ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
”Cosi, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minore anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus dei 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo”
Nel suddetto esempio è impossibile che il più giovane riceva una pensione superiore !
Con 40 anni retributivi, il più vecchio si avvicina o raggiunge l'80% di quota.
Il più giovane arriverebbe, nella migliore delle ipotesi al 44% (se gli riconoscono l'art.54), e tutto il resto con il sistema contributivo.
Le determinazioni INPS, finora, nei casi come quello suddetto dimostrano che con circa 40 anni di servizio utile chi ha la pensione calcolata con il sistema retributivo ha una pensione nettamente maggiore di chi si trovi nel sistema misto.
Controllate alcune determinazioni INPS di pensioni nel sistema misto, vi riporto i seguenti casi:
Luogotenente
pensione retributiva - servizio anni 17 mesi 0 - quote A= 13.762,12 B= 3.113,67 Totale 16.875,79
pensione contributiva - servizio anni 24 mesi 10 - Totale 14.527,27
Maresciallo capo
pensione retributiva - servizio anni 17 mesi 0 - quote A= 12.318,30 B= 3.162,64 Totale 15.480,94
pensione contributiva - servizio anni 25 mesi 2 - Totale 12.732,77
Brigadiere capo
pensione retributiva - servizio anni 17 mesi 11 - quote A= 12.663,97 B= 2.941,14 Totale 15.605,11
pensione contributiva - servizio anni 24 mesi 0 - Totale 12.549,75
Come si vede in ognuno di essi la pensione contributiva è sempre inferiore a quella retributiva nonostante sia calcolata su, addirittura, 7/8 anni in più. Immaginate e/o calcolate le suddette pensioni con l' 80% (retributivo). Il valore finale è notevolmente più alto!!!
L'INPS dovrebbe saperlo, le determinazioni le fanno loro!
Un salutone a tutti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
grazie per aver espresso numericamente i concetti di X-Files “La verità è là fuori”

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
L'ho già spiegato più di una volta e lo ripeto, si è avvicinato alla realtà, perché l'art.54 non è più in vigore in quanto abrogato implicitamente (anzi esplicitamente). Nessuno dal 1.1.1996 può andare in pensione con 15 anni utili (tranne i riformati), né in pensione con i fatidici 19 anni, 6 mesi e 1 giorni utili (comma 1 art.54). Oltre ciò, non può neanche essere applicato il comma 2 dell'art. 54, ovvero l'1.8% ogni anno ulteriore al ventesimo, comma in vigore proprio per differenziare le diverse anzianità quanto si andava via con i 20 anni, quindi 21, 22 23, etc, cose ora impossibili.istillnotaffound ha scritto: ↑lun mar 18, 2019 9:02 pm @naturopata
Ora dopo aver concordato in toto con te sul concetto di sentenza "diversamente argomentata" mi chiedo e ti chiedo:
considerato che l'art. 17 comma 1 della legge 724/94 estende "CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1995" al regime pensionistico esclusivo denominato INPDAP "le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della pensione (...) pari al 2%"
perché l'INPS mi ha applicato l'aliquota prevista dall'art. 44 del D.P.R. 1092/73 (ovvero il 2,33%) anche per tutto l'anno solare 1995?
E perché il GUP della CdC Abruzzo che tanto si è avvicinato alla realtà, citando esattamente il suddetto articolo ed il suddetto comma, poi, qualora era ad un passo dalla realtà, ne è rimasto ai confini?
"Tutti noi crediamo in qualcosa, e io credo nella verità" (X-Files)
Proprio per gli anni utili il comma 1 dell'art 54 non ha senso, difatti chi ha già 18 utili al 1995 non può esser applicato perché retributivo, ma non ha senso logico giuridico, ovvero l'art.54 si applicherebbe in parte ovvero solo sino al raggiungimento dei 17 anni, 11 mesi e rotti utili e non 20. Quindi? E' ovvio che si applicava solo a chi si congedava prima del raggiungimento del massimo e quindi al 31.12.1995.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Ok dato che non è mia intenzione minare la tua convinzione puoi però rispondermi:
L’art.54 é implicitamente abrogato anche in modo retroattivo?
Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ma perché l'art. 52, comma 1 è abrogato in modo retroattivo?istillnotaffound ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 12:01 pm @naturopata
Ok dato che non è mia intenzione minare la tua convinzione puoi però rispondermi:
L’art.54 é implicitamente abrogato anche in modo retroattivo?
Grazie
Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Certo che no.
Ma allora considerato che come affermi tu l'art. 54 non sarebbe piu' in vigore perche nessuno al 1.1.1996 puo andare in pensione con 15 anni utili anche l'art. 44 e' stato implicitamente abrogato in quanto anch’esso prevedeva che la pensione spettante al personale civile fosse erogata al raggiungimento dei quindici anni di servizio effettivo.
Giusto?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
É la seconda volta che ti faccio questa domanda perché in base alle tue fondate deduzioni ritengo che neanche l’art. 44 sia più vigente. Quindi ti chiedo aiuto per individuare una legge ed un relativo articolo da applicarsi a chi (come me) é nel sistema misto per quanto concerne il calcolo della quota retributiva (A+B).
Se mi aiuti te ne sarei grato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Anche di questo ho commentato e direi NI (si e no). Difatti l'art. 1 della legge 335/95 ai commi 12 e 13 afferma che:istillnotaffound ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 12:13 pm @naturopata
Certo che no.
Ma allora considerato che come affermi tu l'art. 54 non sarebbe piu' in vigore perche nessuno al 1.1.1996 puo andare in pensione con 15 anni utili anche l'art. 44 e' stato implicitamente abrogato in quanto anch’esso prevedeva che la pensione spettante al personale civile fosse erogata al raggiungimento dei quindici anni di servizio effettivo.
Giusto?
Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Ora tutto ciò è applicabile a chi rientra nel comma 6 del medesimo articolo che attesta:
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Chi è iscritto nell'assicurazione obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa? Certamente non i militari ed equiparati.
Quindi l'art.44 potrebbe essere ancora in piedi, ma non l'art.54 che, tra l'altro non è esplicitamente ripreso nel C.O.M., viene solo citato nella.art. 1867. Non solo, ci sarebbero anche dubbi sugli anni utili che post 1995 valgono solo ai fini di accedere alla pensione e non per un suo incremento ex art.44, ovvero 15 effettivi e non utili (essendo il 54 non più in vigore) e ciò varrebbe anche per le anzianità di 18 anni al 1995, 18 anni effettivi e non più utili, difatti il comma 13 dell'art. 1 della legge 335/95 parla di 18 anni contributivi e non utili.
Art. 1867
Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Tuttavia è solo una clausola di salvaguardia, ovvero il trattamento determinato in base al comma 1 non potrà essere superiore a quello che sarebbe prestato (e ora non spetta più) dell'art.54, altrimenti ci sarebbe stato scritto a quello che spetta o spetterà a chi applicabile l'art.54.
Per completezza riporto cosa afferma la I^ Sez. Centrale con sentenza n.243/2018, la stessa sezione che ha affermato ancora l'applicabilità dell'art. 54. Ecco, a me sembra che dica l'esatto contrario:
Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 2In4, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).
Detto ciò, vedremo cosa avverrà in futuro, certo è che io non faccio il Giudice, ma nessuno è Dio in terra, nemmeno il Presidente della Corte Costituzionale e della Cassazione, tant'è che vi sono ribaltamenti di orientamenti anche in questi ambiti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
In base a quello che ho detto nel post precedente, l'applicazione dell'art.44 (l'unico che può esser ancora vigente anche se con qualche discrasia), tra l'altro, con gli anni utili per i militari ed equiparati, è già un vantaggio concesso e, comunque, per analogia legis può essere applicato ai militari ed equiparati atteso che dal 1996 si rientra tutti sotto la 335/95, come tra l'altro fa l'INPS.istillnotaffound ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 1:04 pm @naturopata
É la seconda volta che ti faccio questa domanda perché in base alle tue fondate deduzioni ritengo che neanche l’art. 44 sia più vigente. Quindi ti chiedo aiuto per individuare una legge ed un relativo articolo da applicarsi a chi (come me) é nel sistema misto per quanto concerne il calcolo della quota retributiva (A+B).
Se mi aiuti te ne sarei grato.
Detto ciò ad ora l'art.54 è in oscillazione di giurisprudenza ed è bene provare, ma, al momento solo il collega della sentenza 422/2018 ha ottenuto l'art.54 e non glielo toglierà nessuno.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da louiss »
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Che dal 1996 (dopo la “Dini” che non è retroattiva come nessuna legge pensionistica lo è mai stata altrimenti avrebbe toccato diritti acquisiti) sia tutto diverso nessuno lo mette in dubbio.naturopata ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 3:39 pmIn base a quello che ho detto nel post precedente, l'applicazione dell'art.44 (l'unico che può esser ancora vigente anche se con qualche discrasia), tra l'altro, con gli anni utili per i militari ed equiparati, è già un vantaggio concesso e, comunque, per analogia legis può essere applicato ai militari ed equiparati atteso che dal 1996 si rientra tutti sotto la 335/95, come tra l'altro fa l'INPS.istillnotaffound ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 1:04 pm @naturopata
É la seconda volta che ti faccio questa domanda perché in base alle tue fondate deduzioni ritengo che neanche l’art. 44 sia più vigente. Quindi ti chiedo aiuto per individuare una legge ed un relativo articolo da applicarsi a chi (come me) é nel sistema misto per quanto concerne il calcolo della quota retributiva (A+B).
Se mi aiuti te ne sarei grato.
Detto ciò ad ora l'art.54 è in oscillazione di giurisprudenza ed è bene provare, ma, al momento solo il collega della sentenza 422/2018 ha ottenuto l'art.54 e non glielo toglierà nessuno.
Mi spieghi però quale “vantaggio concesso” sarebbe applicare a un militare la medesima aliquota di un civile? Entrambi infatti hanno la medesima percentuale del 35% al quindicesimo anno. Non capisco quale sarebbe il “vantaggio concesso” salvo che tu voglia intendere che al militare non dovrebbe proprio essere conteggiata la pensione per gli anni prima del 1.1.1996.
Mi spieghi?
Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
Ok faccio così: scrivo all’INPS e chiedo il ricalcolo della mia pensione senza quota retributiva visto che l’art. 44 non si sa bene se mi spetterebbe e sarebbe solo un “vantaggio concesso”.
Scrivo che RINUNCIO ALLA PARTE RETRIBUTIVA della mia pensione.
Così mi metto a posto dal punto di vista legislativo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Mi spieghi però quale “vantaggio concesso” sarebbe applicare a un militare la medesima aliquota di un civile? Entrambi infatti hanno la medesima percentuale del 35% al quindicesimo anno. Non capisco quale sarebbe il “vantaggio concesso” salvo che tu voglia intendere che al militare non dovrebbe proprio essere conteggiata la pensione per gli anni prima del 1.1.1996.
Mi spieghi?
Grazie
In realtà qui si parla di arruolamenti 81,82 e parte dell'83 che non hanno affatto 15 anni effettivi al 1995 difatti ne hanno 14, 13 e 12 (+6 mesi e 1 giorno), invece il civile ne deve avere 15 netti, quindi hai almeno 1 anno di contributi in meno, ovvero solo l'anno 1980 avrebbe diritto all'art.54 (ma il 1980 ha 18 utili al 1995, quindi retributivo, anche se, sempre per il discorso che gli anni utili ora non valgono sul quantum pensione i 18 anni al 1995 li avrebbe solo l'arruolato 1977). Oltre questo c'è la questione delle forze di polizia a ordinamento civile, che rientrano nell'art.44 e non 54.
Mettiamo lo sfigato del 1984, ha 11 anni al 1995, non rientra nel 54 e avrà calcolato gli anni effettivi e non utili con la percentuale dell'art.44., un abisso rispetto a quello che ha solo 1 anno e mezzo in più.
Sulla retroattività della Legge, questa, in alcuni casi può essere disposta per legge eccome, ma la pensione deve essere liquidata in base alla normativa vigente all'atto della pensione e non dell'arruolamento, altrimenti tutti gli arruolati sino al 31.12.1995 possono pretendere il calcolo retributivo, possono ancora pretendere di andare in pensione con 12 anni, 6 mesi e 1 giorno e avere la percentuale dell'art. 54, comma 1 e poi continuare col comma due e andare in pensione quando meglio credono a 13 anni, 15, 17, 20, 22, 25, 27, etc.
Quindi non si parla di retroattività, ma di vigenza e l'abrogazione può essere anche implicita, laddove la nuova normativa disponga in modo tale da rendere inapplicabile, di fatto, un articolo della previgente normativa.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ma no, quando avrai il decreto con l'applicazione dell'art.54, lo alleghi qui nel forum, con i dati sensibili, opportunamente oscurati o magari se avrai una sentenza definitiva passata in giudicato.istillnotaffound ha scritto: ↑mar mar 19, 2019 5:42 pm @naturopata
Ok faccio così: scrivo all’INPS e chiedo il ricalcolo della mia pensione senza quota retributiva visto che l’art. 44 non si sa bene se mi spetterebbe e sarebbe solo un “vantaggio concesso”.
Scrivo che RINUNCIO ALLA PARTE RETRIBUTIVA della mia pensione.
Così mi metto a posto dal punto di vista legislativo.
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