Ragionamento che non fa una grinza e del quale sono perfettamente d'accordodomenico69 ha scritto: mer gen 27, 2021 10:47 am PROBLEMA:
Gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).
Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.
L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.
Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti.
Quindi forniti gli elementi, incontestati ed incontestabili, quale percentuale spetta, o dovrei dire spetterebbe ai militari applicando l'operazione matematica utilizzata dall'INPS, che ribadisco a tutt'oggi è incontestata, sostituendo il coefficiente previsto per i civili con quello previsto (da Legge) per i militari?
P.S. È vero che la matematica non è un'opinione, ma a vedere dai risultati delle varie sentenze ho come l'impressione che la Legge, purtroppo lo sia, contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (che in questo caso prevede due trattamenti differenziati tra civili e militari - fatto incontestato), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
-
domenico69
- Sostenitore

- Messaggi: 302
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
A quanto pare, dopo poco più di 4 anni, sta venendo fuori proprio il gioco delle tre carte come non volevasi accadesse!gino59 ha scritto: gio dic 22, 2016 9:05 pm======================Nino,dovrebbe essere una grande vittoria===================juriromeo ha scritto:Buonasera a tutti, andate su xxxxxxxxxxx alla voce pensioni, l'Inps deve rifare i calcoli della pensione per tutti coloro che sono stati arruolati anni 1981/1983 ed adesso in pensione.
Stamattina ho parlato con uno del Cobar dell'umbria (io sono umbro ed abito ad Assisi). quest'amico mi invitava a leggere stasera quello che sarebbe uscito su xxxxxxxxxxx. un saluto ed un augurio di un Natale sereno a voi ed alle vostre famiglie, ciao Nino.
Speriamo che non facciano il gioco delle tre carte.-Ciaooooooooooooooo
-
naturopata
- Sostenitore

- Messaggi: 1776
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'Umbria accoglie i +15 vedi sentenza n.1/2021 + altre, ma sembrerebbe negativa sui -15 vedi la n.4qui riportata
TESTO PROVVEDIMENTO
Sent. n. 4/2021/M
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso contro l’INPS iscritto al n. 12996 del registro di segreteria, proposto da
[OMISSIS], nato [OMISSIS] a [OMISSIS] e residente a [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 164/C.
Esaminati tutti gli atti del processo.
Visto l’art. 85, comma 5, d.lgs. 18/2020, convertito in legge 27/2020.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, arruolato nei Carabinieri in data 12 gennaio 1983 (in quiescenza dal 31 novembre 2019) risulta titolare di trattamento pensionistico elaborato con il sistema misto. Invocando numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.
2. L’INPS, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso, non si è costituito.
DIRITTO
Le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato che il beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092/1973 spetta solo al personale militare che, al 31 dicembre 1995, possedeva un’anzianità di servizio militare compresa tra i 15 e i 18 anni (escludendo dal beneficio coloro che alla predetta data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni): tale beneficio deve essere calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (C. conti, sez. riun., 4 gennaio 2021, n 1/2021/QM).
Il ricorrente non ha dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni (anzi ha segnalato di aver prestato servizio a far data dal 12 gennaio 1983). Trattasi di elemento costitutivo della pretesa che non deve essere solo affermato, ma anche asseverato dal ricorrente, sussistendo un onere della prova a proprio carico (art. 2697 c.c.).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.
Il Giudice
f.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 22 gennaio 2021
Il Direttore di segreteria
f.to Melita Di Iorio
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico
f.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Direttore di Segreteria
f.to Melita Di Iorio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 4 pagine, che si rilascia per COMUNICAZIONE VIA PEC.
Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti.
Perugia, 28 gennaio 2021
Il Direttore di Segreteria
(Melita Di Iorio)
TESTO PROVVEDIMENTO
Sent. n. 4/2021/M
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso contro l’INPS iscritto al n. 12996 del registro di segreteria, proposto da
[OMISSIS], nato [OMISSIS] a [OMISSIS] e residente a [OMISSIS], rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 164/C.
Esaminati tutti gli atti del processo.
Visto l’art. 85, comma 5, d.lgs. 18/2020, convertito in legge 27/2020.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, arruolato nei Carabinieri in data 12 gennaio 1983 (in quiescenza dal 31 novembre 2019) risulta titolare di trattamento pensionistico elaborato con il sistema misto. Invocando numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.
2. L’INPS, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso, non si è costituito.
DIRITTO
Le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato che il beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. 1092/1973 spetta solo al personale militare che, al 31 dicembre 1995, possedeva un’anzianità di servizio militare compresa tra i 15 e i 18 anni (escludendo dal beneficio coloro che alla predetta data vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni): tale beneficio deve essere calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (C. conti, sez. riun., 4 gennaio 2021, n 1/2021/QM).
Il ricorrente non ha dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni (anzi ha segnalato di aver prestato servizio a far data dal 12 gennaio 1983). Trattasi di elemento costitutivo della pretesa che non deve essere solo affermato, ma anche asseverato dal ricorrente, sussistendo un onere della prova a proprio carico (art. 2697 c.c.).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021.
Il Giudice
f.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 22 gennaio 2021
Il Direttore di segreteria
f.to Melita Di Iorio
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico
f.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Il Direttore di Segreteria
f.to Melita Di Iorio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 4 pagine, che si rilascia per COMUNICAZIONE VIA PEC.
Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti.
Perugia, 28 gennaio 2021
Il Direttore di Segreteria
(Melita Di Iorio)
-
Gianfranco64
- Staff Moderatori

- Messaggi: 933
- Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Con la libera interpretazione riaprono la lotteria per i meno 15.
Prima di creare troppe disparità interpretative tra le varie regioni, sarebbe opportuna una nota del Presidente delle SS.RR che chiarisca in modo chiaro ed univoco quanto indicato in sentenza.
Toscana ed Umbria già hanno esposto la propria interpretazione , opposta a quelle pubblicate fino a ieri.
Io non guardo a chi si è visto riconosciuto il diritto, la mia solidarietà va a chi invece non si è visto riconoscere medesimo diritto poiché residente in una diversa regione.
Prima di creare troppe disparità interpretative tra le varie regioni, sarebbe opportuna una nota del Presidente delle SS.RR che chiarisca in modo chiaro ed univoco quanto indicato in sentenza.
Toscana ed Umbria già hanno esposto la propria interpretazione , opposta a quelle pubblicate fino a ieri.
Io non guardo a chi si è visto riconosciuto il diritto, la mia solidarietà va a chi invece non si è visto riconoscere medesimo diritto poiché residente in una diversa regione.
-
naturopata
- Sostenitore

- Messaggi: 1776
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Gianfranco64 ha scritto: gio gen 28, 2021 6:12 pm Con la libera interpretazione riaprono la lotteria per i meno 15.
Prima di creare troppe disparità interpretative tra le varie regioni, sarebbe opportuna una nota del Presidente delle SS.RR che chiarisca in modo chiaro ed univoco quanto indicato in sentenza.
Guarda che siamo in Italia, ora bisogna rifomentare il contenzioso e magari arrivare nuovamente alle SS.RR. per i -15 e poi magari riaprire i giochi per il 2,2%.
Toscana ed Umbria già hanno esposto la propria interpretazione , opposta a quelle pubblicate fino a ieri.
Anche la Lombardia pare essere per il no ai -15. Ora bisogna vedere le sezioni centrali.
Io non guardo a chi si è visto riconosciuto il diritto, la mia solidarietà va a chi invece non si è visto riconoscere medesimo diritto poiché residente in una diversa regione.
-
domenico69
- Sostenitore

- Messaggi: 302
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Tale sentenza è un'abberazione assoluta, nella mia ignoranza, difatti contrariamente al notissimo art.3 Cost. (*) sta facendo una discriminazione di trattamento tra personale civile e personale militare.panorama ha scritto: lun gen 04, 2021 1:02 pm Sentenza delle SS.RR. N. 1/2021 pubblicata in data odierna (04/01/2021)
Difatti, come detto in un mio precedente post, dove davo un problema da risolvere, a quanto pare invano, gli articoli del DPR 1092/1973 che regolano il calcolo della pensione sono due, l'art. 44 (civili) e l'art. 54 (militari).
Entrambi fanno decorrere il calcolo da un minimo di 15 anni a salire, corrispondenti alle percentuali del 35% per l'art. 44 e 44% per l'art. 54.
L'INPS per stabilire il coefficiente annuale spettante, applica per tutti (civili e militari), il calcolo matematico della divisione, ovvero 35:15=2,33
Il 35 corrisponde al 35% minimo previsto a 15 anni dall'art. 44;
15 naturalmente sono gli anni;
2,33 il coefficiente annuale, in percentuale, risultante.
Tale metodo di calcolo è incontestato da tutte le parti, Giudici, INPS e ricorrenti, tant'è che è stato utilizzato nella sopra citata sentenza, con il solo cambio del dividendo e del divisore
Quindi se non si vuole commettere una discriminazione, come invece è stato fatto con tale sentenza, a mio modesto parere, anche per i militari dev'essere utilizzato lo stesso metodo di calcolo cambiando soltanto il coefficiente, ed attribuendo quello loro riservato, ovvero il 44% minimo, da utilizzare come dividendo e 15 come divisore.
Qualora invece si volesse considerare tale sentenza, come sta avvenendo finora, per "oro colato", per non commettere una discriminazione nei confronti dei militari, occorrerebbe anche per i civili applicare lo stesso principio, ovvero prendere il 35% minimo loro riservato (come fatto per i militari, 44%) e dividerlo per 18 anni, o tutt'al più il 35% al quale aggiungere il 5,4% (1,80%*3 annualità, per arrivare a 18 anni) e dividere sempre per 18 anni.
Risultato: primo caso 1,9444%, secondo caso 2,2444% annui, ovvero risultati entrambi inferiori al 2,33% annuo che viene a tutt'oggi adoperato per i civili.
Attendiamo i pareri dai "giuristi" del forum!
*: Art. 3 Cost: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".
-
Mareemare
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per me, non giurista, il ragionamento è esatto.
Sarà questa la mia linea difensiva in appello in Sicilia.
Con tale aberrante sentenza stanno continuando a torcere ai loro scopi la legge 1092/1973, sotto il silenzio iniquo di altri giudici che si attengono a padreteni ad ogni loro soffiata di naso.
Buonasera a tutti.
Sarà questa la mia linea difensiva in appello in Sicilia.
Con tale aberrante sentenza stanno continuando a torcere ai loro scopi la legge 1092/1973, sotto il silenzio iniquo di altri giudici che si attengono a padreteni ad ogni loro soffiata di naso.
Buonasera a tutti.
-
domenico69
- Sostenitore

- Messaggi: 302
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Quella è, e sarebbe dovuta essere stata l'unica strada percorribile da parte di tutti i ricorrenti; non quella di fossilizzarsi sul famoso range (dai 15 ai 20 anni) che prevede il 44%, bensì di focalizzarsi sul minimo previsto.Mareemare ha scritto: gio gen 28, 2021 6:59 pm Per me, non giurista, il ragionamento è esatto.
Sarà questa la mia linea difensiva in appello in Sicilia.
Con tale aberrante sentenza stanno continuando a torcere ai loro scopi la legge 1092/1973, sotto il silenzio iniquo di altri giudici che si attengono a padreteni ad ogni loro soffiata di naso.
Buonasera a tutti.
Minimo, che come detto corrisponde al 35% (civili) e al 44% (militari) ed è quello che ho fatto in primo grado, vincendo.
Solo così si può mettere l'Inps alle corde e non dare la possibilità a certi giudicanti di uscirsene con delle teorie "aliene".
Quindi, come si divide correttamente il minimo del 35% per 15 anni per i civili, si deve fare la stessa operazione, né più e né meno, ma con il coefficiente (MINIMO) del 44% per i militari, poiché sempre secondo art. 3 Cost. siamo tutti uguali davanti alla Legge.
In caso contrario si opererebbe arbitrariamente!
Naturalmente occorre precisare a caratteri cubitali che il famoso comma 9 (2,2%) è previsto esclusivamente per chi cessa dall'attività lavorativa per RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ, in caso contrario certi giudici ci vanno e ci sono andati a nozze approfittando dell'omissione di tale particolare, di non poco conto, nei ricorso.
Altra cosa importante, per tutti, è non chiedere nemmeno in via subordinata l"applicazione del 2,44%, perché così facendo si farebbe il loro "sporco" gioco di creare giurisprudenza unitaria e soprattutto di non poter più fare eventuali ulteriori impugnazioni perché si sarebbe ottenuto il richiesto.
-
Mareemare
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Mia difesa in Appello
chiedere al giudice:
. di conoscere come fa l'INPS, alla luce della sentenza delle SS.RR., ad assegnare il 2.445% ad un militare sulla base del termine di 18 anni meno un giorno (sistema misto),
mentre ad un civile continua l'assegnazione del 2,33% di cui all'art 44 del D.P.R. 1092/1973 più 1,8% dai 15 ai 20 anni? ( Sempre sistema misto al 1995)
Infatti, se per un civile la base per la misura del coefficiente per il raggiungimento sono i 15 anni, (2,33%*15=35% più 1,8% ogni anno fino al ventesimo),
per un militare la base di cui all'art. 54 sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.
Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all'articolo 54 sui 18 anni meno un giorno (come da sentenza delle SS.RR.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell'articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni con la più specifica sottonotata distinzione:
per il solo art. 44 (civili) si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 (militari) si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
(((Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%)))
Ancora parole perfette. Io conosco una persona che ha appello il 28 gennaio che chiederà il giusto 2,93% e, contestualmente,
chiederà sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale che la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile.
Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero
2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.
Qua sta l'errore!
Per il solo art. 44 si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
Inoltre
Nelle precedenti sentenze il comma 1 , dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.
Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1,
ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.
Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.
PARLARE DI EFFETTI DISTORSIVI
Nelle precedenti sentenze il comma 1, dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.
Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1, ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.
Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.
C'è poco da commentare, al momento bisognerà fare sempre ricorso per pochi spiccioli, con il rischio di ulteriori aggiustamenti in difetto.
L'INPS prova a cambiare le carte in tavola, ovvero anziché dire che ha applicato l'art.44, afferma che ha applicato l'art.54, applicando il 35% sino a 15 anni e l'1,8 sino al 20 così da raggiungere il 44% di cui al comma 1 dell'art.54.
Questo ovviamente non può avere appiglio normativo, perché il comma 2 dice che solo dopo il 20 anno si applica il 1,8% e quindi fino a 20 la percentuale deve essere superiore. E questo solio e soltanto per i civili.
La Falsa applicazione del Diritto per me che non capisco molto ci sta tutta.
Per il resto faranno quello che vogliono, ma non sono giudici con G maiuscola.
chiedere al giudice:
. di conoscere come fa l'INPS, alla luce della sentenza delle SS.RR., ad assegnare il 2.445% ad un militare sulla base del termine di 18 anni meno un giorno (sistema misto),
mentre ad un civile continua l'assegnazione del 2,33% di cui all'art 44 del D.P.R. 1092/1973 più 1,8% dai 15 ai 20 anni? ( Sempre sistema misto al 1995)
Infatti, se per un civile la base per la misura del coefficiente per il raggiungimento sono i 15 anni, (2,33%*15=35% più 1,8% ogni anno fino al ventesimo),
per un militare la base di cui all'art. 54 sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.
Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all'articolo 54 sui 18 anni meno un giorno (come da sentenza delle SS.RR.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell'articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni con la più specifica sottonotata distinzione:
per il solo art. 44 (civili) si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 (militari) si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
(((Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%)))
Ancora parole perfette. Io conosco una persona che ha appello il 28 gennaio che chiederà il giusto 2,93% e, contestualmente,
chiederà sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale che la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile.
Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero
2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.
Qua sta l'errore!
Per il solo art. 44 si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
Inoltre
Nelle precedenti sentenze il comma 1 , dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.
Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1,
ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.
Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.
PARLARE DI EFFETTI DISTORSIVI
Nelle precedenti sentenze il comma 1, dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.
Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1, ma se la sentenza delle SS.RR doveva chiarire l’interpretazione del comma 1, hanno interpretato un comma che dichiarano inapplicabile.
Quindi il coefficiente del 2,44 non risulta più una interpretazione, ma la scrittura di una nuova norma all’interno del DPR. 1092/73.
C'è poco da commentare, al momento bisognerà fare sempre ricorso per pochi spiccioli, con il rischio di ulteriori aggiustamenti in difetto.
L'INPS prova a cambiare le carte in tavola, ovvero anziché dire che ha applicato l'art.44, afferma che ha applicato l'art.54, applicando il 35% sino a 15 anni e l'1,8 sino al 20 così da raggiungere il 44% di cui al comma 1 dell'art.54.
Questo ovviamente non può avere appiglio normativo, perché il comma 2 dice che solo dopo il 20 anno si applica il 1,8% e quindi fino a 20 la percentuale deve essere superiore. E questo solio e soltanto per i civili.
La Falsa applicazione del Diritto per me che non capisco molto ci sta tutta.
Per il resto faranno quello che vogliono, ma non sono giudici con G maiuscola.
Ultima modifica di Mareemare il gio gen 28, 2021 9:11 pm, modificato 1 volta in totale.
-
Gianfranco64
- Staff Moderatori

- Messaggi: 933
- Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Hanno aperto un nuovo campo di gioco.
Sentenza Valle D’Aosta, accolto ricorso a militare con anni 18 e mesi 6 al 1995. ( spero sia un errore), in quanto dopo risulta scritto sistema misto con meno di 18 anni al 1995.
Ma se non fosse un errore, nuovi giochi????
Sentenza Valle D’Aosta, accolto ricorso a militare con anni 18 e mesi 6 al 1995. ( spero sia un errore), in quanto dopo risulta scritto sistema misto con meno di 18 anni al 1995.
Ma se non fosse un errore, nuovi giochi????
-
Mareemare
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Gianfranco, un caro saluto.
Vicino alla Francia, dopo il tunnell e il limite invalicabile dei 18 meno un giorno, tutto è possibile per i Giudici iche sentenziano in Scienza e Coscienza, senza però attenersi alla Legge.
Io gli leverei il "guiderdone" sonante paperoniano e gli lascerei solo un misero salario, che già è troppo.
Vicino alla Francia, dopo il tunnell e il limite invalicabile dei 18 meno un giorno, tutto è possibile per i Giudici iche sentenziano in Scienza e Coscienza, senza però attenersi alla Legge.
Io gli leverei il "guiderdone" sonante paperoniano e gli lascerei solo un misero salario, che già è troppo.
-
domenico69
- Sostenitore

- Messaggi: 302
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Richiesta inutile con risposta scontata, nomofiliachia, mi pare si dica così anche se io direi, attacca o ciucciu ove voli u patruni.Mareemare ha scritto: gio gen 28, 2021 9:01 pm Mia difesa in Appello
chiedere al giudice:
. di conoscere come fa l'INPS, alla luce della sentenza delle SS.RR., ad assegnare il 2.445% ad un militare sulla base del termine di 18 anni meno un giorno (sistema misto),
Difatti li sta il nocciolo della questione, diversamente vi sarebbe una diversità di trattamento ed un operato del tutto arbitrario....se per un civile la base per la misura del coefficiente per il raggiungimento sono i 15 anni, (2,33%*15=35% più 1,8% ogni anno fino al ventesimo),
per un militare la base di cui all'art. 54 sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.
Esatto!Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all'articolo 54 sui 18 anni meno un giorno (come da sentenza delle SS.RR.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell'articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni...
Inutile precisarlo, secondo me, occorre fissarsi solo sul minimo di partenza per entrambi....con la più specifica sottonotata distinzione:
per il solo art. 44 (civili) si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 (militari) si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
(((Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%)))...
Vaglielo a fare capire!..Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero
2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.
"Giochi" dei Giudici. Se tale passaggio viene considerato norma "normale", allora ha interpretazione generalizzata, se invece viene considerato norma "speciale", allora va interpretato in senso stringente come fatto dalle SSRR, quindi solo a chi è in quel range.Nelle precedenti sentenze il comma 1 , dai 15 a 20 anni veniva portato a supporto della decisione di applicare il 2,93 dai 15 anni.
Ora nelle sentenze pare che non venga riconosciuto tale diritto, quindi dichiarano la non applicazione del comma 1...
Per quello, ripeto, occorre solo focalizzarsi sul minimo e non sul range, non essendovi altro coefficiente inferiore se non il 2,2% del comma 9 previsto per cessazione a seguito del limite di età, DA PRECISARE NEL RICORSO.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Umbria con sentenza n. 1, 2, relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 e 4, rigetta i ricorsi, poiché i ricorrenti non hanno dato prova di possedere, al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni ( 1 ha segnalato di aver prestato servizio dal 28 gennaio 1983 e l’altro dal 12 gennaio 1983 )
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Valle d’Aosta con sentenza n. 4, 5, 6, 8, relativa al Militare con + 15 anni, si adegua al 2,44%.
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 Accoglie il ricorso del ricorrente CC. (18 anni e 6 mesi al 31.12.1995, strano però).
N.B.; la stessa CdC con la n. 3 Accoglie il ricorso del ricorrente CC. (18 anni e 6 mesi al 31.12.1995, strano però).
- istillnotaffound
- Sostenitore

- Messaggi: 214
- Iscritto il: mar ott 31, 2017 7:04 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Vedo che finalmente ci si sta rendendo conto che quella che molti hanno a caldo definito (inspiegabilmente) una "mezza vittoria" è in realtà una intera sconfitta e per tutti anche per i famosi +15 (ad esclusione solo di quelli con 17 anni e XX mesi).
Una intera sconfitta realizzata calpestando l'art. 3 della Costituzione infatti come ha scritto un mio amico nella sua memoria presentata in recente udienza dinanzi ad una Sezione Centrale:
"Se, come indica la sentenza delle SS.RR., il coefficiente di rendimento per il calcolo della quota retributiva dei pensionati statali nel sistema misto deve essere calcolato utilizzando come "denominatore un numero di anni (...) ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno)" e conseguentemente per i dipendenti militari dovrà essere "44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno" allora, in base al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, per i dipendenti civili nel sistema misto dovrà essere 35 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 35/17,997 = 1,945 per ogni anno e non il 2,33% come è applicato dall'INPS. Questo in quanto, bisogna ribadirlo, sia l’art. 44 che l’art. 54 affermano che le relative aliquote (del 35% per i civili e del 44% per i militari) maturano al raggiungimento dei 15 anni di servizio (“effettivi” per i civili ed “utili” per i militari)".
Dopodiché tutte le chiacchiere "stanno a zero".
E dopodiché vi saluto tutti e chiudo il mio profilo qui. Non voglio più sapere nulla di art. 54 nè di altre questioni che mai troveranno giustizia vera.
Addio.
Una intera sconfitta realizzata calpestando l'art. 3 della Costituzione infatti come ha scritto un mio amico nella sua memoria presentata in recente udienza dinanzi ad una Sezione Centrale:
"Se, come indica la sentenza delle SS.RR., il coefficiente di rendimento per il calcolo della quota retributiva dei pensionati statali nel sistema misto deve essere calcolato utilizzando come "denominatore un numero di anni (...) ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno)" e conseguentemente per i dipendenti militari dovrà essere "44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno" allora, in base al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, per i dipendenti civili nel sistema misto dovrà essere 35 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 35/17,997 = 1,945 per ogni anno e non il 2,33% come è applicato dall'INPS. Questo in quanto, bisogna ribadirlo, sia l’art. 44 che l’art. 54 affermano che le relative aliquote (del 35% per i civili e del 44% per i militari) maturano al raggiungimento dei 15 anni di servizio (“effettivi” per i civili ed “utili” per i militari)".
Dopodiché tutte le chiacchiere "stanno a zero".
E dopodiché vi saluto tutti e chiudo il mio profilo qui. Non voglio più sapere nulla di art. 54 nè di altre questioni che mai troveranno giustizia vera.
Addio.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
