ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non capisco cosa fanno. Forse allungano il brodo. Almeno tu sei ad un rinvio. Meglio di niente. Non vorrei, però, che stiano preparando qualche frittata, come al solito... del tipo da un giudice si accoglie e dall'altro no. Ciao.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Stap »
Buonasera, io nella regione Marche a fine 2018 ho fatto ricorso per articolo 54 discussa a febbraio 2019 vinto in primo grado e l’INPS ha appellato ed udienza fissata per maggio 2020 presso cdc di Roma. Avvocato Parisi. Non capisco perché in Sicilia tutto sto tempo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
per quanto riguarda la CdC Sicilia ci sono altre 2 sentenze pubblicate in aggiunta a quelle già menzionate da me in precedenza e sono la n. 735 e la 892/2019, entrambe trattate del Giudice Carola Corrado.
Qui sotto però posto l'ultima, la n. 892/2019 e Vi invito a leggere la parte conclusiva della sentenza.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 892 Pubblicazione 09/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice
Carola Corrado
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N° 892/2019
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. 65822 depositato il 23 luglio 2018, proposto da V. S., nato a OMISSIS, , rappresentato e difeso dall’avv. Rino Ciancimino, con studio in Sciacca, via T. Campanella, n. 5 pec rino.ciancimino@avv.sciacca.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell’avv. G. Musso, pec giorgio.musso@avvsciacca.legalmail.it, sito in via Tasso n. 4
contro
- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv Tiziana Giovanna Norrito, pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso l’avvocatura regionale dell’istituto sita in via M. Toselli n. 5;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 l’avv. Ciancimino e l’avv. Norrito.
Ritenuto in
F A T T O
Con il ricorso oggetto del presente giudizio il sig. V. arruolato in Marina Militare dal 26.01.1981, rappresentava di essere stato posto in quiescenza con decorrenza 11.03.2010 con il sistema misto, con pensione diretta ordinaria d’inabilità e con attribuzione da parte dell’INPDAP delle aliquote pensionabili previste dall’art. 44 T.U. 1092/1973 anziché di quelle previste per il personale militare dall’art. 54 T.U. 1092/1973.
A tal riguardo il ricorrente con nota trasmessa via pec in data 16.04.2018 chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione, ma questa rispondeva con nota trasmessa via pec in data 17.04.2018 rigettando la richiesta in considerazione del fatto che l’art. 54 T.U. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità di minimo 15 anni e massimo 20 anni di servizio.
Seguiva nota del sig. V. con pec del 24.04.2018, nella quale si rappresentava che lo stesso aveva invece i requisiti per l’applicazione dell’art. 54 citato, avendo alla data del 31.12.1995 maturato 17 anni e 7 mesi di servizio effettivo. Ad essa l’INPS dava riscontro con nota trasmessa in pari data via pec, riportandosi a quanto affermato in precedenza.
Per tali ragioni il sig. V. proponeva ricorso a questo giudice per chiedere di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere, con decorrenza dal giorno 11/03/2010, ai sensi dell'art. 54 T.U. 1092/1973, l'applicazione dell'aliquota pensionabile pari al 44 % della base pensionabile; di accertare e dichiarare di conseguenza il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, sulla base dell'art. 54 T.U. 1092/1973, riconoscendo, quindi, altresì, l'aliquota deII'1,80 % per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, con corresponsione dei relativi arretrati, disponendo il ricalcolo, la riqualificazione del trattamento pensionistico, adeguandolo con decorrenza dall'11/03/2010, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; di condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; di condannare alle spese legali l’INPS.
Con memoria depositata in data 6 settembre 2019 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso. L’INPS rappresentava di aver correttamente liquidato la pensione, poiché il ricorrente aveva maturato 35 anni di servizio e l’art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe soltanto ai militari andati in congedo tra i 15 e i 20 anni. Per il militare con più di vent’anni di servizio si applicherebbe la sola aliquota ulteriore prevista dall’art. 44 per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.
All’udienza del 19 settembre 2019 l’avv. Ciancimino insisteva nell’accoglimento del ricorso, contestando la memoria della controparte.
L’avv. Norrito chiedeva termine per il deposito di note e l’avv. Ciancimino si opponeva alla richiesta di rinvio. Accolta la richiesta di rinvio del difensore dell’I.N.P.S., si rinviava la trattazione della causa all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019, con termine alle parti di 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di note e di 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di repliche.
In data 13 novembre 2019 depositava note parte ricorrente, che ribadiva le argomentazioni già illustrate nel ricorso.
In data 26 novembre depositava note anche l’INPS, che a sua volta, ribadiva le argomentazioni già formulate nella memoria precedente e allegava alcune sentenze della Corte dei conti favorevoli alla tesi restrittiva, sostenuta dalla stessa in ordine all’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973.
All’udienza del 5 dicembre 2019 le parti si riportavano a quanto affermato nei propri atti e insistevano nelle conclusioni già formulate.
La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. Nel presente giudizio occorre accertare l’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 nell’ipotesi del ricorrente che non cessava dal servizio con un’anzianità dai 15 ai 20 anni.
Sulla questione di diritto bisogna dare atto che vi è un contrasto di giurisprudenza tra due tesi, quella sostenuta dall’odierno ricorrente e quella restrittiva, in base alla quale l’art. 54 D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (nel primo senso fra le altre sez. III Appello 228/2019, sez. II Appello 308/2019; sez. Toscana 173/2019 e 163/2019; sez. I Appello 422/2018; sez. Sardegna 2/2018 e 68/2018; nel secondo senso sez. Veneto 56/2019; sez. III Appello n. 175/2019; sez. Piemonte 18/2018).
Il suddetto art. 54 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. Al secondo comma si stabilisce inoltre che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione della norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno.
Posto che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato i quindici anni di servizio al 31.12.1995, tale norma nel caso di specie deve applicarsi solo per il calcolo della parte retributiva della pensione.
Pertanto si ritiene di dover accogliere il ricorso, affermando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione delle aliquote di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, rispetto alla quota calcolata con il sistema retributivo ed al pagamento delle differenze rispetto alla rate precedenti non adeguate. Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
2. Con riguardo alla richiesta di applicazione dell’aliquota del secondo comma dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 per gli anni successivi al ventesimo, questa non può essere riconosciuta nel caso di specie perché al 31. 12 .1995 il ricorrente aveva 17 anni di servizio utile. In altri termini, considerato che l’aliquota del primo comma dall’art. 54 si applica solo alla parte retributiva della pensione maturata e il secondo comma stabilisce che quella del primo comma è aumentata di un ulteriore 1,80% per ogni anno successivo al primo, si deve ritenere che tale aumento valga solo in presenza di oltre venti anni utili per la quota retributiva della pensione. La norma riguardava il calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi la sua applicazione a chi con il sistema retributivo andava in pensione oltre i 20 anni di servizio.
Pertanto il secondo comma è dirimente per stabilire che l’art. 54 non si applica solo a coloro che siano cessati dal servizio con massimo venti anni di servizio, ma non può applicarsi a coloro che siano andati in pensione con il sistema misto. In altri termini, se l’art. 54 si applica alla sola quota retributiva della pensione ed al sistema misto ha avuto accesso chi al 31.12.1995 non aveva diciotto anni di servizio, ovviamente la sua applicabilità non è esclusa in via di principio ma lo risulta di fatto. Resta fermo quindi che l’art. 54 deve essere utilizzato per il calcolo relativo alla quota retributiva e l’aliquota ulteriore dell’1,80%, solo se per tale quota gli anni di servizio superano i venti.
3. Considerata la novità delle questioni trattate al momento della proposizione del ricorso e la sussistenza di giurisprudenza di segno contrario, nonché l’accoglimento parziale si ritengono sussistenti idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973 ed il pagamento delle differenze rispetto alle precedenti rate non adeguate. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- rigetta la richiesta di riconoscimento dell’aliquota del 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo di servizio;
- compensa le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019.
Il Giudice
F.to Carola Corrado
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 5 dicembre 2019
Pubblicata il 9 dicembre 2019
Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina VERRO
Qui sotto però posto l'ultima, la n. 892/2019 e Vi invito a leggere la parte conclusiva della sentenza.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 892 Pubblicazione 09/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice
Carola Corrado
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N° 892/2019
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. 65822 depositato il 23 luglio 2018, proposto da V. S., nato a OMISSIS, , rappresentato e difeso dall’avv. Rino Ciancimino, con studio in Sciacca, via T. Campanella, n. 5 pec rino.ciancimino@avv.sciacca.legalmail.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell’avv. G. Musso, pec giorgio.musso@avvsciacca.legalmail.it, sito in via Tasso n. 4
contro
- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv Tiziana Giovanna Norrito, pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Palermo presso l’avvocatura regionale dell’istituto sita in via M. Toselli n. 5;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 l’avv. Ciancimino e l’avv. Norrito.
Ritenuto in
F A T T O
Con il ricorso oggetto del presente giudizio il sig. V. arruolato in Marina Militare dal 26.01.1981, rappresentava di essere stato posto in quiescenza con decorrenza 11.03.2010 con il sistema misto, con pensione diretta ordinaria d’inabilità e con attribuzione da parte dell’INPDAP delle aliquote pensionabili previste dall’art. 44 T.U. 1092/1973 anziché di quelle previste per il personale militare dall’art. 54 T.U. 1092/1973.
A tal riguardo il ricorrente con nota trasmessa via pec in data 16.04.2018 chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione, ma questa rispondeva con nota trasmessa via pec in data 17.04.2018 rigettando la richiesta in considerazione del fatto che l’art. 54 T.U. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità di minimo 15 anni e massimo 20 anni di servizio.
Seguiva nota del sig. V. con pec del 24.04.2018, nella quale si rappresentava che lo stesso aveva invece i requisiti per l’applicazione dell’art. 54 citato, avendo alla data del 31.12.1995 maturato 17 anni e 7 mesi di servizio effettivo. Ad essa l’INPS dava riscontro con nota trasmessa in pari data via pec, riportandosi a quanto affermato in precedenza.
Per tali ragioni il sig. V. proponeva ricorso a questo giudice per chiedere di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere, con decorrenza dal giorno 11/03/2010, ai sensi dell'art. 54 T.U. 1092/1973, l'applicazione dell'aliquota pensionabile pari al 44 % della base pensionabile; di accertare e dichiarare di conseguenza il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, sulla base dell'art. 54 T.U. 1092/1973, riconoscendo, quindi, altresì, l'aliquota deII'1,80 % per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, con corresponsione dei relativi arretrati, disponendo il ricalcolo, la riqualificazione del trattamento pensionistico, adeguandolo con decorrenza dall'11/03/2010, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; di condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; di condannare alle spese legali l’INPS.
Con memoria depositata in data 6 settembre 2019 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso. L’INPS rappresentava di aver correttamente liquidato la pensione, poiché il ricorrente aveva maturato 35 anni di servizio e l’art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe soltanto ai militari andati in congedo tra i 15 e i 20 anni. Per il militare con più di vent’anni di servizio si applicherebbe la sola aliquota ulteriore prevista dall’art. 44 per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.
All’udienza del 19 settembre 2019 l’avv. Ciancimino insisteva nell’accoglimento del ricorso, contestando la memoria della controparte.
L’avv. Norrito chiedeva termine per il deposito di note e l’avv. Ciancimino si opponeva alla richiesta di rinvio. Accolta la richiesta di rinvio del difensore dell’I.N.P.S., si rinviava la trattazione della causa all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019, con termine alle parti di 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di note e di 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di repliche.
In data 13 novembre 2019 depositava note parte ricorrente, che ribadiva le argomentazioni già illustrate nel ricorso.
In data 26 novembre depositava note anche l’INPS, che a sua volta, ribadiva le argomentazioni già formulate nella memoria precedente e allegava alcune sentenze della Corte dei conti favorevoli alla tesi restrittiva, sostenuta dalla stessa in ordine all’applicazione dell’art. 54 DPR 1092/1973.
All’udienza del 5 dicembre 2019 le parti si riportavano a quanto affermato nei propri atti e insistevano nelle conclusioni già formulate.
La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. Nel presente giudizio occorre accertare l’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 nell’ipotesi del ricorrente che non cessava dal servizio con un’anzianità dai 15 ai 20 anni.
Sulla questione di diritto bisogna dare atto che vi è un contrasto di giurisprudenza tra due tesi, quella sostenuta dall’odierno ricorrente e quella restrittiva, in base alla quale l’art. 54 D.P.R. 1092/1973 si applicherebbe solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (nel primo senso fra le altre sez. III Appello 228/2019, sez. II Appello 308/2019; sez. Toscana 173/2019 e 163/2019; sez. I Appello 422/2018; sez. Sardegna 2/2018 e 68/2018; nel secondo senso sez. Veneto 56/2019; sez. III Appello n. 175/2019; sez. Piemonte 18/2018).
Il suddetto art. 54 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”. Al secondo comma si stabilisce inoltre che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione della norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno.
Posto che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato i quindici anni di servizio al 31.12.1995, tale norma nel caso di specie deve applicarsi solo per il calcolo della parte retributiva della pensione.
Pertanto si ritiene di dover accogliere il ricorso, affermando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione delle aliquote di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, rispetto alla quota calcolata con il sistema retributivo ed al pagamento delle differenze rispetto alla rate precedenti non adeguate. Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
2. Con riguardo alla richiesta di applicazione dell’aliquota del secondo comma dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 per gli anni successivi al ventesimo, questa non può essere riconosciuta nel caso di specie perché al 31. 12 .1995 il ricorrente aveva 17 anni di servizio utile. In altri termini, considerato che l’aliquota del primo comma dall’art. 54 si applica solo alla parte retributiva della pensione maturata e il secondo comma stabilisce che quella del primo comma è aumentata di un ulteriore 1,80% per ogni anno successivo al primo, si deve ritenere che tale aumento valga solo in presenza di oltre venti anni utili per la quota retributiva della pensione. La norma riguardava il calcolo della pensione con il sistema retributivo e quindi la sua applicazione a chi con il sistema retributivo andava in pensione oltre i 20 anni di servizio.
Pertanto il secondo comma è dirimente per stabilire che l’art. 54 non si applica solo a coloro che siano cessati dal servizio con massimo venti anni di servizio, ma non può applicarsi a coloro che siano andati in pensione con il sistema misto. In altri termini, se l’art. 54 si applica alla sola quota retributiva della pensione ed al sistema misto ha avuto accesso chi al 31.12.1995 non aveva diciotto anni di servizio, ovviamente la sua applicabilità non è esclusa in via di principio ma lo risulta di fatto. Resta fermo quindi che l’art. 54 deve essere utilizzato per il calcolo relativo alla quota retributiva e l’aliquota ulteriore dell’1,80%, solo se per tale quota gli anni di servizio superano i venti.
3. Considerata la novità delle questioni trattate al momento della proposizione del ricorso e la sussistenza di giurisprudenza di segno contrario, nonché l’accoglimento parziale si ritengono sussistenti idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973 ed il pagamento delle differenze rispetto alle precedenti rate non adeguate. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- rigetta la richiesta di riconoscimento dell’aliquota del 1,80% per ogni anno successivo al ventesimo di servizio;
- compensa le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019.
Il Giudice
F.to Carola Corrado
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 5 dicembre 2019
Pubblicata il 9 dicembre 2019
Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni
F.to Dott.ssa Mariolina VERRO
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04335
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 277 del 12/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04335
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 277 del 12/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAGANI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/12/2019
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non capisco perché questo Avvocato presenta il ricorso senza che sia stata presentata l’istanza Amministrativa o che manchi agli atti.
Questa dopo la n. 188 e la 2^ sentenza del 2019 con lo stesso problema.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 241 Pubblicazione 30/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA NR. 241/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30967 del registro di segreteria promosso dal sig. P. P., nato OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall’Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q), pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72
OMISSIS
VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti il 29 luglio 2019;
ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2019 con l’assistenza del segretario dott. Stefano Mizgur, sono presenti l’avv. Karan Dei Rossi, su delega dell’avv. Paolo Celli, per il ricorrente e l’avv. Filippo Doni per l’INPS;
OMISSIS
2. Con memoria datata OMISSIS, si è costituito in giudizio l’INPS il quale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della domanda per difetto di previa istanza amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. B).
OMISSIS
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 153 del codice di giustizia contabile statuisce che i ricorsi sono inammissibili quando: “(…) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Dalla documentazione depositata agli atti non risulta che il ricorrente abbia previamente adìto l’Istituto previdenziale formulando l’istanza di cui è causa.
Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.
2. Le spese processuali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs n. 174/2016 devono essere compensate trattandosi di decisione su questioni pregiudiziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Così deciso, in Venezia, alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2019.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Marta TONOLO
Depositata in Segreteria il 30/12/2019 IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to Stefano Mizgur
Questa dopo la n. 188 e la 2^ sentenza del 2019 con lo stesso problema.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 241 Pubblicazione 30/12/2019
REPUBBLICA ITALIANA NR. 241/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30967 del registro di segreteria promosso dal sig. P. P., nato OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall’Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q), pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72
OMISSIS
VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti il 29 luglio 2019;
ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2019 con l’assistenza del segretario dott. Stefano Mizgur, sono presenti l’avv. Karan Dei Rossi, su delega dell’avv. Paolo Celli, per il ricorrente e l’avv. Filippo Doni per l’INPS;
OMISSIS
2. Con memoria datata OMISSIS, si è costituito in giudizio l’INPS il quale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità della domanda per difetto di previa istanza amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. B).
OMISSIS
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 153 del codice di giustizia contabile statuisce che i ricorsi sono inammissibili quando: “(…) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Dalla documentazione depositata agli atti non risulta che il ricorrente abbia previamente adìto l’Istituto previdenziale formulando l’istanza di cui è causa.
Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.
2. Le spese processuali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs n. 174/2016 devono essere compensate trattandosi di decisione su questioni pregiudiziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Così deciso, in Venezia, alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2019.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Marta TONOLO
Depositata in Segreteria il 30/12/2019 IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to Stefano Mizgur
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
questo e quello che si legge in un ricorso,
La normativa del 1973, ............. e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l'aliquota del 44% ma con l'ulteriore peculiarità di mantenerla invariata sino al ventesimo anno, e solo dal 21esimo anno con aumenti dell'1,8%, o del 2,25%, o 3,60% a seconda del grado rivestito.
La normativa del 1973, ............. e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l'aliquota del 44% ma con l'ulteriore peculiarità di mantenerla invariata sino al ventesimo anno, e solo dal 21esimo anno con aumenti dell'1,8%, o del 2,25%, o 3,60% a seconda del grado rivestito.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da libero861 »
perdonate la domanda, ma non riesco a capire se io rientro in questo fatidico art.54, poiché non riesco a trovare quali siano gli anni da conteggiare:
lavoro civile ricongiunto: 1 anno e 9 mesi (prima dell'arruolamento Arma);
servizio militare leva obbligatorio: 11 mesi e 15 gg (prima dell'arruolamento Arma-non riscattato/ricongiunto anche se inserito nel foglio matricolare);
arruolato Arma il 15 ottobre 1985.
Qualche esperto può aiutarmi a chiarire.
Grazie anticipatamente
lavoro civile ricongiunto: 1 anno e 9 mesi (prima dell'arruolamento Arma);
servizio militare leva obbligatorio: 11 mesi e 15 gg (prima dell'arruolamento Arma-non riscattato/ricongiunto anche se inserito nel foglio matricolare);
arruolato Arma il 15 ottobre 1985.
Qualche esperto può aiutarmi a chiarire.
Grazie anticipatamente
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Se ti sei arruolato il 15 ottobre 1985 e tenendo conto di altri complessivi anni 2, mesi 8 e gg. 15, Ti riportano indietro a Febbraio 1983. Quindi rientri nel ricorso.
Poi devi tenere conto che ci sono mi sembra 2 o 3 sentenze d'Appello (qui pubblicate ma li devi cercare) che hanno visto riconoscere ai ricorrenti con meno di 15 anni al 31/12/1995 l'art. 54.
Se non ti sei già pensionato, a mio avviso faresti bene ( i tempi sono lunghi per definire l'istanza tra INPS e CNA) a fare domanda di riscatto del periodi da militare in modo da portare a livello i parametri con quelli dell'Arma. Io ai colleghi che sono stati con me negli anni '90, ho sempre fatto inserire i periodi svolti nelle FF.AA. cumulativi al servizio nell'Arma, all'epoca INPDAP oggi INPS.
Da pensionato tale istanza non può essere fatta in quanto conta ai fini della Buonuscita.
La valutazione è tutta personale.
Poi devi tenere conto che ci sono mi sembra 2 o 3 sentenze d'Appello (qui pubblicate ma li devi cercare) che hanno visto riconoscere ai ricorrenti con meno di 15 anni al 31/12/1995 l'art. 54.
Se non ti sei già pensionato, a mio avviso faresti bene ( i tempi sono lunghi per definire l'istanza tra INPS e CNA) a fare domanda di riscatto del periodi da militare in modo da portare a livello i parametri con quelli dell'Arma. Io ai colleghi che sono stati con me negli anni '90, ho sempre fatto inserire i periodi svolti nelle FF.AA. cumulativi al servizio nell'Arma, all'epoca INPDAP oggi INPS.
Da pensionato tale istanza non può essere fatta in quanto conta ai fini della Buonuscita.
La valutazione è tutta personale.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da libero861 »
grazie panorama, anche io pensavo, con i conteggi, di rientrare, come si fossi arruolato 1° febbraio 1983.
L'anno di militare non l'ho riscattato ma comunque mi è stato inserito nel foglio matricolare tantè che nello statino paga, la data di arruolamento era inserita come 30 ottobre 1984 (cioè comprensiva degli 11 mesi e 15 gg del servizio militare di leva).
Non posso più riscattare il militare poichè dal 02 gennaio 2020 sono in pensione.
L'anno di militare non l'ho riscattato ma comunque mi è stato inserito nel foglio matricolare tantè che nello statino paga, la data di arruolamento era inserita come 30 ottobre 1984 (cioè comprensiva degli 11 mesi e 15 gg del servizio militare di leva).
Non posso più riscattare il militare poichè dal 02 gennaio 2020 sono in pensione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Il fatto che il servizio militare risulta scritto sul foglio matricolare è una cosa a parte e ha dato valore e benefici diversi, mentre il riscatto è cosa diversa.
Cmq. ormai sei già in pensione e non puoi fare più niente.
saluti
Cmq. ormai sei già in pensione e non puoi fare più niente.
saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno a tutti. Visto che gia' a quanto sembra se non vado errato sono state emesse cirxa 14/15 sentenze favorevoli da parte delle 3 sezioni d appello esclusa la corte d apello della SIcilia mi chiedevo se qualcuno dei vincitori potesse farci partecipe della propria esperienza in termini di riliquidazione etc..etc.
Grazie
Grazie
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