ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buonasera, colgo l'occasione per porgevi una domanda.
Ad ottobre 2018 andrò in pensione.
Mi sono arruolato nell'aprile 1984.
Chiedo, avendo riscattato due anni e quattro mesi di lavoro "civile", rientrerei anche io per un eventuale ricalcolo 81/83, pur essendomi arruolato nel 1984, ma avendo riscattato i due anni e quattro mesi da civile?
Ad ottobre 2018 andrò in pensione.
Mi sono arruolato nell'aprile 1984.
Chiedo, avendo riscattato due anni e quattro mesi di lavoro "civile", rientrerei anche io per un eventuale ricalcolo 81/83, pur essendomi arruolato nel 1984, ma avendo riscattato i due anni e quattro mesi da civile?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
yesplus ha scritto:Buonasera, colgo l'occasione per porgevi una domanda.
Ad ottobre 2018 andrò in pensione.
Mi sono arruolato nell'aprile 1984.
Chiedo, avendo riscattato due anni e quattro mesi di lavoro "civile", rientrerei anche io per un eventuale ricalcolo 81/83, pur essendomi arruolato nel 1984, ma avendo riscattato i due anni e quattro mesi da civile?
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
===============================plus ha scritto:Buonasera, colgo l'occasione per porgevi una domanda.
Ad ottobre 2018 andrò in pensione.
Mi sono arruolato nell'aprile 1984.
Chiedo, avendo riscattato due anni e quattro mesi di lavoro "civile", rientrerei anche io per un eventuale ricalcolo 81/83, pur essendomi arruolato nel 1984, ma avendo riscattato i due anni e quattro mesi da civile?
Si....puoi sperare anche tu:
Al 31.12.1995 sono AA16 e MM3 circa (in quanto non hai scritto la data di arruolamento e promozione.
A quella data, hai maturato una aliquota del 37,25% circa e se sarà positivo, avrai il 6,75%.-
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Si è più volte ripetuto in questo argomento, avvocato compreso, che il lavoro civile contribuisce al calcolo dei 15 anni al 95, quindi nel computo del calcolo dei 15 anni possono essere 1-2-3-5-10 da civile. Ammettiamo che uno ha lavorato dal marzo 79 sino al 31/12/92 nel privato, al 2/1/93 arruolato nel comparto militare, al 31/12/95 sono all'incirca 17 anni e 3 mesi di contributi. Secondo voi questa persona rientra nell'art.54 c. 1 solo perchè ora è un militare con soli 3 anni di servizio?? Ma dai............
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ricorso respinto
Sentenza n.29/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
Sentenza n.29/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da ClaudioT62 »
Mi pare non esista l'art 2286 del D.Lgs N. 66 del 15 marzo 2010 Codice Ordinamento Militare , come scritto nella sentenza !!! Penso sia il N. 1865 ... Correggetemi se sbaglio
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
=====Al 31.12.1995 sono AA16 MM3 GG19 per una aliquota pensionabile del 37,34%.-Stop=========plus ha scritto:Per Gino mi sono arruolato il 26/04/1984 passato carabiniere il 14/07/1984,premetto che ho chiesto il riscatto dei quasi tre mesi di preruolo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Ti correggo, l'unica cosa è che il giudice disquisisce del comma 1 che è abrogatoClaudioT62 ha scritto:Mi pare non esista l'art 2286 del D.Lgs N. 66 del 15 marzo 2010 Codice Ordinamento Militare , come scritto nella sentenza !!! Penso sia il N. 1865 ... Correggetemi se sbaglio
Con l’articolo 2286 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare”, come rettificati con Comunicato 7 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, è stato disposto che “A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni” tra i quali i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165. Ai sensi dell’articolo 2272 dello stesso DLgs 15 marzo 2010,n. 66, “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice”.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
E sono due, con la stessa motivazione e con lo stesso avvocato. "ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni."naturopata ha scritto:Ricorso respinto
Sentenza n.29/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
Si dovrebbe evincere dalle deposizioni del ricorso che, i misti/contributivi che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, l'abbiano fatto solo e soltanto entro e non oltre il 31.12.1995 poiché , da quel momento in poi non hanno più nessuna percentuale da calcolare ma il calcolo diventa pro rata. E' chiaro che se non va sottolineato questo aspetto al giudice, costui rigetterà la richiesta semplicemente avvalendosi del fatto che, al momento della pensione/riforma, il ricorrente aveva maturato più di venti anni.
Cosa ne pensate?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Esatto, l'articolo in questione è il 2268, che al comma 1 n.930 abroga gli artt. da 1 a 5 del dlgs 165/97.naturopata ha scritto:Ti correggo, l'unica cosa è che il giudice disquisisce del comma 1 che è abrogatoClaudioT62 ha scritto:Mi pare non esista l'art 2286 del D.Lgs N. 66 del 15 marzo 2010 Codice Ordinamento Militare , come scritto nella sentenza !!! Penso sia il N. 1865 ... Correggetemi se sbaglio
Con l’articolo 2286 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare”, come rettificati con Comunicato 7 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, è stato disposto che “A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni” tra i quali i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165. Ai sensi dell’articolo 2272 dello stesso DLgs 15 marzo 2010,n. 66, “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice”.
Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Se sono stati abrogati gli artt da 1 a 5 del dlgs 165/95, come mai l'art.1864 del C.O.M., all'art.1 (unico articolo) riporta scritto le stesse cose del comma 5 del dlgs 165/97 il è stato abrogato??
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
antoniope ha scritto:Esatto, l'articolo in questione è il 2268, che al comma 1 n.930 abroga gli artt. da 1 a 5 del dlgs 165/97.naturopata ha scritto:Ti correggo, l'unica cosa è che il giudice disquisisce del comma 1 che è abrogatoClaudioT62 ha scritto:Mi pare non esista l'art 2286 del D.Lgs N. 66 del 15 marzo 2010 Codice Ordinamento Militare , come scritto nella sentenza !!! Penso sia il N. 1865 ... Correggetemi se sbaglio
Con l’articolo 2286 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare”, come rettificati con Comunicato 7 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, è stato disposto che “A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni” tra i quali i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165. Ai sensi dell’articolo 2272 dello stesso DLgs 15 marzo 2010,n. 66, “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice”.
Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Se sono stati abrogati gli artt da 1 a 5 del dlgs 165/95, come mai l'art.1864 del C.O.M., all'art.1 (unico articolo) riporta scritto le stesse cose del comma 5 dell'art.3 del dlgs 165/97 il quale è stato abrogato??
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Do la mia interpretazione: visto che l'art. 3 disquisisce sia in ordine a chi può transitare in ausiliaria e chi no (polizie militari e polizie civili) e a chi spetterebbe il moltiplicatore e chi no, viene abrogato il comma 5 così da averlo inserito sotto l'art. 1864 del codice dell'ordinamento militare, valevole per tutti i militari.antoniope ha scritto:Esatto, l'articolo in questione è il 2268, che al comma 1 n.930 abroga gli artt. da 1 a 5 del dlgs 165/97.naturopata ha scritto:Ti correggo, l'unica cosa è che il giudice disquisisce del comma 1 che è abrogatoClaudioT62 ha scritto:Mi pare non esista l'art 2286 del D.Lgs N. 66 del 15 marzo 2010 Codice Ordinamento Militare , come scritto nella sentenza !!! Penso sia il N. 1865 ... Correggetemi se sbaglio
Con l’articolo 2286 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare”, come rettificati con Comunicato 7 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, è stato disposto che “A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni” tra i quali i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165. Ai sensi dell’articolo 2272 dello stesso DLgs 15 marzo 2010,n. 66, “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice”.
Ma qui c'è qualcosa che non quadra. Se sono stati abrogati gli artt da 1 a 5 del dlgs 165/95, come mai l'art.1864 del C.O.M., all'art.1 (unico articolo) riporta scritto le stesse cose del comma 5 del dlgs 165/97 il è stato abrogato??
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
E sono due, con la stessa motivazione e con lo stesso avvocato. "ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni."
Si dovrebbe evincere dalle deposizioni del ricorso che, i misti/contributivi che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, l'abbiano fatto solo e soltanto entro e non oltre il 31.12.1995 poiché , da quel momento in poi non hanno più nessuna percentuale da calcolare ma il calcolo diventa pro rata. E' chiaro che se non va sottolineato questo aspetto al giudice, costui rigetterà la richiesta semplicemente avvalendosi del fatto che, al momento della pensione/riforma, il ricorrente aveva maturato più di venti anni.
Cosa ne pensate?[/quote]
Io ritengo, a parte quello che dici che magari è stato evidenziato, anzi lo credo proprio, che instaurare un ricorso sia con richiesta di moltiplicatore che art.54 non paghi, nel senso che il Giudice sembra voler concedere solo un beneficio, al di là della spettanza di entrambi e concede quello che ad ora è quello a maggioranza vincente, ovvero il moltiplicatore e nega quello che può essere interpretato restrittivamente e che ha già sentenze negative in tal senso. Io credo che alla lunga, le cose s'invertiranno, ovvero cresceranno i dinieghi per il moltiplicatore e cresceranno quelli per l'art. 54.
Al momento però è, a mio parere, sconsigliabile affrontare in un unico ricorso entrambi gli aspetti, almenoché non si ricorre nelle corte che abbiano già accolto l'art. 54, ovvero sardegna e calabria.
Si dovrebbe evincere dalle deposizioni del ricorso che, i misti/contributivi che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, l'abbiano fatto solo e soltanto entro e non oltre il 31.12.1995 poiché , da quel momento in poi non hanno più nessuna percentuale da calcolare ma il calcolo diventa pro rata. E' chiaro che se non va sottolineato questo aspetto al giudice, costui rigetterà la richiesta semplicemente avvalendosi del fatto che, al momento della pensione/riforma, il ricorrente aveva maturato più di venti anni.
Cosa ne pensate?[/quote]
Io ritengo, a parte quello che dici che magari è stato evidenziato, anzi lo credo proprio, che instaurare un ricorso sia con richiesta di moltiplicatore che art.54 non paghi, nel senso che il Giudice sembra voler concedere solo un beneficio, al di là della spettanza di entrambi e concede quello che ad ora è quello a maggioranza vincente, ovvero il moltiplicatore e nega quello che può essere interpretato restrittivamente e che ha già sentenze negative in tal senso. Io credo che alla lunga, le cose s'invertiranno, ovvero cresceranno i dinieghi per il moltiplicatore e cresceranno quelli per l'art. 54.
Al momento però è, a mio parere, sconsigliabile affrontare in un unico ricorso entrambi gli aspetti, almenoché non si ricorre nelle corte che abbiano già accolto l'art. 54, ovvero sardegna e calabria.
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