Riposo e festività soppresse. Chiarimento

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panorama
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Riposo e festività soppresse. Chiarimento

Messaggio da panorama »

Per tutti.
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Nella Rivista “Il Carabiniere” del mese di Gennaio 2013 disponibile anche in ogni caserma/uffici a pagina 109, sezione “Vita nell’Arma” c’è riportato il seguente quesito posto.

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RIPOSO E FESTIVITA’ SOPPRESSE

Qualora le 4 giornate di riposo per recupero festività soppresse (conosciute come licenza speciale) comprendano anche la domenica (es.: 4 giorni di licenza per festività soppresse con inizio il venerdì), il predetto giorno festivo deve considerarsi computabile oppure va fruito come riposo settimanale non computabile?

F.M. – URP-BOX

Risposta:
Gentile lettore, le disposizioni relative all’applicazione del beneficio in questione hanno precisato, tra l’altro, che le giornate di riposo per recupero di festività soppresse devono essere attribuite “in giornate lavorative, e senza pregiudizio, quindi del riposo settimanale”. Tutta la regolamentazione delle licenze, in ogni modo, è stata recentemente riepilogata nell’apposita pubblicazione n. C-14 intitolata Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi, la quale ha abrogato le previgenti circolari in materia. Tale pubblicazione è disponibile in area Intranet – Portale Leonardo e precisa che le giornate in questione sono assimilabili alla licenza ordinaria, per cui i 4 giorni devono essere conteggiati in sole giornate lavorative.


celeste3
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Re: Riposo e festività soppresse. Chiarimento

Messaggio da celeste3 »

Se qualcuno può postare questa circolare in quanto l'assimilazione alla licenza ordinaria dei riposi legge, riconosciuta anche dall'Arma dei CC, non farebbe altro che confermare quanto da me sostenuto in ordine al diritto alla monetizzazione, oltre che della l.o., anche delle festività soppresse, fanti parti tutti del genus "ferie" non godute.
A riguardo al sottoscritto in data 28.02.2012 sono stati monetizzati soltanto i gg di l.o. e subito dopo ho formulato una specifica richiesta di monetizzazione anche dei 6 gg di r.l. per i seguenti motivi
1) Il diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie nel caso di mancata fruizione delle stesse a causa ed in seguito ad una lunga aspettativa per infermità cui segua il congedo per infermità (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico) non può non comprendere, anche in applicazione dei principi costituzionali in materia di ferie nonché del contratto collettivo forze di polizia, l'intero periodo feriale;
2) le giornate di c.d. festività soppresse sono, pertanto, equiparabili alla licenza ordinaria ed anche la legge n.937/77, che ha previsto l'attribuzione di giornate di riposo in aggiunta alle ferie annuali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non ha inteso dare una diversa qualificazione giuridica delle stesse, ma soltanto disciplinare in modo differente il procedimento della loro concessione.
3) ciò è confermato anche dal fatto che l'art. 1 della richiamata legge n.937/77 qualifica le giornate de quibus come “aggiuntive” rispetto al congedo ordinario, mentre il comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 31.07.1995 n. 395 le disciplina nel contesto della regolamentazione della licenza ordinaria e ciò ne consente l'assimilazione alla licenza medesima, ai fini delle ferie non godute, nel rispetto della disciplina del diritto del lavoratore alle ferie annuali.
4) Essendo, pertanto, le finalità cui tende la fruizione dei giorni di riposo riconosciuti a titolo festività soppresse, al pari di quelle della licenza ordinaria, frustrate dall'insorgere della malattia durante il relativo periodo di godimento, ne consegue il relativo diritto alla monetizzazione alla stregua della licenza ordinaria, né potrebbe essere diversamente.
Ho anche richiamato l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa: Il TAR Puglia Lecce, sez. III, sent. n.1451 del 21.05.2009 – 05.06.2009 ha statutito “se è vero che i giorni aggiunti ex legge n.937/77, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1 medesima legge, sono monetizzabili se non fruiti per motivate esigenze di servizio è altrettanto vero che, per motivi di coerenza logica con il sistema, tale ultima norma vada interpretata estensivamente, alla luce della nuova formulazione contenuta nell'art. 18 DPR 254/1999 (art. 55 per le forze di polizia ad ordinamento militare n.d.r.) che estende l'originaria limitazione, circoscritta all'impossibilità di fruizione per esigenze di servizio, alle altre ipotesi ivi indicate”; Il TAR Lombardia Milano, sez III, sent. n.350 del 24.11.2011 – 01.02.2012, a conferma, “Analoghe considerazioni valgono in relazione alla mancata fruizione delle giornate di c.d. festività soppressa, in relazione alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la equiparabilità al congedo ordinario; sicchè la loro mancata fruizione per causa non imputabile al dipendente ed in particolare in conseguenza di malattia sopravvenuta ne rende doverosa la sostituzione con la relativa indennità.”
Pertanto ho richiesto il pagamento della somma lorda di Euro 559,14, desumibile dall'atto dispositivo con operazioni aritmetiche, e adesso sto aspettando fiducioso dell'esito, altrimenti sarò costretto a ricorrere al TAR, probabilmente anche con un ricorso per decreto ingiuntivo o comunque con ricorso ordinario, anche se la somma è bassa (poco più di 350,00 euro netti) non mi pare coerente con la monetizzazione quanto occorso.
Sono graditi commenti e critiche costruttive!!
Ciao
celeste3
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Re: Riposo e festività soppresse. Chiarimento

Messaggio da celeste3 »

dimenticavo...
è inoltre sbagliato dove qualcuno fa riferimento al fatto che la legge 937/77 indica nella somma di vecchie lire 8.500 la somma sostitutiva del giorno di r.l. in quanto si tratta dei casi in cui nell'anno di competenza per motivi di servizio non si è potuto fruire tale giorno di riposo e quindi tutt'altra fattispecie rispetto a quella occorsa a coloro che, come me, sono stati in aspettativa per infermità cui è conseguita la riforma e che hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute (l.o. e r.l.) da calcolarsi nella misura giornaliera della retribuzione /30 e non sarebbe coerente una disparità tra un giorno di l.o. monetizzata mediamente con netti 60,00 euro e un giorno di r.l., aggiuntivo alla l.o. come stabilito dal contratto collettivo forze di polizia, monetizzato a poco più di 4 euro !!!
meditate
panorama
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Re: Riposo e festività soppresse. Chiarimento

Messaggio da panorama »

Un collega mi ha scritto quanto segue in merito alle festività soppresse.
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Gradirei sapere se un Carabiniere, che sarà collocato in congedo alla data del 28.02.2019 (ultimo giorno di servizio), ha diritto ad avere dei giorni di licenza speciale (Festività Soppresse), in quanto non ho trovato notizie nel portate Leonardo. Nell'attesa di una sua risposta porgo i miei saluti.


Gentile Sig.re,

in merito al suo quesito, le rappresento, innanzitutto, che tutta la normativa di riferimento è contenuta nel Capitolo II della Pubblicazione C-14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”, che potrà consultare sul Portale Leonardo nella Pubblicazione


Ciò premesso, le rappresento che:

- al par. 2 lett. f e h, è stabilito rispettivamente che:

Ø qualora nell’anno solare non si compiano 12 mesi di servizio, la Licenza Ordinaria compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio prestati o che si presume siano da prestare nell’anno;

Ø nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio, la durata della Licenza Ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato;

Per quanto riguarda, invece, le “giornate di riposo per recupero Festività Soppresse” (Licenza Speciale) disciplinate al paragrafo 4 è stabilito, tra l’altro, che ai periodi di licenza ordinaria vanno aggiunte 4 giornate di riposo:

- fruibili soltanto nell’ anno solare di riferimento, anche singolarmente, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare entro l’anno;

- assimilabili alla Licenza Ordinaria e come tali:

Ø assoggettate alla medesima disciplina procedurale;

Ø concesse, previa presentazione di apposita richiesta, dalla medesima Autorità competente a concedere la Licenza Ordinaria.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e in base al periodo di servizio da prestare nel corrente anno, potrà calcolare la Licenza spettante.
Ti invito, comunque, a rappresentare le sue esigenze direttamente ai tuoi superiori diretti, in modo che possano valutarle e fornirle ulteriori indicazioni in relazione al caso specifico.

Caso contrario, ti consiglio di porre quesito all'URP tramite portale leonardo in maniera stretta, senza dilungarti oltre a ciò che già ti ho scritto.
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