INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

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danieled.
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INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Cari colleghi,
gradirei sapere se per il mio caso spetta l'indennità di trasferimento.
A marzo 2019 sono stato giudicato Idoneo Parziale al Servizio di Istituto.
Mi hanno lasciato al vecchio ufficio ( Sezione Radiomobile) ma, ovviamente, non in strada.
Mi arriva in seguito la proposta di Trasferimento D'autorità per altro Reparto NON insistente nella Compagnia Carabinieri in cui prestavo servizio.
Dovevo, insomma, cambiare Compagnia.
Non accettando la sede da me richiesta me ne hanno offerta una loro.
In un primo momento l'ho rifiutata.
In seguito, dopo che mi era stata paventata una destinazione molto lontana rispetto alla mia residenza ("dato che ti dobbiamo trasferire d'ufficio e ti dobbiamo pagare ti mandiamo dove riteniamo più opportuno - circa 250 km di distanza, ambito Regione").
Non volendo rischiare la sorte, in considerazione del fatto che sono titolare di 104 per assistere mia madre, ho accettato "a proprie spese" la sede che mi avevano proposto.
Ritengo, comunque, che mi spetti l'indennità di trasferimento perche' in ogni caso mi avrebbero dovuto trasferito d'ufficio.
Spero di ricevere risposte certe dai conoscitori di materia o da chi ci sia già passato personalmente.
Ringrazio anticipatamente coloro i quali vorranno aiutarmi.
Daniele.


naturopata
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da naturopata »

danieled. ha scritto: lun ago 03, 2020 11:39 am Cari colleghi,
gradirei sapere se per il mio caso spetta l'indennità di trasferimento.
A marzo 2019 sono stato giudicato Idoneo Parziale al Servizio di Istituto.
Mi hanno lasciato al vecchio ufficio ( Sezione Radiomobile) ma, ovviamente, non in strada.
Mi arriva in seguito la proposta di Trasferimento D'autorità per altro Reparto NON insistente nella Compagnia Carabinieri in cui prestavo servizio.
Dovevo, insomma, cambiare Compagnia.
Non accettando la sede da me richiesta me ne hanno offerta una loro.
In un primo momento l'ho rifiutata.
In seguito, dopo che mi era stata paventata una destinazione molto lontana rispetto alla mia residenza ("dato che ti dobbiamo trasferire d'ufficio e ti dobbiamo pagare ti mandiamo dove riteniamo più opportuno - circa 250 km di distanza, ambito Regione").
Non volendo rischiare la sorte, in considerazione del fatto che sono titolare di 104 per assistere mia madre, ho accettato "a proprie spese" la sede che mi avevano proposto.
Ritengo, comunque, che mi spetti l'indennità di trasferimento perche' in ogni caso mi avrebbero dovuto trasferito d'ufficio.

Ritieni male.

Spero di ricevere risposte certe dai conoscitori di materia o da chi ci sia già passato personalmente.
Ringrazio anticipatamente coloro i quali vorranno aiutarmi.
Daniele.
danieled.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Grazie naturopata.
Se me lo dici tu allora posso metterci una pietra sopra e lasciar perdere.
danieled.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Con tutto il rispetto, il buon panorama - che spero voglia intervenire al riguardo - ha postato delle sentenze che sembrerebbero darmi ragione.
Erano riferite a richieste di sedi di gradimento a monte di un trasferimento d'autorità.
Vero è che in nessuno dei casi, però, il trasferimento d'autorità era legato alla intervenuta idoneità parziale della persona che doveva essere trasferita.
Capoccia
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da Capoccia »

Scusa, ma quanto dista la tua nuova sede di servizio da quella precedente? E ti hanno motivato perché non ti hanno dato la sede prescelta?
aeronatica
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
In relazione al quesito posto, non posso concordare con il parere espresso da Naturopata e ritengo, invece, maggiormente fondate le considerazioni espresse da Danieled.
Quanto sopra per due aspetti principali indipendenti che ad adiuvandum si sommano verso il ritenuto diritto al benefico economico in parola.
Certamente il principio di diritto è controverso, ma l'indirizzo prevalente e meno risalente nel tempo depone a favore di Danieled acclarato dalle più recenti pronunce.
Per il primo aspetto, solo ad esempio (ma ve ne sono molte altre) si prenda a riferimento la sentenza IRREVOCABILE del TAR Lazio Roma, Sezione Prima Stralcio, 01.07.2020, n. 7477 che, in modo specifico, puntualmente precisa quanto di seguito riportato in stralcio nella motivazione saliente:

"(...)Quanto all’ambito di applicazione della richiamata predisposizione, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che “i presupposti per l'erogazione di tale indennità sono a) un provvedimento di trasferimento d'ufficio; b) sedi di servizio collocate in comuni differenti c) distanza tra tali sedi superiore a 10 km.” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 12965).
Con riferimento al primo degli illustrati presupposti, è stato affermato che rientrano nel novero dei trasferimenti tutti i movimenti disposti per ragioni di servizio d’autorità, non direttamente e immediatamente ricollegati all'iniziativa dell’interessato (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 giugno 2018, n. 1553) a nulla rilevando, in senso ostativo al riconoscimento dell’indennità, l’eventuale gradimento della sede assegnata da parte del medesimo (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2016, n. 5129) atteso che deve considerarsi “come d'ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell'interessato” (Cons. Stato Ad. plen. 29 gennaio 2016, n.1).
Vige, pertanto la regola generale che il trasferimento di sede, sussistendo gli illustrati presupposti, debba essere ristorato mediante riconoscimento della speciale indennità. (...)".

Per quanto sopra, in considerazione del fatto che la sentenza è divenuta irrevocabile in assenza di appello e, parimenti, in considerazione del fatto che richiama espressamente sentenza del CDS derivante da parere espresso in sede Plenaria, ritengo certamente meritevole di apprezzamento la considerazione di Danieled che si ritiene leso economicamente dall'operato dell'amministrazione.

Per quanto attiene al secondo aspetto è fondamentale valutare il contesto amministrativo nel quale si incentra il diniego espresso.
In caso di riforma è prevista l'individuazione del nuovo profilo di impiego è della nuova sede, pertanto non vi alcun dubbio sulla natura del trasferimento d'autorità quale esigenza primaria dell'amministrazione stessa che è - in sintesi - la ratio fondamentale per individuare il diritto all'indennità legge n. 86/01.

Ciò non vuole dire - comunque - che nel caso di specie spetti l'indennizzo dato che al fine di realizzare il diritto in parola devono sussistere anche gli altri requisiti e precetti indicati dalla legge.

A tal fine sono di rilievo anche le legittime domande poste da Capoccia: quanto distano le due sedi?
il provvedimento è motivato?

Senza tali indicazioni l'effettiva debenza dell'amministrazione non è definibile.
Certo è - secondo il mio pensiero - che l'aver indicato di gradire la sede di destinazione non impedisce e non pone le condizioni giuridiche per non avere diritto all'indennità.

Oltre a quanto sopra, poi, vi è di più se si desidera analizzare l'operato ricattatorio del datore di lavoro - sotto analoghi profili - già oggetto di diverse pronunce; ma ciò investe altri aspetti estranei al post.

In attesa delle precisazioni sopra indicate e richieste, si porgono i migliori auguri a tutti per le imminenti festività.
naturopata
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da naturopata »

Io credo che i casi non siano affatto comparabili (trasferimento d'autorità a seguito di concorso interno a sede diversa da quella di provenienza. Invece nel caso di Danieled, fossi stato nel collega mi sarei fatto mandare a 250km, avrei preso l'indennità e avrei contestualmente impugnato il trasferimento in sospensiva per violazione della legge 104 che prevede l'impossibilità del trasferimento se non previo assenso del militare e sarei tornato al reparto originario e sarei rimasto in ufficio al radiomobile, visto che certamente è prevista un'aliquota d'ufficio anche in questa articolazione. Ritengo che il reparto sia certamente distante più di 10 km, quindi più che questo bisogna vedere le varie comunicazioni fra le parti per valutare l'autorità o meno.

Poi per la carità, tutto è possibile, quindi il collega può provare e magari poi aggiornarci.

Pubblicato il 20/12/2019
N. 08648/2019REG.PROV.COLL.
N. 01715/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2009, proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando della -OMISSIS- della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Domenico Petracca e Giovanni Domenico Travia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Petracca in Roma, via E.Q. Visconti, n. 20;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di indennità di trasferimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Carla Ciuffetti, uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato Gianmario Rocchitta, Fabrizio Cataldo su delega dell’avv. Nicola Domenico Petrarca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tar per-OMISSIS-, ha accolto il ricorso presentato dall’odierna parte appellata, maresciallo della Guardia di Finanza, avverso il diniego opposto dall’Amministrazione con nota n. 25635 in data 24 giugno 2002 alla sua istanza di corresponsione di indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della l. n. 86/2001. Egli aveva presentato l’istanza dopo che ne era stato disposto il trasferimento “previo gradimento” dal Comando -OMISSIS-ove rivestiva la carica di Comandante, al Comando Nucleo di Polizia Tributaria -OMISSIS-
Il Tar ha rilevato che il ricorrente aveva presentato la domanda di trasferimento a seguito di radio messaggio n. 44616/P in data 28 settembre 2001 del Comando regionale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-. Tale comunicazione, premesse “esigenze emerse in sede di conferimento”, era diretta ad acquisire l’informazione circa l’eventuale gradimento da parte dell’appellante del trasferimento in questione invitandolo, in caso positivo, a “produrre apposita istanza trasferimento in tal senso”. Il primo giudice ha escluso di poter accedere alla tesi difensiva dell’Amministrazione incentrata sull’effettuazione di una comunicazione prima del trasferimento, nella quale si faceva presente che “espresso il gradimento, l’avvicendamento sarebbe stato inteso a domanda, mentre il mancato gradimento o il diniego avrebbe impedito il trasferimento e archiviato la questione”, in quanto di tale comunicazione non vi era alcun riscontro in atti. Pertanto, il Tar ha ritenuto che il trasferimento del ricorrente, a prescindere dal dato formale di un’eventuale istanza avanzata dal medesimo, rispondesse ad esigenze organizzative dell’Amministrazione e non ad esigenze personali del ricorrente stesso e ne ha riconosciuto il diritto alla liquidazione della richiesta indennità, con corresponsione anche degli “interessi legali nella misura di legge, dal giorno della maturazione del diritto fino a quello dell’effettivo soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria, stante in ogni caso il divieto posto dall'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724”.
2. Con il presente appello, l’Amministrazione espone in fatto che la vicenda del trasferimento del ricorrente era iniziata a seguito di istanza presentata da parte di quest’ultimo, prot. n. 4308 in data 24 agosto 2001, di avere un conferimento con il Comando Regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza (allegato all’atto di appello indicato come n. 3). Dopo tale conferimento era stato inviato il radiomessaggio n. 44646/P, in data 28 settembre 2001, dello stesso Comando al Comando regionale della Guardia di Finanza -OMISSIS- (allegato all’atto di appello indicato come n. 4). Tale radio messaggio recava la richiesta di interpellare l’interessato per sapere se avrebbe eventualmente gradito un trasferimento a -OMISSIS- -OMISSIS- in relazione alle “esigenze emerse in sede di conferimento” con l’invito, in caso affermativo, a produrre apposita istanza di trasferimento, con l’avvertenza che tale trasferimento sarebbe stato considerato a domanda. Il ricorrente in primo grado aveva presentato la domanda di trasferimento in data 11 ottobre 2001 e il trasferimento era stato disposto con atto in data 6 novembre 2001. Perciò, solo la presentazione di tale domanda aveva costituito “il motivo determinante per l’adozione del provvedimento di trasferimento” e dunque, trattandosi di trasferimento d’autorità, non sussisteva il presupposto per l’attribuzione dell’indennità di trasferimento. Né la diversità di funzioni espletate dall’interessato a seguito del trasferimento poteva valere a configurare il medesimo come trasferimento d’ufficio, come preteso dal ricorrente in primo grado.
3. L’istanza cautelare dell’Amministrazione è stata respinta da questo Consiglio (Cons. Stato, sez IV, ord. 29 marzo 2009 n. 1628) “considerato – nella comparazione degli opposti interessi – che il pregiudizio non si prospetta grave per l’Amministrazione ed è riparabile con la decisione finale di merito”.
4. Si è costituita la parte appellata con atto in data, eccependo l’inammissibilità del deposito da parte dell’Amministrazione dell’istanza di conferimento presentata dal ricorrente in primo grado e chiedendo nel merito il rigetto dell’appello.
5. Va preliminarmente esaminata l’eccezione formulata dalla parte appellata sub 4.. Il Collegio ritiene tale eccezione infondata e che la produzione del citato documento sia ammissibile, considerato che, in ragione della sua rilevanza ai fini del merito della controversia, ne potrebbe essere determinata l’acquisizione d’ufficio da parte del Collegio.
6. Nel merito l’appello è fondato e va accolto.
La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel considerare che, “ai fini della spettanza del beneficio economico della indennità di trasferimento, che spetta per i soli trasferimenti disposti d’autorità, in base alla espressa previsione dell’art. 1 della legge n. 100, il discrimine tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente: nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è riconosciuto solo compatibile con le esigenze amministrative (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265).” (Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2019, n. 3363).
Assume quindi carattere dirimente ai fini della presente controversia la valutazione della natura del trasferimento in questione, quale può desumersi dal tenore della documentazione in atti.
Il Collegio constata che il primo giudice aveva rilevato che “non risulta dai documenti prodotti dalle parti che l’amministrazione avesse stabilito che il mancato gradimento avrebbe determinato
l’archiviazione del procedimento” e, circa la natura del trasferimento del ricorrente in primo grado, aveva considerato che esso “non risulta aver preso avvio da una sua domanda, bensì dalla sua adesione ad un richiesta al trasferimento, da disporre per venire incontro alle esigenze dell’Amministrazione emerse in sede di conferimento”.
Tale conclusione non è condivisibile.
L’istanza dell’interessato di avere un conferimento con il Comando regionale consente di ritenere che l’intero procedimento sia stato avviato sulla base dell’iniziativa della parte appellata e in relazione ad esigenze di quest’ultima e non dell’Amministrazione.
Ma, anche a prescindere da tale istanza, al cui deposito nella presente fase del giudizio è riferita l’eccezione formulata dalla stessa parte appellata sub 4., alla stessa conclusione circa la funzionalità del trasferimento rispetto ad esigenze dell’interessato, il Collegio può pervenire sulla base della formulazione letterale del radiomessaggio n. 44646/P in data 28 settembre 2001 inviato dal Comando regionale della Guardia di Finanza -OMISSIS-. Tale radiomessaggio recava la richiesta di interpellare l’interessato per sapere se avrebbe eventualmente gradito un trasferimento a -OMISSIS- -OMISSIS- in relazione alle “esigenze emerse in sede di conferimento” con l’invito, in caso affermativo, a produrre apposita istanza di trasferimento da considerare trasferimento a domanda. Dopo tale radiomessaggio l’interessato presentava, in data 11 ottobre 2001 la domanda di trasferimento al Nucleo di Polizia Tributaria -OMISSIS- -OMISSIS-, nella quale egli stesso rappresentava che i motivi che lo spingevano a presentare l’istanza di conferimento erano riconducibili al messaggio di gradimento n. 44646/P in data 28 settembre 2001 e, quindi alle esigenze per le quali aveva chiesto di poter avere un conferimento.
Non pare condivisibile nemmeno l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, dopo il radiomessaggio n. 44646/P in data 28 settembre 2001, il ricorrente “presentava domanda nel senso sollecitato dall’amministrazione”, in quanto la formulazione letterale del suddetto radiomessaggio esprimeva solo la mera richiesta di un sondaggio circa il gradimento del trasferimento e avvertiva che in caso di presentazione della domanda il trasferimento sarebbe considerato a domanda.
Quanto esposto porta ad escludere che la domanda di trasferimento presentata dal ricorrente in primo grado potesse essere considerata come un dato puramente formale, costituendo invece l’espressione di un’autonoma e consapevole volontà di trasferimento, in relazione ad esigenze per le quali il ricorrente in primo grado aveva avanzato istanza di conferimento. Una volta chiarita la natura a domanda del trasferimento, non può assumere alcun rilievo l’argomento speso da parte appellata a supporto della pretesa natura autoritativa del trasferimento riguardante le funzioni “completamente diverse rispetto a quelle espletate nella sede di provenienza peraltro in posizione assolutamente paritaria rispetto a quella di tutti gli altri suoi colleghi” invece che nella posizione apicale in cui era collocato prima del trasferimento. Il preteso valore sintomatico della natura autoritativa del trasferimento ricondotto a tale mutamento non vale ad offuscare la chiarezza né della successione in cui si sono svolti passaggi della vicenda che, a partire dalla richiesta di conferimento, ha portato all’atto di trasferimento, né del tenore letterale del radiomessaggio sopra richiamato. Resta perciò indimostrata la tesi del ricorrente in primo grado per cui il trasferimento in questione avesse natura autoritativa e non risulta quindi sostanziato il presupposto previsto dall’art. 1 della l. n. 86/2001 per l’attribuzione dell’indennità di trasferimento.
Per quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, l’appello deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo di grado. Spese processuali del doppio grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Fabio Taormina
danieled.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Buongiorno,
innanzitutto voglio ringraziare per le risposte ricevute e scusarmi per non essere intervenuto prima.
Praticamente, avevo lasciato perdere per non avere questioni con l'Amministrazione e inoltre, per svariati impegni, non ho potuto seguire il forum.
Per rispondere ai quesiti postini entro un po' più nel merito della vicenda.
Essendo idoneo parziale non potevo più ricoprire la mia precedente mansione (capo equipaggio di Radiomobile).
Per tale motivo mi era arrivata la notifica di un trasferimento per un Reparto NON insistente nel territorio della precedente Compagnia Carabinieri.
Come detto, dato che mi era paventato il rischio di un trasferimento d'ufficio ad un Reparto ambito Regione molto distante (circa 259 km) ho accettato la loro proposta.
La nuova sede di servizio dista circa 65 km dalla precedente .
È anche vero che la precedente sede dei servizio distava dalla mia abitazione di residenza 53 km mentre l'attuale 20 km (non so se questo dato vada tenuto in considerazione o se si tiene conto soltanto della distanza fra le due sedi di servizio).
In fondo l'attuale sede mi sta bene, ma perché perdere i benefici economici della ex legge 100, qualora spettanti?
danieled.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Gli esperti e conoscitori della materia potrebbero gentilmente aiutarmi?
L'eventuale diritto (se non in dieci anni come sostiene parte della giurisprudenza) si prescrive in cinque anni ed ancora farei in tempo per valutare un ricorso amministrativo in caso di diniego da parte dell'Amministrazione.
Grazie in anticipo.
mauri64
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da mauri64 »

Salve Daniele,
per chiarimenti dovrai attendere l'intervento degli esperti in materia.

Saluti
danieled.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Buonasera,
sono intenzionato a chiedere il beneficio economico previsto per il trasferimento d'Autorità (art.1 legge 86/2001).
L'amministrazione sicuramente riggettera' la mia istanza e da lì partirebbero i termini per il ricorso al TAR o al Presente della Repubblica, per cui vorrei prepararmi prima.
Qualcuno potrebbe aiutarmi, anche in sede di ricorso?
Ovviamente, pagando le dovute competenze.
Daniele
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PER INIDONEITA' PARZIALE

Messaggio da danieled. »

Proprio nessuno può aiutarmi?
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