ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
pinuccio61
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 63
Iscritto il: gio ott 29, 2015 9:00 pm

ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da pinuccio61 »

Salve..porto a conoscenza un comunicato, che mette in discussione per coloro che sono stati arruolati dal 1.1.1981 al 31.6 1982, provenienti dal disciolto corpo do PS. Nel comunicato alla seconda pagina dice che
CHI HA MENO DI 18 AL 31.12.1995 si applica un sistema retributivo fino alla data del 31.12.2011..e successivamente per passare al contributivo..Qualcuno leggendo il comunicato può confermare..GRAZIE ALLEGO COMUNICATO INPS
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1286
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da antoniope »

pinuccio61 ha scritto:Salve..porto a conoscenza un comunicato, che mette in discussione per coloro che sono stati arruolati dal 1.1.1981 al 31.6 1982, provenienti dal disciolto corpo do PS. Nel comunicato alla seconda pagina dice che
CHI HA MENO DI 18 AL 31.12.1995 si applica un sistema retributivo fino alla data del 31.12.2011..e successivamente per passare al contributivo..Qualcuno leggendo il comunicato può confermare..GRAZIE ALLEGO COMUNICATO INPS
Cosa vecchia, si sono sbagliati. D'altronte l'INPS con il comparto sicurezza ancora conosce bene le normative.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 3120
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da avt8 »

pinuccio61 ha scritto:Salve..porto a conoscenza un comunicato, che mette in discussione per coloro che sono stati arruolati dal 1.1.1981 al 31.6 1982, provenienti dal disciolto corpo do PS. Nel comunicato alla seconda pagina dice che
CHI HA MENO DI 18 AL 31.12.1995 si applica un sistema retributivo fino alla data del 31.12.2011..e successivamente per passare al contributivo..Qualcuno leggendo il comunicato può confermare..GRAZIE ALLEGO COMUNICATO INPS
Tutto corretto quanto specificato dalla circolare-

Adesso tutti quelli che erano convinti che andava applicato l'art.54 con 15 anni il 35% e cosi via hanno finito di scrivere cantonate e farsi abbindolare da qualche legale che avevano ragione-
Modestamente il sottoscritto senza avere un titolo in giurisprudenza ho sempre detto che non spettava un cavolo cosi come al M.L- dei C..C,. che ha generato un casino con una non corretta comunicazione-
lellobit
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 452
Iscritto il: mer giu 07, 2017 3:59 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da lellobit »

Era un errore di battitura
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da gino59 »

pinuccio61 ha scritto:Salve..porto a conoscenza un comunicato, che mette in discussione per coloro che sono stati arruolati dal 1.1.1981 al 31.6 1982, provenienti dal disciolto corpo do PS. Nel comunicato alla seconda pagina dice che
CHI HA MENO DI 18 AL 31.12.1995 si applica un sistema retributivo fino alla data del 31.12.2011..e successivamente per passare al contributivo..Qualcuno leggendo il comunicato può confermare..GRAZIE ALLEGO COMUNICATO INPS
===================================================================================
CHI HA MENO DI 18 AL 31.12.1995 si applica un sistema retributivo fino alla data del 31.12.2011
===================================================================================
Hai capito male........chi ha meno di 18AA al 31.12.1995 si applica un sistema misto.-
Avatar utente
luiscypher
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 437
Iscritto il: lun apr 24, 2017 7:23 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da luiscypher »

Hanno sbagliato a scrivere... In realtà, per chi aveva meno di 18 anni al 31.12.1995 si applica il sistema misto e cioè retributivo fino al 31.12.1995 (e non al 31.12.2011 come erroneamente trascritto nella circolare).
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da oreste.vignati »

luiscypher ha scritto:Hanno sbagliato a scrivere... In realtà, per chi aveva meno di 18 anni al 31.12.1995 si applica il sistema misto e cioè retributivo fino al 31.12.1995 (e non al 31.12.2011 come erroneamente trascritto nella circolare).
Rileggendo la circolare è scritto " chi ha almeno 18 anni al 31 12 1995 sistema retributivo" e non ho trovato errori

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3345
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da firefox »

oreste.vignati ha scritto:
luiscypher ha scritto:Hanno sbagliato a scrivere... In realtà, per chi aveva meno di 18 anni al 31.12.1995 si applica il sistema misto e cioè retributivo fino al 31.12.1995 (e non al 31.12.2011 come erroneamente trascritto nella circolare).
Rileggendo la circolare è scritto " chi ha almeno 18 anni al 31 12 1995 sistema retributivo" e non ho trovato errori

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
L'errore sta nel fatto che il retributivo per coloro con meno di 18 AA al 31/12/95 si applica sino al 31/12/1995 e NON a, 31/12/2011.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
villanric
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 82
Iscritto il: gio feb 04, 2010 6:07 pm
Località: villasmundo

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da villanric »

Vi allegò la risposta dell'INPS , agli esperti cosa vogliono dire?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3345
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da firefox »

villanric ha scritto:Vi allegò la risposta dell'INPS , agli esperti cosa vogliono dire?
Secondo me ribadisce semplicemente quello che mi pare sia già stato scritto da più parti, ovvero che l'aliquota del 44% era una specie di "salvaguardia" riconosciuta solo al personale militare e solo se cessato dal servizio con un anzianità contributiva complessiva tra 15 e 20 anni di servizio.

Tutti coloro che invece possono vantare anzianità contributive superiori, avendo ovviamente avuto benefici migliori dati dai sistemi di calcolo, il 44% lo hanno applicato solo in corrispondenza della maturazione del 20 esimo anno.

Mia personale interpretazione.
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da oreste.vignati »

firefox ha scritto:
oreste.vignati ha scritto:
luiscypher ha scritto:Hanno sbagliato a scrivere... In realtà, per chi aveva meno di 18 anni al 31.12.1995 si applica il sistema misto e cioè retributivo fino al 31.12.1995 (e non al 31.12.2011 come erroneamente trascritto nella circolare).
Rileggendo la circolare è scritto " chi ha almeno 18 anni al 31 12 1995 sistema retributivo" e non ho trovato errori

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
L'errore sta nel fatto che il retributivo per coloro con meno di 18 AA al 31/12/95 si applica sino al 31/12/1995 e NON a, 31/12/2011.
Ottimo. È proprio vero che le carte bisogna leggerle sempre più volte. Grazie e scusate

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13226
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da panorama »

Visto che questo post lo stanno leggendo in molti, Ok e leggete questi brani qui sotto, nel caso ci sia qualche collega nella medesima situazione.
---------------------------------------------------------

circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998
--------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014

Sentenza n. 93/2014

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011.

Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13226
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ARRUOLATI 1981.Comunicato INPS..

Messaggio da panorama »

Alla Polizia di Stato NON può essere applicato l'art. 54 di cui al post


1) - Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016;

2) - di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ;

La CdC Calabria precisa:

3) - In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

4) - Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S..

5) - Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

----------------------------------------------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 226 Pubblicazione 27/09/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente
SENTENZA n.226/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21686 del registro di segreteria , proposto da F. D. ( C.F. Omissis), nato a omissis (omissis) il Omissis, elettivamente domiciliato in Crotone presso lo studio dell’avv. Giuseppina Falcone che lo rappresenta e difende, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t. ).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. F.D. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092 /1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze del Comparto Sicurezza della Polizia di Stato dal 5.12.1981 sino alla data del pensionamento, 1.2.2016; di aver goduto dello status di militare arruolato come GUARDIA DI PUBBLICA SICUREZZA in quanto assunto prima del 25 giugno 1982 ; di aver maturato, alla data del 31.12.1995, 17 anni , 9 mesi e 7 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 7.8.2018, si è costituito l’Inps opponendo in primo luogo che il ricorrente è destinatario della disciplina pensionistica prevista per gli impiegati civili dello stato in quanto sin dal 1982 gli agenti di p.s. appartenenti alla Polizia di Stato hanno perso lo status militare.

In ogni caso eccepisce che l’art. 54 invocato dal ricorrente si applica solo per i militari andati in quiescenza con almeno 15 anni di servizio e non oltre i venti anni; conseguentemente, poiché il ricorrente è stato collocato in pensione con 40 anni di servizio , anche per tale motivo il richiamo alla disposizione suddetta sarebbe inconferente.

4) All’odierna udienza, la causa è posta in decisione.-

5) Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti che il ricorrente è stato assunto quale agente di p.s. in data 5.12.1981.

In virtù della l. 121 del 1981, la Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giungo 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Pertanto, il sig. F. D., in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare e ora civile, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico , nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.. Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato ( cfr Sezione Veneto ., sent. N. 158/2014).

Ciò è confermato anche dall’art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che “Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Ebbene, nessuna disposizione, nell’ambito della fonte citata, consente l’ultravigenza dello status militare , peraltro solo con riferimento alla disciplina pensionistica.

Tanto premesso, nei confronti del ricorrente non può trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 44% , prevista per i militari , ma quella meno favorevole prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari.

Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono in questo senso, come accade nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L 20/11/1987,n. 472 .

Il ricorso, pertanto è infondato.

Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese a favore dell’Inps che si liquidano in € 200,00 ( duecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe. Per le spese dispone come in parte motiva.

Catanzaro 26.9.2018

Il giudice
f.to Ida Contino


Depositata in segreteria il 26/09/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Rispondi