Buonasera a tutto il forum.
Mi scuso sin da ora se l'argomento, in precedenza, è già stato trattato.
La mia domanda è questa e chiedo cortesemente risposta da chi è - purtroppo - già stato toccato dalla problematica.
Come saprete la prima tranche del TFR viene rilasciata dopo 24 mesi dal congedo, mentre il restante dopo il 36mo.
Per chi deve pagare assegno divorzile, la legge stabilisce che il 40% del TFR deve andare alla ex moglie e calcolato per tutti gli anni in costanza di matrimonio.
Il calcolo in questo caso, trattandosi di due tranche, come verrebbe fatto?
Solo risposte certe, per cortesia, e non......io credo, io penso!!!
Grazie
TFR del coniuge divorziato
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Re: TFR del coniuge divorziato
Messaggio da gelmo1966 »
2 tranche anche a lei...colombiano ha scritto:Buonasera a tutto il forum.
Mi scuso sin da ora se l'argomento, in precedenza, è già stato trattato.
La mia domanda è questa e chiedo cortesemente risposta da chi è - purtroppo - già stato toccato dalla problematica.
Come saprete la prima tranche del TFR viene rilasciata dopo 24 mesi dal congedo, mentre il restante dopo il 36mo.
Per chi deve pagare assegno divorzile, la legge stabilisce che il 40% del TFR deve andare alla ex moglie e calcolato per tutti gli anni in costanza di matrimonio.
Il calcolo in questo caso, trattandosi di due tranche, come verrebbe fatto?
Solo risposte certe, per cortesia, e non......io credo, io penso!!!
Grazie
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- luiscypher
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Re: TFR del coniuge divorziato
Messaggio da luiscypher »
I presupposti del diritto alla quota di TFRTorna su
La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti.
Innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
In secondo luogo, il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
Quando nasce il diritto al TFR Torna su
Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.
Se il TFR è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.
Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto (vedi scheda di modifica delle condizioni di divorzio). In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
A quanto ammonta la quota di TFRTorna su
La Legge sul Divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
In altre parole, il divorziato non ha diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.
E’ pacifico che l’arco di durata del matrimonio' comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (vedi scheda sul divorzio dei coniugi).
La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti.
Innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
In secondo luogo, il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
Quando nasce il diritto al TFR Torna su
Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.
Se il TFR è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.
Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto (vedi scheda di modifica delle condizioni di divorzio). In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
A quanto ammonta la quota di TFRTorna su
La Legge sul Divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
In altre parole, il divorziato non ha diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.
E’ pacifico che l’arco di durata del matrimonio' comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (vedi scheda sul divorzio dei coniugi).
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Re: TFR del coniuge divorziato
Messaggio da colombiano »
Di questo già si sà.luiscypher ha scritto:I presupposti del diritto alla quota di TFRTorna su
La Legge sul Divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell’altro coniuge in presenza di due presupposti.
Innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se il coniuge non ha diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie.
In secondo luogo, il coniuge interessato alla quota del TFR dell’ex lavoratore non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell’ex coniuge.
Quando nasce il diritto al TFR Torna su
Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.
Se il TFR è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge.
Se il TFR viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto (vedi scheda di modifica delle condizioni di divorzio). In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
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La Legge sul Divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
In altre parole, il divorziato non ha diritto al 40% del TFR dell’ex marito o dell’ex moglie: tale 40% va rapportato all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro.
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Chiedevo il pagamento come avviene.
Solo dati certi. Grazie
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