....un saluto a te.Gianfranco64 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 5:36 pm Per Domenico69
Scusa ma mi trovo nella buffa posizione in cui due persone stanno chiedendo cose diametralmente opposte ma accomunate dal voler attuato il coefficiente del 2,93.
Poiché ho capito che nulla ti schioderà dal 2,93.
Poiché devo rispondere anche a Paco1960, ti spiacerebbe spiegarmi come andrebbe applicato il 2,93 a quelli con 16 17 18 19 20.
Ti anticipo che aspetterò la tua risposta, ma non risponderò in quanto mi atterrò a quanto tu dirai.
Un caro saluto.
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da cosimino65 »
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non sono esperto, quindi espongo la mia idea.domenico69 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 11:01 am
Quindi se l'Inps ha utilizzato tale metodo di calcolo e di scomposizione del coefficiente minimo previsto per i civili, non capisco perché non è utilizzabile ugualmente per i militari. Qualche esperto del forum sa rispondere a questo semplice quesito?!?
Naturalmente in modo imparziale e logico-giuridico, lasciando fuori la propria bandiera di "appartenenza".
Perchè i civili, dopo il 15° anno, per come è scritta la norma non raggiungono una percentuale fissa ma questa viene loro incrementata, per ogni anno successivo, di 1,8% quindi non c'è interpretazione da inventarsi. Per i militari io penso sarebbe stato logico pensare di trattarli alla stessa stregua dei civili fino ai 15 anni e poi dare, a chi superava i 15 e fino ai 20 il 44% fisso. Quello che sarebbe cambiato per i misti (siccome uno con 15 anni al 31/12/1992 sarebbe stato sicuramente un retributivo) era quello di ottenere una maggiore percentuale di quota B per chi al 1995 avesse superato i 15 anni. Naturalmente i meno 15 non avrebbero guadagnato nulla (come peraltro pare con la sentenza di cui si discute), ma i +15 avrebbero certamente beneficiato di una pensione più alta visto che la retribuzione media, generalmente, è più alta della base pensionabile per la quota A. Ma il rincorrere del 2,93 per tutti ha portato a quello cui assistiamo oggi.
Faccio un esempio per ciascuna casistica:
al 31/12/1992 12 anni portano , al 2,33%, il 27.96 (quota A)
al 31/12/1995 15 + Maggiorazioni di 1/5 (216 giorni) portano, al 2,33%, il 36,31% (quota B= 36.31-27.96=8.35%
al 31/12/1992 12 anni portano , al 2,44%, il 29.28 (quota A)
al 31/12/1995 15 + Maggiorazioni di 1/5 (216 giorni) portano, al 2,44%, il 38.02% (quota B= 38.02-29.28=8.74%
Con quello che sembrava logico, almeno per me, stante la norma
al 31/12/1992 12 anni portano, al 2,33%, il 27.96 (quota A)
al 31/12/1995 15 + Maggiorazioni di 1/5 (216 giorni) portano il 44% (quota B= 44-27.96=16.04% (praticamente quasi il doppio di tutti i due casi precedenti)
Ciao a tutti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Cioè, spiegami un attimo, da come mi sembra di capire secondo te i -15 non rientrerebbero nella questione o sbaglio?sasabl ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 9:22 pm Non sono esperto, quindi espongo la mia idea.
Perchè i civili, dopo il 15° anno, per come è scritta la norma non raggiungono una percentuale fissa ma questa viene loro incrementata, per ogni anno successivo, di 1,8% quindi non c'è interpretazione da inventarsi. Per i militari io penso sarebbe stato logico pensare di trattarli alla stessa stregua dei civili fino ai 15 anni e poi dare, a chi superava i 15 e fino ai 20 il 44% fisso. Quello che sarebbe cambiato per i misti (siccome uno con 15 anni al 31/12/1992 sarebbe stato sicuramente un retributivo) era quello di ottenere una maggiore percentuale di quota B per chi al 1995 avesse superato i 15 anni. Naturalmente i meno 15 non avrebbero guadagnato nulla (come peraltro pare con la sentenza di cui si discute), ma i +15 avrebbero certamente beneficiato di una pensione più alta visto che la retribuzione media, generalmente, è più alta della base pensionabile per la quota A. Ma il rincorrere del 2,93 per tutti ha portato a quello cui assistiamo oggi.
Se così fosse di cosa stiamo parlando della questione introdotta dalla benedetta l. 335/95 o di tarallucci e vino!?
Senza offesa, sia chiaro!
Ad ogni modo la mia domanda era un po' diversa, ovvero: "se l'Inps ha utilizzato il metodo di calcolo di scomposizione del coefficiente minimo previsto per i civili (35%/15=2,33% annuo), non capisco perché tale metodo non è utilizzabile ugualmente per i militari con il loro coefficiente (44%/15=2,93% annuo)?!?"
Come precedentemente ho detto, non si sta chiedendo la luna, ovvero di usare chissà quale metodo di calcolo strano, bensì di cambiare solo un coefficiente applicando quello previsto per i militari, visto che di questi si parla.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da elciad1963 »
Effettivamente poteva essere concesso il 2,93 per ogni anno utile, dando però il coefficiente dello 1,80 per anno per coloro che superavano i 15 al 31.12.1995, così come avviene oggi per l'art.44.
In estrema sintesi a 15 anni si maturava il 44% e con anzianità minore il coefficiente del 2,93, successivamente quello del 1,80. Quindi a 16 anni il 44+1,80 a 17 il 44+3,60 e così via fino a 17anni e q1 mesi. Tutto ciò distaccando i retributivi che seguivano il loro percorso su altri e più proficui binari. Questa poteva essere un ipotesi, sempre dettata dal famoso personalissimo mulino ad acqua.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Quoto ogni parola. E' così. Come ho già scritto a caldo della famosa sentenza delle SS.RR. il "Dividi et Impera" ha sempre funzionato e sempre funzionerà purtroppo. E raccogliamo le briciole.domenico69 ha scritto: ↑dom gen 17, 2021 12:13 pmAllora siamo apposto!Caso chiuso e presa in quel posto come per il moltiplicatore.
Mi fa piacere che poi ci sono personaggi, pubblici, che dicono di credere nella giustizia. Certo, per loro funziona come vogliono loro e non come dovrebbe essere.
Ed ancora che ci siano colleghi che "cantano" vittoria per un misero 2,44% annuo, ovvero lo 0,11% in più della sola parte retributiva. Probabilmente è anche grazie a coloro che si va così, cioè, invece di "combattere" per i diritti spettanti si accontentano delle briciole. Dalla serie, come dicono in Sicilia: "Mutu!"
Difatti c'è la Giustizia (caso di scuola) e ..... (vita reale).E' inutile dire che le probabilità di avere il 44% a 15 anni e il 2,93% può considerarsi caso di scuola, viceversa diminuirlo (vedi appello Sicilia 2,2%) invece è meno caso di scuola, come ancora sarà da valutare i -15.![]()
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Ancora parole perfette. Io conosco una persona che ha appello il 28 gennaio che chiederà il giusto 2,93% e, contestualmente, chiederà sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale che la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile.domenico69 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 12:11 pmQua sta l'errore!Gianfranco64 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 11:38 am Per Domenico69 la tua operazione matematica risulta perfetta.
Unico errore la valutazione dei 15 anni, per entrambe gli articoli si parla del 44% a 20 anni e non 15.
Per il solo art. 44 si parla del 44% a 20 anni.
Per l'art. 54 si parla del 44% già dai 15 anni, è scritto chiaramente, dai 15 ai 20 anni.
È italiano!
Non c'é interpretazione che tenga, è scritto chiaramente dai 15 ai 20 anni spetta il 44%
Devo ripeterlo ancora perché vogliamo prenderci in giro o parliamo la stessa lingua?!?
Quelli che hanno dai 15 ai 18 anni non hanno penalizzazioni in quanto il coefficiente verrebbe moltiplicato per il loro "stipendio" che sarebbe differente tra un 15 e un 18, ed anche fosse lo stesso avrebbero ugualmente benefici piuttosto che avere un misero 2,445% annuo che li penalizzerebbe tutti, poiché avrebbero il 44% soltanto a 18 anni meno un giorno.
Svegliatevi e battete i pugni perché col 2,445% ce la mettono li per bene, soprattutto ai più 15 e gli dicono ancora grazie!![]()
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Purtroppo è così Gianfranco e poi dicono di averci unito in un unico comparto???Gianfranco64 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 2:28 pm A proposito di imparzialità ed ingiustizia amministrativa.
A molti sarà sfuggito che all'interno del ministero della Difesa, ad alcuni militari viene applicato il 2% ad altri 1,80% , con importi di PAL differenti. In pratica ci sono militari di serie A e militari di serie B. anche questo per me è imgiustizia.
E invece vi sono differenze sostanziali tra ff.aa. e fff.pp ad ordinamento militare e ff.pp. civili.
I Vigili del fuoco che seguono su alcune situazioni le ff.pp militari, nonostante facciano parte del ministero dell'interno.
Insomma 460.000 persone in apparenza unite, ma sostanzialmente divise....credo che la regia sia stata fatta a tavolino!!!
Creando inevitabili scontri o giudizi anche non dovuti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Il mio appunto nasceva dal fatto che visionando delle determine di personale dell’Aereonautica ho riscontrato una disparità di coefficiente di oltre il 5%, poiché dal 1998 gli era stata applicato il coefficiente del 1,80. Quindi negli anni fino al 2011 avevano perso il 5% di aliquota pensionistica.
Questa mattina ho letto le ultime due sentenze della Corte dei Conti Lazio.
Onestamente, pur avendole lette più volte non sono riuscito a capire cosa hanno sentenziato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Grazie per la solidarietà, ma purtroppo con quella non andiamo da nessuna parte.istillnotaffound ha scritto: ↑mar gen 19, 2021 10:48 am Ancora parole perfette. Io conosco una persona che ha appello il 28 gennaio che chiederà il giusto 2,93% e, contestualmente, chiederà sia di sollevare la questione di legittimità costituzionale che la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile.
Il mio augurio è, o probabilmente dovrei dire era, che i Giudici sia di primo grado che d'Appello che hanno già sentenziato correttamente le spettanze non si facciano influenzare da questa, consentitemi il termine, misera sentenza delle Sezioni Riunite, mantenendo la loro correttezza ed imparzialità mostrata finora.
Ma vedendo le prime sentenze post massima, purtroppo direi che non è così.
Nel frattempo mi è sorto un dubbio spontaneo.
Prima delle Sezioni Riunite in tutta Italia si era arrivati alla quasi totalità di un univoco orientamento, che grazie alla Sezione d'appello siciliana è stato messo in dubbio. È stata valutata la questione dalle Riunite e stranamente invece di andare verso la corrente maggioritaria, come sarebbe stato logico, molto probabilmente anche corretto giuridicamente, improvvisamente si è deciso di dare ragione a "Calimero".
Tutto regolare?!?
Sarà..... anche questa è giustizia!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Ho come l'impressione che al mulino si siano rotte le sue pa..le e che abbia finito l'acqua!elciad1963 ha scritto: ↑lun gen 18, 2021 10:53 pm Questa poteva essere un ipotesi, sempre dettata dal famoso personalissimo mulino ad acqua.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Sentenze 8 e 6 Lazio, rigettati i ricorsi , ma invia la documentazione ad INPS con ricalcolo come da sentenza SS.RR
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gianfranco64 »
Per fortuna la prima del 2021 accoglie il 2,44.
Mi permetto di evidenziare un passaggio presente in tutte le sentenze.
Non viene accolto il 44% dai 15 a 20 anni, poiché norma di favore per chi cessa dal servizio con tali anni, mentre l’interessato ha cessato dal servizio con oltre 20 anni. Però poi viene disposta l’applicazione del 2,44 come disposto dalle SS.RR.
In una delle sentenze siciliane, riferita ad un operatore di Polizia Penitenziaria, dove l’avvocato ha presentato un dettagliato ricorso. La risposta è stata: finché non verrà chiarito che gli operatori di Polizia Penitenziaria rientrano nell’art 54 al pari dei loro ufficiali, mi vedo costretto a respingere il ricorso. Chi lo deve chiarire?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ma non perdete tempo:
REPUBBLICA ITALIANA 351/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Agostino Chiappiniello Presidente
Enrico TORRI Consigliere
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore
Pierpaolo GRASSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. 55422 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Luigi Caliulo, c.f. CLLLGU54B09H703F, pec avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavallo, c.f. CRCLD168C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, via Cesare Beccarla 29, presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, come da procura in calce all’atto di appello,
contro
R. S., c.f. xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx (xx) il xx xxxxx xxxx, rappresentato e difeso in primo grado dall’avv. Antonio Mazzeo, c.f. MZZNTN65T23I115P, pec avv.mazzeo.antoniolecce@arubapec.it, e con lo stesso elettivamente domiciliato a Lecce, viale D. Cantatore 17, come da procura rilasciata per il primo grado; non costituito in appello.
avverso
la sentenza n. xxx/xxxx emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, depositata in data xx xxxxxxxx xxxx.
Visto l’atto d’appello;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 10 dicembre 2020, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l’avv. Lidia Carcavallo per l’Inps; non costituita in giudizio la parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 6 dicembre 2019, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva accolto il ricorso formulato dall’attuale appellato, pensionato già appartenente alla polizia penitenziaria, diretto a vedersi riconosciuto il diritto al trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.
La pronuncia impugnata ha accolto la domanda giudiziale, facendo leva sull’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza contabile.
L’Istituto previdenziale appellante ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell’art. 1 della l. 15 dicembre 1990, n. 395 e dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
2) violazione dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
Parte appellata non si è costituita in questo grado di giudizio.
All’udienza del 10 dicembre 2020, l’appellante insiste per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Istituto previdenziale appellante lamenta che il Giudice di primo grado abbia accolto il ricorso pensionistico di parte, riconoscendo il diritto al trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.
Il Collegio dichiara in primo luogo, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. e previa verifica della regolare notificazione dell’atto di gravame da parte dell’appellante, la contumacia di R. S., in qualità di appellato.
Va preliminarmente verificata l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto e pertanto l’appello è ammissibile.
Ciò premesso, nel merito, in ordine al primo motivo di impugnazione, l’Istituto previdenziale appellante ha lamentato che il beneficio in questione sia stato riconosciuto dal Giudice di primo grado anche ad un pensionato già facente parte della polizia penitenziaria, per il quale, per carenza del requisito soggettivo dell’appartenenza ad una carriera militare, il predetto art. 54 non sarebbe stato applicabile.
La Sezione osserva che l’appellato è un pensionato proveniente dalla polizia penitenziaria, e in quanto tale era inquadrato nelle forze di polizia ad ordinamento civile, a cui si applicano le norme per i rapporti di lavoro dei dipendenti civili dello Stato non privatizzati (Cass. SS.UU. 6997/2010). Al riguardo occorre richiamare l’art. 1 della l. 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del corpo della polizia penitenziaria, in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia, ove si stabilisce esplicitamente al comma 1 che si tratta di “un corpo civile”, facente parte delle “forze di polizia” (comma 3), al quale si applicano “in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato” (comma 4).
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi in considerazione del fatto che, alla data di arruolamento dell’appellato, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare: il diritto a pensione, secondo l’orientamento della giurisprudenza (Corte cost. nn. 446/2002 e 169/1986; Corte dei conti, sez. II app. xxx/xxxx), sorge infatti nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti della legge; conseguentemente, alla stregua dei principi generali in materia di successione della legge nel tempo, deve trovare applicazione la legge vigente pro- tempore.
Per le ragioni sopra esposte, non è quindi ammissibile una equiparazione del personale di polizia penitenziaria con il personale militare.
L’Inps ha determinato il trattamento pensionistico dell’attuale appellato, ai sensi della l. n. 335/1995, con il c.d. sistema misto, che prescrive, per tutti coloro che alla data della entrata in vigore della legge stessa avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, un metodo di calcolo basato sulle retribuzioni per le anzianità di servizio possedute al 31 dicembre 1995, mentre per quelle maturate successivamente deve trovare applicazione un metodo di calcolo basato sulle contribuzioni. L’area di applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non attiene al personale civile, come si evince dalla collocazione della norma nel provvedimento di legge, all’interno del capo II “personale militare” del titolo III “trattamento di quiescenza normale”. Nel caso di specie, resta pertanto esclusa, per la quota di pensione liquidata con il metodo retributivo, la possibilità, anche in astratto, di applicare il predetto art. 54, che non attiene comunque al personale civile, quale il personale proveniente dalla polizia penitenziaria.
Il primo motivo di impugnazione è quindi fondato.
In ordine al secondo punto di impugnazione, l’appellante ha ulteriormente dedotto che, nell’ipotesi in cui la Corte acceda ad una equiparazione del personale di polizia penitenziaria al personale militare, non sarebbe comunque consentita una applicazione estensiva del predetto art. 54 al caso di specie.
L’accoglimento del primo motivo di impugnazione travolge il secondo motivo, mancando il riconoscimento da parte di questo Collegio del presupposto di appartenenza dell’appellato al personale militare, poiché, come già indicato in precedenza al primo punto, non vi è equiparazione tra personale di polizia penitenziaria e personale militare.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza di primo grado va riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, in riforma della sentenza impugnata, e liquida le spese in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore dell’Inps ed a carico dell’appellato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2020.
9
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(f.to digitalmente Fabio Gaetano Galeffi)
IL PRESIDENTE
(f.to digitalmente Agostino Chiappiniello)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 dicembre 2020
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