perdita del grado e revoca pensione di inabilita'

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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ardo61

perdita del grado e revoca pensione di inabilita'

Messaggio da ardo61 »

Buon giorno Dottor Carta, mi scuso per aver scritto direttamente a lei nel suo forum, e' stato un errore. Ho letto che nessuna condanna puo' revocare la pensione di inabilita' quando vi e' una condanna penale che comporta la perdita del grado. Sono in attesa di processo poiche' imputato di concussione, nel Gennaio del 2009,dopo la sospensione cautelare dal servizio per la durata di mesi tre (3) venivo collocato in congedo assoluto per infermita'; anni totali tra servizio e riscatti 33, arruolato nel 1980.Immagini il mio sgomento nel leggere le ultime due sentenze del Consiglio di Stato sez.IV del 2010 nr. 9263 del 18.12.2010 e nr.7734 del 02.11.2010 che annullavo di fatto la decisione del Tar e condannavano il militare a restituire i ratei della pensione con la revoca della stessa, poiche' l'amministrazione attribuiva decorrenza retroattiva alla perdita del grado violando cioe' l'antecedente cessazione del servizio permanente per infermità. Il collegio ravvisava che il profilo di incostituzionalità era del tutto insussistente.Lo stesso consiglio, in base al DPR 1092/73 articlo 52 comma 2 del testo unico delle pensioni recita:"la perdita della pensione non e' assoluta,bensi' si determina un mutamento del titolo all'erogazione,posto che il militare degradato riceve comunque il trattamento sostituendo alla pensione di infermita' il regime pensionistico militare normale. Per quanto sopra Le chiedo gentilmente,di spiegarmi questa situazione, riusciro' a continuare a prendere la pensione? Oppure bisogna aspettare qualche anno. Ho capito poco di quello che ho letto.
La ringrazio in anticipo e colgo l'occasione per ringraziarla per quello che fa' per tutti noi militari.Grazie Aldo


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Avv. Giorgio Carta
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Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: perdita del grado e revoca pensione di inabilita'

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Ribadisco quanto ho detto in precedenti post e, cioè, che nessuna condanna o provvedimento disciplinare, anche di stato, può incidere negativamente sul diritto alla pensione frattanto maturato.
Le sentenza che lei cita probabilmente riguardano l'ipotesi in cui il procedimento disciplinare di stato, una volta conluso con la sanzione della perdita del grado, ha mutato il titolo, cioè la cusa del congedo dell'interessato.
In altre parole, nei casi trattati, il militare era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, in pendenza del giudizio disciplinare, e pertanto congedato con il diritto immediato alla pensione.
Poi, però, la sanzione disciplinare di stato ha retroagito al momento dell'inizio del procedimento, con la conseguenza che il militare è stato ritenuto congedato per perdita del grado.
Mutando il titolo del congedo, l'interessato non ha perso il diritto alla pensione, ma semplicemente è rientrato nella fattispecie ordinari di chi potràò uwufruire della pensione solo dopo aver raggiunto l'età prevista.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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