Art 2 comma 12. Chiarezza
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Comunque sul sito INPS alla domanda di pensione per inabilità ti dà la possibilità di scegliere tra ordinaria , privilegiata, proficuo lavoro/mansione, art 2 comma 12 e per amianto. . Io provo ad inoltrarla per art 2 comma 12 e poi vi farò sapere che succede...
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
================L'Art.2 comma 12.....?...nel tuo caso (hai avuto l'opzione del ruolo civile), non c'entra niente===================== N.B. Anche a me, ormai nel lontano 2010, l'inps aveva scritto la dicitura Art.2 C. 12, ma non è stato applicato.- Saluti eCla4lenza ha scritto: ↑mar feb 05, 2019 3:35 pm Io ho già rifiutato il transito. Sono in attesa della dispensa per fare domanda. Tra Firefox che sostiene l'impossibilita di applicare l'art 2 comma 12 in questi casi perché la legge dice altro e voi che sostenete cHe l'INPS a volte lo applica.. ho capito che dovrò fare domanda di pensione normalmente e sperare che l'INPS applichi erroneamente e generosamente questo articolo. In caso contrario non posso appellarmi a nulla..
Grazie a tutti voi e se ci fosse qualche testimonianza di vita vissuta ben venga...

Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
La misuragino59 ha scritto: ↑mar feb 05, 2019 8:33 pm================L'Art.2 comma 12.....?...nel tuo caso (hai avuto l'opzione del ruolo civile), non c'entra niente===================== N.B. Anche a me, ormai nel lontano 2010, l'inps aveva scritto la dicitura Art.2 C. 12, ma non è stato applicato.- Saluti eCla4lenza ha scritto: ↑mar feb 05, 2019 3:35 pm Io ho già rifiutato il transito. Sono in attesa della dispensa per fare domanda. Tra Firefox che sostiene l'impossibilita di applicare l'art 2 comma 12 in questi casi perché la legge dice altro e voi che sostenete cHe l'INPS a volte lo applica.. ho capito che dovrò fare domanda di pensione normalmente e sperare che l'INPS applichi erroneamente e generosamente questo articolo. In caso contrario non posso appellarmi a nulla..
Grazie a tutti voi e se ci fosse qualche testimonianza di vita vissuta ben venga...figli maschi
La prestazione è calcolata, in linea generale, sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo. Ai fini della determinazione della misura c'è tuttavia una specifica normativa che consente di "sganciare" l'importo della pensione dai contributi versati per aiutare a conseguire un assegno piu' elevato. Nello specifico, per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l'anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età (messaggio inps 219/2013). Questa contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del Dlgs 503/1992. Il coefficiente di trasformazione, come per gli assegni di invalidità, dovrà essere quello relativo all'età di 57 anni per i soggetti che hanno un'età inferiore. Per ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo del bonus contributivo.
Leggi Tutto: https://www.pensionioggi.it/dizionario/ ... z5ek5URSXw
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
La nota dell'INPS che hai inserito parla dell'art. 2 comma 12 che è riferito a coloro NON sono più idonei a svolgere permanentemente nessuna attività lavorativa
NON è il tuo caso
per me puoi anche ostinarti ad oltranza a cercare un qualcuno che ti dica hai ragione o puoi anche chiedere, tramite sito la pensione ai sensi del citato articolo - dichiarando il falso - e magari rischiando anche un ritardo nell'erogazione della stessa o, puoi anche sperare che l'INPS si sbagli e ti dia una pensione per 40 anni di servizio o considerando i contributi mancanti al raggiungimento dei 60 anni di età
ne sarei contento per te
detto questo io mi limito a riportare quello che citano le norme e le leggi e NON quello che vorrei citassero o peggio, quello che ho sentito dire da altri
Un caro saluto
NON è il tuo caso
per me puoi anche ostinarti ad oltranza a cercare un qualcuno che ti dica hai ragione o puoi anche chiedere, tramite sito la pensione ai sensi del citato articolo - dichiarando il falso - e magari rischiando anche un ritardo nell'erogazione della stessa o, puoi anche sperare che l'INPS si sbagli e ti dia una pensione per 40 anni di servizio o considerando i contributi mancanti al raggiungimento dei 60 anni di età
ne sarei contento per te
detto questo io mi limito a riportare quello che citano le norme e le leggi e NON quello che vorrei citassero o peggio, quello che ho sentito dire da altri
Un caro saluto
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Credo ci sia un problema si comunicazione con il Sig Firefox. . Io non mi ostino assolutamente a voler percepire l'art 2. Ti ho già detto che sono d'accordo con te per quanto riguarda la legge. Ma se avessi letto anche gli altri messaggi in questa discussione (ne dubito a questo punto) avresti notato che c'è chi sostiene cHe ad altri nella mia situazione è stato applicato il famoso art 2 comma 12. Capisco che nei forum in genere si rischia sempre di fare confusione , ma io ripeto , voglio solo sapere se bisogna muoversi in un determinato modo prima di fare domanda di pensione! Non pretendo un bel nulla .
In ogni caso grazie per i tuoi interventi
In ogni caso grazie per i tuoi interventi
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
L'art 2, comma 12 della Legge 335/95 stabilisce:
12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
Reversibilità
La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione d'inabilità (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).
Altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto e reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, vale a dire dal lavoratore successivamente deceduto. In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
Quindi, nel caso in cui il decesso del lavoratore avvenga prima di aver ottenuto il riconoscimento della pensione d’inabilità, la concessione della pensione reversibilità ai superstiti presuppone sempre che la domanda sia stata presentata dal lavoratore, in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa questa facoltà.
Incompatibilità
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.
Nel caso venga intrapresa un’ attività lavorativa autonoma o subordinata successiva alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite
Incumulabilità con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Come
Per richiedere la pensione di inabilità è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa. All’istanza va allegato il certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Liquidazione della pensione
Per la verifica del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza deve inviare il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità (risoluzione del rapporto di lavoro).
La domanda per la liquidazione della pensione di inabilità deve essere presentata online all'INPS.
Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
Ministero del Tesoro - Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 : Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150).
Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
Circolare INPDAP 29 marzo 1996, n. 21 : Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 : Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
Reversibilità
La prestazione è reversibile ai superstiti nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione d'inabilità (art. 1, comma 2, D.M. 187/97).
Altrimenti, se il decesso avviene prima della concessione della pensione, la prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto e reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato, vale a dire dal lavoratore successivamente deceduto. In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità.
Quindi, nel caso in cui il decesso del lavoratore avvenga prima di aver ottenuto il riconoscimento della pensione d’inabilità, la concessione della pensione reversibilità ai superstiti presuppone sempre che la domanda sia stata presentata dal lavoratore, in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa questa facoltà.
Incompatibilità
Deve esservi risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Infatti il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero.
Nel caso venga intrapresa un’ attività lavorativa autonoma o subordinata successiva alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite
Incumulabilità con la rendita Inail
Non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa.
Come
Per richiedere la pensione di inabilità è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa. All’istanza va allegato il certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Liquidazione della pensione
Per la verifica del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza deve inviare il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità (risoluzione del rapporto di lavoro).
La domanda per la liquidazione della pensione di inabilità deve essere presentata online all'INPS.
Durata della prestazione
La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G. U. 16 agosto 1995. n.190)
Ministero del Tesoro - Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 : Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150).
Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
Legge 8 agosto 1991, n. 274: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (G.U. 26 agosto 1991, n. 199, S.O.)
Circolare INPDAP 29 marzo 1996, n. 21 : Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 : Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
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