Marco Metello ha scritto:Salve Zenmonk,Zenmonk ha scritto:premesso che come ovvio bisognerebbe leggere le carte, secondo la mia modesta opinione se non sei mai stato sospeso dal servizio e a maggior ragione se sei stato riformato per causa di servizio e' salva ogni cosa (pensione, ricompensa al valore, elargizione e vitalizio).
Altrettanto ovvio e' che comunque non e' assolutamente il caso di dormirci sopra: al tuo posto, mi attiverei immediatamente con un avvocato esperto della materia nel contesto del procedimento disciplinare di stato, anzitutto controllando se sono stati rispettati i termini perentori per le notifiche e se le stesse sono ritualmente state eseguite. Nel merito sapra' lui cosa fare, ha un ventaglio molto ampio di opzioni dato che il patteggiamento non e' una condanna ne' comporta ammissione di responsabilita'.
Insomma la partita e' aperta.
In bocca al lupo!
probabilmente lei ha confuso il rito abbreviato (che non è un'ammissione di colpevolezza) con il patteggiamento che è l'ammissione delle proprie responsabilità contestate o mi sbaglio?
Saluti
===errore, il rito abbreviato e senza testimoni, ma sulle prove raccolte.
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RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Re: Mancata cattura di pluriomicida in pianura padana
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
dopo essermi prostrato in segno di rispetto a tutti gli esseri, chiedo umilmente scusa se confermo che il patteggiamento NON costituisce ammissione di responsabilita', cone puo' essere facilmente verificato al link sottostante.angri62 ha scritto:Marco Metello ha scritto:Salve Zenmonk,Zenmonk ha scritto:premesso che come ovvio bisognerebbe leggere le carte, secondo la mia modesta opinione se non sei mai stato sospeso dal servizio e a maggior ragione se sei stato riformato per causa di servizio e' salva ogni cosa (pensione, ricompensa al valore, elargizione e vitalizio).
Altrettanto ovvio e' che comunque non e' assolutamente il caso di dormirci sopra: al tuo posto, mi attiverei immediatamente con un avvocato esperto della materia nel contesto del procedimento disciplinare di stato, anzitutto controllando se sono stati rispettati i termini perentori per le notifiche e se le stesse sono ritualmente state eseguite. Nel merito sapra' lui cosa fare, ha un ventaglio molto ampio di opzioni dato che il patteggiamento non e' una condanna ne' comporta ammissione di responsabilita'.
Insomma la partita e' aperta.
In bocca al lupo!
probabilmente lei ha confuso il rito abbreviato (che non è un'ammissione di colpevolezza) con il patteggiamento che è l'ammissione delle proprie responsabilità contestate o mi sbaglio?
Saluti
===errore, il rito abbreviato e senza testimoni, ma sulle prove raccolte.
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https://www.laleggepertutti.it/44737_ch ... sarcimento" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Consiglia il tuo legale che ti ha fatto ottenere qualcosina (cosa?) e vediamo se quello che hai ottenuto tu può essere paragonato ad una vittoria su una rimozione del grado per patteggiamento a 20 mesi (non 20 giorni) per due reati che, già da soli, ne prevedono la rimozione per ottenere poi non si sa bene che cosa, atteso che se si voleva far qualcosa, questa era da perseguire in sede penale e non certo disciplinare e quindi il tutto sarà stato vagliato attentamente dal collega e dal suo legale (questo si, ottimo per capacità o anche per fortuna).naturopata ha scritto:Mi inchino sempre e comunque di fronte alla dimostrata sagacia nel suggerire di non "irritare" l'amministrazione, che dimostra altruismo e generosita' per tutti, e cio' sebbene - personalmente - abbia ottenuto qualcosa solo a fronte di iniziative sicuramente "irritanti".
Comunque il mio consiglio resta di andare subito da un ottimo avvocato, che magari non intendera' spiegare difese tecniche nel procedimento disciplinare (cosi l'amministrazione non si irrita...) ma potra' comunque orientare strategicamente e tatticamente ogni mossa della tua difesa.
Io posso portare il mio esempio personale con la sentenza n.204/2016 della Corte dei Conti per la Lombardia, ottenuta in proprio (né avvocato, né laureato in giurisprudenza), passata in giudicato e con cui ho fatto giurisprudenza ottenendo una causa di servizio a 20 di distanza e con due sentenze amministrative negative (lì per legge non mi sono potuto difendere da solo e mi sono rivolto agli ottimi avvocati). Sto anche curando altri due ricorsi personalmente di cui aggiornerò il forum perché d'interesse generale.
Quindi io non m'inchino a nessuno, ma neanche agli avvocati, con tutto il rispetto per quest'ultimi, da cui non ho nulla da imparare.
Ciao.[/quote]
Ma l'appello come e finito ?
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da naturopata »
Ma l'appello come e finito ?[/quote]
Allora io ho proposto appello e ho subito appello incidentale dalla mia ex amministrazione. Il Ricorso, notifiche, trasmissione e tutte le memorie sono state curate personalmente dal sottoscritto che ha dovuto trovare un amico cassazionista per la firma (specializzato in diritto commerciale) e ho assistito anche all'udienza da cui, dalla semplice esposizione dei fatti avevo capito già tutto. Morale della favola, dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese, ma io avevo contro l'intero collegio, oltre le amministrazioni perché l'accoglimento del mio appello avrebbe fatto ulteriore giurisprudenza. Al momento la sentenza di appello a un mese dal deposito non è pubblicata e se avranno il coraggio di pubblicarla, vi farò notare cosa hanno dovuto inventarsi. Potrei postare quello inviate alle parti, ma dato che la storia non finirà qui, non posso, perché io non mi tengo nulla, nemmeno se avessi di fronte il presidente della corte costituzionale.
Ciao.
Allora io ho proposto appello e ho subito appello incidentale dalla mia ex amministrazione. Il Ricorso, notifiche, trasmissione e tutte le memorie sono state curate personalmente dal sottoscritto che ha dovuto trovare un amico cassazionista per la firma (specializzato in diritto commerciale) e ho assistito anche all'udienza da cui, dalla semplice esposizione dei fatti avevo capito già tutto. Morale della favola, dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese, ma io avevo contro l'intero collegio, oltre le amministrazioni perché l'accoglimento del mio appello avrebbe fatto ulteriore giurisprudenza. Al momento la sentenza di appello a un mese dal deposito non è pubblicata e se avranno il coraggio di pubblicarla, vi farò notare cosa hanno dovuto inventarsi. Potrei postare quello inviate alle parti, ma dato che la storia non finirà qui, non posso, perché io non mi tengo nulla, nemmeno se avessi di fronte il presidente della corte costituzionale.
Ciao.
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da oreste.vignati »
Allora io ho proposto appello e ho subito appello incidentale dalla mia ex amministrazione. Il Ricorso, notifiche, trasmissione e tutte le memorie sono state curate personalmente dal sottoscritto che ha dovuto trovare un amico cassazionista per la firma (specializzato in diritto commerciale) e ho assistito anche all'udienza da cui, dalla semplice esposizione dei fatti avevo capito già tutto. Morale della favola, dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese, ma io avevo contro l'intero collegio, oltre le amministrazioni perché l'accoglimento del mio appello avrebbe fatto ulteriore giurisprudenza. Al momento la sentenza di appello a un mese dal deposito non è pubblicata e se avranno il coraggio di pubblicarla, vi farò notare cosa hanno dovuto inventarsi. Potrei postare quello inviate alle parti, ma dato che la storia non finirà qui, non posso, perché io non mi tengo nulla, nemmeno se avessi di fronte il presidente della corte costituzionale.naturopata ha scritto:Ma l'appello come e finito ?
Ciao.[/quote]Questo mi sembra un incontro fra titani. Ottimo da seguire
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Allora io ho proposto appello e ho subito appello incidentale dalla mia ex amministrazione. Il Ricorso, notifiche, trasmissione e tutte le memorie sono state curate personalmente dal sottoscritto che ha dovuto trovare un amico cassazionista per la firma (specializzato in diritto commerciale) e ho assistito anche all'udienza da cui, dalla semplice esposizione dei fatti avevo capito già tutto. Morale della favola, dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese, ma io avevo contro l'intero collegio, oltre le amministrazioni perché l'accoglimento del mio appello avrebbe fatto ulteriore giurisprudenza. Al momento la sentenza di appello a un mese dal deposito non è pubblicata e se avranno il coraggio di pubblicarla, vi farò notare cosa hanno dovuto inventarsi. Potrei postare quello inviate alle parti, ma dato che la storia non finirà qui, non posso, perché io non mi tengo nulla, nemmeno se avessi di fronte il presidente della corte costituzionale.naturopata ha scritto:Ma l'appello come e finito ?
Ciao.[/quote]
Collega io ho la terza media, non sono un legale neanche un laureato- ma avendo letto la sentenza della corte dei conti,, ho capito che quel giudice nulla capiva essendo incompetente-In quanto nella tua fatti specie per il riconoscimento della causa essendosi già formato il giudicato,lui non poteva , esprimersi sul riconoscimento della causa di servizio, essendo competente il giudice amministrativo che si e espresso negativamente in tutti e due gradi- L'unica cosa che lui poteva stabilire solo se la Tab.B era corretta oppure no,.
Visto che hai assistito alla causa sai anche il giudizio,in quanto il giudice nelle cause civili deve leggere il dispositivo salvo riserva- E comunque la sentenza della Prima sezione la nr.436/2017 e stata depositata anche se non ancora pubblicata e tu dovresti averla-
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Questo mi sembra un incontro fra titani. Ottimo da seguireoreste.vignati ha scritto:Allora io ho proposto appello e ho subito appello incidentale dalla mia ex amministrazione. Il Ricorso, notifiche, trasmissione e tutte le memorie sono state curate personalmente dal sottoscritto che ha dovuto trovare un amico cassazionista per la firma (specializzato in diritto commerciale) e ho assistito anche all'udienza da cui, dalla semplice esposizione dei fatti avevo capito già tutto. Morale della favola, dichiarati entrambi inammissibili con compensazione delle spese, ma io avevo contro l'intero collegio, oltre le amministrazioni perché l'accoglimento del mio appello avrebbe fatto ulteriore giurisprudenza. Al momento la sentenza di appello a un mese dal deposito non è pubblicata e se avranno il coraggio di pubblicarla, vi farò notare cosa hanno dovuto inventarsi. Potrei postare quello inviate alle parti, ma dato che la storia non finirà qui, non posso, perché io non mi tengo nulla, nemmeno se avessi di fronte il presidente della corte costituzionale.naturopata ha scritto:Ma l'appello come e finito ?
Ciao.
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Il ricorso del collega andava dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado, essendosi già deciso sul petitium della causa dal giudice amministrativo competente per materia-
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da naturopata »
Collega io ho la terza media, non sono un legale neanche un laureato- ma avendo letto la sentenza della corte dei conti,, ho capito che quel giudice nulla capiva essendo incompetente-In quanto nella tua fatti specie per il riconoscimento della causa essendosi già formato il giudicato,lui non poteva , esprimersi sul riconoscimento della causa di servizio, essendo competente il giudice amministrativo che si e espresso negativamente in tutti e due gradi- L'unica cosa che lui poteva stabilire solo se la Tab.B era corretta oppure no,.
Visto che hai assistito alla causa sai anche il giudizio,in quanto il giudice nelle cause civili deve leggere il dispositivo salvo riserva- E comunque la sentenza della Prima sezione la nr.436/2017 e stata depositata anche se non ancora pubblicata e tu dovresti averla-[/quote]
Con tutto il rispetto, hai la terza media e quello dimostri e ti conviene studiare e non andare per conoscenze dell'epoca preistorica cui appartieni. Innanzitutto sono un ex collega e nella sentenza è ben citato, poi il giudice che ha emesso la sentenza è il Prof. Vito Tenore che tu in altri post hai pavoneggiato come il massimo esperto sulle pensioni privilegiate (cosa vera) e che ora sarebbe incompetente. Se vuoi ti cito decine di sentenze della corte dei conti che ho riportato in ricorso che se ne sbattono del TAR e del CDS e ridecidono sulla causa di servizio. Certo che ho la sentenza, l'ho detto, ma io attendo la pubblicazione che ritengo non ci sarà e poi tu non la capiresti.
“........il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia........che la pretesa attorea presupporrebbe la necessità di “… una prodromica pronunzia in ordine all’illegittimità di atti inoppugnabili di natura non pensionistica …” in tal senso vedasi la sentenza n° 614/A/2004 della 3ª sezione centrale d’appello, secondo cui “anche se concernente il punto della dipendenza da causa di servizio con riferimento a malattia riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo, il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia”.............quel che decisivamente rileva nel giudizio pensionistico contabile è la sussistenza (o meno) dei presupposti sostanziali per l’attribuzione di una pensione privilegiata e non già l’individuazione di uno specifico atto impugnato ovvero l’intrinseca impugnabilità di quest’ultimo(Corte dei Conti Lombardia, sentenza n.5/2014).
Ancora cfr. sentenza n. 486/2015 Corte dei Conti Puglia per cui:” Il Ministero ha concluso nel senso che il ricorso, tenuto conto della presenza di un giudicato formatosi sul medesimo punto controverso in sede giurisdizionale amministrativa, per l'unicità del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ex art. 12 del D.P.R. 461/01, si appalesa inammissibile e comunque, stante la legittimità della procedura seguita, privo di giuridico fondamento in fatto e in diritto. ................Deve, poi, ritenersi che la presenza del giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi, espresso dal CVCS, per quanto confermato dal TAR nel giudizio promosso dal ricorrente contro il conseguente provvedimento ministeriale di diniego della dipendenza, non sia di ostacolo al diverso giudizio da prendersi in questa sede ai fini della pensione privilegiata, atteso che l’art. 12 del DPR 461/2001 sembra attribuire il carattere della definitività solo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non all’ipotesi contraria.
Ancora cfr. sentenza n. 294/2015 II^ Sez. Centrale d'Appello per cui:” ......presentava istanza di pensione privilegiata che veniva respinta con nota prot. n. 8646 del 19 gennaio 2011, per inammissibilità, in ragione della «unicità di accertamento» prevista dall’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001; seguiva il ricorso giurisdizionale e la sentenza impugnata in questa sede......il riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio - reso dall’Amministrazione in materia di equo indennizzo in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio - farebbe stato anche nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata .
L’assunto è destituito di fondamento.
L’art. 12 del menzionato D.P.R. (rubricato «unicità di accertamento») prevede che «il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio». Tale disposizione - diversamente da quanto dedotto dall’appellante – non si presta ad interpretazioni difformi da quella resa palese dal significato letterale delle parole utilizzate, dovendo essere univocamente intesa nel senso che, una volta che sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, tale riconoscimento ha valenza accertativa anche in sede di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata . Non vale il contrario; deve, cioè, escludersi che la norma possa essere interpretata nel senso che si sia inteso conferire «unicità di accertamento» anche all’ipotesi del riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio.
Né può ritenersi – come ritenuto dal Ministero della Difesa – che possa fare stato in questo giudizio l’accertamento negativo sulla dipendenza da causa di servizio che sia divenuto definitivo in materia di equo indennizzo.
Senza rancore ex collega.
Visto che hai assistito alla causa sai anche il giudizio,in quanto il giudice nelle cause civili deve leggere il dispositivo salvo riserva- E comunque la sentenza della Prima sezione la nr.436/2017 e stata depositata anche se non ancora pubblicata e tu dovresti averla-[/quote]
Con tutto il rispetto, hai la terza media e quello dimostri e ti conviene studiare e non andare per conoscenze dell'epoca preistorica cui appartieni. Innanzitutto sono un ex collega e nella sentenza è ben citato, poi il giudice che ha emesso la sentenza è il Prof. Vito Tenore che tu in altri post hai pavoneggiato come il massimo esperto sulle pensioni privilegiate (cosa vera) e che ora sarebbe incompetente. Se vuoi ti cito decine di sentenze della corte dei conti che ho riportato in ricorso che se ne sbattono del TAR e del CDS e ridecidono sulla causa di servizio. Certo che ho la sentenza, l'ho detto, ma io attendo la pubblicazione che ritengo non ci sarà e poi tu non la capiresti.
“........il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia........che la pretesa attorea presupporrebbe la necessità di “… una prodromica pronunzia in ordine all’illegittimità di atti inoppugnabili di natura non pensionistica …” in tal senso vedasi la sentenza n° 614/A/2004 della 3ª sezione centrale d’appello, secondo cui “anche se concernente il punto della dipendenza da causa di servizio con riferimento a malattia riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo, il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia”.............quel che decisivamente rileva nel giudizio pensionistico contabile è la sussistenza (o meno) dei presupposti sostanziali per l’attribuzione di una pensione privilegiata e non già l’individuazione di uno specifico atto impugnato ovvero l’intrinseca impugnabilità di quest’ultimo(Corte dei Conti Lombardia, sentenza n.5/2014).
Ancora cfr. sentenza n. 486/2015 Corte dei Conti Puglia per cui:” Il Ministero ha concluso nel senso che il ricorso, tenuto conto della presenza di un giudicato formatosi sul medesimo punto controverso in sede giurisdizionale amministrativa, per l'unicità del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ex art. 12 del D.P.R. 461/01, si appalesa inammissibile e comunque, stante la legittimità della procedura seguita, privo di giuridico fondamento in fatto e in diritto. ................Deve, poi, ritenersi che la presenza del giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi, espresso dal CVCS, per quanto confermato dal TAR nel giudizio promosso dal ricorrente contro il conseguente provvedimento ministeriale di diniego della dipendenza, non sia di ostacolo al diverso giudizio da prendersi in questa sede ai fini della pensione privilegiata, atteso che l’art. 12 del DPR 461/2001 sembra attribuire il carattere della definitività solo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non all’ipotesi contraria.
Ancora cfr. sentenza n. 294/2015 II^ Sez. Centrale d'Appello per cui:” ......presentava istanza di pensione privilegiata che veniva respinta con nota prot. n. 8646 del 19 gennaio 2011, per inammissibilità, in ragione della «unicità di accertamento» prevista dall’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001; seguiva il ricorso giurisdizionale e la sentenza impugnata in questa sede......il riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio - reso dall’Amministrazione in materia di equo indennizzo in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio - farebbe stato anche nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata .
L’assunto è destituito di fondamento.
L’art. 12 del menzionato D.P.R. (rubricato «unicità di accertamento») prevede che «il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio». Tale disposizione - diversamente da quanto dedotto dall’appellante – non si presta ad interpretazioni difformi da quella resa palese dal significato letterale delle parole utilizzate, dovendo essere univocamente intesa nel senso che, una volta che sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, tale riconoscimento ha valenza accertativa anche in sede di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata . Non vale il contrario; deve, cioè, escludersi che la norma possa essere interpretata nel senso che si sia inteso conferire «unicità di accertamento» anche all’ipotesi del riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio.
Né può ritenersi – come ritenuto dal Ministero della Difesa – che possa fare stato in questo giudizio l’accertamento negativo sulla dipendenza da causa di servizio che sia divenuto definitivo in materia di equo indennizzo.
Senza rancore ex collega.
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Con tutto il rispetto, hai la terza media e quello dimostri e ti conviene studiare e non andare per conoscenze dell'epoca preistorica cui appartieni. Innanzitutto sono un ex collega e nella sentenza è ben citato, poi il giudice che ha emesso la sentenza è il Prof. Vito Tenore che tu in altri post hai pavoneggiato come il massimo esperto sulle pensioni privilegiate (cosa vera) e che ora sarebbe incompetente. Se vuoi ti cito decine di sentenze della corte dei conti che ho riportato in ricorso che se ne sbattono del TAR e del CDS e ridecidono sulla causa di servizio. Certo che ho la sentenza, l'ho detto, ma io attendo la pubblicazione che ritengo non ci sarà e poi tu non la capiresti.naturopata ha scritto:Collega io ho la terza media, non sono un legale neanche un laureato- ma avendo letto la sentenza della corte dei conti,, ho capito che quel giudice nulla capiva essendo incompetente-In quanto nella tua fatti specie per il riconoscimento della causa essendosi già formato il giudicato,lui non poteva , esprimersi sul riconoscimento della causa di servizio, essendo competente il giudice amministrativo che si e espresso negativamente in tutti e due gradi- L'unica cosa che lui poteva stabilire solo se la Tab.B era corretta oppure no,.
Visto che hai assistito alla causa sai anche il giudizio,in quanto il giudice nelle cause civili deve leggere il dispositivo salvo riserva- E comunque la sentenza della Prima sezione la nr.436/2017 e stata depositata anche se non ancora pubblicata e tu dovresti averla-
“........il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia........che la pretesa attorea presupporrebbe la necessità di “… una prodromica pronunzia in ordine all’illegittimità di atti inoppugnabili di natura non pensionistica …” in tal senso vedasi la sentenza n° 614/A/2004 della 3ª sezione centrale d’appello, secondo cui “anche se concernente il punto della dipendenza da causa di servizio con riferimento a malattia riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo, il giudicato amministrativo non fa stato nel giudizio pensionistico concernente pensione privilegiata ordinaria per la stessa malattia”.............quel che decisivamente rileva nel giudizio pensionistico contabile è la sussistenza (o meno) dei presupposti sostanziali per l’attribuzione di una pensione privilegiata e non già l’individuazione di uno specifico atto impugnato ovvero l’intrinseca impugnabilità di quest’ultimo(Corte dei Conti Lombardia, sentenza n.5/2014).
Ancora cfr. sentenza n. 486/2015 Corte dei Conti Puglia per cui:” Il Ministero ha concluso nel senso che il ricorso, tenuto conto della presenza di un giudicato formatosi sul medesimo punto controverso in sede giurisdizionale amministrativa, per l'unicità del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ex art. 12 del D.P.R. 461/01, si appalesa inammissibile e comunque, stante la legittimità della procedura seguita, privo di giuridico fondamento in fatto e in diritto. ................Deve, poi, ritenersi che la presenza del giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi, espresso dal CVCS, per quanto confermato dal TAR nel giudizio promosso dal ricorrente contro il conseguente provvedimento ministeriale di diniego della dipendenza, non sia di ostacolo al diverso giudizio da prendersi in questa sede ai fini della pensione privilegiata, atteso che l’art. 12 del DPR 461/2001 sembra attribuire il carattere della definitività solo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non all’ipotesi contraria.
Ancora cfr. sentenza n. 294/2015 II^ Sez. Centrale d'Appello per cui:” ......presentava istanza di pensione privilegiata che veniva respinta con nota prot. n. 8646 del 19 gennaio 2011, per inammissibilità, in ragione della «unicità di accertamento» prevista dall’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001; seguiva il ricorso giurisdizionale e la sentenza impugnata in questa sede......il riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio - reso dall’Amministrazione in materia di equo indennizzo in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio - farebbe stato anche nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata .
L’assunto è destituito di fondamento.
L’art. 12 del menzionato D.P.R. (rubricato «unicità di accertamento») prevede che «il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio». Tale disposizione - diversamente da quanto dedotto dall’appellante – non si presta ad interpretazioni difformi da quella resa palese dal significato letterale delle parole utilizzate, dovendo essere univocamente intesa nel senso che, una volta che sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, tale riconoscimento ha valenza accertativa anche in sede di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata . Non vale il contrario; deve, cioè, escludersi che la norma possa essere interpretata nel senso che si sia inteso conferire «unicità di accertamento» anche all’ipotesi del riconoscimento della non dipendenza da causa di servizio.
Né può ritenersi – come ritenuto dal Ministero della Difesa – che possa fare stato in questo giudizio l’accertamento negativo sulla dipendenza da causa di servizio che sia divenuto definitivo in materia di equo indennizzo.
Senza rancore ex collega.[/quote]
Senza rancore ex collega ,mi piacerebbe leggere la sentenza di appello tua,solo per capire se effettivamente devo studiare, oppure andare in vacanza-
Mi piacerebbe sapere anche gli appelli delle sentenze da te indicate come sono andate-
Per quanto riguarda il Prof.Tenore e bravissimo come buffon, e pure i gool li prende lo stesso,- Non sempre il portiere para-
Comunque per concludere a me che ti negano la PP mi dispiace, e siccome io sono uno che cerca di approfondire il discorso- Ho fatto il commento che io ritengo utile, senza aver consigliato a nessuno di studiare - Per quanto riguarda se io sia in grado di capire il contenuto della tua sentenza, non c'è ombra di dubbio che io l'ho capita senza leggerla-
Un consiglio, visto che dici che sei uno che non si arrende,ti consiglio di trovarti un buon legale e fare ricorso alla Corte Europea, ma attenzione se non lo sai che questo va fatto entro sei mesi dopo aver fatto tutto l'ter di impugnazione del proprio paese- Alla corte europea puoi adire da solo come ho fatto io due ricorso e tutti e due vinti,-
Auguri -
P.S. la sentenza me la procuro da solo-
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da DIABOLIK70 »
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli e le indicazioni , gusto un paio di precisazioni
1) non vi è mai stata sospensione dal servizio successivamente a quando sono stato indagato
2) non è mai stato dato inizio al procedimento disciplinare di nessun genere
3) il rinvio a giudizio è avvenuto un anno dopo la data del congedo quindi da civile
ora leggendo e lireggendo tempistiche e sanzioni ho capito che
l'eventuale rimozione a seguito del processo sanzionatorio di stato avrebbe decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e /o dalla data di sospensione cautelativa,
1) non vi è mai stata sospensione dal servizio successivamente a quando sono stato indagato
2) non è mai stato dato inizio al procedimento disciplinare di nessun genere
3) il rinvio a giudizio è avvenuto un anno dopo la data del congedo quindi da civile
ora leggendo e lireggendo tempistiche e sanzioni ho capito che
l'eventuale rimozione a seguito del processo sanzionatorio di stato avrebbe decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e /o dalla data di sospensione cautelativa,
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da naturopata »
Ritornando in tema del topic, puoi star tranquillo. Poi sul patteggiamento che non ha valore di ammissione di colpa, la sentenza della cassazione citata tratta della fattispecie di ritener spettante un risarcimento civile in automatico a seguito di patteggiamento, cosa ovviamente fuori dal mondo e non c'è certo bisogno che celo dica la Cassazione.DIABOLIK70 ha scritto:Innanzitutto grazie a tutti per i consigli e le indicazioni , gusto un paio di precisazioni
1) non vi è mai stata sospensione dal servizio successivamente a quando sono stato indagato
2) non è mai stato dato inizio al procedimento disciplinare di nessun genere
3) il rinvio a giudizio è avvenuto un anno dopo la data del congedo quindi da civile
ora leggendo e lireggendo tempistiche e sanzioni ho capito che
l'eventuale rimozione a seguito del processo sanzionatorio di stato avrebbe decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e /o dalla data di sospensione cautelativa,
Tuttavia, il patteggiamento non è neanche un ammissione di non colpevolezza e se volessimo decretare il "vincitore" ai punti come nel pugilato, ai punti vincerebbe l'ammissione di colpevolezza. Ciò posto, le amministrazioni non destituiscono automaticamente a seguito di patteggiamento e infatti istaurano il procedimento disciplinare (lasciando da parte le eccezione della rimozione decretata in sentenza) e quindi al collega interessa sapere quante possibilità ci sono che vinca un ricorso amministrativo che non riguardi la forma/procedura ed il merito e io gliel'ho detto, zero per cento anche con Perry Mason.
Francesco stai sereno.
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da naturopata »
Senza rancore ex collega ,mi piacerebbe leggere la sentenza di appello tua,solo per capire se effettivamente devo studiare, oppure andare in vacanza-
Mi piacerebbe sapere anche gli appelli delle sentenze da te indicate come sono andate-
Per quanto riguarda il Prof.Tenore e bravissimo come buffon, e pure i gool li prende lo stesso,- Non sempre il portiere para-
Comunque per concludere a me che ti negano la PP mi dispiace, e siccome io sono uno che cerca di approfondire il discorso- Ho fatto il commento che io ritengo utile, senza aver consigliato a nessuno di studiare - Per quanto riguarda se io sia in grado di capire il contenuto della tua sentenza, non c'è ombra di dubbio che io l'ho capita senza leggerla-
Un consiglio, visto che dici che sei uno che non si arrende,ti consiglio di trovarti un buon legale e fare ricorso alla Corte Europea, ma attenzione se non lo sai che questo va fatto entro sei mesi dopo aver fatto tutto l'ter di impugnazione del proprio paese- Alla corte europea puoi adire da solo come ho fatto io due ricorso e tutti e due vinti,-
Auguri -
Credo che tutti gli altri colleghi abbiano ben capito e rammento a tutti di prendere qualsiasi consiglio su questo forum, fornito da chiunque, nessuno escluso (compreso il sottoscritto e avvocati) come oro colato e di accertarsi sempre di persona.
Le sentenze di appello, visto che sei così bravo, te le procuri te le leggi e dalla mia rileverai che l'appello (che è mio, ovvero l'ho fatto io se non hai capito) è stato dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto e l'appello incidentale è stato a sua dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto (quello sul giudicato amministrativo), con compensazione delle spese (per me pari a zero). Quindi io non ho perso un bel niente tant'è che ho avanzato istanza di ottemperanza alla mia ex amm.ne per la P.P.O. visto che la sentenza di I° grado è passata in giudicato salvo ricorsi suicida in cassazione della mia ex amministrazione, ho tentato di sbancare e mi hanno fermato e la compensazione delle spese ne è la conferma, ma tu dalla sentenza non potrai mai capirlo.
Io della Corte Europea me ne infischio e anche degli ottimi avvocati, quando me ne serve uno perché imposto dalla legge, lo scelgo solo in base alla correttezza e deve accettare di non far nulla che non sia condiviso da me e io porto i fatti e non chiacchiere. Farò quello che ho preparato sapientemente durante tutto l'iter dell'appello, una volta che ho mangiato la foglia, con la tranquillità che quello ottenuto in primo grado è in cassaforte.
Ovviamente senza rancore.
Mi piacerebbe sapere anche gli appelli delle sentenze da te indicate come sono andate-
Per quanto riguarda il Prof.Tenore e bravissimo come buffon, e pure i gool li prende lo stesso,- Non sempre il portiere para-
Comunque per concludere a me che ti negano la PP mi dispiace, e siccome io sono uno che cerca di approfondire il discorso- Ho fatto il commento che io ritengo utile, senza aver consigliato a nessuno di studiare - Per quanto riguarda se io sia in grado di capire il contenuto della tua sentenza, non c'è ombra di dubbio che io l'ho capita senza leggerla-
Un consiglio, visto che dici che sei uno che non si arrende,ti consiglio di trovarti un buon legale e fare ricorso alla Corte Europea, ma attenzione se non lo sai che questo va fatto entro sei mesi dopo aver fatto tutto l'ter di impugnazione del proprio paese- Alla corte europea puoi adire da solo come ho fatto io due ricorso e tutti e due vinti,-
Auguri -
Credo che tutti gli altri colleghi abbiano ben capito e rammento a tutti di prendere qualsiasi consiglio su questo forum, fornito da chiunque, nessuno escluso (compreso il sottoscritto e avvocati) come oro colato e di accertarsi sempre di persona.
Le sentenze di appello, visto che sei così bravo, te le procuri te le leggi e dalla mia rileverai che l'appello (che è mio, ovvero l'ho fatto io se non hai capito) è stato dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto e l'appello incidentale è stato a sua dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto (quello sul giudicato amministrativo), con compensazione delle spese (per me pari a zero). Quindi io non ho perso un bel niente tant'è che ho avanzato istanza di ottemperanza alla mia ex amm.ne per la P.P.O. visto che la sentenza di I° grado è passata in giudicato salvo ricorsi suicida in cassazione della mia ex amministrazione, ho tentato di sbancare e mi hanno fermato e la compensazione delle spese ne è la conferma, ma tu dalla sentenza non potrai mai capirlo.
Io della Corte Europea me ne infischio e anche degli ottimi avvocati, quando me ne serve uno perché imposto dalla legge, lo scelgo solo in base alla correttezza e deve accettare di non far nulla che non sia condiviso da me e io porto i fatti e non chiacchiere. Farò quello che ho preparato sapientemente durante tutto l'iter dell'appello, una volta che ho mangiato la foglia, con la tranquillità che quello ottenuto in primo grado è in cassaforte.
Ovviamente senza rancore.
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
ex collega io nonostante come dici tu non sappia leggere le sentenze ed il relativo contenuto di merito, ti porto a conoscenza che dal 2001 ho sbancato lo stato senza sbattere la testa sul muro ,come stai facendo tu-Mi sono preso tutto quello che era di mio diritto e anche qualcosa in più di quanto mi spettava, e percepisco tra pensioni e vitalizi ,una somma pari a 3 volte e mezzo la tua pensione , questi sono fatti non chiacchiere,ed i colleghi del forum che mi conoscono possono confermartelo- Come vedi io sono a posto, -naturopata ha scritto:Senza rancore ex collega ,mi piacerebbe leggere la sentenza di appello tua,solo per capire se effettivamente devo studiare, oppure andare in vacanza-
Mi piacerebbe sapere anche gli appelli delle sentenze da te indicate come sono andate-
Per quanto riguarda il Prof.Tenore e bravissimo come buffon, e pure i gool li prende lo stesso,- Non sempre il portiere para-
Comunque per concludere a me che ti negano la PP mi dispiace, e siccome io sono uno che cerca di approfondire il discorso- Ho fatto il commento che io ritengo utile, senza aver consigliato a nessuno di studiare - Per quanto riguarda se io sia in grado di capire il contenuto della tua sentenza, non c'è ombra di dubbio che io l'ho capita senza leggerla-
Un consiglio, visto che dici che sei uno che non si arrende,ti consiglio di trovarti un buon legale e fare ricorso alla Corte Europea, ma attenzione se non lo sai che questo va fatto entro sei mesi dopo aver fatto tutto l'ter di impugnazione del proprio paese- Alla corte europea puoi adire da solo come ho fatto io due ricorso e tutti e due vinti,-
Auguri -
Credo che tutti gli altri colleghi abbiano ben capito e rammento a tutti di prendere qualsiasi consiglio su questo forum, fornito da chiunque, nessuno escluso (compreso il sottoscritto e avvocati) come oro colato e di accertarsi sempre di persona.
Le sentenze di appello, visto che sei così bravo, te le procuri te le leggi e dalla mia rileverai che l'appello (che è mio, ovvero l'ho fatto io se non hai capito) è stato dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto e l'appello incidentale è stato a sua dichiarato inammissibile perché vertente su questioni di fatto e non di diritto (quello sul giudicato amministrativo), con compensazione delle spese (per me pari a zero). Quindi io non ho perso un bel niente tant'è che ho avanzato istanza di ottemperanza alla mia ex amm.ne per la P.P.O. visto che la sentenza di I° grado è passata in giudicato salvo ricorsi suicida in cassazione della mia ex amministrazione, ho tentato di sbancare e mi hanno fermato e la compensazione delle spese ne è la conferma, ma tu dalla sentenza non potrai mai capirlo.
Io della Corte Europea me ne infischio e anche degli ottimi avvocati, quando me ne serve uno perché imposto dalla legge, lo scelgo solo in base alla correttezza e deve accettare di non far nulla che non sia condiviso da me e io porto i fatti e non chiacchiere. Farò quello che ho preparato sapientemente durante tutto l'iter dell'appello, una volta che ho mangiato la foglia, con la tranquillità che quello ottenuto in primo grado è in cassaforte.
Ovviamente senza rancore.
Con questo ho detto tutto e concludo, sull'argomento
Buon Natale in anticipo
Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
il monaco zen si inchina davanti ai successi di Avt, che ha dimostrato molte volte di avere non una ma dieci marce in piu'.
Essendo imperturbabile e saldo il monaco, nella sua umilta', egli comprende ed accetta tutto da chiunque, quindi se naturopata vuole avere ragione sulla tesi che il patteggiamento costituisca un'ammissione di colpa o si tratti di un match di pugilato come dice lui, nessun problema.
Essendo imperturbabile e saldo il monaco, nella sua umilta', egli comprende ed accetta tutto da chiunque, quindi se naturopata vuole avere ragione sulla tesi che il patteggiamento costituisca un'ammissione di colpa o si tratti di un match di pugilato come dice lui, nessun problema.
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Re: RIMOZIONE DA GRADO E PENSIONE
Messaggio da DIABOLIK70 »
aLLORA vi aggiorno.
fatta la commissione di disciplina, li ho tenuti inchodati alla sedia per due ore abbondandti da quando mi hanno dato la parola, devo dire che la commissione mi ha ascoltato cn molta attenzione e finalmente ho avuto modo di dire la mia in maniera completa ed esaustiva, , non sono stato rimosso dal grado ma comunque vista la condanna e purtroppo anche se il patteggiamento per certi versi non è un'ammissione di colpa , mi hanno comunque dato 8 mesi di sospensione dal grado a decorrere dal 6 giugno 2018...... e subito dopo diciamo una settimana mi hanno consegnato la medaglia d'oro per posta tramite corriere interno ,,,,,
profilo basso .. comunque mi è andata bene
fatta la commissione di disciplina, li ho tenuti inchodati alla sedia per due ore abbondandti da quando mi hanno dato la parola, devo dire che la commissione mi ha ascoltato cn molta attenzione e finalmente ho avuto modo di dire la mia in maniera completa ed esaustiva, , non sono stato rimosso dal grado ma comunque vista la condanna e purtroppo anche se il patteggiamento per certi versi non è un'ammissione di colpa , mi hanno comunque dato 8 mesi di sospensione dal grado a decorrere dal 6 giugno 2018...... e subito dopo diciamo una settimana mi hanno consegnato la medaglia d'oro per posta tramite corriere interno ,,,,,
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