Art 2 comma 12. Chiarezza
Art 2 comma 12. Chiarezza
Ciao a tutti vorrei dei chiarimenti circa l'art 2 comma 12 della legge sulle pensioni di inabilità. Sul forum ci sono vari argomenti ma nessuno fa chiarezza. Per noi riformati in maniera assoluta e permanente dai ruoli polizia ma si idonei ai ruoli civili è prevista la pensione in base ai contributi versati oppure applicano l'art 2 comma 12?
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Dal 1996 ai dipendenti pubblici è stata estesa la pensione di inabilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego
Il dizionario di PensioniOggi.it
L'ordinamento nel pubblico impiego riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. Ad esempio, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici non possono chiedere l'assegno ordinario di invalidità, inoltre, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
In questa breve guida esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei lavoratori che conseguono una invalidità non a causa di servizio (perchè altrimenti in tal caso si può ottenere la pensione privilegiata) iscritti alla Cassa Stato e alle altre Casse dell'ordinamento pubblico (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).
Indice
L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L'inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957) Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni); 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).
Procedimento. La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 DPR 3/1957). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).
Procedimento. La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: Circolare Inpdap 57/1997).
Procedimento. La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.
Ricevuta la domanda, l’ente: 1) dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare; 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
Calcolo della Prestazione. A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.
Liquidazione. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Da ricordare inoltre che tale prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero. In linea generale la pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, l'istanza in sostanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego
Il dizionario di PensioniOggi.it
L'ordinamento nel pubblico impiego riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. Ad esempio, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici non possono chiedere l'assegno ordinario di invalidità, inoltre, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
In questa breve guida esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei lavoratori che conseguono una invalidità non a causa di servizio (perchè altrimenti in tal caso si può ottenere la pensione privilegiata) iscritti alla Cassa Stato e alle altre Casse dell'ordinamento pubblico (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).
Indice
L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L'inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957) Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni); 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).
Procedimento. La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 DPR 3/1957). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).
Procedimento. La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: Circolare Inpdap 57/1997).
Procedimento. La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.
Ricevuta la domanda, l’ente: 1) dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare; 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
Calcolo della Prestazione. A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.
Liquidazione. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Da ricordare inoltre che tale prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero. In linea generale la pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, l'istanza in sostanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
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Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Messaggio da naturopata »
Cla4lenza ha scritto: ↑lun feb 04, 2019 5:45 pm Ciao a tutti vorrei dei chiarimenti circa l'art 2 comma 12 della legge sulle pensioni di inabilità. Sul forum ci sono vari argomenti ma nessuno fa chiarezza. Per noi riformati in maniera assoluta e permanente dai ruoli polizia ma si idonei ai ruoli civili è prevista la pensione in base ai contributi versati oppure applicano l'art 2 comma 12?
Sarebbe prevista la pensione in base ai contributi, ma, per prassi, applicano l'art 2, comma 12, anche perché per chi ha pochi anni, dovrebbe andare alla caritas.
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Grazie signori. Il papiro l'avevo letto ma non riuscivo a capire dove venivano collocati i riformati come me... quindi se ho capito bene voi mi avete fatto il conteggio di 720 euro in base ai contributi ma se mi applicassero l'art 2 comma 12 dovrei prendere di più.? Infine dovrei chiedere io al patronato di applicare questo articolo o devo sperare che lo faccia l'INPS? Grazie ancora. Credo che la settimana prossima mi arrivi il decreto è quindi farò la domanda di pensione. Ovviamente vi aggiornerò su tempi e importo della pensioncina...
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Sarebbe, ma per prassi.....naturopata ha scritto: ↑lun feb 04, 2019 9:01 pmCla4lenza ha scritto: ↑lun feb 04, 2019 5:45 pm Ciao a tutti vorrei dei chiarimenti circa l'art 2 comma 12 della legge sulle pensioni di inabilità. Sul forum ci sono vari argomenti ma nessuno fa chiarezza. Per noi riformati in maniera assoluta e permanente dai ruoli polizia ma si idonei ai ruoli civili è prevista la pensione in base ai contributi versati oppure applicano l'art 2 comma 12?
Sarebbe prevista la pensione in base ai contributi, ma, per prassi, applicano l'art 2, comma 12, anche perché per chi ha pochi anni, dovrebbe andare alla caritas.

Conosco un collega con il parkinson tolto dai ruoli operativi e costretto a transitare nel civile proprio perchè NON avendo ottenuto l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa avrebbe percepito una pensione da fame.
Quindi la "prassi" NON esiste e caso mai potrebbe esistere il giudizio di questa o quella commissione medica.
Se il collega ha avuto quella "sentenza" quella è e la sua pensione è calcolata sugli effettivi contributi versati.
Se un domani la sua situazione peggiora, chiede un aggravamento, è sottoposto ad un ulteriore visita allora il discorso potrebbe cambiare ma al momento no.
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
NON sei idoneo in maniera assoluta e permanente ai ruoli della PS
ma rimani idoneo ad altre attività lavorative
cosa ben diversa è essere dichiarato ai sensi dell'art. 2 comma 12 - inabile assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa
che è cosa ben diversa
quindi, a mio modesto avviso, NON inventiamoci nulla...
ma rimani idoneo ad altre attività lavorative
cosa ben diversa è essere dichiarato ai sensi dell'art. 2 comma 12 - inabile assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa
che è cosa ben diversa
quindi, a mio modesto avviso, NON inventiamoci nulla...
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Infatti la confusione nasce dal fatto che c'è chi sostiene una cosa e chi l'altra. Se ci fosse qualcuno che ci è passato di persona e potesse chiarire sarebbe perfetto.
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
A mio avviso la tua situazione da come la hai descritta è chiarissima....
Ovvio che immagino cerchi comprensibilmente una risposta diversa, ma a mio avviso stante la situazione NON esiste...
Ovvio che immagino cerchi comprensibilmente una risposta diversa, ma a mio avviso stante la situazione NON esiste...
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Io sono d'accordo con te. Fino a quando non ho letto su altri argomenti che a volte applicano l'art 2 comma 12. Ora cerco solo di capire se è veritiera questa cosa e se è utile fare qualcosa in sede di domanda di pensione oppure no. Ripeto , se ci fosse qualche esperienza diretta sarebbe "cassazione" . Grazie
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
In sede di domanda di pensione NON poi e NON devi specificare proprio nulla
In giro si legge di tutto e di più ma occorre fare sintesi e fare riferimento a norme e leggi, altrimenti si parla del nulla.
In bocca a lupo!

In giro si legge di tutto e di più ma occorre fare sintesi e fare riferimento a norme e leggi, altrimenti si parla del nulla.
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Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Messaggio da naturopata »
Allora forse non sono stato chiaro, ci sono colleghi che pur essendo idonei al transito, hanno rinunciato ed è stato applicato l'art.2 comma 12, ma questo non significa che accadrà per forza lo stesso per te o potrai portare tali esempi, perché l'errore è l'applicazione dell'art. 2 comma 12. Se vuoi correre il rischio, bene, altrimenti transiti. Questo è il mio discorso.
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Io ho già rifiutato il transito. Sono in attesa della dispensa per fare domanda. Tra Firefox che sostiene l'impossibilita di applicare l'art 2 comma 12 in questi casi perché la legge dice altro e voi che sostenete cHe l'INPS a volte lo applica.. ho capito che dovrò fare domanda di pensione normalmente e sperare che l'INPS applichi erroneamente e generosamente questo articolo. In caso contrario non posso appellarmi a nulla..
Grazie a tutti voi e se ci fosse qualche testimonianza di vita vissuta ben venga...
Grazie a tutti voi e se ci fosse qualche testimonianza di vita vissuta ben venga...
Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
NON lo sostiene Firefox, ma la Legge
Se idoneo ad una qualche attività lavorativa, NO applicazione art. 2 comma 12
i "sentito dire" a mio modesto avviso lasciano il tempo che trovano

Se idoneo ad una qualche attività lavorativa, NO applicazione art. 2 comma 12
i "sentito dire" a mio modesto avviso lasciano il tempo che trovano
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Re: Art 2 comma 12. Chiarezza
Messaggio da naturopata »
Ok perfetto. Io non sostengo che l'INPS a volte lo applichi, l'ho visto proprio in almeno 3 occasioni (ed erano 3 su 3), con prospetti alla mano.Cla4lenza ha scritto: ↑mar feb 05, 2019 3:35 pm Io ho già rifiutato il transito. Sono in attesa della dispensa per fare domanda. Tra Firefox che sostiene l'impossibilita di applicare l'art 2 comma 12 in questi casi perché la legge dice altro e voi che sostenete cHe l'INPS a volte lo applica.. ho capito che dovrò fare domanda di pensione normalmente e sperare che l'INPS applichi erroneamente e generosamente questo articolo. In caso contrario non posso appellarmi a nulla..
Grazie a tutti voi e se ci fosse qualche testimonianza di vita vissuta ben venga...
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