ricongiunzione periodi lavorativi
ricongiunzione periodi lavorativi
Buonasera. volevo chiedo un chiarimento circa il ricongiungimento periodi di lavoro. Avendo effettuato 18 mesi contributivi di lavoro presso ente privato e non avendoli ricongiunti, sono validi ai fini del cumulo anni controbutivi e se si, quale differenza c'è se invece fossero stati ricongiunti. Grazie per chi mi vuole chiarire tale situazione.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
se non ricongiungi non valgono niente.giosa ha scritto:Buonasera. volevo chiedo un chiarimento circa il ricongiungimento periodi di lavoro. Avendo effettuato 18 mesi contributivi di lavoro presso ente privato e non avendoli ricongiunti, sono validi ai fini del cumulo anni controbutivi e se si, quale differenza c'è se invece fossero stati ricongiunti. Grazie per chi mi vuole chiarire tale situazione.
se ricongiungi servono come servizio prestato. oneroso?
dipende dai versamenti.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
grazie angri62 per la risposta. però non riesco a capire perchè non valgono niente se a tutti gli effetti sono stati versati dei contributi! e che fine fa quel periodo? scusate ma non capisco.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
perchè essendo un breve periodo non consente la pensione, anche quando raggiungerai l'età x la pensione di anzianità percependo un reddito non ti verrà erogata. la cosiddetta pensione sociale.giosa ha scritto:grazie angri62 per la risposta. però non riesco a capire perchè non valgono niente se a tutti gli effetti sono stati versati dei contributi! e che fine fa quel periodo? scusate ma non capisco.
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Re: ricongiunzione periodi lavorativi
Messaggio da alfredof58 »
Ciao Angri fammi capire anche a me, a lui non gli contano i 18 mesi perchè non ha fatto la
ricongiunzione, non perchè sono un breve periodo, io ho ricongiunto per i miei 40 anni di
contributi giusti 18 mesi lavorati da giovane, quindi se il nostro amico sta ancora in servizio,
io gli direi che deve sbrigarsi a fare la ricongiunzione, Giosa non ha capito che per fare valere i contributi
versati si deve fare il ricongiungimento, quindi deve andare alla sua amministrazione e far ricongiungere i 18 mesi, perchè perderli così, ha avuto la fortuna che gli hanno messo i contributi e se li faccia valere.
Un saluto a tutti e due.
ricongiunzione, non perchè sono un breve periodo, io ho ricongiunto per i miei 40 anni di
contributi giusti 18 mesi lavorati da giovane, quindi se il nostro amico sta ancora in servizio,
io gli direi che deve sbrigarsi a fare la ricongiunzione, Giosa non ha capito che per fare valere i contributi
versati si deve fare il ricongiungimento, quindi deve andare alla sua amministrazione e far ricongiungere i 18 mesi, perchè perderli così, ha avuto la fortuna che gli hanno messo i contributi e se li faccia valere.
Un saluto a tutti e due.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
non si fa più all'amministrazione, ma presso un patronato, la procedura è online per la legge 29/79 art.2.alfredof58 ha scritto:Ciao Angri fammi capire anche a me, a lui non gli contano i 18 mesi perchè non ha fatto la
ricongiunzione, non perchè sono un breve periodo, io ho ricongiunto per i miei 40 anni di
contributi giusti 18 mesi lavorati da giovane, quindi se il nostro amico sta ancora in servizio,
io gli direi che deve sbrigarsi a fare la ricongiunzione, Giosa non ha capito che per fare valere i contributi
versati si deve fare il ricongiungimento, quindi deve andare alla sua amministrazione e far ricongiungere i 18 mesi, perchè perderli così, ha avuto la fortuna che gli hanno messo i contributi e se li faccia valere.
Un saluto a tutti e due.
poi porti all'amministrazione copia della richiesta da inviare al cna per i carabinieri.
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Re: ricongiunzione periodi lavorativi
Messaggio da alfredof58 »
Questo non lo sapevo, pensavo che per chi era in servizio, lo poteva fare in amm.ne e per chi pensionato
al patronato, comunque succo del discorso è che Giosa deve ricongiungere i 18 mesi, almeno che non mi
sia sfuggita qualche altra legge, e che i 18 mesi non si possano ricongiungere. Ciao
al patronato, comunque succo del discorso è che Giosa deve ricongiungere i 18 mesi, almeno che non mi
sia sfuggita qualche altra legge, e che i 18 mesi non si possano ricongiungere. Ciao
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
i pensionati non possono + fare ricongiunzioni.alfredof58 ha scritto:Questo non lo sapevo, pensavo che per chi era in servizio, lo poteva fare in amm.ne e per chi pensionato
al patronato, comunque succo del discorso è che Giosa deve ricongiungere i 18 mesi, almeno che non mi
sia sfuggita qualche altra legge, e che i 18 mesi non si possano ricongiungere. Ciao
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Re: ricongiunzione periodi lavorativi
Messaggio da alfredof58 »
Angri questo lo sapevo anche io, per questo avevo detto che se Giosa era ancora in servizio li poteva
fare, ora non so la posizione di Giosa, infatti i periodi si riscattano quando si è in servizio proprio
per, come ho fatto io arrivare al massimo dei contributi con periodi di lavoro e magari pure con un
periodo di servizio militare sempre come ho fatto io. Ciao
fare, ora non so la posizione di Giosa, infatti i periodi si riscattano quando si è in servizio proprio
per, come ho fatto io arrivare al massimo dei contributi con periodi di lavoro e magari pure con un
periodo di servizio militare sempre come ho fatto io. Ciao
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Re: ricongiunzione periodi lavorativi
Messaggio da schoenberg »
Scusami ma non si capisce bene cosa stai chiedendo :-) comunque, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 7.2.1979 n. 29 posso essere ricongiunti tutti i periodi contributivi versati antecedentemente al servizio militare. Dopo che sono stati ricongiunti andranno ad aggiungersi agli anni di servizio prestati nell'Arma. Tali periodi contributivi saranno validi solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del tfr/tfs. Per ricongiungere i peridi assicurativi si dovrà pagare una somma calcolata tenuto conto soprattutto dell'importo dei contributi versati e dello stipendio annuo lordo percepito al momento della presentazione della domanda oltre ad un coefficiente che varia in base all'età (sempre alla data di presentazione della domanda). Metà della predetta somma sarà a carico dello Stato e l'altra metà a carico dell'interessato che potrà non pagare se rinuncerà al prosieguo della pratica. La ricongiunzione non è conveniente per chi ha già maturato l'anzianità per accedere alla pensione.giosa ha scritto:Buonasera. volevo chiedo un chiarimento circa il ricongiungimento periodi di lavoro. Avendo effettuato 18 mesi contributivi di lavoro presso ente privato e non avendoli ricongiunti, sono validi ai fini del cumulo anni controbutivi e se si, quale differenza c'è se invece fossero stati ricongiunti. Grazie per chi mi vuole chiarire tale situazione.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
penso che x servizio militare intendi la carriera intrapresa, infatti gli anni lavorati precedentemente a tale carriera o si riscattano prima della pensione per cui ti fai i tuoi bravi conticini altrimenti dopo non lo puoi più fare. .....notte-schoenberg ha scritto:Scusami ma non si capisce bene cosa stai chiedendo :-) comunque, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 7.2.1979 n. 29 posso essere ricongiunti tutti i periodi contributivi versati antecedentemente al servizio militare. Dopo che sono stati ricongiunti andranno ad aggiungersi agli anni di servizio prestati nell'Arma. Tali periodi contributivi saranno validi solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del tfr/tfs. Per ricongiungere i peridi assicurativi si dovrà pagare una somma calcolata tenuto conto soprattutto dell'importo dei contributi versati e dello stipendio annuo lordo percepito al momento della presentazione della domanda oltre ad un coefficiente che varia in base all'età (sempre alla data di presentazione della domanda). Metà della predetta somma sarà a carico dello Stato e l'altra metà a carico dell'interessato che potrà non pagare se rinuncerà al prosieguo della pratica. La ricongiunzione non è conveniente per chi ha già maturato l'anzianità per accedere alla pensione.giosa ha scritto:Buonasera. volevo chiedo un chiarimento circa il ricongiungimento periodi di lavoro. Avendo effettuato 18 mesi contributivi di lavoro presso ente privato e non avendoli ricongiunti, sono validi ai fini del cumulo anni controbutivi e se si, quale differenza c'è se invece fossero stati ricongiunti. Grazie per chi mi vuole chiarire tale situazione.
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
Interessante sentenza che può servire ai lettori del forum
L'INPS viene bacchettato per il suo comportamento.
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PUGLIA SENTENZA 464 02/11/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 464 2017 PENSIONI 02/11/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sent. n. 464/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33443 del registro di segreteria, proposto da
G.. Filippo, nato a OMISSIS (MT) il ...10.1953 (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Colonna (avv.gianlucacolonna@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via E. Caccuri n. 7;
contro
INPS, non costituito.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
udite, nella pubblica udienza del 4.10.2017, le parti, come da verbale.
FATTO
Con l’epigrafato ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all’ente previdenziale, il ricorrente, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di Poste Italiane fino a luglio 2014, risolvendo il rapporto di lavoro a mezzo di accordo consensuale sottoscritto in sede di conciliazione sindacale il 19.6.2014;
- ha presentato istanza finalizzata alla costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione, ex art. 13, l. n. 1338/62, chiedendo il riscatto contributivo dei periodi lavorativi 4.3.1969 - 26.4.1969 e 15.3.1975 - 26.1.1976, rispettivamente prestati in qualità di apprendista pastaio presso il Pastificio Stella Oro di Altamura (BA) e di apprendista rettificatore meccanico presso il C.I.A.P.I. Regione Puglia;
- con raccomandata del 3.11.2014 l’INPS gli ha comunicato l’accoglimento della sua istanza, determinando in € 3.494,37 gli oneri di riscatto;
- tuttavia, tale atto è stato annullato in autotutela, giusta provvedimento n. 090000-16-0310 del 26.7.2016, adottato sempre dall’ente previdenziale e motivato con riguardo all’assenza di rapporto lavorativo nel periodo 15.3.1975 - 26.1.1976, trattandosi di partecipazione ad un corso di formazione professionale;
- in data 19.9.2016 egli ha impugnato in via amministrativa il cennato provvedimento di autotutela, rimanendo però l’INPS sempre silente;
chiede l’annullamento del predetto provvedimento emesso in autotutela e, conseguentemente,
l’accertamento del proprio diritto al riscatto integrale dei periodi contributivi omessi, ovvero – in subordine – rideterminare in € 527,00 l’onere di riscatto, limitandone l’ammontare al periodo 4.3.1969 - 26.4.1969 e, per l’effetto, condannare l’INPS alla restituzione della differenza. In via ancora più gradata, si conclude per la restituzione dell’intero importo versato per il denegato riscatto.
L’INPS non si è costituito.
All’udienza del 4.10.2017, l’avv. Colonna ha illustrato oralmente le argomentazioni contenute negli scritti difensivi.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, contestualmente fissandosi il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, primo comma, c.g.c.
DIRITTO
Va pregiudizialmente, in rito, dichiarata la contumacia dell’INPS.
Sempre in rito, è da rilevarsi ex officio la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice nella presente controversia, in ragione della rilevante (ma data dalla parte per scontata) circostanza circa la già avvenuta cessazione del rapporto di lavoro da cui discende il diritto a pensione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15057/2017).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Sono da rigettarsi, preliminarmente, le eccepite (e potenzialmente assorbenti) illegittimità formali del provvedimento di autotutela, concernenti le asserite violazioni plurime della l. n. 241/90. Vale la pena, all'uopo, ricordare che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo - preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato - deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento (come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241/90), o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, cosicché l'istante non potrebbe, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto (in termini. C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 345/2017).
Vanno parimenti rigettate le censure riguardanti il denegato riconoscimento del periodo contributivo di formazione professionale del 1975 - 1976, posto che solo con la legge n. 564 del 1996 (cfr. art.6) e solo a decorrere dal 1996, il legislatore ha parzialmente consentito, peraltro a particolari condizioni, il riscatto dei periodi formazione professionale preuniversitaria, quale certamente è quello svolto dal ricorrente presso il C.I.A.P.I. pugliese.
E’ da accogliersi, invece, il gravame riguardante la denegata rendita sull’altro periodo, non espressamente disconosciuto, in quanto l’impugnato provvedimento in autotutela non reca alcuna motivazione del disconoscimento e, comunque, non statuisce alcunchè sul punto. La portata precettiva dell’annullamento non può, dunque, che essere parziale e limitata al solo periodo per il quale s’è statuito.
D’altronde, trattasi di un periodo lavorativo a tutti gli effetti – e, dunque, rilevante ai fini di cui all’art. 13, l. n. 1338/62 - avendo l’attore svolto l’attività di apprendista pastaio con contratto di lavoro subordinato di tirocinio, sicchè l’INPS, che pure non ha chiarito la sua posizione, mancando di costituirsi in giudizio, non aveva alcun legittimo motivo per denegare il riconoscimento suddetto.
Ne consegue l’accoglimento della domandata rideterminazione , a carico dell’INPS, in € 527,00 degli oneri di riscatto versati, corrispondenti al solo periodo lavorativo 4.3.1969 - 26.4.1969, nonchè della restituzione della differenza dei contributi versati (€ 2.967,37).
La condanna alle spese di lite segue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017.
IL GIUDICE
F.to (Cons. Aurelio Laino)
Depositata in Segreteria il 2.11.2017
IL FUNZIONARIO
F.to Maurizio Pizzi
L'INPS viene bacchettato per il suo comportamento.
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PUGLIA SENTENZA 464 02/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 464 2017 PENSIONI 02/11/2017
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Sent. n. 464/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33443 del registro di segreteria, proposto da
G.. Filippo, nato a OMISSIS (MT) il ...10.1953 (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Colonna (avv.gianlucacolonna@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via E. Caccuri n. 7;
contro
INPS, non costituito.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
udite, nella pubblica udienza del 4.10.2017, le parti, come da verbale.
FATTO
Con l’epigrafato ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato all’ente previdenziale, il ricorrente, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di Poste Italiane fino a luglio 2014, risolvendo il rapporto di lavoro a mezzo di accordo consensuale sottoscritto in sede di conciliazione sindacale il 19.6.2014;
- ha presentato istanza finalizzata alla costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione, ex art. 13, l. n. 1338/62, chiedendo il riscatto contributivo dei periodi lavorativi 4.3.1969 - 26.4.1969 e 15.3.1975 - 26.1.1976, rispettivamente prestati in qualità di apprendista pastaio presso il Pastificio Stella Oro di Altamura (BA) e di apprendista rettificatore meccanico presso il C.I.A.P.I. Regione Puglia;
- con raccomandata del 3.11.2014 l’INPS gli ha comunicato l’accoglimento della sua istanza, determinando in € 3.494,37 gli oneri di riscatto;
- tuttavia, tale atto è stato annullato in autotutela, giusta provvedimento n. 090000-16-0310 del 26.7.2016, adottato sempre dall’ente previdenziale e motivato con riguardo all’assenza di rapporto lavorativo nel periodo 15.3.1975 - 26.1.1976, trattandosi di partecipazione ad un corso di formazione professionale;
- in data 19.9.2016 egli ha impugnato in via amministrativa il cennato provvedimento di autotutela, rimanendo però l’INPS sempre silente;
chiede l’annullamento del predetto provvedimento emesso in autotutela e, conseguentemente,
l’accertamento del proprio diritto al riscatto integrale dei periodi contributivi omessi, ovvero – in subordine – rideterminare in € 527,00 l’onere di riscatto, limitandone l’ammontare al periodo 4.3.1969 - 26.4.1969 e, per l’effetto, condannare l’INPS alla restituzione della differenza. In via ancora più gradata, si conclude per la restituzione dell’intero importo versato per il denegato riscatto.
L’INPS non si è costituito.
All’udienza del 4.10.2017, l’avv. Colonna ha illustrato oralmente le argomentazioni contenute negli scritti difensivi.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, contestualmente fissandosi il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167, primo comma, c.g.c.
DIRITTO
Va pregiudizialmente, in rito, dichiarata la contumacia dell’INPS.
Sempre in rito, è da rilevarsi ex officio la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice nella presente controversia, in ragione della rilevante (ma data dalla parte per scontata) circostanza circa la già avvenuta cessazione del rapporto di lavoro da cui discende il diritto a pensione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15057/2017).
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Sono da rigettarsi, preliminarmente, le eccepite (e potenzialmente assorbenti) illegittimità formali del provvedimento di autotutela, concernenti le asserite violazioni plurime della l. n. 241/90. Vale la pena, all'uopo, ricordare che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo - preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato - deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento (come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla l. n. 241/90), o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, cosicché l'istante non potrebbe, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto (in termini. C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 345/2017).
Vanno parimenti rigettate le censure riguardanti il denegato riconoscimento del periodo contributivo di formazione professionale del 1975 - 1976, posto che solo con la legge n. 564 del 1996 (cfr. art.6) e solo a decorrere dal 1996, il legislatore ha parzialmente consentito, peraltro a particolari condizioni, il riscatto dei periodi formazione professionale preuniversitaria, quale certamente è quello svolto dal ricorrente presso il C.I.A.P.I. pugliese.
E’ da accogliersi, invece, il gravame riguardante la denegata rendita sull’altro periodo, non espressamente disconosciuto, in quanto l’impugnato provvedimento in autotutela non reca alcuna motivazione del disconoscimento e, comunque, non statuisce alcunchè sul punto. La portata precettiva dell’annullamento non può, dunque, che essere parziale e limitata al solo periodo per il quale s’è statuito.
D’altronde, trattasi di un periodo lavorativo a tutti gli effetti – e, dunque, rilevante ai fini di cui all’art. 13, l. n. 1338/62 - avendo l’attore svolto l’attività di apprendista pastaio con contratto di lavoro subordinato di tirocinio, sicchè l’INPS, che pure non ha chiarito la sua posizione, mancando di costituirsi in giudizio, non aveva alcun legittimo motivo per denegare il riconoscimento suddetto.
Ne consegue l’accoglimento della domandata rideterminazione , a carico dell’INPS, in € 527,00 degli oneri di riscatto versati, corrispondenti al solo periodo lavorativo 4.3.1969 - 26.4.1969, nonchè della restituzione della differenza dei contributi versati (€ 2.967,37).
La condanna alle spese di lite segue alla soccombenza.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017.
IL GIUDICE
F.to (Cons. Aurelio Laino)
Depositata in Segreteria il 2.11.2017
IL FUNZIONARIO
F.to Maurizio Pizzi
Re: ricongiunzione periodi lavorativi
ricorso accolto
- lavoro prestato dal ricorrente a bordo di navi battenti bandiera estera.
La CdC Puglia precisa:
1) - giova ricordare che i periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività possono essere unificati allo scopo di ottenere un’unica pensione, calcolata sulla base di tutti i contributi versati.
2) - In particolare, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha disciplinato la ricongiunzione dei periodi assicurativi per tutti i dipendenti pubblici che intendano far valere il diritto a un’unica pensione che, attualmente, è erogata dall’I.N.P.S., succeduto all’I.N.P.D.A.P., nella duplice veste di gestore del polo previdenziale privato e pubblico.
3) - La domanda di ricongiunzione può essere proposta sino al momento del pensionamento, ai sensi dell’art. 4, secondo comma della legge n. 29/1979.
- lavoro prestato dal ricorrente a bordo di navi battenti bandiera estera.
La CdC Puglia precisa:
1) - giova ricordare che i periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività possono essere unificati allo scopo di ottenere un’unica pensione, calcolata sulla base di tutti i contributi versati.
2) - In particolare, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha disciplinato la ricongiunzione dei periodi assicurativi per tutti i dipendenti pubblici che intendano far valere il diritto a un’unica pensione che, attualmente, è erogata dall’I.N.P.S., succeduto all’I.N.P.D.A.P., nella duplice veste di gestore del polo previdenziale privato e pubblico.
3) - La domanda di ricongiunzione può essere proposta sino al momento del pensionamento, ai sensi dell’art. 4, secondo comma della legge n. 29/1979.
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