maggiorazione di un beneficio

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giggi60

maggiorazione di un beneficio

Messaggio da giggi60 »

Cari colleghi salve .ringrazio fin da subito per le risposte sempre esatte,che vengono date in questo forum da persone esperte.
Essendomi pronunciato giorni a dietro per essere delucidato sulla mia posizione maturata della pensione, richiedo ancora una volta un aiuto .
Avendo richiesto con l'istanza del 09/12/1991 la ricongiunzione dei periodi assicurativi - art. 2 legge 7.2.1979 . n 29 ( questi già riconosciuti con decreto )
in una riga riscontro al di fuori del servizio corpo pol. pen. dal 02/09/1985 al 09/12/1991 pari ad aa.06 mm.03 gg. 08
un beneficio art. 3L 284/1977 dal 29/03/1985 al 09/12/1991 pari ad aa. 01.mm. 01 gg. 20 quest'ultimo dovrebbe essere una maggiorazione.
Su che base deve essere calcolato questo beneficio ai fini pensionistici qui dovrebbero intervenire i grandi del forum. che conosciamo bene.
Nell'attesa di una gradita risposta un saluto a tutti


gino59
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Re: maggiorazione di un beneficio

Messaggio da gino59 »

giggi60 ha scritto:Cari colleghi salve .ringrazio fin da subito per le risposte sempre esatte,che vengono date in questo forum da persone esperte.
Essendomi pronunciato giorni a dietro per essere delucidato sulla mia posizione maturata della pensione, richiedo ancora una volta un aiuto .
Avendo richiesto con l'istanza del 09/12/1991 la ricongiunzione dei periodi assicurativi - art. 2 legge 7.2.1979 . n 29 ( questi già riconosciuti con decreto )
in una riga riscontro al di fuori del servizio corpo pol. pen. dal 02/09/1985 al 09/12/1991 pari ad aa.06 mm.03 gg. 08
un beneficio art. 3L 284/1977 dal 29/03/1985 al 09/12/1991 pari ad aa. 01.mm. 01 gg. 20 quest'ultimo dovrebbe essere una maggiorazione.
Su che base deve essere calcolato questo beneficio ai fini pensionistici qui dovrebbero intervenire i grandi del forum. che conosciamo bene.
Nell'attesa di una gradita risposta un saluto a tutti
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Dovrebbe essere:- un beneficio art. 3L 284/1977 dal 29/03/1986 al 09/12/1991 e non dal 29.03.1985.-
....Maggiorazione del 1/5 AA1 MM1 GG20 del servizio maturato (tranne il corso allievi) di AA6 MM13 e GG08.- Saluti
panorama
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Re: maggiorazione di un beneficio

Messaggio da panorama »

Appellata dai ricorrenti, la sentenza della CdC Molise del 15 ottobre 2012 n. 106

1) - I ricorrenti, dipendenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in attività di servizio, hanno impugnato la sentenza della Sezione territoriale che si è pronunciata sul loro ricorso diretto a far valere il diritto al riconoscimento del servizio prestato e futuro con l’aumento del quinto del servizio prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, previsto dall’art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, nell’ambito dell’aumento massimo di cinque anni, ai fini del computo del periodo di servizio alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.

In appello si legge anche:

2) - la ratio dell’art. 71 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 - i ricorsi non sono ammessi – tra l’altro – quando si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in via amministrativa -.

- Nella fattispecie, va, da un lato escluso che l’istanza possa consistere nella stessa diffida contestuale al ricorso giudiziario notificato alle amministrazioni interessate, dall’altro va precisato che le istanze prese in considerazione dalla richiamata disposizione sono soltanto quelle che gli interessati pongono singulatim all’amministrazione deputata a definire la domanda stessa ed il correlato procedimento; sicché, non costituiscono atti idonei a definire il procedimento le circolari, atti amministrativi generali che, nella materia di riferimento, le amministrazioni o gli organi superiori adottano per orientare, con carattere di istruzione, l’attività degli uffici dipendenti.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 333 Pubblicazione 20/09/2019

SENT. 333/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Antonio BUCCARELLI Consigliere
Domenico GUZZI Consigliere
Maria Cristina RAZZANO I Referendario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 45627 del registro di segreteria proposto da Omissis, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Lattari, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via della Trinità dei Pellegrini, 1, presso la sede della Federazione Confsal Unsa,

contro
l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Mangiapane, Luigi Caliulo e Maria Passarelli, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29, e
il Ministero della Giustizia avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Molise 15 ottobre 2012 n. 106.

Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa.
Udito, all’udienza pubblica del 17 maggio 2018, il consigliere relatore Piero Floreani e l’avv. Filippo Mangiapane per l’amministrazione previdenziale; nessuno è comparso per gli appellanti.

Ritenuto in
FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in attività di servizio, hanno impugnato la sentenza della Sezione territoriale che si è pronunciata sul loro ricorso diretto a far valere il diritto al riconoscimento del servizio prestato e futuro con l’aumento del quinto del servizio prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, previsto dall’art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, nell’ambito dell’aumento massimo di cinque anni, ai fini del computo del periodo di servizio alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 71 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e, comunque, per mancanza di interesse ad agire.

La Sezione, con ordinanza disposta nell’udienza del 7 novembre 2017, considerato che non era stata depositata, né altrimenti esibita, la prova documentale circa l’avvenuta notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza all’amministrazione appellata, ha ordinato alla parte appellante di provvedere alla notificazione dell’ordinanza stessa alle parti appellate nel termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data della sua comunicazione, fissando nel contempo l’udienza odierna per la discussione della causa.

L’Istituto previdenziale si è costituito con memoria depositata il 5 aprile 2018, con la quale sostiene l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del gravame.

All’udienza, il rappresentante dell’amministrazione previdenziale ha insistito per il rigetto dell’appello.

Considerato in
DIRITTO

In via preliminare, va rilevato che, quantunque gli appellanti siano stati specificamente onerati a provvedere alla notificazione dell’ordinanza di fissazione della nuova udienza e non vi abbiano provveduto, può farsi luogo alla trattazione della causa, stante l’avvenuta costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale e la richiesta di inammissibilità e di rigetto del gravame.

Al fine di contrastare la pronuncia di inammissibilità, gli appellanti deducono che l’atto notificato alle amministrazioni costituiva un ‘atto di diffida ad adempiere e contestuale ricorso in materia pensionistica in caso d’inadempienza’, sostenendo di aver adito correttamente gli uffici in via amministrativa ed osservando, in via subordinata, che nell’originario ricorso essi avevano dato atto che, sia il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con lettera circolare n. 0174465 del 23 aprile 2010, sia l'I.N.P.D.A.P., con circolare n. 19 del 1° giugno 2005, avevano negato il diritto invocato attraverso atti espressi. Nel merito del gravame, insistono per la fondatezza della pretesa e concludono per l’annullamento della sentenza e per l’accertamento del diritto, poiché il riconoscimento del computo del servizio con l’invocato aumento del quinto va effettuato anche ai fini del diritto alla maturazione anticipata dell’anzianità contributiva utile per il collocamento a riposo ed alla misura della pensione spettante, nonché a tutti i fini conseguenti, inclusa la possibilità di poter riscattare la maggiorazione del servizio, durante l’attività lavorativa, ai fini del trattamento di fine servizio o di buonuscita.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

Il giudice di primo grado ha osservato che ‘la diffida andava formulata con l’espressa avvertenza che, in mancanza di pronuncia entro i termini procedimentali, si sarebbe adito il giudice per invocare lo stesso beneficio già invocato in sede amministrativa’, aggiungendo che – tenuto conto della ratio dell’art. 71 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 - ‘non può assumere rilievo alcuno, ai fini suddetti, il fatto che già in altre occasioni o con altri provvedimenti la stessa amministrazione abbia già fatto conoscere il proprio orientamento sulla questione di cui è causa’.

Questa Sezione ritiene che la sentenza impugnata si sia esplicitamente pronunciata in ordine al profilo sotteso al motivo d’impugnazione concernente l’inammissibilità del ricorso, in guisa che la censura si rivela del tutto generica. A riguardo va considerato che, a norma del citato art. 71, i ricorsi non sono ammessi – tra l’altro – quando si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in via amministrativa. Nella fattispecie, va, da un lato escluso che l’istanza possa consistere nella stessa diffida contestuale al ricorso giudiziario notificato alle amministrazioni interessate, dall’altro va precisato che le istanze prese in considerazione dalla richiamata disposizione sono soltanto quelle che gli interessati pongono singulatim all’amministrazione deputata a definire la domanda stessa ed il correlato procedimento; sicché, non costituiscono atti idonei a definire il procedimento le circolari, atti amministrativi generali che, nella materia di riferimento, le amministrazioni o gli organi superiori adottano per orientare, con carattere di istruzione, l’attività degli uffici dipendenti.

Né, ai fini della controversia, acquista rilevanza il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241), in guisa che, diversamente, possa ipotizzarsi la formazione del silenzio rigetto o del silenzio inadempimento (cfr., anche, art. 73 del regolamento di procedura approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038), atteso che questo istituto presuppone il decorso del termine in relazione ad una specifica istanza preordinata a conseguire l’utilità o il diritto di cui si fa questione. In definitiva, all’atto introduttivo del giudizio di primo grado non può essere riconosciuta la natura né di domanda amministrativa, in effetti non sussistente, né di diffida ad adempiere riferita alla prima o ad altro atto precedente cui possa essere riconosciuta natura di domanda.

Le spese del giudizio vanno regolate a norma dell’art. 31, terzo comma, c.g.c. con una statuizione di compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, rigetta l’appello n. 45627 e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Molise 15 ottobre 2012 n. 106.

Dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 maggio 2018.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 20 SET. 2019


Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 20 SET. 2019
Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 20 SET. 2019
Il Dirigente
dott. Sabina Rago
F.to Sabina Rago


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