Stamattina ho voluto stilare questo elenco, perché mi son chiesto: come mai alcuni hanno il Garante ed Altri no?
- Garante della privacy;
- Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- Garante dei diritti delle persone con disabilità;
- Garante dei detenuti;
- Garante del contribuente;
- Garante Condominio.
Come mai non esiste la figura del Garante del Carabiniere e delle FF.PP.?
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Forme di Garante
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Highlander
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- Messaggi: 198
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 10:53 am
Re: Forme di Garante
Meglio così dammi retta 
Re: Forme di Garante
Aggiornamento,
A partire da oggi, 24 luglio 2026, il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità acquisisce poteri significativamente più forti e incisivi grazie all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 giugno 2026. Questo provvedimento introduce modifiche significative al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e rafforza gli strumenti di tutela per le persone con disabilità. Questo provvedimento trasforma l'Autorità da un semplice organo di monitoraggio a uno strumento ispettivo e giudiziario attivo.
I nuovi poteri principali includono:
1. Ispezioni dirette e senza limiti
Il Garante ha ora la facoltà di effettuare verifiche e ispezioni sul campo senza limitazioni preventive. Può:
• Accedere liberamente a strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali (come ospedali, RSA e centri diurni) per verificare la qualità dell'assistenza.
• Svolgere colloqui riservati con le persone con disabilità ospitate e con gli operatori, senza pressioni esterne.
• Esaminare non solo gli spazi fisici, ma anche la conformità dei programmi di cura e inclusione.
2. Azione in giudizio contro la Pubblica Amministrazione
L'Autorità non si limita più a segnalare i problemi, ma ottiene una vera e propria tutela legale. Nei casi in cui riscontri inerzie o violazioni da parte degli enti pubblici, il Garante può:
• Agire direttamente davanti al giudice amministrativo.
• Richiedere formalmente la nomina di un commissario ad acta per imporre alla Pubblica Amministrazione il rispetto dei diritti fondamentali o lo sblocco di servizi negati.
3. Pareri obbligatori sugli atti generali
Viene introdotto il vincolo istituzionale per cui i decisori politici e la PA devono confrontarsi preventivamente con l'Autorità. Il Garante ha il potere di esprimere pareri obbligatori (anche se non vincolanti) su regolamenti e provvedimenti amministrativi generali che abbiano un impatto diretto sulla vita e sui diritti delle persone con disabilità.
4. Vigilanza attiva contro abusi e violenze
Il nuovo testo normativo chiarisce la funzione di contrasto immediato: l'organo agisce come presidio nazionale per vigilare e proteggere le persone con disabilità da qualunque forma di sfruttamento, violenza, maltrattamento o abuso all'interno delle comunità o dei programmi assistenziali.
DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2026
(GU n.157 del 09-07-2026)
----------------
Direttamente dal sito internet
CONTATTI
AGNDD
Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Via Maia 10 - 00175 Roma (RM)
Email:
segreteria@garantedisabilita.it
PEC: garantedisabilita@pec.it
Centralino unico: 06 83941488
A partire da oggi, 24 luglio 2026, il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità acquisisce poteri significativamente più forti e incisivi grazie all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 giugno 2026. Questo provvedimento introduce modifiche significative al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e rafforza gli strumenti di tutela per le persone con disabilità. Questo provvedimento trasforma l'Autorità da un semplice organo di monitoraggio a uno strumento ispettivo e giudiziario attivo.
I nuovi poteri principali includono:
1. Ispezioni dirette e senza limiti
Il Garante ha ora la facoltà di effettuare verifiche e ispezioni sul campo senza limitazioni preventive. Può:
• Accedere liberamente a strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali (come ospedali, RSA e centri diurni) per verificare la qualità dell'assistenza.
• Svolgere colloqui riservati con le persone con disabilità ospitate e con gli operatori, senza pressioni esterne.
• Esaminare non solo gli spazi fisici, ma anche la conformità dei programmi di cura e inclusione.
2. Azione in giudizio contro la Pubblica Amministrazione
L'Autorità non si limita più a segnalare i problemi, ma ottiene una vera e propria tutela legale. Nei casi in cui riscontri inerzie o violazioni da parte degli enti pubblici, il Garante può:
• Agire direttamente davanti al giudice amministrativo.
• Richiedere formalmente la nomina di un commissario ad acta per imporre alla Pubblica Amministrazione il rispetto dei diritti fondamentali o lo sblocco di servizi negati.
3. Pareri obbligatori sugli atti generali
Viene introdotto il vincolo istituzionale per cui i decisori politici e la PA devono confrontarsi preventivamente con l'Autorità. Il Garante ha il potere di esprimere pareri obbligatori (anche se non vincolanti) su regolamenti e provvedimenti amministrativi generali che abbiano un impatto diretto sulla vita e sui diritti delle persone con disabilità.
4. Vigilanza attiva contro abusi e violenze
Il nuovo testo normativo chiarisce la funzione di contrasto immediato: l'organo agisce come presidio nazionale per vigilare e proteggere le persone con disabilità da qualunque forma di sfruttamento, violenza, maltrattamento o abuso all'interno delle comunità o dei programmi assistenziali.
DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2026
(GU n.157 del 09-07-2026)
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