ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Le sentenze si stanno perfezionando in modo tale che in Sicilia quando si va in Appello sarà tutto come a Roma.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Colpo di scena in questa sentenza (Circolari INPDAP n. 20 del 18 settembre 2009 e INPS n. 119 del 18 dicembre 2018).

CdC Sardegna n. 239/2020 depositata in data 28/09/2020

1) - arruolato in data 1° ottobre 1980 e cessato dal servizio, con collocamento nell’ausiliaria, dal 31 dicembre 2017, ha chiesto:

a) in via principale, che sia dichiarato il proprio diritto al riscatto (pari a 1/5), ed al computo ai fini pensionistici del periodo di servizio prestato dal 19 agosto al 29 settembre 1981, ed alla conseguente maturazione di un’anzianità di servizio utile a pensione superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e, per l’effetto, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione del sistema retributivo ....

b) in subordine, che venga dichiarato il proprio diritto, - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ......

2) - Il ricorrente ha premesso di essere titolare di trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema c.d. “misto”, a decorrere dal 31 dicembre 2017, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 risultava in possesso di un’anzianità contributiva pari a 17 anni, 11 mesi e 24 giorni.

3) - con domanda presentata il 13 giugno 2017, aveva richiesto all’INPS, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 del D.lgs. n. 165/1997, il riscatto del periodo di servizio prestato presso la 3° OCRA del Comando della 3° Regione Aerea di Mungivacca senza ricevere alcun riscontro (periodo dal 19 agosto al 29 settembre 1981).

4) - Con successiva nota del 16 settembre 2019, diretta sia all’INPS che al Ministero della Difesa, sollecitava l’esame dell’istanza, in quanto l’accoglimento della stessa avrebbe consentito la maturazione dell’anzianità necessaria a vedersi calcolare il trattamento pensionistico secondo il più favorevole sistema retributivo, ma anche il sollecito rimaneva senza esito.

5) - All’udienza del 10 settembre 2020 l’Avvocato MARIANI, preso atto della lavorazione del riscatto, ha insistito nell’accoglimento della domanda principale, ritenendo equa una condanna alle spese parziale dell’Istituto previdenziale.

Il Giudice precisa:

6) - Come traspare dalla narrativa del fatto, l’INPS ha provveduto, nelle more della celebrazione del giudizio, ad accogliere l’istanza di riscatto in precedenza formulata dal ricorrente (fin dal 2017), con provvedimento del 26 agosto 2020, e con un onere quantificato in € 402,52.

7) - Poiché tale procedimento ha avuto esito favorevole, va riconosciuto il diritto del sig. A. alla riliquidazione della pensione in godimento in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012 ....

8) - L’accoglimento della pretesa principale esime questo Giudice dall’esaminare la domanda diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avanzata dal ricorrente solo in via di subordine.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Studio Legale Avv. Claudio Fatta 24 settembre

Questa mattina ho discusso una serie di ricorsi di primo grado con la 𝐃𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐢 (che, ricordiamolo, proviene dalle Sezioni Centrali di Appello e, in quel ruolo, fu componente del Collegio di Appello che per primo si espresse favorevolmente nei confronti dei militari ). L'esito sarà positivo.
Invece, cavalcando l'onda delle sentenze di appello siciliane negative, il Giudice Cancilla, che fino ad oggi aveva posticipato le sue decisioni, ha già rigetto alcuni ricorsi.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per notizia,

- CdC Sicilia n. 532 e n. 533/2020 pubblicate in data 02/10/2020 ( udienza del 23/09/2020 ) ACCOLTI con il Giudice Gioacchino Alessandro;

- CdC Sicilia, anche altre sono state pubblicate sotto la stessa data (con udienza del 24/09/2020) da parte del Giudice Dott.ssa Giuseppina Mignemi
alfano francesco
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 176
Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da alfano francesco »

mbetto ha scritto: sab ott 03, 2020 4:05 pm E' evidente che in Sicilia si sta generando una spaccatura tra i giudici di primo grado e quelli di appello.
Ovviamente con riferimento alle sentenze n. 449 e 515.
Vi anticipo che c'è anche la 506 sempre a firma della d.ssa Mignemi dello stesso tenore.
Peraltro quest'ultimo giudice condanna l'INPS alle spese.
A questo punto mi pare sempre più probabile, quanto meno auspicabile, un cambio di passo da parte dei giudici di appello siciliani.
Buongiorno e buona pensione a tutti.
Scusate l'intrusione di Corpo e di argomenti ma la battuta credo ci stia proprio: """"evidentemente in Sicilia operano le cd correnti contrapposte anche in CdC""". Scusate ancora. Se gli amministratori decidessero di bannarmi non mi offendo. È la prima battuta in 7 anni.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Per ciò che riguarda il sistema misto

Il CdS Sezione 3, nella sentenza n. 6010/2020 pubblicata in data 09/10/2020 e da me postata ieri 10/10/2020, riporta questo giudizio ed Altri chiarimenti ancora, che vi invito a leggere direttamente.

L’appellante, assunto in data 1 ottobre 1992.

II - La relazione del verificatore.

1 - Premette il verificatore la normativa applicabile alle Forze armate, che di seguito si ricostruisce.
Il d.lgs. 165 del 1997 rinvia alla disciplina di diritto comune contenuta nella 1. n. 335/1995 (e successive modificazioni), c.d. "riforma Dini", che ha segnato il passaggio da un sistema di calcolo di tipo retributivo ad uno contributivo; la novella trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 e determina un complesso e differenziato sistema di calcolo del trattamento previdenziale sulla scorta dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, ossia se quest'ultima sia superiore o inferiore a 18 anni a tale data, nel primo caso, troverà integralmente applicazione il metodo retributivo (o meglio, per effetto della 1. 214/2011, sino al 31 dicembre 2011, per le annualità successive troverà comunque applicazione il metodo contributivo), mentre nella seconda ipotesi —anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 — verrà impiegato un sistema misto: retributivo per le anzianità sino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità successive.

Pertanto, il verificatore ha evidenziato che, con riferimento al caso in esame:
l’appellante, assunto in data 1 ottobre 1992, non emergendo alcuna contribuzione di data anteriore, rientra nella seconda casistica enunciata. In ossequio alle regole dettate per il c.d. "sistema misto", per le annualità maturate dal 1° ottobre 1992 sino al 31 dicembre 1995, trova applicazione il sistema di calcolo retributivo - salvo espressa opzione esercitata dall'interessato ai sensi dell'art.1, comma 23, 1. n. 335/1995, per il calcolo dell'intero trattamento previdenziale con il metodo contributivo - mentre per il periodo successivo al 1° gennaio 1996, il trattamento di quiescenza deve essere determinato sulla base della contribuzione obbligatoria versata, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, nell'arco della vita lavorativa. Entrambi i metodi di calcolo tengono conto della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ed utile ai fini previdenziali.

2 - Per quanto riguarda la base pensionabile nel sistema di calcolo retributivo, occorre fare riferimento all'art 53 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall'art. 1866, comma 1, C.O.M. In base a tale norma, la base pensionabile è composta dai seguenti elementi:
- stipendio parametrato (ad esclusione dell'indennità integrativa speciale) + 18%;
- eventuale assegno personale riassorbibile + 18%;
- anticipazioni stipendiali + 18%;
- retribuzione individuale di anzianità +18%;
- assegno funzionale — indennità pensionabile mensile +18%;

Per quanto riguarda la retribuzione pensionabile utile ai fini del calcolo con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 viene in rilievo la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ivi inclusi la tredicesima mensilità e gli emolumenti accessori. Quest'ultimi, tuttavia, non vengono considerati nella loro interezza, ma solo nella parte eccedente la maggiorazione del 18%. Sul punto, risulta chiarificatrice la circolare INPS n. 6 del 2014 che, pur riferendosi alle analoghe previsioni dettate per gli impiegati civili dello Stato, fornisce alcune precise indicazioni per il corretto calcolo della base pensionabile: "Si premette che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 177 del 29 aprile 1976, di modifica dell'articolo 43 [art. 53 per i militari] del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, la base pensionabile degli iscritti alla CTPS, costituita dalle voci retributive previste dall'articolo 15 [art. 16 per militari] della medesima - stipendio tabellare, esclusa l'indennità integrativa speciale in esso conglobata; progressione economica nell'ambito della categoria; retribuzione individuale di anzianità e eventuali assegni ad personam non riassorbibili, per dodici mensilità - è aumentata della misura del 18%.

La tredicesima mensilità, e la IIS pur facenti parte del trattamento economico fondamentale, non rientrano nelle voci retributive utili ai fini della maggiorazione in questione.

In base all'articolo 15 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 la predetta quota di maggiorazione del 18%, rientrando nell'imponibile contributivo, viene assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici, oltre che ai fini del fondo credito. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 1996 la retribuzione accessoria assoggettabile a contribuzione è soltanto quella eccedente la misura del 18%.

Ed invero, considerato che la legge n. 335/1995 ha ampliato la base contributiva e pensionabile alle voci retributive di natura accessoria, tale estensione nella fattispecie in esame opera non per l'intero importo delle voci che la costituiscono, ma per la parte eventualmente eccedente l'incremento della base pensionabile scaturente dalla quota corrispondente alla maggiorazione del 18% di cui al citato articolo 15 della legge n. 177 del 29 aprile 1976. "(punto 20).

Infine, occorre fare riferimento all' art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 che recita "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.".

Sul punto la circolare INPDAP n. 20 del 2009, illustra l’incidenza di tali aumenti periodici della base pensionabile sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato:

"5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c. d. —parametrato, sull'importo
relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. [omissis]

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1 Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.".
Angelo98
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 212
Iscritto il: lun ago 03, 2020 6:14 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

La sentenza CDS n.6010/2020 sopra esposta suscita notevoli perplessità e ragioni di motivata critica.
In primo luogo, trattandosi per lo più di questioni strettamente PENSIONISTICHE, la giurisdizione sulla relativa controversia APPARTENEVA SENZA ALCUN DUBBIO ALLA CORTE DEI CONTI e giammai al TAR/CONSIGLIO DI STATO.
Sorprende che non se ne sia dato atto.
Anche nel merito, alcune conclusioni risultano diametralmente opposte a principi granitici da sempre statuiti dalla Corte dei Conti, basti pensare già soltanto alla circostanza che il CDS sembra ammettere, per la quota RETRIBUTIVA, la MAGGIORAZIONE DEL 18% ANCHE SULL’ASSEGNO FUNZIONALE E SULL’INDENNITA’ MENSILE PENSIONABILE, maggiorazione invece RADICALMENTE NEGATA dalla Corte dei Conti sui due cespiti indicati.
Temo che la sentenza in parola possa generare soltanto confusione.
Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Buongiorno a tutti

Panorama,
Io sono tra quei pochi "fortunati" insieme ad un altro collega vincitori in primo grado presso la Corte dei Conti Siciliana.

Il 30 settembre u.s. l'INPS ci ha appellati (ultimo giorno loro utile)

Per quanto mi riguarda l'appello dell'INPS è stato un RIASSUNTO (DICESI RIASSUNTO) per filo e per segno delle sentenze negative nn.rr. 40 e 43 relative alle negazioni da parte della Corte di Appello Siciliana... PERALTRO SENZA MENZIONARE QUESTE ULTIME SENTENZE COME NON SAPESSERO (FACENDO GLI GNORRI) A QUALI GIUDICI SI ERANO RIVOLTI, OVVERO GLI STESSI).

Vi è da aggiungere che la precisa ed esauriente Sentenza della Giudice Mignemi - 515/2020 - è perfettamente (per filo e per segno e punto per punto) in antitesi con tali aberranti, disarticolate quanto vergognose sentenze da loro espresse.

Ancora non ho ricevuto alcuna notizia in merito di "chiamata alle armi"

Spero che si vada a Sezioni Riunite, tramite intervento ormai doveroso del Presidente della Corte dei Conti Siciliana, poiché se così non fosse sarebbe una sentenza (negativa) già scritta da parte di quegli stessi giudici che hanno negato il diritto.

Che situazione ignominiosa che hanno creato.

E sono GIUDICI!
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto: dom ott 11, 2020 11:38 am Per ciò che riguarda il sistema misto

Il CdS Sezione 3, nella sentenza n. 6010/2020 pubblicata in data 09/10/2020 e da me postata ieri 10/10/2020, riporta questo giudizio ed Altri chiarimenti ancora, che vi invito a leggere direttamente.

L’appellante, assunto in data 1 ottobre 1992.

II - La relazione del verificatore.

1 - Premette il verificatore la normativa applicabile alle Forze armate, che di seguito si ricostruisce.
Il d.lgs. 165 del 1997 rinvia alla disciplina di diritto comune contenuta nella 1. n. 335/1995 (e successive modificazioni), c.d. "riforma Dini", che ha segnato il passaggio da un sistema di calcolo di tipo retributivo ad uno contributivo; la novella trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 e determina un complesso e differenziato sistema di calcolo del trattamento previdenziale sulla scorta dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, ossia se quest'ultima sia superiore o inferiore a 18 anni a tale data, nel primo caso, troverà integralmente applicazione il metodo retributivo (o meglio, per effetto della 1. 214/2011, sino al 31 dicembre 2011, per le annualità successive troverà comunque applicazione il metodo contributivo), mentre nella seconda ipotesi —anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 — verrà impiegato un sistema misto: retributivo per le anzianità sino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità successive.

Pertanto, il verificatore ha evidenziato che, con riferimento al caso in esame:
l’appellante, assunto in data 1 ottobre 1992, non emergendo alcuna contribuzione di data anteriore, rientra nella seconda casistica enunciata. In ossequio alle regole dettate per il c.d. "sistema misto", per le annualità maturate dal 1° ottobre 1992 sino al 31 dicembre 1995, trova applicazione il sistema di calcolo retributivo - salvo espressa opzione esercitata dall'interessato ai sensi dell'art.1, comma 23, 1. n. 335/1995, per il calcolo dell'intero trattamento previdenziale con il metodo contributivo - mentre per il periodo successivo al 1° gennaio 1996, il trattamento di quiescenza deve essere determinato sulla base della contribuzione obbligatoria versata, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, nell'arco della vita lavorativa. Entrambi i metodi di calcolo tengono conto della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ed utile ai fini previdenziali.

2 - Per quanto riguarda la base pensionabile nel sistema di calcolo retributivo, occorre fare riferimento all'art 53 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall'art. 1866, comma 1, C.O.M. In base a tale norma, la base pensionabile è composta dai seguenti elementi:
- stipendio parametrato (ad esclusione dell'indennità integrativa speciale) + 18%;
- eventuale assegno personale riassorbibile + 18%;
- anticipazioni stipendiali + 18%;
- retribuzione individuale di anzianità +18%;
- assegno funzionale — indennità pensionabile mensile +18%;

Per quanto riguarda la retribuzione pensionabile utile ai fini del calcolo con il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996 viene in rilievo la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ivi inclusi la tredicesima mensilità e gli emolumenti accessori. Quest'ultimi, tuttavia, non vengono considerati nella loro interezza, ma solo nella parte eccedente la maggiorazione del 18%. Sul punto, risulta chiarificatrice la circolare INPS n. 6 del 2014 che, pur riferendosi alle analoghe previsioni dettate per gli impiegati civili dello Stato, fornisce alcune precise indicazioni per il corretto calcolo della base pensionabile: "Si premette che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 177 del 29 aprile 1976, di modifica dell'articolo 43 [art. 53 per i militari] del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, la base pensionabile degli iscritti alla CTPS, costituita dalle voci retributive previste dall'articolo 15 [art. 16 per militari] della medesima - stipendio tabellare, esclusa l'indennità integrativa speciale in esso conglobata; progressione economica nell'ambito della categoria; retribuzione individuale di anzianità e eventuali assegni ad personam non riassorbibili, per dodici mensilità - è aumentata della misura del 18%.

La tredicesima mensilità, e la IIS pur facenti parte del trattamento economico fondamentale, non rientrano nelle voci retributive utili ai fini della maggiorazione in questione.

In base all'articolo 15 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 la predetta quota di maggiorazione del 18%, rientrando nell'imponibile contributivo, viene assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici, oltre che ai fini del fondo credito. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 1996 la retribuzione accessoria assoggettabile a contribuzione è soltanto quella eccedente la misura del 18%.

Ed invero, considerato che la legge n. 335/1995 ha ampliato la base contributiva e pensionabile alle voci retributive di natura accessoria, tale estensione nella fattispecie in esame opera non per l'intero importo delle voci che la costituiscono, ma per la parte eventualmente eccedente l'incremento della base pensionabile scaturente dalla quota corrispondente alla maggiorazione del 18% di cui al citato articolo 15 della legge n. 177 del 29 aprile 1976. "(punto 20).

Infine, occorre fare riferimento all' art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 che recita "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.".

Sul punto la circolare INPDAP n. 20 del 2009, illustra l’incidenza di tali aumenti periodici della base pensionabile sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato:

"5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c. d. —parametrato, sull'importo
relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. [omissis]

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1 Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.".
Cosa c'entra tutto questo "scritto", sufficientemente lungo da far ubriacare anche un astemio, con il ricalcolo pensionistico in questione?

Ce lo puoi spiegare in parole povere o dobbiamo assumere un'interprete!?

Ammesso c'entri qualcosa! 🙄
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Liguria con la sentenza n. 76/2020 discussa in data 25/09/2020 e depositata in data 09/10/2020 rigetta il ricorso ad un collega CC. che al 31/12/1995 aveva 12 anni e 1 mese (inferiore ai 15 anni).

IL GIUDICE era Patrizia Esposito

N.B.: anche la n. 77, 78 e 79/2020 stesso Giudice è negativa, inferiore ai 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13212
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Liguria con la sentenza n. 71/2020 discussa in data 25/09/2020 e depositata in data 08/10/2020 Accoglie il ricorso ad un collega CC. che al 31/12/1995 aveva 14 anni, mesi 3 e giorni 4 (inferiore ai 15 anni).

IL GIUDICE era Adriana Del Pozzo
cicciotto
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 88
Iscritto il: sab mag 19, 2018 5:57 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da cicciotto »

cioe' stessa corte dei conti, due decisioni opposte nello stesso periodo :roll:
cicciotto
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 88
Iscritto il: sab mag 19, 2018 5:57 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da cicciotto »

si perde l'uniformita' della decisione a parita' di situazione
Angelo98
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 212
Iscritto il: lun ago 03, 2020 6:14 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

In tutti i giudizi che si stanno celebrando in Italia, l’Inps sta chiedendo il rinvio a nuova udienza dei giudizi stessi, sulla base di notizie INFORMALI secondo le quali la Sez. TERZA CENTRALE APPELLO avrebbe già rimesso la questione alle SEZIONI RIUNITE.
Il GUP di Trieste, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per decidere sull’istanza di rinvio, ha deciso di respingerla, asserendo che ancora non risulta ufficialmente alcuna rimessione.
Stesso discorso e stesso rigetto a L’Aquila, salvo altre sedi che eventualmente comunicherò .
Comunque, temo in realtà che purtroppo manchi davvero poco alle SSRR!
Rispondi