In realtà però, il GUP ha chiesto una relazione cartacea all'INPS e quella è stata certamente visionata dalla difesa (tranne se non depositata e magari chiesto rinvio), è quello che interessa, anche perché il Giudice in autonomia ha elevato questa possibile illegittimità costituzionale e quindi ha tutte le intenzioni di arrivare lì, ma ha bisogno di una pezza giustificativa dell'INPS. Quello che interessa è ciò che ha scritto l'INPS.villanric ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 6:34 pmL'udienza del 16 , in base alle disposizioni anti Covid è stata cartolare...siamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice.istillnotaffound ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 3:50 pm Buongiorno
qualcuno conosce esito dell’udienza che si dovrebbe essere tenuta il 16 luglio in Sicilia nella quale al GUP dovrebbe essere stato prodotta una relazione dettagliata da parte dell’INPS ai fini di valutare possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale?
Grazie
ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Come mai un giudice, o una serie di giudici (ad oggi Sicilia e Veneto) chiede/no la possibile illegittimità costituzionale sotto i profili della copertura della legge di spesa, dell'equilibrio di bilancio e dell'equità intergenerazionale eccetera all'INPS, che è lo stesso che non applica la normativa prevista di riferimento per i militari e per i VV.FF.?
E questo dopo 24 anni? Dal 01/01/1996 ad oggi?
Questi giudici chiederanno la medesima cosa per tutti, compresi loro, allo scopo di eliminare "le disparità" in tal senso?
Per adesso ancora non risulta tale Alto Senso dello Stato volto all'Eguaglianza Costituzionale per tutti gli altri settori del Pubblico Impiego.
Forse gli stessi giudici colti da Sacri Conteggi, fin qui pur negati solo per militari e affini, provvederanno in merito?
Chiederanno anche per loro i conteggi intergenerazionali e compagnia all'INPS?
Sai che super conteggi, eh?
E questo dopo 24 anni? Dal 01/01/1996 ad oggi?
Questi giudici chiederanno la medesima cosa per tutti, compresi loro, allo scopo di eliminare "le disparità" in tal senso?
Per adesso ancora non risulta tale Alto Senso dello Stato volto all'Eguaglianza Costituzionale per tutti gli altri settori del Pubblico Impiego.
Forse gli stessi giudici colti da Sacri Conteggi, fin qui pur negati solo per militari e affini, provvederanno in merito?
Chiederanno anche per loro i conteggi intergenerazionali e compagnia all'INPS?
Sai che super conteggi, eh?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'INPS non ha depositato niente, nessun dossier, infatti il giudice molto probabilmente rinviera'naturopata ha scritto: ↑dom lug 19, 2020 2:07 pmIn realtà però, il GUP ha chiesto una relazione cartacea all'INPS e quella è stata certamente visionata dalla difesa (tranne se non depositata e magari chiesto rinvio), è quello che interessa, anche perché il Giudice in autonomia ha elevato questa possibile illegittimità costituzionale e quindi ha tutte le intenzioni di arrivare lì, ma ha bisogno di una pezza giustificativa dell'INPS. Quello che interessa è ciò che ha scritto l'INPS.villanric ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 6:34 pmL'udienza del 16 , in base alle disposizioni anti Covid è stata cartolare...siamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice.istillnotaffound ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 3:50 pm Buongiorno
qualcuno conosce esito dell’udienza che si dovrebbe essere tenuta il 16 luglio in Sicilia nella quale al GUP dovrebbe essere stato prodotta una relazione dettagliata da parte dell’INPS ai fini di valutare possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale?
Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Te ne saremo grati se vorrai aggiornarci sugli esitivillanric ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 6:34 pmL'udienza del 16 , in base alle disposizioni anti Covid è stata cartolare...siamo in attesa di conoscere le decisioni del giudice.istillnotaffound ha scritto: ↑sab lug 18, 2020 3:50 pm Buongiorno
qualcuno conosce esito dell’udienza che si dovrebbe essere tenuta il 16 luglio in Sicilia nella quale al GUP dovrebbe essere stato prodotta una relazione dettagliata da parte dell’INPS ai fini di valutare possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale?
Grazie
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Se qualcuno o i diretti interessati se sono qui tra noi è in possesso della sentenza nr. 29/2020 del 27.5.2020 Corte dei Conti Abruzzo a firma del GUP De Marco (con la quale ha applicato il comma 9 dell'art. 54) può gentilmente allegarla qui?
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
In merito all'articolo 3 mi sembra di ricordare che domani (21 luglio) vi è una udienza per Revocazione in corso e questione di Costituzionalità proposto dall'Avvocato Chessa.
Qualcuno, o i diretti interessati, potrebbero fare conoscere le motivazioni di tale questione o, in ogni caso, a che punto ci si trova su tale procedimento?
Sempre un attesa di notizie più chiare - di domani -.
Grazie, buongiorno a tutti.
Qualcuno, o i diretti interessati, potrebbero fare conoscere le motivazioni di tale questione o, in ogni caso, a che punto ci si trova su tale procedimento?
Sempre un attesa di notizie più chiare - di domani -.
Grazie, buongiorno a tutti.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 173/2020 accoglie l’appello del ricorrente in rif. alla CdC Veneto n. 56/2019 con più di 15 anni.
Il giudice d'appello precisa:
1) - In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
2) - Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con l’orientamento già manifestato in sede di appello (cfr., tra le tante, Sez. I App., sentt. nn. 30- 48/2020, 422/2018; Sez. II App., sent. nn. 19-21-57-68-69-70-71-72/2020; sentt. nn. 21-57-61-197-205-208-308-310-394/2019; Sez. III App., sentt. nn. 85/2020, 228-266-267/2019).
3) - Per completezza espositiva sembra utile evidenziare che non può costituire un utile ausilio di orientamento l’isolata pronuncia della Sezione I d’Appello. n. 64 del 6/4/2020, con la quale è stato affermato che, nei casi in cui il militare non abbia raggiunto, al 31/12/1992 (e non al 31/12/1995, come secondo tutta la giurisprudenza d’appello innanzi citata), i quindici anni di servizio andrebbe in ogni caso applicata l’aliquota di cui all’art. 54, comma 9, secondo cui «il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile».
4) - L’evocazione di tale norma è del tutto inappropriata in quanto l’aliquota in essa prevista riguarda l’eccezionale ipotesi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, senza avere maturato l’anzianità prevista nell’articolo 52, comma 1. Pertanto, non può essere applicata, neppure in via analogica, al diverso caso del militare che, al 31/12/1995, non abbia raggiunto i quindici anni di servizio, ma che, comunque, sia cessato con l’anzianità minima di cui all’art. 52; militare al quale andrà applicata l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1 - ossia quella ordinaria - rapportata al periodo di servizio effettivamente reso (Sez. II d’App., sentt. n. 19 del 3/2/2020, n. 21 del 5/2/2020, n. 57 del 5/3/2020, n. 394 del 15/11/2019, n. 269 del 18/10/2019, n. 310 del 9/9/2019, n. 205 del 13/6/2019).
Il giudice d'appello precisa:
1) - In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
2) - Tale conclusione, peraltro, si pone in continuità con l’orientamento già manifestato in sede di appello (cfr., tra le tante, Sez. I App., sentt. nn. 30- 48/2020, 422/2018; Sez. II App., sent. nn. 19-21-57-68-69-70-71-72/2020; sentt. nn. 21-57-61-197-205-208-308-310-394/2019; Sez. III App., sentt. nn. 85/2020, 228-266-267/2019).
3) - Per completezza espositiva sembra utile evidenziare che non può costituire un utile ausilio di orientamento l’isolata pronuncia della Sezione I d’Appello. n. 64 del 6/4/2020, con la quale è stato affermato che, nei casi in cui il militare non abbia raggiunto, al 31/12/1992 (e non al 31/12/1995, come secondo tutta la giurisprudenza d’appello innanzi citata), i quindici anni di servizio andrebbe in ogni caso applicata l’aliquota di cui all’art. 54, comma 9, secondo cui «il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile».
4) - L’evocazione di tale norma è del tutto inappropriata in quanto l’aliquota in essa prevista riguarda l’eccezionale ipotesi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, senza avere maturato l’anzianità prevista nell’articolo 52, comma 1. Pertanto, non può essere applicata, neppure in via analogica, al diverso caso del militare che, al 31/12/1995, non abbia raggiunto i quindici anni di servizio, ma che, comunque, sia cessato con l’anzianità minima di cui all’art. 52; militare al quale andrà applicata l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1 - ossia quella ordinaria - rapportata al periodo di servizio effettivamente reso (Sez. II d’App., sentt. n. 19 del 3/2/2020, n. 21 del 5/2/2020, n. 57 del 5/3/2020, n. 394 del 15/11/2019, n. 269 del 18/10/2019, n. 310 del 9/9/2019, n. 205 del 13/6/2019).
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Quest’ultima sentenza pubblicata credo che chiarisca definitivamente che il 2,2 per cento è coefficiente residuale e non puó in nessun caso essere applicato genericamente
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per chi vuole leggere,
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 170/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 245/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 198/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 157/2018, con più di 15 anni.
3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 199/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 223/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
4) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 200/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 166/2018, con più di 15 anni.
5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 201/2020 accoglie l’appello del ricorrente in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 246/2019, in quanto il ricorrente, al 31/12/1995 aveva un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile (nello specifico 13 anni e 10 mesi) ed arruolato in data 13/3/1986.
6) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 202/2020 accoglie l’appello del ricorrente in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 247/2019, in quanto il ricorrente, al 31/12/1995 aveva un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile (nello specifico 11 anni e 6 mesi) ed arruolato in data 13/3/1986.
Nel ricorso si legge che: L’Istituto previdenziale appellato si è costituito in giudizio chiedendo ………..
- Ha dunque rilevato, l’Istituto appellato, che le due sentenze de quibus sono “rappresentative di un evidente contrasto orizzontale di giurisprudenza che merita di essere composto dalle Sezioni Riunite”, rappresentando altresì l’urgente esigenza che la materia trovi una definitiva sistemazione in relazione alla “grave incidenza economica che tale contenzioso reca con sé”, intrattenendosi sulla descrizione dell’onerosità economica derivante dall’applicazione concreta della tesi fatta propria dalla sentenza n. xx/xxxx di questa Sez. d’Appello (la quale si è posta in linea con altra della Sez. II d’Appello).
- Le rilevate oscillazioni della giurisprudenza tanto delle Sezioni regionali, quanto di quelle Centrali, hanno indotto l’INPS a “chiedere, ai sensi dell'art. 114, primo comma C.G.C., il deferimento alle Sezioni Riunite della questione sopra descritta (ossia: se nel calcolo della quota retributiva delle pensioni miste spettanti ai militari titolari di meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, si applichi, o no, l'aliquota di rendimento del 2,93% annuo), ferme restando, ovviamente, le valutazioni del Collegio in ordine alla concorrente opportunità di provvedere ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 114, attesi gli indirizzi interpretativi difformi maturati sull'argomento”.
- La specifica questione del perimetro del beneficio -ovvero se l’art. 54 DPR n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31/12/1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31/12/1995- è stata affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 73/2020, citata in premessa e confermativa della pronuncia di primo grado- secondo cui “la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d’appello, sent. n. 308 del 2019).
N.B.: il giudice d’Appello precisa: “La soluzione interpretativa accolta dal giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata, che non ha ritenuto applicabile in fattispecie l’aliquota di cui all’art. 54, risulta pertanto difforme rispetto al ridetto orientamento e deve essere riformata, con conseguente accoglimento del gravame e dichiarazione di spettanza a M.C. del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1°, del DPR n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.
7) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 203/2020 accoglie l’appello di 6 ricorrenti in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 245/2019, in quanto tutti i ricorrenti, al 31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile. (nello specifico 12 anni e 4 mesi P., 14 anni e 2 mesi S., 12 anni e 3 mesi A., 14 anni e 6 mesi D., 14 anni e 2 mesi M. e 13 anni e 10 mesi M.).
N.B.: stessi brani di cui sopra.
P.S.: allego soltanto la n. 201/2020 e n. 202/2020
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 170/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 245/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 198/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 157/2018, con più di 15 anni.
3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 199/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 223/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
4) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 200/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 166/2018, con più di 15 anni.
5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 201/2020 accoglie l’appello del ricorrente in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 246/2019, in quanto il ricorrente, al 31/12/1995 aveva un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile (nello specifico 13 anni e 10 mesi) ed arruolato in data 13/3/1986.
6) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 202/2020 accoglie l’appello del ricorrente in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 247/2019, in quanto il ricorrente, al 31/12/1995 aveva un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile (nello specifico 11 anni e 6 mesi) ed arruolato in data 13/3/1986.
Nel ricorso si legge che: L’Istituto previdenziale appellato si è costituito in giudizio chiedendo ………..
- Ha dunque rilevato, l’Istituto appellato, che le due sentenze de quibus sono “rappresentative di un evidente contrasto orizzontale di giurisprudenza che merita di essere composto dalle Sezioni Riunite”, rappresentando altresì l’urgente esigenza che la materia trovi una definitiva sistemazione in relazione alla “grave incidenza economica che tale contenzioso reca con sé”, intrattenendosi sulla descrizione dell’onerosità economica derivante dall’applicazione concreta della tesi fatta propria dalla sentenza n. xx/xxxx di questa Sez. d’Appello (la quale si è posta in linea con altra della Sez. II d’Appello).
- Le rilevate oscillazioni della giurisprudenza tanto delle Sezioni regionali, quanto di quelle Centrali, hanno indotto l’INPS a “chiedere, ai sensi dell'art. 114, primo comma C.G.C., il deferimento alle Sezioni Riunite della questione sopra descritta (ossia: se nel calcolo della quota retributiva delle pensioni miste spettanti ai militari titolari di meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, si applichi, o no, l'aliquota di rendimento del 2,93% annuo), ferme restando, ovviamente, le valutazioni del Collegio in ordine alla concorrente opportunità di provvedere ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 114, attesi gli indirizzi interpretativi difformi maturati sull'argomento”.
- La specifica questione del perimetro del beneficio -ovvero se l’art. 54 DPR n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31/12/1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31/12/1995- è stata affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 73/2020, citata in premessa e confermativa della pronuncia di primo grado- secondo cui “la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d’appello, sent. n. 308 del 2019).
N.B.: il giudice d’Appello precisa: “La soluzione interpretativa accolta dal giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata, che non ha ritenuto applicabile in fattispecie l’aliquota di cui all’art. 54, risulta pertanto difforme rispetto al ridetto orientamento e deve essere riformata, con conseguente accoglimento del gravame e dichiarazione di spettanza a M.C. del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1°, del DPR n. 1092/1973, con maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.
7) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 203/2020 accoglie l’appello di 6 ricorrenti in rif. alla sentenza negativa della CdC Sardegna n. 245/2019, in quanto tutti i ricorrenti, al 31/12/1995 avevano un’anzianità inferiore a 15 anni di servizio utile. (nello specifico 12 anni e 4 mesi P., 14 anni e 2 mesi S., 12 anni e 3 mesi A., 14 anni e 6 mesi D., 14 anni e 2 mesi M. e 13 anni e 10 mesi M.).
N.B.: stessi brani di cui sopra.
P.S.: allego soltanto la n. 201/2020 e n. 202/2020
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per chi vuole leggere,
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 206/2020 in rif. alla CdC Sardegna, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 206/2020 in rif. alla CdC Sardegna, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
(fanta)Scienza allo stato puro. Non arrotondano i quasi 18 anni, ma accolgono l'art.54 che riconosce i 20 anni al 1995 se si sono effettuati almeno 12 anni e 6 mesi effettivi e 15 utili.panorama ha scritto: ↑gio lug 23, 2020 12:48 am per chi vuole leggere,
1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 206/2020 in rif. alla CdC Sardegna, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
@naturopata
si, altro che Matrix, speriamo nell'Agente Smith.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Blaterano di Leggi e di Giustizia.
Tutti coloro che superano i 15 giorni li hanno "arrotondati", cioè segati e fregati" , però io che ho riscattato un mese derivante da un lavoro già pagato all'INPS prima dell'arruolamento pagandone i relativi contributi, li hanno tagliati ugualmente.
Allora, non è certo per i 5 euro quasi netti sulla pensione, ma a chi ha pagato non dovrebbero togliere neppure un giorno, nemmeno un secondo.
Eppure, per me, mi hanno derubato.
Così come per tutti gli altri.
Ci hanno derubato e continuano a farlo con interpretazioni estensive o restrittive a seconda dei loro interessi.
Tutto per risparmiare sulla pelle dei servitori dello Stato che hanno il dovere pure di dare la propria vita.
Questo è come agire da ladri e... mi fermo qui.
Buongiorno.
NB) 16 AA 1MM 21 GG sono duventati 16AA e 1MM. La matematica "è" una opinione.
Tutti coloro che superano i 15 giorni li hanno "arrotondati", cioè segati e fregati" , però io che ho riscattato un mese derivante da un lavoro già pagato all'INPS prima dell'arruolamento pagandone i relativi contributi, li hanno tagliati ugualmente.
Allora, non è certo per i 5 euro quasi netti sulla pensione, ma a chi ha pagato non dovrebbero togliere neppure un giorno, nemmeno un secondo.
Eppure, per me, mi hanno derubato.
Così come per tutti gli altri.
Ci hanno derubato e continuano a farlo con interpretazioni estensive o restrittive a seconda dei loro interessi.
Tutto per risparmiare sulla pelle dei servitori dello Stato che hanno il dovere pure di dare la propria vita.
Questo è come agire da ladri e... mi fermo qui.
Buongiorno.
NB) 16 AA 1MM 21 GG sono duventati 16AA e 1MM. La matematica "è" una opinione.
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