Chiarissimo dove?naturopata ha scritto:Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.
Nel DPR 1092/73 NON mi sembra.....
Chiarissimo dove?naturopata ha scritto:Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.

Art. 54.- Misura del trattamento normale.firefox ha scritto:Chiarissimo dove?naturopata ha scritto:Credo che sia chiarissimo che il limite minimo sia 15 anni al 1995, poi, i giudici fanno un po' come vogliono.
Nel DPR 1092/73 NON mi sembra.....
naturopata ha scritto: Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
E' chiarissimo, se non hai almeno 15 anni ti attacchi al tram. Poi anche il non più di 20 anni in effetti non è così pacifico, perché più preciso sarebbe stato e fino a 20 anni e quindi poi con il secondo comma superati i 20 anni la percentuale sarà 1,8 o 3,6 a seconda dei casi.
Quindi ricapitolando, non è totalmente sbarellata l'interpretazione per cui a chi ha superato i 20 anni, si applica l'art 44.

=================Bravissimo==================erricov ha scritto:Scusate ma l'art. 54 così come l'art. 44 è entrato in vigore nel 1973, quando nessuno si sarebbe sognato che nel 95 Amato avrebbe rivoluzionato il sistema pensionistico. Pertanto, secondo voi, il legislatore intendeva che il personale militare doveva avere tra 15 e 20 anni nel 95. Il motivo è molto semplice, perchè se il personale non aveva almeno 15 anni di servizio, non aveva diritto a pensione. Aveva però diritto al 44 per cento se aveva prestato servizio per almeno 15 e non più di 20, poichè dopo i ventanni aveva diritto ad un incremento di pensione tant'è che prosegue l'art. 54 al militare compete inoltre un'aliquota del 3,6 per cento (poi diventato 1,8 nel 97) per ogni anno superiore al 20°, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.
Ora mi chiedo se intendeva includere in tale articolo soltanto il personale che aveva un'età cotributiva compresa tra 15 e 20 perchè doveva prevedera un'altra percentuale oltre ai venti anni fino a raggiungere l'80 per cento?

Non condivido. L'art. 54 non è espressamente richiamato come quelli sulla pensione di privilegio, difatti l'art. 1867 del COM al comma 2 asserisce:avv. Massimo Vitelli ha scritto:Il Codice dell'Ordinamento Militare, D. LGS. n.66/2010, all'art.1867, guarda caso intitolato "ALIQUOTE DI RENDIMENTO", contempla espressamente l'art.54, DPR n.1092/1973.
Non solo, ma l'art.54 in parola deve considerarsi richiamato, sia pur implicitamente, anche dall'art.8, D. LGS. n.165/1997.
In claris non fit interpretatio !!!
L'applicazione dell'art.44 DPR 1092/1973 (riservato al solo personale CIVILE) anche al personale militare, in carenza DI UNA QUANTOMENO DECENTE GIUSTIFICAZIONE LEGISLATIVA (ad oggi del tutto inesistente, nè potrebbe essere altrimenti !!!), si rivela esclusivamente un inutile esercizio di mero gossip, vigendo certamente una normativa speciale (appunto l'art.54) per i MILITARI, che non può e non deve ammettere surrogati.
In proposito, ragionando a contrariis, qualcuno è forse in grado di spiegare secondo quale principio GIURIDICO/PROCESSUALE va privilegiato il disposto dell'art.44? Forse per ANALOGIA? Assolutamente no, atteso che in base alle preleggi è perentoriamente vietata l'analogia laddove sussista una specifica norma speciale che regoli la materia in esame, cioè nella fattispecie il solito art.54.
Se così fosse, OGNI SINGOLO ANNO DI SERVIZIO UTILE precedente al 1995 dovrebbe essere calcolato per i MILITARI sulla base delle aliquote previste dall'art.54 e non dall'art.44.
Certo, tutto ciò avrebbe un senso, a mio avviso, se l'attuale contenzioso sull'art.54, che riguarda tutti i militari che vantavano almeno 15 anni di servizio utile al 1995 (e meno di 18), venisse pacificamente condiviso dalla Corte dei Conti, giacché in caso contrario, sia pur obtorto collo, non avrebbe alcun senso "allargare" ulteriormente il perimetro dei ricorsi.
Infatti a mio modesto avviso non vi è nessuna motivazione se non quella di semplificare le cose e far esborsare meno denaro alle casse dello Stato.avv. Massimo Vitelli ha scritto: Qualcuno mi deve ancora spiegare (parlo dei Giudici naturalmente e non del quisque de populo, che le spara grosse e lascia il tempo che trova) il motivo per cui gli anni di servizio utile dei MILITARI, nella quota retributiva, debbano computarsi ex art.44, riservato al solo personale civile?
In base a quale normativa?
In base a quale interpretazione, sia pur pretoria?
Per quale ragione l'art.44 diventa per l'INPS l'unico criterio di riferimento per tutti gli statali?
Anche qualche utente con un po' di umiltà potrebbe ragionarci sopra.

Nel lontano 18 settembre 2018, io, presunto luminare, affermavo quanto sopra, poi in altri post affermavo la clausola di salvaguardia e poi ho ulteriormente affermato che gli anni utili ai fini retributivi ante 1995, di fatto sono stati anch'essi abrogati dalla legge 335/95 che legifera di 18 anni effettivi e non utili per il calcolo della quota retributiva e quindi è per questo che si applica l'art.44. Al momento gli anni utili ai fini retributivi non sono stati ancora intercettati. Ora nelle ultime pronunce negative diversi giudici hanno "copiato" questo presunto luminare.naturopata ha scritto: mar set 18, 2018 11:18 amNon condivido. L'art. 54 non è espressamente richiamato come quelli sulla pensione di privilegio, difatti l'art. 1867 del COM al comma 2 asserisce:avv. Massimo Vitelli ha scritto:Il Codice dell'Ordinamento Militare, D. LGS. n.66/2010, all'art.1867, guarda caso intitolato "ALIQUOTE DI RENDIMENTO", contempla espressamente l'art.54, DPR n.1092/1973.
Non solo, ma l'art.54 in parola deve considerarsi richiamato, sia pur implicitamente, anche dall'art.8, D. LGS. n.165/1997.
In claris non fit interpretatio !!!
L'applicazione dell'art.44 DPR 1092/1973 (riservato al solo personale CIVILE) anche al personale militare, in carenza DI UNA QUANTOMENO DECENTE GIUSTIFICAZIONE LEGISLATIVA (ad oggi del tutto inesistente, nè potrebbe essere altrimenti !!!), si rivela esclusivamente un inutile esercizio di mero gossip, vigendo certamente una normativa speciale (appunto l'art.54) per i MILITARI, che non può e non deve ammettere surrogati.
In proposito, ragionando a contrariis, qualcuno è forse in grado di spiegare secondo quale principio GIURIDICO/PROCESSUALE va privilegiato il disposto dell'art.44? Forse per ANALOGIA? Assolutamente no, atteso che in base alle preleggi è perentoriamente vietata l'analogia laddove sussista una specifica norma speciale che regoli la materia in esame, cioè nella fattispecie il solito art.54.
Se così fosse, OGNI SINGOLO ANNO DI SERVIZIO UTILE precedente al 1995 dovrebbe essere calcolato per i MILITARI sulla base delle aliquote previste dall'art.54 e non dall'art.44.
Certo, tutto ciò avrebbe un senso, a mio avviso, se l'attuale contenzioso sull'art.54, che riguarda tutti i militari che vantavano almeno 15 anni di servizio utile al 1995 (e meno di 18), venisse pacificamente condiviso dalla Corte dei Conti, giacché in caso contrario, sia pur obtorto collo, non avrebbe alcun senso "allargare" ulteriormente il perimetro dei ricorsi.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che
sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Difatti si afferma soltanto che il trattamento di cui al comma 1 non deve superare quello che sarebbe spettato con l'applicazione dell'art. 54, comma 1 D.P.R. 1092/73. Quello che sarebbe spettato (e non spetta più) e non quello che spetta o spetterebbe (in una sorta di doppio calcolo). E' un futuro anteriore retrospettivo, impiegato per codificare fatti precedenti non solo al momento di riferimento ma anche al momento di enunciazione. L'art. 54 rimane in vigore solo per delimitare l'aliquota massima del 44% che non deve essere superata dal calcolo di cui al comma 1 del medesimo art.1867.