Gianfranco64 ha scritto: mar ago 25, 2020 12:14 pm
Chiedo scusa a Firefox se mi intrometto ancora nella risposta, ma come scritto in un post precedente, molti colleghi sono ancora convinti dell' esistenza del tetto dell 80%.
Con la modifica normativa del 2011 che ha previsto il pro quota contributivo anche per i retributivi, nella norma hanno previsto il formale annullamento del tetto dell 80%.
In pratica in sede di normale calcolo della pensione viene calcolata la parte retributiva con il tetto dell80%, poi viene aggiunta la parte contributiva che eventualmente comprende anche il moltiplicatore.
In sede di doppio calcolo viene considerato l'importo della pensione completamente retributivo senza il tetto dell 80%.
Viene posto a pagamento l'importo della pensione minore.
Esempio pratico, un operatore va in pensione nel 2015, ha una parte retributiva del 78%, per l'importo della pensione alle quote A e B viene aggiunta la quota C , parte contributiva. Ipotizziamo che per i 4 anni dal 2012 al 2015 gli spettino 15 euro annuì di montante contributivo, per un totale di 60000 euro. Mettiamo il caso che il collega abbia diritto al moltiplicatore, ovvero 15000 x5 =75000.
Quindi il montante contributivo diventerebbe di 135000. In tal caso il moltiplicatore inciderebbe sulla pal per circa 3200.
In sede di doppio calcolo, l' originaria parte retributiva del 78% dovrebbe essere integrata dei quattro anni successivi al 2011 con aliquota del 2% annuo, pertanto il totale della parte retributiva passerebbe all 86%.
Nel caso in cui la pensione calcolata col la parte retributiva all86% fosse minore di quella calcolata con il moltiplicatore, verrebbe posta in pagamento, mentre se risultasse maggiore, rimarrebbe in pagamento quella con il moltiplicatore.
Per avere in benefici del moltiplicatore l'operatore retributivo deve riuscire a coprire con gli anni della parte contributiva l'importo del predetto istituto
Il problema non sono i colleghi che ancora parlano del tetto dell'80%, ma dei giudici che nelle sentenze ne fanno riferimento.