ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Giusto per inciso, la sentenza sopra riportata è stata patrocinata dall'Avvocato Parisi che riteneva assodato il 2,44 per i -15.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...istillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per ora, tra i tanti, lo hai compreso solo tu e pochi altriistillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?

Poi quella degli "anni nulli ai fini pensionistici" è veramente singolare...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
pescopoco ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 6:49 pmLa sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...istillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?
Certo come sempre, ma quello giusto di appello. In realtà non raggiungendo i 15 al 1995, si deve applicare il comma 9 dell'art.54 che prevede il 2,2 a chi non raggiunga gli anni previsti dal comma 1, raggiunti comunque i requisiti per diritto a pensione. Vediamo se ci si metterà con tanto impegno per far guadagnare tutto ciò ai nuovi pensionati, visto che i vecchi pensionati non potranno avere trattamento peggiore e quindi rimarranno con il 2,33.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Secondo il mio modesto parere tra la miriade di giuristi, che si debba applicare il 2,2% per chi al 31/12/1995 NON aveva maturato almeno 15 AA di servizio, NON è scritto chiaramente da nessuna parte (interpretazioni) NON è mai stato evidenziato in nessuna sentenza e se ne parla solo qua....
E se così fosse, nulla vieterebbe all'INPS, anche per una sorta di ripicca
di chiedere indietro con retroattività di 5 AA, almeno fa cassa, tutta l'eccedenza delle pensioni calcolate ante 95, a chi aveva meno di 15 AA, con il 2,33%...
Ripeto, mio umile parere...ma tra i tanti, credo ci stia a pieno titolo anche il mio
E se così fosse, nulla vieterebbe all'INPS, anche per una sorta di ripicca

Ripeto, mio umile parere...ma tra i tanti, credo ci stia a pieno titolo anche il mio

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Continui a sbagliarti: sono anni nulli ai fini pensionistici come asserisce giustamente la Corte Dei Conti Veneto.naturopata ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 7:55 pmpescopoco ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 6:49 pmLa sentenza 12/2021 della Sezione Calabria dice che il 2,44 spetta anche ai -15...istillnotaffound ha scritto: ↑ven gen 22, 2021 5:34 pm Certo, è evidente che ai meno 15 non va applicato alcun coefficiente per gli anni maturati al 31.12.1995. Ai fini pensionistici sono anni nulli. Ancora non è stato compreso?
Che succede ora? Bisogna sperare di capitare col Giudice “giusto”?
Certo come sempre, ma quello giusto di appello. In realtà non raggiungendo i 15 al 1995, si deve applicare il comma 9 dell'art.54 che prevede il 2,2 a chi non raggiunga gli anni previsti dal comma 1, raggiunti comunque i requisiti per diritto a pensione. Vediamo se ci si metterà con tanto impegno per far guadagnare tutto ciò ai nuovi pensionati, visto che i vecchi pensionati non potranno avere trattamento peggiore e quindi rimarranno con il 2,33.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Sveglia!
@istillnotaffound è satirico!
Quella "satira" che sta permettendo a diversi giudici di sentenziare come meglio credono indipendentemente da cosa preveda la Legge.
Domanda spontanea, a che serve la Legge se tanto poi ci sono le sentenze?!
Avanti il prossimo!
Mi raccomando che sia il miglior offerente però, altrimenti niente voce in capitolo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da cosimino65 »
Tranquilli, tra un pò arriverà qualche scienziato del nuovo governo che su consiglio "dell'Europa" risolverà "versando qualche lacrima" il problema, compreso l'art.54, delle pensioni 

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Calabria con sentenza n. 22/2021 accoglie parzialmente il ricorso della vedova di un appartenente all’E.I. che al 31/12/1995 aveva + 15 anni, già primo maresciallo dell'Esercito italiano in quiescenza, nonché della pensione di riversibilità, pertanto, attribuisce il 2,44% e non il 44%.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Lombardia nella persona del giudice Vito Tenore con sentenza n. 15/2021, accoglie parzialmente il ricorso del collega CC. che al 31/12/1995 aveva + 15 anni, pertanto rigetta il 44% e attribuisce il 2,44%.
N.B.: nella sentenza si legge:
1) - La difesa attorea depositava successiva memoria 15.1.2021 con cui ribadiva, in via principale l’originaria pretesa e, in via gradata, chiedeva l’applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n.1 del 2021 delle sezioni riunite di questa Corte, di cui richiamava i principali enunciati, anche in chiave critica a supporto della domanda originaria.
P.S. La CdC Lombardia con sentenza n. 13/2021 ha Accolto parzialmente ad un Militare altro ricorso con + 15 anni.
N.B.: nella sentenza si legge:
1) - La difesa attorea depositava successiva memoria 15.1.2021 con cui ribadiva, in via principale l’originaria pretesa e, in via gradata, chiedeva l’applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n.1 del 2021 delle sezioni riunite di questa Corte, di cui richiamava i principali enunciati, anche in chiave critica a supporto della domanda originaria.
P.S. La CdC Lombardia con sentenza n. 13/2021 ha Accolto parzialmente ad un Militare altro ricorso con + 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Paco1960 »
CDC CALABRIA SENT. NR. 33/2021 accoglie parzialmente applicando il 2.44% ad una anzianità di 15 anni e 2 mesi.
Un estratto
l’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile (e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo), introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.
- “Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato”, cosicchè appare necessario valorizzare il solo spartiacque possibile, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.
- quanto all’aliquota applicabile, alla luce del menzionato riferimento all’anzianità dei 18 anni, le Sezioni riunite hanno sostenuto che “il coefficiente sarà, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno” (approssimato al 2.44%).
....
Questo giudice e' stato imbeccato bene per non superare il perimetro delle SSRR.
Un estratto
l’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile (e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo), introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.
- “Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato”, cosicchè appare necessario valorizzare il solo spartiacque possibile, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.
- quanto all’aliquota applicabile, alla luce del menzionato riferimento all’anzianità dei 18 anni, le Sezioni riunite hanno sostenuto che “il coefficiente sarà, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno” (approssimato al 2.44%).
....
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