degli enti resistenti, nella misura di € 750,00 ciascuno. Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.1.2021.
L’estensore Il Presidente
F.to Aurelio Laino F.to Agostino Chiappiniello
Depositato in Segreteria il 05/02/2021
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