Avanzamento di grado è congedo per aspettativa massima

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Avanzamento di grado è congedo per aspettativa massima

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Ricorso straordinario al PdR inammissibile.
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1) - la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari giudicò il Sottufficiale permanentemente inidoneo al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri.

2) - Con istanza in data 31 maggio 2013 e con successivo atto di diffida e messa in mora del 25 ottobre 2013, il ricorrente chiese la promozione al grado superiore, ai sensi dell'art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'iscrizione nel ruolo d'onore, ai sensi dell'art. 804 del medesimo decreto legislativo n. 66/2010.

3) - cessato dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile e non per infermità o per limiti di età.

N.B.: il problema è stato quello indicato al punto n. 3 qui sopra.

Leggete i motivi qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201800664 - Public 2018-03-19 -
Numero 00664/2018 e data 19/03/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 13 dicembre 2017


NUMERO AFFARE 01632/2014

OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio S., avverso i provvedimenti n. M_D GMIL2 VDGM II 5 4 0300203 del 6 novembre 2013 e n. M_D GMIL2 VDGM II 5 5 2013/0346083 del 23 dicembre 2013, in materia di avanzamento.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1022358 del 14/07/2014, con cui il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso.

Con decreto dirigenziale n. 1422 del 3 giugno 2003, nei confronti del Maresciallo Ordinario dell'Arma dei Carabinieri Antonio S.. venne disposto all'art. 1, il collocamento in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per giorni 689 dal 16 giugno 2001 al 5 maggio 2003, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e, all'art. 2, il collocamento in congedo, nella categoria della riserva, a decorrere dal 6 maggio 2003, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Successivamente, con verbale mod. B n. 4537 del 27 agosto 2004, la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari giudicò il Sottufficiale permanentemente inidoneo al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri.

Con comunicazione del 5 agosto 2011 fu chiesto al suddetto Organo sanitario di indicare la categoria del congedo. Con verbale integrativo mod. BL/G n. 565 del 14 novembre 2011, la Commissione Medica Ospedaliera Straordinaria presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari ritenne che la categoria del congedo in cui il militare dovesse essere collocato fosse il congedo assoluto.

Successivamente, con decreto dirigenziale n. 545 del 7 marzo 2012, all'art. 1, venne confermato il dispositivo del decreto dirigenziale n. 1422 del 3 giugno 2003 e, all'art. 2, venne disposto il transito del ricorrente dalla categoria della riserva a quella del congedo assoluto, a decorrere dal 27 agosto 2004, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 55 della citata legge n. 599/1954.

Con istanza in data 31 maggio 2013 e con successivo atto di diffida e messa in mora del 25 ottobre 2013, il ricorrente chiese la promozione al grado superiore, ai sensi dell'art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'iscrizione nel ruolo d'onore, ai sensi dell'art. 804 del medesimo decreto legislativo n. 66/2010.

Con nota n. M_D GMIL2 VDGM 115 4 0300203 del 6 novembre 2013, la richiesta, tesa all'applicazione dell'art. 1077 del decreto legislativo n. 66/2010, venne respinta.

In data 13 novembre 2013, il ricorrente presentava una richiesta di annullamento, in autotutela, del provvedimento del 6 novembre 2013. L'Amministrazione provvedeva a respingere tale richiesta, confermando quanto già rappresentato nella nota del 6 novembre 2013.

2. Avverso le suddette determinazioni il Maresciallo Ordinario S.., con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 12 marzo 2013, ha proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

Il ricorrente ritiene, in sostanza, che per effetto del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, espresso dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di Bari con verbale mod. B n. 4537 del 27 agosto 2004, successivamente integrato con verbale mod. BL/G n. 565 del 14 novembre 2011 della C.M.O. Straordinaria presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, avrebbe diritto alla promozione al grado superiore a decorrere dal giorno antecedente all'intervenuta permanente inidoneità al servizio militare.

Il ricorrente eccepisce una presunta violazione dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nonché dell'art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (nel quale è confluito l'art. 39 citato).

3. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’infondatezza dello stesso.

Considerato.

Il ricorso è inammissibile.

Con istanza del 21 febbraio 2008, il ricorrente chiese di poter accedere agli atti relativi al procedimento concernente la promozione al grado superiore che, a suo parere, l'Amministrazione avrebbe dovuto instaurare d'ufficio, ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 198/1995, a seguito del sopravvenuto giudizio di permanente inidoneità.

In relazione a tale richiesta, l'Amministrazione, con nota n. Mi) GMIL II 6 5 214443 del 18 aprile 2008, faceva presente di non aver attivato, nei suoi confronti, alcun provvedimento volto alla promozione al grado superiore ex art. 39 del decreto legislativo n. 198/1995, non rientrando la sua posizione nelle fattispecie contemplate dall'invocato articolo di legge, in quanto cessato dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile e non per infermità o per limiti di età.

Tale determinazione non risulta sia stata contestata dal Sottufficiale nei tempi e nei modi dovuti.

Ciò posto, la pretesa fatta valere dal ricorrente, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, appare tardiva, essendosi il medesimo limitato, nell'istanza del 31 maggio 2013 e, successivamente, nell'atto di diffida del 25 ottobre 2013, nonché nell'istanza del 13 novembre 2013, a reiterare la medesima richiesta fatta valere già il 21 febbraio 2008, ed essendosi limitata l’Amministrazione a confermare quando già espresso in precedenza.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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