salve a tutti sono un caporal maggiore dell esercito e attualmente mi trovo in afghanistan in missione.nel 2008 feci il concorso nell arma dei carabinieri e fui idoneo ma non in graduatoria l anno scorso lo rifatto e superai i quiz le prove fisiche poi la commissione medica mi disse che non ero idoneo con la seguente motivazione:non idoneo perchè il tatuaggio sul polpaccio è visibile all uniforme .premettendo che non ho mai visto un carabiniere con il pantaloncino corto dell uniforme poi non penso che il polpaccio sia una parte del corpo visibile.ho fatto ricorso al tar del lazio ,l avvocato a novembre ha fatto la causa ora voglio sapere quanto tempo ci vuole per sapere l esito e ho buone possibilità di vincerlo questo ricorso?
grazie dell attenzione aspettando una vostra risposta
concorso nell arma dei carabinieri
Re: concorso nell arma dei carabinieri
Ti consiglio di girarlo all'Avvocato di questo Forum. Lui certamente ti saprà dare una risposta esaustiva.milagres ha scritto:salve a tutti sono un caporal maggiore dell esercito e attualmente mi trovo in afghanistan in missione.nel 2008 feci il concorso nell arma dei carabinieri e fui idoneo ma non in graduatoria l anno scorso lo rifatto e superai i quiz le prove fisiche poi la commissione medica mi disse che non ero idoneo con la seguente motivazione:non idoneo perchè il tatuaggio sul polpaccio è visibile all uniforme .premettendo che non ho mai visto un carabiniere con il pantaloncino corto dell uniforme poi non penso che il polpaccio sia una parte del corpo visibile.ho fatto ricorso al tar del lazio ,l avvocato a novembre ha fatto la causa ora voglio sapere quanto tempo ci vuole per sapere l esito e ho buone possibilità di vincerlo questo ricorso?
grazie dell attenzione aspettando una vostra risposta
Saluti
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Re: concorso nell arma dei carabinieri
Messaggio da leonardo virdò »
A parte il fatto che non condivido nessuna forma di tatuaggio, mi viene da dire che a volte i giovani di oggi, te compreso, ve l'andate proprio a cercare. I tempi sono quelli che sono ed essere scartati per un tatuaggio al polpaccio è ridicolo e ne può andare di mezzo il futuro di qualsiasi aspirante.
E' anche vero il fatto che i Carabinieri non vanno in giro con i pantaloncini, ma è altrettanto vero che l'addestramento formale durante il corso si fa anche con i pantaloncini. Mi auguro che tu possa vincere il ricorso e consiglio a tutti gli aspiranti di non tatuarsi, almeno fin quando non salite sul treno.
Un saluto
E' anche vero il fatto che i Carabinieri non vanno in giro con i pantaloncini, ma è altrettanto vero che l'addestramento formale durante il corso si fa anche con i pantaloncini. Mi auguro che tu possa vincere il ricorso e consiglio a tutti gli aspiranti di non tatuarsi, almeno fin quando non salite sul treno.
Un saluto
Re: concorso nell arma dei carabinieri
Basta usare poco poco questo FORUM nel modo giusto inserendo la parola "magica", ti accorgeresti che di sentenze relative al tuo problema ne ho messe tante a disposizione di tutti.
Cmq. se vai ha ricercare il testo "Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo" si rendereai subito conto.
Cmq. se vai ha ricercare il testo "Concorso in Polizia di Stato. Donne e tatuaggi sul corpo" si rendereai subito conto.
Re: concorso nell arma dei carabinieri
per chi concorre nell'Arma dei CC. con un tatuaggio.
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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario.
1) - “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.
Il CdS precisa:
2) - va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.
3) - ….. mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.
Qui sotto leggete tutto il contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902109
Numero 02109/2019 e data 22/07/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018
NUMERO AFFARE 01282/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l’annullamento della nota 3 ottobre 2016 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri effettivi per inidoneità sanitaria.
LA SEZIONE
Vista la relazione istruttoria del 31/03/2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia.
Premesso:
Con verbale del 3 ottobre 2016, n. 344594, allegato A al foglio 344594/4, la Commissione per gli accertamenti sanitari, operante presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri, in applicazione dell’art.10 del bando di concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella GURI del 20 maggio 2016), giudicava il candidato -OMISSIS-, classe 1991, inidoneo, “considerato che presenta un tatuaggio in regione Gamba Sinistra, visibile con l’uniforme (art. 10, comma7, del bando di concorso)”.
Avverso tale accertamento di inidoneità l’interessato ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, spedito con raccomandata del 26 gennaio 2017 al Comando generale dell’Arma, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della carenza istruttoria e della contraddittorietà con l’avvio del trattamento di rimozione del tatuaggio (certificato da uno specialista di fiducia del ricorrente), dedotti con un unico articolato motivo.
Con nota del 27 giugno 2017, n. 344594/4, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso, trasmetteva al Consiglio di Stato, la relazione istruttoria 31 marzo 2017, n. 344594/4, unitamente al ricorso ed ai elativi allegati, per il prescritto parere, prospettandone il rigetto in quanto infondato.
La nota di trasmissione del Comando generale, inoltre, precisava che “Con atto a parte sarà data notizia al ricorrente dell’avvenuto inoltro a codesto Alto Consesso”.
Il ricorrente non ha trasmesso osservazioni.
Considerato:
Il ricorrente censura il giudizio di inidoneità fisica, espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari operante presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo che “ la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione della cute rivesta carattere rilevante e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme”, e che, inoltre, la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.
Le censure sono infondate.
Infatti va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.
Nel caso all’esame (come si desume dall’impugnato verbale della commissione), al momento in cui il ricorrente è stato sottoposto all’accertamento sanitario, cioè in data 3 ottobre 2016, sul polpaccio della gamba sinistra era chiaramente visibile un tatuaggio (raffigurante una “tartaruga Maori”) delle dimensioni di cm 12 x cm10, visibile ove l’aspirante carabiniere debba indossare l’uniforme ginnico –sportiva (che prevede pantaloncini e maglietta) oppure quella da mare o salvamento, in quanto situato circa cm.5 al di sopra del bordo del calzino in dotazione per l’uniforme sportiva.
Pertanto, considerato che la suddetta disposizione del bando non risulta impugnata, ne deriva che non il giudizio di inidoneità fisica non risulta viziato dal dedotto difetto di motivazione, in quanto precisa che il ricorrente “presenta un tatuaggio in regione gamba sinistra, visibile con l’uniforme (art.10, comma 7 del bando di concorso)”.
Né le effettive caratteristiche del detto tatuaggio, specie con riguardo alla visibilità del medesimo, sono fondatamente contestabili, in quanto risultano dalla documentazione fotografica acquisita durante la visita medica generale cui è stato sottoposto il concorrente.
Né il giudizio di inidoneità sarebbe censurabile per difetto di istruttoria, in quanto la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso la eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’arruolamento”.
Infatti, in primo luogo, il bando di concorso al comma 8 del citato art. 10 prevede espressamente che “il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”, per cui il ricorrente, per evidenti ragioni di garanzia della par condicio tra i concorrenti, è tenuto a far riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della visita medica, cui ciascuno dei concorrenti viene sottoposto; mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.
Né, infine, alla fattispecie in esame risulta applicabile la regola di giudizio elaborata dall’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente: e cioè che la presenza di un tatuaggio non può costituire di per se stessa causa automatica di esclusione da un concorso per inidoneità fisica, ma soltanto laddove, a seguito di puntuale valutazione, il tatuaggio risulti deturpante o contrario al decoro dell’uniforme.
Infatti, come abbiamo già detto, il ricorrente non considera che nella procedura concorsuale in esame, in tema di compatibilità del tatuaggio con i requisiti fisici richiesti per l’aspirante all’assunzione nell’Arma dei Carabinieri, la valutazione non è lasciata al giudizio discrezionale della commissione medica (che esegue la visita sanitaria), ma lo stesso bando, all’art.10, stabilisce che la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica.
Per le esposte considerazioni, quindi, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.
P.Q.M.
La Seconda Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso straordinario.
1) - “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.
Il CdS precisa:
2) - va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.
3) - ….. mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.
Qui sotto leggete tutto il contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902109
Numero 02109/2019 e data 22/07/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018
NUMERO AFFARE 01282/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l’annullamento della nota 3 ottobre 2016 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri effettivi per inidoneità sanitaria.
LA SEZIONE
Vista la relazione istruttoria del 31/03/2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia.
Premesso:
Con verbale del 3 ottobre 2016, n. 344594, allegato A al foglio 344594/4, la Commissione per gli accertamenti sanitari, operante presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma di Carabinieri, in applicazione dell’art.10 del bando di concorso per il reclutamento nel 2016 di 1096 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella GURI del 20 maggio 2016), giudicava il candidato -OMISSIS-, classe 1991, inidoneo, “considerato che presenta un tatuaggio in regione Gamba Sinistra, visibile con l’uniforme (art. 10, comma7, del bando di concorso)”.
Avverso tale accertamento di inidoneità l’interessato ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, spedito con raccomandata del 26 gennaio 2017 al Comando generale dell’Arma, chiedendone l’annullamento per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della carenza istruttoria e della contraddittorietà con l’avvio del trattamento di rimozione del tatuaggio (certificato da uno specialista di fiducia del ricorrente), dedotti con un unico articolato motivo.
Con nota del 27 giugno 2017, n. 344594/4, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso, trasmetteva al Consiglio di Stato, la relazione istruttoria 31 marzo 2017, n. 344594/4, unitamente al ricorso ed ai elativi allegati, per il prescritto parere, prospettandone il rigetto in quanto infondato.
La nota di trasmissione del Comando generale, inoltre, precisava che “Con atto a parte sarà data notizia al ricorrente dell’avvenuto inoltro a codesto Alto Consesso”.
Il ricorrente non ha trasmesso osservazioni.
Considerato:
Il ricorrente censura il giudizio di inidoneità fisica, espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari operante presso il Centro Nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo che “ la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione della cute rivesta carattere rilevante e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme”, e che, inoltre, la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso l’eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’eventuale arruolamento”.
Le censure sono infondate.
Infatti va premesso che lo stesso bando di concorso, all’art. 10, comma 7, stabilisce “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte da uniforme, che, per dimensioni, contenuto e natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni….”.
Nel caso all’esame (come si desume dall’impugnato verbale della commissione), al momento in cui il ricorrente è stato sottoposto all’accertamento sanitario, cioè in data 3 ottobre 2016, sul polpaccio della gamba sinistra era chiaramente visibile un tatuaggio (raffigurante una “tartaruga Maori”) delle dimensioni di cm 12 x cm10, visibile ove l’aspirante carabiniere debba indossare l’uniforme ginnico –sportiva (che prevede pantaloncini e maglietta) oppure quella da mare o salvamento, in quanto situato circa cm.5 al di sopra del bordo del calzino in dotazione per l’uniforme sportiva.
Pertanto, considerato che la suddetta disposizione del bando non risulta impugnata, ne deriva che non il giudizio di inidoneità fisica non risulta viziato dal dedotto difetto di motivazione, in quanto precisa che il ricorrente “presenta un tatuaggio in regione gamba sinistra, visibile con l’uniforme (art.10, comma 7 del bando di concorso)”.
Né le effettive caratteristiche del detto tatuaggio, specie con riguardo alla visibilità del medesimo, sono fondatamente contestabili, in quanto risultano dalla documentazione fotografica acquisita durante la visita medica generale cui è stato sottoposto il concorrente.
Né il giudizio di inidoneità sarebbe censurabile per difetto di istruttoria, in quanto la commissione non avrebbe considerato che “il candidato aveva in corso la eliminazione del tatuaggio che sarebbe scomparso ben prima dell’arruolamento”.
Infatti, in primo luogo, il bando di concorso al comma 8 del citato art. 10 prevede espressamente che “il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”, per cui il ricorrente, per evidenti ragioni di garanzia della par condicio tra i concorrenti, è tenuto a far riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della visita medica, cui ciascuno dei concorrenti viene sottoposto; mentre, in secondo luogo, non ha alcun fondamento la pretesa del ricorrente che la commissione medica nell’esprimersi sulla idoneità fisica del candidato formuli un giudizio prognostico ex ante circa un evento futuro ed incerto quale la prossima scomparsa completa del tatuaggio (senza neppure cicatrici deturpanti, anch’esse considerate possibile segno di riconoscimento) conseguente alla preannunciata prosecuzione di adeguati trattamenti dermatologici già in corso.
Né, infine, alla fattispecie in esame risulta applicabile la regola di giudizio elaborata dall’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente: e cioè che la presenza di un tatuaggio non può costituire di per se stessa causa automatica di esclusione da un concorso per inidoneità fisica, ma soltanto laddove, a seguito di puntuale valutazione, il tatuaggio risulti deturpante o contrario al decoro dell’uniforme.
Infatti, come abbiamo già detto, il ricorrente non considera che nella procedura concorsuale in esame, in tema di compatibilità del tatuaggio con i requisiti fisici richiesti per l’aspirante all’assunzione nell’Arma dei Carabinieri, la valutazione non è lasciata al giudizio discrezionale della commissione medica (che esegue la visita sanitaria), ma lo stesso bando, all’art.10, stabilisce che la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica.
Per le esposte considerazioni, quindi, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.
P.Q.M.
La Seconda Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: concorso nell arma dei carabinieri
Buon giorno Milagres ! che io sappia l'anno scorso periodo estivo nella zona della Legione Marche è stata messa in esperimento la nuova divisa estiva dell'Arma CC...se cerchi su motore di ricerca Google vedi che ce la foto di due carabinieri.in pantaloncini..!! Quindi il tuo tatuaggio stonerebbe con quella divisa estiva..!! non sò se andato a buon fine l'esperimento ....!! o come in futuro possono fare altre prove di divise con pantaloncini..? secondo me hai sprecato soldi per quel ricorso..!! Buona giornata Vito
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