Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da Stardust1981 »
Ma l'hai rifatta sempre per le motivazioni dell'art 42?
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
Ciao Sturdust, non capisco perchè non riesco a vedere correttamente gli aggionramenti del blog, ad ogni modo ti ricordi bene a differenza delle motivazioni della prima (fatta i primi di gennaio) questa volta ho rappresentato, con un'altra domanda ex novo,problemi riguardanti mia moglie.
Ovviamente 60 gg. senza possibilità di proroga sperando che in due mesi attuino la sentenza.
Ovviamente 60 gg. senza possibilità di proroga sperando che in due mesi attuino la sentenza.
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
UFFICIO P.P.A./ROM
Servizio Reclutamento
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le risorse umane
00100 ROMA
Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.
Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.
Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.
Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.
L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.
Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro
--------------------------------------
http://www.funzionepubblica.gov.it/Test ... px?d=14466" onclick="window.open(this.href);return false;
Servizio Reclutamento
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le risorse umane
00100 ROMA
Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito.
Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.
Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.
Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.
L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.
Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
1) - DINIEGO: - Tale ultimo diniego è motivato esclusivamente con riguardo alla attuale fruizione, da parte del ricorrente, di aggregazione provvisoria a OMISSIS ex art. 7 del DPR 255/99 fino al 30.11.14 per gravi motivi familiari, e quindi ad una supposta incompatibilità tra i due istituti e non cumulabilità dei relativi benefici.
IL TAR precisa:
2) - Tale motivazione è palesemente erronea, perché non vi è certo alcuna equivalenza tra i due istituti e, in particolare, le esigenze connesse alla cura dei minori non sono governabili attraverso il beneficio previsto dall’art. 7 del DPR 254/99, che prevede un limite temporale massimo di 60 giorni rinnovabili (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 742/05), come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero intimato in sede di preavviso di diniego di proroga del beneficio stesso (doc. 34 del ricorrente):
<<Visto che la situazione rappresentata non appare risolvibile con una ulteriore proroga, si comunica che in merito all’istanza in esame verrà predisposto un provvedimento negativo>>.
3) - Appare dunque all’evidenza anche illogico e contradditorio motivare il diniego di assegnazione temporanea triennale ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 sulla base della contestuale fruizione, in atto al momento della domanda ma in imminente scadenza, del ben diverso e minore beneficio di cui all’art. 7 del DPR 254/99.
ACCOLTO
-----------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500297 - Public 2015-03-25 -
N. 00297/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale del 14.01.2014 con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso qualsiasi ufficio di polizia della città di OMISSIS, per il ricongiungimento familiare;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale;
- del provvedimento del 13.10.2014, notificato in data 16.10.2014 (motivi aggiunti depositati il 18.11.2014).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, Agente semplice della Polizia di Stato assegnato alla Questura di OMISSIS, ha reiteratamente richiesto, con esito negativo, l’assegnazione temporanea a OMISSIS per 3 anni ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, rappresentando, a supporto della domanda, congruenti e documentate esigenze familiari e personali (famiglia residente a OMISSIS, figlia in tenera età, -OMISSIS- e, infine, nelle more del procedimento, nascita del secondogenito, -OMISSIS-).
Il primo diniego (D.M. 14.1.14), impugnato dal sig. -OMISSIS- con l’atto introduttivo del ricorso RG 310/2014, sospeso in sede cautelare (cfr. decreto monocratico 19.1.14 ed ordinanza 209/14 dell’8.5.14), è superato dal secondo, riadottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare (previo avviso ex art. 10 bis della legge 241/90 e conseguenti osservazioni), notificato il 16.10.14 ed impugnato con motivi aggiunti.
Resiste l’amministrazione.
Tale ultimo diniego è motivato esclusivamente con riguardo alla attuale fruizione, da parte del ricorrente, di aggregazione provvisoria a OMISSIS ex art. 7 del DPR 255/99 fino al 30.11.14 per gravi motivi familiari, e quindi ad una supposta incompatibilità tra i due istituti e non cumulabilità dei relativi benefici.
Tale motivazione è palesemente erronea, perché non vi è certo alcuna equivalenza tra i due istituti e, in particolare, le esigenze connesse alla cura dei minori non sono governabili attraverso il beneficio previsto dall’art. 7 del DPR 254/99, che prevede un limite temporale massimo di 60 giorni rinnovabili (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 742/05), come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero intimato in sede di preavviso di diniego di proroga del beneficio stesso (doc. 34 del ricorrente): <<Visto che la situazione rappresentata non appare risolvibile con una ulteriore proroga, si comunica che in merito all’istanza in esame verrà predisposto un provvedimento negativo>>.
Appare dunque all’evidenza anche illogico e contradditorio motivare il diniego di assegnazione temporanea triennale ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 sulla base della contestuale fruizione, in atto al momento della domanda ma in imminente scadenza, del ben diverso e minore beneficio di cui all’art. 7 del DPR 254/99.
Si aggiunga che sulla applicabilità dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 al personale della Polizia di Stato la giurisprudenza, anche di questo TAR, è pacifica (cfr. TAR Emilia Romagna I 415/14, 386/13 e 7/07, Cons. Stato III 6016/13 e 5056/13, VI 5541/13, IV 3683/13, III 51/14, TAR Lazio I ter 3760/11 e 1155/13, TAR Piemonte 1175 e 988/13, TAR Bolzano 114/13 e 35/13, TAR Toscana I 632/09……).
Vanno pertanto accolti integralmente i motivi aggiunti notificati il 17.11.14 annullandosi per l’effetto il reiterato diniego del 16.10.14.
In sede di necessaria rinnovazione, la Questura dovrà pertanto valutare comparativamente, come già statuito in sede cautelare, le rispettive situazioni di organico delle sedi interessate, con specifico riferimento alla posizione ordinamentale del ricorrente – id est: qualifica di inquadramento e correlate mansioni di istituto – (cfr. Cons. Stato VI 5541/13, TAR Toscana I 632/09, TAR Milano 1732/13, TAR Sardegna 612/13); ove emergano effettivamente maggiori carenze nella sede di provenienza (circostanza contestata tra le parti), dovrà essere esaminata e valutata in concreto anche la possibilità di attivare strumenti (es. interpello per mobilità) di sostituzione del dipendente con altro di pari mansioni, in consonanza con la necessità di rendere effettiva ove possibile la tutela apprestata dall’art. 42 del D.Lgs. 151/01; in caso di esito negativo di tale valutazione le esigenze di copertura del posto, che siano ritenute non altrimenti realizzabili che attraverso il diniego di trasferimento, dovranno essere valutate comparativamente con la situazione familiare dell’interessato come documentata in atti, al fine di pervenire ad un motivato ed esplicito giudizio di prevalenza delle une sull’altra o viceversa (Cass. SU 16/02/09).
Conclusivamente non vi è più interesse all’esame dei motivi dedotti con l’atto introduttivo avverso il primigenio diniego, ormai sostituito dal secondo.
Devono essere accolti i motivi aggiunti, annullandosi per l’effetto il diniego del 16.10.14 ai fini della motivata rinnovazione del procedimento sulla domanda di trasferimento, da condursi secondo i criteri esposti.
Le spese possono essere compensate in via equitativa con riguardo al carattere interpretativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con i motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2015
IL TAR precisa:
2) - Tale motivazione è palesemente erronea, perché non vi è certo alcuna equivalenza tra i due istituti e, in particolare, le esigenze connesse alla cura dei minori non sono governabili attraverso il beneficio previsto dall’art. 7 del DPR 254/99, che prevede un limite temporale massimo di 60 giorni rinnovabili (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 742/05), come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero intimato in sede di preavviso di diniego di proroga del beneficio stesso (doc. 34 del ricorrente):
<<Visto che la situazione rappresentata non appare risolvibile con una ulteriore proroga, si comunica che in merito all’istanza in esame verrà predisposto un provvedimento negativo>>.
3) - Appare dunque all’evidenza anche illogico e contradditorio motivare il diniego di assegnazione temporanea triennale ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 sulla base della contestuale fruizione, in atto al momento della domanda ma in imminente scadenza, del ben diverso e minore beneficio di cui all’art. 7 del DPR 254/99.
ACCOLTO
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500297 - Public 2015-03-25 -
N. 00297/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale del 14.01.2014 con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso qualsiasi ufficio di polizia della città di OMISSIS, per il ricongiungimento familiare;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e o consequenziale;
- del provvedimento del 13.10.2014, notificato in data 16.10.2014 (motivi aggiunti depositati il 18.11.2014).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, Agente semplice della Polizia di Stato assegnato alla Questura di OMISSIS, ha reiteratamente richiesto, con esito negativo, l’assegnazione temporanea a OMISSIS per 3 anni ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, rappresentando, a supporto della domanda, congruenti e documentate esigenze familiari e personali (famiglia residente a OMISSIS, figlia in tenera età, -OMISSIS- e, infine, nelle more del procedimento, nascita del secondogenito, -OMISSIS-).
Il primo diniego (D.M. 14.1.14), impugnato dal sig. -OMISSIS- con l’atto introduttivo del ricorso RG 310/2014, sospeso in sede cautelare (cfr. decreto monocratico 19.1.14 ed ordinanza 209/14 dell’8.5.14), è superato dal secondo, riadottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare (previo avviso ex art. 10 bis della legge 241/90 e conseguenti osservazioni), notificato il 16.10.14 ed impugnato con motivi aggiunti.
Resiste l’amministrazione.
Tale ultimo diniego è motivato esclusivamente con riguardo alla attuale fruizione, da parte del ricorrente, di aggregazione provvisoria a OMISSIS ex art. 7 del DPR 255/99 fino al 30.11.14 per gravi motivi familiari, e quindi ad una supposta incompatibilità tra i due istituti e non cumulabilità dei relativi benefici.
Tale motivazione è palesemente erronea, perché non vi è certo alcuna equivalenza tra i due istituti e, in particolare, le esigenze connesse alla cura dei minori non sono governabili attraverso il beneficio previsto dall’art. 7 del DPR 254/99, che prevede un limite temporale massimo di 60 giorni rinnovabili (cfr. TAR Puglia, Bari, I, 742/05), come del resto riconosciuto dallo stesso Ministero intimato in sede di preavviso di diniego di proroga del beneficio stesso (doc. 34 del ricorrente): <<Visto che la situazione rappresentata non appare risolvibile con una ulteriore proroga, si comunica che in merito all’istanza in esame verrà predisposto un provvedimento negativo>>.
Appare dunque all’evidenza anche illogico e contradditorio motivare il diniego di assegnazione temporanea triennale ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 sulla base della contestuale fruizione, in atto al momento della domanda ma in imminente scadenza, del ben diverso e minore beneficio di cui all’art. 7 del DPR 254/99.
Si aggiunga che sulla applicabilità dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 al personale della Polizia di Stato la giurisprudenza, anche di questo TAR, è pacifica (cfr. TAR Emilia Romagna I 415/14, 386/13 e 7/07, Cons. Stato III 6016/13 e 5056/13, VI 5541/13, IV 3683/13, III 51/14, TAR Lazio I ter 3760/11 e 1155/13, TAR Piemonte 1175 e 988/13, TAR Bolzano 114/13 e 35/13, TAR Toscana I 632/09……).
Vanno pertanto accolti integralmente i motivi aggiunti notificati il 17.11.14 annullandosi per l’effetto il reiterato diniego del 16.10.14.
In sede di necessaria rinnovazione, la Questura dovrà pertanto valutare comparativamente, come già statuito in sede cautelare, le rispettive situazioni di organico delle sedi interessate, con specifico riferimento alla posizione ordinamentale del ricorrente – id est: qualifica di inquadramento e correlate mansioni di istituto – (cfr. Cons. Stato VI 5541/13, TAR Toscana I 632/09, TAR Milano 1732/13, TAR Sardegna 612/13); ove emergano effettivamente maggiori carenze nella sede di provenienza (circostanza contestata tra le parti), dovrà essere esaminata e valutata in concreto anche la possibilità di attivare strumenti (es. interpello per mobilità) di sostituzione del dipendente con altro di pari mansioni, in consonanza con la necessità di rendere effettiva ove possibile la tutela apprestata dall’art. 42 del D.Lgs. 151/01; in caso di esito negativo di tale valutazione le esigenze di copertura del posto, che siano ritenute non altrimenti realizzabili che attraverso il diniego di trasferimento, dovranno essere valutate comparativamente con la situazione familiare dell’interessato come documentata in atti, al fine di pervenire ad un motivato ed esplicito giudizio di prevalenza delle une sull’altra o viceversa (Cass. SU 16/02/09).
Conclusivamente non vi è più interesse all’esame dei motivi dedotti con l’atto introduttivo avverso il primigenio diniego, ormai sostituito dal secondo.
Devono essere accolti i motivi aggiunti, annullandosi per l’effetto il diniego del 16.10.14 ai fini della motivata rinnovazione del procedimento sulla domanda di trasferimento, da condursi secondo i criteri esposti.
Le spese possono essere compensate in via equitativa con riguardo al carattere interpretativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con i motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2015
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Ricorso ACCOLTO.
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1) - veniva negata la possibilità di accedere ad un beneficio previsto dal legislatore per favorire l’unità familiare e la cura di minori sostanzialmente adottando un’interpretazione abrogans della previsione normativa senza tenere in nessuna considerazione i contenuti dell’ordinanza cautelare che pure era stata la ragione per il nuovo esercizio del potere.
IL TAR scrive:
2) - Il rigetto contenuto nel nuovo provvedimento si fonda esclusivamente sulle ritenute carenze del OMISSIS che hanno indotto il dirigente di quel reparto ad esprimere parere negativo per il trasferimento temporaneo della ricorrente, parere che di per sé è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio senza necessità neanche di analizzare la situazione dei reparti della provincia di OMISSIS presso cui la ricorrente aveva chiesto di essere assegnata.
3) - La prova della fallacia di tale motivazione è fornita dallo stesso Ministero che allega alla relazione inviata all’avvocatura distrettuale il parere espresso dal dirigente del Compartimento della Polizia OMISSIS.
4) - Nel trasmettere l’istanza della ricorrente affermava che “alla luce dei numerosi pareri espressi da codesto superiore Ministero in ordine all’inapplicabilità della norma invocata per il personale della Polizia di stato, esprime parere contrario all’accoglimento dell’istanza “.
5) - Pertanto non si fa riferimento alle esigenze del reparto, ma si aderisce supinamente ad un orientamento illegittimo del Ministero più volte dichiarato tale da numerose sentenze del Consiglio di Stato per non parlare di quelle dei TT.AA.RR.
6) - E’ quindi pienamente fondato il primo motivo di ricorso che sostanzialmente si duole del fatto che il Ministero dell’Interno è renitente ad applicare la disciplina poiché ritiene che essa debba applicarsi ad impiegati statali non appartenenti a forze di polizia.
7) - Il Ministero può, quindi, ed a questo punto deve, trasferire temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 la ricorrente presso la richiesta Sezione di OMISSIS di OMISSIS.
Il resto leggetelo qui sotto.
N.B.: auguri alla collega.
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SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500393 - Public 2015-04-23 -
N. 00393/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2015, proposto da:
F. P., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. P. e M. M., con domicilio eletto presso la seconda in Bologna, Via S.Felice 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Risorse Umane del 12. 1 2015 con cui si negava l’assegnazione temporanea presso altra sede ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori M. M. e L. P.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il OMISSIS, aveva richiesto al Ministero dell’Interno di essere assegnata temporaneamente in modo continuativo presso la OMISSIS di OMISSIS o in subordine presso il Commissariato di OMISSIS, essendo coniugata con un commercialista che esercita la sua professione in OMISSIS e madre di una bambina nata il OMISSIS.
La richiesta veniva respinta con provvedimento impugnato presso questo giudice che accoglieva in sede cautelare il ricorso disponendo la trattazione del merito per l’udienza del 23.4.2015 ed invitando l’amministrazione a riesaminare la vicenda alla luce delle considerazioni svolte nell’ordinanza.
Il riesame suggerito sfociava nel provvedimento di analogo tenore del precedente atto che viene impugnato in questa sede.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 anche in riferimento agli artt. 31 e 37 Cost. perché veniva negata la possibilità di accedere ad un beneficio previsto dal legislatore per favorire l’unità familiare e la cura di minori sostanzialmente adottando un’interpretazione abrogans della previsione normativa senza tenere in nessuna considerazione i contenuti dell’ordinanza cautelare che pure era stata la ragione per il nuovo esercizio del potere.
Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per travisamento del fatto presupposto, motivazione illogica, insidiosa, apparente e contraddittoria.
Il motivo fondante il nuovo diniego è l’esistenza di una forza effettiva inferiore alla forza organica prevista per il reparto di attuale servizio per la ricorrente che non consente di privarsi anche di una sola unità sia pure temporaneamente pena l’impossibilità di garantire in modo adeguato il servizio presso il OMISSIS del più importante nodo OMISSIS italiano.
Non vi è traccia di una motivata comparazione tra le esigenze del reparto di appartenenza e quelle dei reparti presso cui si chiede l’assegnazione.
Il travisamento del fatto nasce dalla circostanza che presso il OMISSIS di OMISSIS vi è una forza effettiva di 19 unità a fronte di una previsione organica di 18 unità, mentre i reparti per i quali si chiede l’assegnazione già in occasione del precedente ricorso era stato possibile attestare una situazione di carenza organica.
L’insidiosità della motivazione nasce dal fatto che non si fa più riferimento in modo espresso ad una carenza organica del reparto di appartenenza, ma si afferma che la ricorrente è inserita in un turno con altri due colleghi che sarebbe impossibile rispettare con due sole unità.
In realtà nella sala radio ove opera la ricorrente vi sono cinque squadre formate da due effettivi ed un supplente che serve proprio a garantire la sostituzione di eventuali unità assenti.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il rigetto contenuto nel nuovo provvedimento si fonda esclusivamente sulle ritenute carenze del OMISSIS che hanno indotto il dirigente di quel reparto ad esprimere parere negativo per il trasferimento temporaneo della ricorrente, parere che di per sé è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio senza necessità neanche di analizzare la situazione dei reparti della provincia di OMISSIS presso cui la ricorrente aveva chiesto di essere assegnata.
La prova della fallacia di tale motivazione è fornita dallo stesso Ministero che allega alla relazione inviata all’avvocatura distrettuale il parere espresso dal dirigente del Compartimento della Polizia OMISSIS.
Nel trasmettere l’istanza della ricorrente affermava che “alla luce dei numerosi pareri espressi da codesto superiore Ministero in ordine all’inapplicabilità della norma invocata per il personale della Polizia di stato, esprime parere contrario all’accoglimento dell’istanza “.
Pertanto non si fa riferimento alle esigenze del reparto, ma si aderisce supinamente ad un orientamento illegittimo del Ministero più volte dichiarato tale da numerose sentenze del Consiglio di Stato per non parlare di quelle dei TT.AA.RR.
E’ quindi pienamente fondato il primo motivo di ricorso che sostanzialmente si duole del fatto che il Ministero dell’Interno è renitente ad applicare la disciplina poiché ritiene che essa debba applicarsi ad impiegati statali non appartenenti a forze di polizia.
Parimenti fondato è il secondo motivo che, essendo stato provato nel precedente giudizio che non vi è una situazione di sottodimensionamento dell’organico anzi vi è un’unità in più, cerca di motivare il disservizio che sarebbe causato dal trasferimento della ricorrente adducendo lo sfasamento di un turno operativo che in realtà non sussiste.
Il difensore della ricorrente aveva ottenuto già nel precedente giudizio un’attestazione del dirigente la OMISSIS di OMISSIS circa l’esistenza di una carenza organica presso la sezione capoluogo di 15 unità e presso il Distaccamento di OMISSIS di 9 unità.
Le circostanze che legittimano la richiesta di trasferimento ( coniuge che non può spostare il proprio domicilio lavorativo ed esistenza di figlia di età inferiore ai tre anni ) sono pacifiche e non contestate dall’amministrazione.
Il Ministero può, quindi, ed a questo punto deve, trasferire temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 la ricorrente presso la richiesta Sezione di OMISSIS di OMISSIS.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
--------------------------------
1) - veniva negata la possibilità di accedere ad un beneficio previsto dal legislatore per favorire l’unità familiare e la cura di minori sostanzialmente adottando un’interpretazione abrogans della previsione normativa senza tenere in nessuna considerazione i contenuti dell’ordinanza cautelare che pure era stata la ragione per il nuovo esercizio del potere.
IL TAR scrive:
2) - Il rigetto contenuto nel nuovo provvedimento si fonda esclusivamente sulle ritenute carenze del OMISSIS che hanno indotto il dirigente di quel reparto ad esprimere parere negativo per il trasferimento temporaneo della ricorrente, parere che di per sé è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio senza necessità neanche di analizzare la situazione dei reparti della provincia di OMISSIS presso cui la ricorrente aveva chiesto di essere assegnata.
3) - La prova della fallacia di tale motivazione è fornita dallo stesso Ministero che allega alla relazione inviata all’avvocatura distrettuale il parere espresso dal dirigente del Compartimento della Polizia OMISSIS.
4) - Nel trasmettere l’istanza della ricorrente affermava che “alla luce dei numerosi pareri espressi da codesto superiore Ministero in ordine all’inapplicabilità della norma invocata per il personale della Polizia di stato, esprime parere contrario all’accoglimento dell’istanza “.
5) - Pertanto non si fa riferimento alle esigenze del reparto, ma si aderisce supinamente ad un orientamento illegittimo del Ministero più volte dichiarato tale da numerose sentenze del Consiglio di Stato per non parlare di quelle dei TT.AA.RR.
6) - E’ quindi pienamente fondato il primo motivo di ricorso che sostanzialmente si duole del fatto che il Ministero dell’Interno è renitente ad applicare la disciplina poiché ritiene che essa debba applicarsi ad impiegati statali non appartenenti a forze di polizia.
7) - Il Ministero può, quindi, ed a questo punto deve, trasferire temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 la ricorrente presso la richiesta Sezione di OMISSIS di OMISSIS.
Il resto leggetelo qui sotto.
N.B.: auguri alla collega.
---------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500393 - Public 2015-04-23 -
N. 00393/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2015, proposto da:
F. P., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. P. e M. M., con domicilio eletto presso la seconda in Bologna, Via S.Felice 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale Risorse Umane del 12. 1 2015 con cui si negava l’assegnazione temporanea presso altra sede ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori M. M. e L. P.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il OMISSIS, aveva richiesto al Ministero dell’Interno di essere assegnata temporaneamente in modo continuativo presso la OMISSIS di OMISSIS o in subordine presso il Commissariato di OMISSIS, essendo coniugata con un commercialista che esercita la sua professione in OMISSIS e madre di una bambina nata il OMISSIS.
La richiesta veniva respinta con provvedimento impugnato presso questo giudice che accoglieva in sede cautelare il ricorso disponendo la trattazione del merito per l’udienza del 23.4.2015 ed invitando l’amministrazione a riesaminare la vicenda alla luce delle considerazioni svolte nell’ordinanza.
Il riesame suggerito sfociava nel provvedimento di analogo tenore del precedente atto che viene impugnato in questa sede.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 anche in riferimento agli artt. 31 e 37 Cost. perché veniva negata la possibilità di accedere ad un beneficio previsto dal legislatore per favorire l’unità familiare e la cura di minori sostanzialmente adottando un’interpretazione abrogans della previsione normativa senza tenere in nessuna considerazione i contenuti dell’ordinanza cautelare che pure era stata la ragione per il nuovo esercizio del potere.
Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per travisamento del fatto presupposto, motivazione illogica, insidiosa, apparente e contraddittoria.
Il motivo fondante il nuovo diniego è l’esistenza di una forza effettiva inferiore alla forza organica prevista per il reparto di attuale servizio per la ricorrente che non consente di privarsi anche di una sola unità sia pure temporaneamente pena l’impossibilità di garantire in modo adeguato il servizio presso il OMISSIS del più importante nodo OMISSIS italiano.
Non vi è traccia di una motivata comparazione tra le esigenze del reparto di appartenenza e quelle dei reparti presso cui si chiede l’assegnazione.
Il travisamento del fatto nasce dalla circostanza che presso il OMISSIS di OMISSIS vi è una forza effettiva di 19 unità a fronte di una previsione organica di 18 unità, mentre i reparti per i quali si chiede l’assegnazione già in occasione del precedente ricorso era stato possibile attestare una situazione di carenza organica.
L’insidiosità della motivazione nasce dal fatto che non si fa più riferimento in modo espresso ad una carenza organica del reparto di appartenenza, ma si afferma che la ricorrente è inserita in un turno con altri due colleghi che sarebbe impossibile rispettare con due sole unità.
In realtà nella sala radio ove opera la ricorrente vi sono cinque squadre formate da due effettivi ed un supplente che serve proprio a garantire la sostituzione di eventuali unità assenti.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il rigetto contenuto nel nuovo provvedimento si fonda esclusivamente sulle ritenute carenze del OMISSIS che hanno indotto il dirigente di quel reparto ad esprimere parere negativo per il trasferimento temporaneo della ricorrente, parere che di per sé è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio senza necessità neanche di analizzare la situazione dei reparti della provincia di OMISSIS presso cui la ricorrente aveva chiesto di essere assegnata.
La prova della fallacia di tale motivazione è fornita dallo stesso Ministero che allega alla relazione inviata all’avvocatura distrettuale il parere espresso dal dirigente del Compartimento della Polizia OMISSIS.
Nel trasmettere l’istanza della ricorrente affermava che “alla luce dei numerosi pareri espressi da codesto superiore Ministero in ordine all’inapplicabilità della norma invocata per il personale della Polizia di stato, esprime parere contrario all’accoglimento dell’istanza “.
Pertanto non si fa riferimento alle esigenze del reparto, ma si aderisce supinamente ad un orientamento illegittimo del Ministero più volte dichiarato tale da numerose sentenze del Consiglio di Stato per non parlare di quelle dei TT.AA.RR.
E’ quindi pienamente fondato il primo motivo di ricorso che sostanzialmente si duole del fatto che il Ministero dell’Interno è renitente ad applicare la disciplina poiché ritiene che essa debba applicarsi ad impiegati statali non appartenenti a forze di polizia.
Parimenti fondato è il secondo motivo che, essendo stato provato nel precedente giudizio che non vi è una situazione di sottodimensionamento dell’organico anzi vi è un’unità in più, cerca di motivare il disservizio che sarebbe causato dal trasferimento della ricorrente adducendo lo sfasamento di un turno operativo che in realtà non sussiste.
Il difensore della ricorrente aveva ottenuto già nel precedente giudizio un’attestazione del dirigente la OMISSIS di OMISSIS circa l’esistenza di una carenza organica presso la sezione capoluogo di 15 unità e presso il Distaccamento di OMISSIS di 9 unità.
Le circostanze che legittimano la richiesta di trasferimento ( coniuge che non può spostare il proprio domicilio lavorativo ed esistenza di figlia di età inferiore ai tre anni ) sono pacifiche e non contestate dall’amministrazione.
Il Ministero può, quindi, ed a questo punto deve, trasferire temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 la ricorrente presso la richiesta Sezione di OMISSIS di OMISSIS.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
bella sentenza.
Accolto
------------------------------
1) - Il legislatore, quando ha concesso il beneficio di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, era ben consapevole che questo avrebbe creato dei problemi alle amministrazioni pubbliche, ma ha ritenuto che le esigenze connesse ad un regolare svolgimento della vita familiare in presenza di figli in tenera età, giustificasse qualche difficoltà per le amministrazioni.
2) - Il Ministero dovrà, pertanto procedere ad un’attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza, comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea tenendo conto delle indicazioni della presente sentenza.
3) - Il Collegio non ritiene di doversi sovrapporre alla residua discrezionalità amministrativa che appartiene all’Amministrazione, ma non mancherà di vagliare rigorosamente ogni nuovo esercizio della stessa da cui trasparisse una sorta di interpretazione abrogans della norma oggetto del giudizio.
4) - In tal caso non mancherebbe di utilizzare tutti gli strumenti che il codice gli affida ( compresi i poteri tipici dell’ottemperanza ) per evitare che il rispetto del ruolo dell’amministrazione da parte del potere giurisdizionale si tramuti in una sorta di denegata giustizia.
il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500771 - Public 2015-08-25 -
N. 00771/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 14.4.15 emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane Servizio Assistenti ed Agenti Divisione 2a Sezione Assegnazioni Temporanee, notificato al ricorrente il 04.05.15;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno respingeva nuovamente la sua domanda di assegnazione temporanea alla sede di Bari bai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001.
Il precedente analogo provvedimento era stato annullato da questo TAR con la sentenza 78/2015 sia censurando un orientamento dell’Amministrazione che non vorrebbe che la norma in questione fosse dichiarata applicabile al personale della Polizia di Stato, sia osservando che vi era un evidente travisamento del fatto poiché la comparazione tra le esigenze del reparto di appartenenza e quelle della sede desiderata era stata compiuta ritenendo che quest’ultima fosse Lecce e non Bari come invece risultava dalla domanda.
Dopo alcuni mesi e non senza sollecitazioni da parte del ricorrente, il Ministero dell’Interno respingeva nuovamente la domanda poiché il trasferimento avrebbe creato una vacanza organica nella sede di Modena con pregiudizio per i servizi di istituto.
Il primo motivo di ricorso eccepisce la nullità per violazione del giudicato poiché nella motivazione della sentenza era stato precisato che il parere contrario della sede di appartenenza non può fondarsi su un generico riferimento alle carenze di organico della sede e che comunque deve essere svolta una comparazione tra le esigenze di servizio della sede di provenienza e quella della sede di temporanea assegnazione.
Il secondo motivo lamenta la violazione del termine di giorni 30 per la comunicazione dell’assenso o del dissenso ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001.
Il terzo motivo attiene alla violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 perché non è stato notificato al ricorrente il preavviso di rigetto con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale.
Il quarto motivo censura la carenza della motivazione che è astratta, in quanto caratterizzata da clausole di stile, insufficiente e contraria alle regole di buona amministrazione.
Il quinto motivo solleva le stesse censure ricostruzione dei fatti che è sfociata in un travisamento degli stessi ed in una mancata comparazione tra le esigenze pubbliche del servizio e quelle, ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, del ricorrente.
Il ricorso si conclude con una richiesta di risarcimento in forma specifica, cioè ordinando all’Amministrazione di procedere al trasferimento temporaneo alla sede di Bari.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il cuore della motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle esigenze di servizio presso la sede di Modena relativamente al controllo del territorio, all’aumentato numero di reati predatori ed ai problemi di ordine pubblico allo stadio.
Nessun riferimento viene svolto circa le possibili esigenze presenti presso la sede di Bari ai fini di operare quella comparazione richiesta nella sentenza che aveva annullato il precedente diniego.
Si tratta di un provvedimento che finge di porgere ossequio a quanto stabilito nella sentenza 78/2015 di questo TAR, ma in realtà vuole pervicacemente difendere una sorta di prerogativa insindacabile dell’Amministrazione dell’Interno di voler disporre i trasferimenti secondo valutazioni che tengano conto solo genericamente delle esigenze di Istituto.
Il legislatore, quando ha concesso il beneficio di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, era ben consapevole che questo avrebbe creato dei problemi alle amministrazioni pubbliche, ma ha ritenuto che le esigenze connesse ad un regolare svolgimento della vita familiare in presenza di figli in tenera età, giustificasse qualche difficoltà per le amministrazioni.
Indubbiamente, data la presenza statisticamente più numerosa di appartenenti alle pubbliche amministrazioni provenienti dalle regioni meridionali, è evidente che l’attuazione di questa disposizione si sarebbe caratterizzata per una sorta di migrazione temporanea dal centro-nord della penisola al sud.
Ebbene, nonostante, come ha sottolineato il Ministero nel provvedimento impugnato, l’assegnazione temporanea sia un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, la discrezionalità amministrativa presupposta da questa considerazione deve essere esercitata tenendo conto in modo sostanziale degli interessi in gioco e con un attenta ricostruzione della situazione di fatto.
Tutto ciò manca nel nuovo provvedimento, perché le ragioni per le quali sembra che spostare temporaneamente un assistente della Polizia di Stato metta a repentaglio la tutela dell’ordine pubblico a Modena, potrebbe essere facilmente ripetuta per ogni sede.
Il blocco che da tempo è previsto per tutte le assunzioni nel pubblico impiego e che viene derogato in misura ridotta per le forze di polizia, ha generato anche nella Polizia di Stato dei vuoti di organico in pressoché tutte le sedi; pertanto se l’amministrazione avesse esaminato, come avrebbe dovuto, anche la situazione della sede di Bari, avrebbe con ogni probabilità potuto riferire di carenze analoghe. Inoltre comparare sul piano dell’ordine pubblico la situazione di Modena con quella di Bari difficilmente porterebbe ad affermare che la prima presenti problemi di ordine pubblico più gravi della seconda.
Inoltre la carenza di contraddittorio procedimentale ha impedito al ricorrente di segnalare degli elementi di fatto in contrasto con la presunta indispensabilità del OMISSIS: segnala il ricorrente che, a seguito della sospensione del servizio scorte, sono stati assegnati 3 assistenti al suo ufficio di appartenenza, oltre ai 2 assegnati con le movimentazioni annuali; dopo la fine del corso allievi agenti vi è stata l’assegnazione di una nuova unità alla Questura e quanto all’esigenze dell’ordine pubblico allo stadio non è vero che a Modena si devono coprire anche le partite del Sassuolo perché quella squadra gioca a Reggio Emilia.
Pertanto, se si esclude il secondo motivo di ricorso ( il termine invocato non è perentorio ), il ricorso quanto agli altri profili appare fondato.
Il Ministero dovrà, pertanto procedere ad un’attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza, comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea tenendo conto delle indicazioni della presente sentenza.
Il Collegio non ritiene di doversi sovrapporre alla residua discrezionalità amministrativa che appartiene all’Amministrazione, ma non mancherà di vagliare rigorosamente ogni nuovo esercizio della stessa da cui trasparisse una sorta di interpretazione abrogans della norma oggetto del giudizio.
In tal caso non mancherebbe di utilizzare tutti gli strumenti che il codice gli affida ( compresi i poteri tipici dell’ottemperanza ) per evitare che il rispetto del ruolo dell’amministrazione da parte del potere giurisdizionale si tramuti in una sorta di denegata giustizia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2015
Accolto
------------------------------
1) - Il legislatore, quando ha concesso il beneficio di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, era ben consapevole che questo avrebbe creato dei problemi alle amministrazioni pubbliche, ma ha ritenuto che le esigenze connesse ad un regolare svolgimento della vita familiare in presenza di figli in tenera età, giustificasse qualche difficoltà per le amministrazioni.
2) - Il Ministero dovrà, pertanto procedere ad un’attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza, comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea tenendo conto delle indicazioni della presente sentenza.
3) - Il Collegio non ritiene di doversi sovrapporre alla residua discrezionalità amministrativa che appartiene all’Amministrazione, ma non mancherà di vagliare rigorosamente ogni nuovo esercizio della stessa da cui trasparisse una sorta di interpretazione abrogans della norma oggetto del giudizio.
4) - In tal caso non mancherebbe di utilizzare tutti gli strumenti che il codice gli affida ( compresi i poteri tipici dell’ottemperanza ) per evitare che il rispetto del ruolo dell’amministrazione da parte del potere giurisdizionale si tramuti in una sorta di denegata giustizia.
il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500771 - Public 2015-08-25 -
N. 00771/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 14.4.15 emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane Servizio Assistenti ed Agenti Divisione 2a Sezione Assegnazioni Temporanee, notificato al ricorrente il 04.05.15;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno respingeva nuovamente la sua domanda di assegnazione temporanea alla sede di Bari bai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001.
Il precedente analogo provvedimento era stato annullato da questo TAR con la sentenza 78/2015 sia censurando un orientamento dell’Amministrazione che non vorrebbe che la norma in questione fosse dichiarata applicabile al personale della Polizia di Stato, sia osservando che vi era un evidente travisamento del fatto poiché la comparazione tra le esigenze del reparto di appartenenza e quelle della sede desiderata era stata compiuta ritenendo che quest’ultima fosse Lecce e non Bari come invece risultava dalla domanda.
Dopo alcuni mesi e non senza sollecitazioni da parte del ricorrente, il Ministero dell’Interno respingeva nuovamente la domanda poiché il trasferimento avrebbe creato una vacanza organica nella sede di Modena con pregiudizio per i servizi di istituto.
Il primo motivo di ricorso eccepisce la nullità per violazione del giudicato poiché nella motivazione della sentenza era stato precisato che il parere contrario della sede di appartenenza non può fondarsi su un generico riferimento alle carenze di organico della sede e che comunque deve essere svolta una comparazione tra le esigenze di servizio della sede di provenienza e quella della sede di temporanea assegnazione.
Il secondo motivo lamenta la violazione del termine di giorni 30 per la comunicazione dell’assenso o del dissenso ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001.
Il terzo motivo attiene alla violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 perché non è stato notificato al ricorrente il preavviso di rigetto con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale.
Il quarto motivo censura la carenza della motivazione che è astratta, in quanto caratterizzata da clausole di stile, insufficiente e contraria alle regole di buona amministrazione.
Il quinto motivo solleva le stesse censure ricostruzione dei fatti che è sfociata in un travisamento degli stessi ed in una mancata comparazione tra le esigenze pubbliche del servizio e quelle, ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, del ricorrente.
Il ricorso si conclude con una richiesta di risarcimento in forma specifica, cioè ordinando all’Amministrazione di procedere al trasferimento temporaneo alla sede di Bari.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il cuore della motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle esigenze di servizio presso la sede di Modena relativamente al controllo del territorio, all’aumentato numero di reati predatori ed ai problemi di ordine pubblico allo stadio.
Nessun riferimento viene svolto circa le possibili esigenze presenti presso la sede di Bari ai fini di operare quella comparazione richiesta nella sentenza che aveva annullato il precedente diniego.
Si tratta di un provvedimento che finge di porgere ossequio a quanto stabilito nella sentenza 78/2015 di questo TAR, ma in realtà vuole pervicacemente difendere una sorta di prerogativa insindacabile dell’Amministrazione dell’Interno di voler disporre i trasferimenti secondo valutazioni che tengano conto solo genericamente delle esigenze di Istituto.
Il legislatore, quando ha concesso il beneficio di cui all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, era ben consapevole che questo avrebbe creato dei problemi alle amministrazioni pubbliche, ma ha ritenuto che le esigenze connesse ad un regolare svolgimento della vita familiare in presenza di figli in tenera età, giustificasse qualche difficoltà per le amministrazioni.
Indubbiamente, data la presenza statisticamente più numerosa di appartenenti alle pubbliche amministrazioni provenienti dalle regioni meridionali, è evidente che l’attuazione di questa disposizione si sarebbe caratterizzata per una sorta di migrazione temporanea dal centro-nord della penisola al sud.
Ebbene, nonostante, come ha sottolineato il Ministero nel provvedimento impugnato, l’assegnazione temporanea sia un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, la discrezionalità amministrativa presupposta da questa considerazione deve essere esercitata tenendo conto in modo sostanziale degli interessi in gioco e con un attenta ricostruzione della situazione di fatto.
Tutto ciò manca nel nuovo provvedimento, perché le ragioni per le quali sembra che spostare temporaneamente un assistente della Polizia di Stato metta a repentaglio la tutela dell’ordine pubblico a Modena, potrebbe essere facilmente ripetuta per ogni sede.
Il blocco che da tempo è previsto per tutte le assunzioni nel pubblico impiego e che viene derogato in misura ridotta per le forze di polizia, ha generato anche nella Polizia di Stato dei vuoti di organico in pressoché tutte le sedi; pertanto se l’amministrazione avesse esaminato, come avrebbe dovuto, anche la situazione della sede di Bari, avrebbe con ogni probabilità potuto riferire di carenze analoghe. Inoltre comparare sul piano dell’ordine pubblico la situazione di Modena con quella di Bari difficilmente porterebbe ad affermare che la prima presenti problemi di ordine pubblico più gravi della seconda.
Inoltre la carenza di contraddittorio procedimentale ha impedito al ricorrente di segnalare degli elementi di fatto in contrasto con la presunta indispensabilità del OMISSIS: segnala il ricorrente che, a seguito della sospensione del servizio scorte, sono stati assegnati 3 assistenti al suo ufficio di appartenenza, oltre ai 2 assegnati con le movimentazioni annuali; dopo la fine del corso allievi agenti vi è stata l’assegnazione di una nuova unità alla Questura e quanto all’esigenze dell’ordine pubblico allo stadio non è vero che a Modena si devono coprire anche le partite del Sassuolo perché quella squadra gioca a Reggio Emilia.
Pertanto, se si esclude il secondo motivo di ricorso ( il termine invocato non è perentorio ), il ricorso quanto agli altri profili appare fondato.
Il Ministero dovrà, pertanto procedere ad un’attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza, comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea tenendo conto delle indicazioni della presente sentenza.
Il Collegio non ritiene di doversi sovrapporre alla residua discrezionalità amministrativa che appartiene all’Amministrazione, ma non mancherà di vagliare rigorosamente ogni nuovo esercizio della stessa da cui trasparisse una sorta di interpretazione abrogans della norma oggetto del giudizio.
In tal caso non mancherebbe di utilizzare tutti gli strumenti che il codice gli affida ( compresi i poteri tipici dell’ottemperanza ) per evitare che il rispetto del ruolo dell’amministrazione da parte del potere giurisdizionale si tramuti in una sorta di denegata giustizia.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2015
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
nuova norma integrativa
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
----------------------------------
Note all'art. 14:
Omissis
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.".
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Il TAR precisa:
1) - deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
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SENTENZA BREVE ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600265, - Public 2016-03-11
N. 00265/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2015, proposto da:
P. D., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Ruggeri e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. n. 332433 del 6.10.2015, di rigetto dell'istanza di distacco ex art. 42 bis del D. Lgs 151 del 26.3.2001; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compreso il parere negativo n. 8546 espresso in data 3.8.2015 della Direzione della Casa Circondariale di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, assistente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale San Pio X di Vicenza, premesso che in data 11.8.2014 era nato il proprio figlio e che il proprio coniuge svolge attività lavorativa presso l’Agenzia delle Entrate di OMISSIS, esponeva di aver inoltrato, in data 31.3.2015, istanza di distacco per un periodo di tre anni presso la Casa Circondariale di Agrigento, istanza che, nonostante il parere positivo della Casa Circondariale di appartenenza e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto –Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, veniva respinta dalla Direzione Generale del Personale sul presupposto che a Vicenza erano presenti 131 unità di polizia penitenziaria maschile rispetto alle 146 previste, mentre ad Agrigento erano presenti 215 unità rispetto alle 200 previste.
Successivamente, essendo aumentato il numero delle unità di polizia penitenziaria, il ricorrente presentava in data 23.7.2015 una nuova istanza di distacco, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, per un periodo minore rispetto a quello precedentemente richiesto –un solo anno-, indicando come sede non solo Agrigento ma anche ..... e Ragusa. Anche tale istanza era rigettata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con provvedimento prot. N. 332433 del 7.10.2015, nel quale, pur riconoscendosi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma di legge, si motivava il diniego sulla base di una carenza consistente di personale, il cui ulteriore depauperamento avrebbe potuto comportare un pregiudizio dell’interesse pubblico con danno per la collettività. Nel provvedimento si precisava, inoltre, che in base al sistema informativo SAP-SIGP, erano rilevati gli organici nel seguente modo:
Casa Circondariale di Vicenza, in servizio 144 unità rispetto alle 146 previste in organico e una presenza di detenuti superiore del 43% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Agrigento, in servizio 188 unità rispetto alle 200 previste in organico e una presenza di detenuti superiore al 30% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di OMISSIS, in servizio 38 unità, rispetto alle 39 previste in organico e una presenza di detenuti inferiore al 7% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Ragusa, in servizio 58 unità rispetto alle 68 previste e una presenza di detenuti superiore del 20% rispetto alla capienza.
Quanto alla Direzione della Casa Circondariale di Vicenza, il ricorrente lamentava che, a differenza di quanto avvenuto con riferimento alla precedente istanza, questa aveva espresso parere negativo, benché il numero degli agenti fosse aumentato e senza addurre alcuna motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente, censurava il provvedimento di diniego del richiesto distacco, denunciando i seguenti vizi:
“I) Violazione art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001; Violazione art. 29, 30 e 31 in materia di misure poste a tutela della famiglia e dei figli; violazione art. 97 Costituzione sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; violazione della convenzione sui diritti dell’infanzia di New York;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D Lgs. 151/2001. Eccesso e/o sviamento di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza della motivazione, carenza di istruttoria”. In sintesi, con il primo motivo, il ricorrente, premessa la pacifica applicabilità al caso in esame dell’art 42 bis del D.Lgs. 151/2001, ne lamentava la violazione, sia da parte della Direzione di Vicenza che da parte della Direzione Generale del Personale, anche in considerazione delle modifiche recentemente introdotte dalla legge 124/2015, secondo la quale l’eventuale dissenso all’assegnazione a richiesta deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali, non esistenti nel caso in discussione e comunque non manifestati nel diniego contestato, la cui motivazione era del tutto carente; in modo del tutto analogo, con il secondo motivo, il ricorrente, ricordata la ratio dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, ne denunciava la violazione, in considerazione della motivazione posta a base dell’atto impugnato.
Il ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Resisteva in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitamente, trattando, in buona sostanza, la medesima censura, con sfumature in parte diverse.
Le censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Giova ricordare che l’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Il beneficio di cui si discute, dunque, consiste nella possibilità, in presenza di figli minori fino a tre anni di età, di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale possibilità, peraltro, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione in relazione ai posti disponibili e all’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione. Tuttavia, in ragione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse privato a presidio del quale la norma è stata dettata, l’eventuale diniego va necessariamente preceduto da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti con l’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare; di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento in maniera adeguata. Da ultimo, deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
Ebbene, premesso che tra le parti non è contestata la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti individuati dalla norma, si osserva che il provvedimento del 7.10.2015 in questa sede impugnato non fornisce adeguata e idonea motivazione in ordine al contestato diniego di distacco, in relazione alla previsione normativa invocata e agli interessi ad essa sottesi.
Invero, per quanto la ricordata modifica introdotta dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sia successiva all’istanza presentata dal ricorrente, si ritiene che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenerne conto al momento dell’adozione del provvedimento qui censurato, assunto in data 7.10.2015, quindi successivamente all’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 124/2015, in forza della quale, come visto in precedenza, “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, con ciò rafforzandosi la tutela degli interessi che la previsione normativa ha inteso prendere in considerazione.
Come già accennato, il provvedimento impugnato fornisce elementi relativi alla consistenza organica sia della sede di appartenenza che di quelle richieste dal ricorrente, dai quali, però, non emergono in modo chiaro e definitivo le ragioni della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione rispetto all’interesse del ricorrente –che, come detto, trova una tutela rafforzata nella ricordata disposizione normativa -, atteso che la lamentata carenza di organico, in presenza di una percentuale significativa di affollamento degli istituti di pena, è rintracciabile sia nella sede di appartenenza (di due unità) sia -e, in un caso, in termini maggiori - in quelle richieste dal ricorrente (ad Agrigento, ad esempio, ove è segnalata una carenza di 12 unità).
Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto all’istanza ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2002 presentata dal ricorrente è illegittimo per difetto di motivazione, restando ovviamente fermo il potere dell’Amministrazione di adottare nuovo ed ulteriore provvedimento, a seguito di specifica istruttoria ed adeguatamente motivato in relazione al contenuto della previsione normativa invocata.
Il ricorso, pertanto, nei termini esposti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
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Note all'art. 14:
Omissis
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.".
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Il TAR precisa:
1) - deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
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SENTENZA BREVE ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600265, - Public 2016-03-11
N. 00265/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2015, proposto da:
P. D., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Ruggeri e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. n. 332433 del 6.10.2015, di rigetto dell'istanza di distacco ex art. 42 bis del D. Lgs 151 del 26.3.2001; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compreso il parere negativo n. 8546 espresso in data 3.8.2015 della Direzione della Casa Circondariale di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, assistente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale San Pio X di Vicenza, premesso che in data 11.8.2014 era nato il proprio figlio e che il proprio coniuge svolge attività lavorativa presso l’Agenzia delle Entrate di OMISSIS, esponeva di aver inoltrato, in data 31.3.2015, istanza di distacco per un periodo di tre anni presso la Casa Circondariale di Agrigento, istanza che, nonostante il parere positivo della Casa Circondariale di appartenenza e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto –Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, veniva respinta dalla Direzione Generale del Personale sul presupposto che a Vicenza erano presenti 131 unità di polizia penitenziaria maschile rispetto alle 146 previste, mentre ad Agrigento erano presenti 215 unità rispetto alle 200 previste.
Successivamente, essendo aumentato il numero delle unità di polizia penitenziaria, il ricorrente presentava in data 23.7.2015 una nuova istanza di distacco, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, per un periodo minore rispetto a quello precedentemente richiesto –un solo anno-, indicando come sede non solo Agrigento ma anche ..... e Ragusa. Anche tale istanza era rigettata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con provvedimento prot. N. 332433 del 7.10.2015, nel quale, pur riconoscendosi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma di legge, si motivava il diniego sulla base di una carenza consistente di personale, il cui ulteriore depauperamento avrebbe potuto comportare un pregiudizio dell’interesse pubblico con danno per la collettività. Nel provvedimento si precisava, inoltre, che in base al sistema informativo SAP-SIGP, erano rilevati gli organici nel seguente modo:
Casa Circondariale di Vicenza, in servizio 144 unità rispetto alle 146 previste in organico e una presenza di detenuti superiore del 43% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Agrigento, in servizio 188 unità rispetto alle 200 previste in organico e una presenza di detenuti superiore al 30% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di OMISSIS, in servizio 38 unità, rispetto alle 39 previste in organico e una presenza di detenuti inferiore al 7% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Ragusa, in servizio 58 unità rispetto alle 68 previste e una presenza di detenuti superiore del 20% rispetto alla capienza.
Quanto alla Direzione della Casa Circondariale di Vicenza, il ricorrente lamentava che, a differenza di quanto avvenuto con riferimento alla precedente istanza, questa aveva espresso parere negativo, benché il numero degli agenti fosse aumentato e senza addurre alcuna motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente, censurava il provvedimento di diniego del richiesto distacco, denunciando i seguenti vizi:
“I) Violazione art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001; Violazione art. 29, 30 e 31 in materia di misure poste a tutela della famiglia e dei figli; violazione art. 97 Costituzione sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; violazione della convenzione sui diritti dell’infanzia di New York;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D Lgs. 151/2001. Eccesso e/o sviamento di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza della motivazione, carenza di istruttoria”. In sintesi, con il primo motivo, il ricorrente, premessa la pacifica applicabilità al caso in esame dell’art 42 bis del D.Lgs. 151/2001, ne lamentava la violazione, sia da parte della Direzione di Vicenza che da parte della Direzione Generale del Personale, anche in considerazione delle modifiche recentemente introdotte dalla legge 124/2015, secondo la quale l’eventuale dissenso all’assegnazione a richiesta deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali, non esistenti nel caso in discussione e comunque non manifestati nel diniego contestato, la cui motivazione era del tutto carente; in modo del tutto analogo, con il secondo motivo, il ricorrente, ricordata la ratio dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, ne denunciava la violazione, in considerazione della motivazione posta a base dell’atto impugnato.
Il ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Resisteva in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitamente, trattando, in buona sostanza, la medesima censura, con sfumature in parte diverse.
Le censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Giova ricordare che l’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Il beneficio di cui si discute, dunque, consiste nella possibilità, in presenza di figli minori fino a tre anni di età, di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale possibilità, peraltro, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione in relazione ai posti disponibili e all’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione. Tuttavia, in ragione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse privato a presidio del quale la norma è stata dettata, l’eventuale diniego va necessariamente preceduto da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti con l’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare; di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento in maniera adeguata. Da ultimo, deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
Ebbene, premesso che tra le parti non è contestata la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti individuati dalla norma, si osserva che il provvedimento del 7.10.2015 in questa sede impugnato non fornisce adeguata e idonea motivazione in ordine al contestato diniego di distacco, in relazione alla previsione normativa invocata e agli interessi ad essa sottesi.
Invero, per quanto la ricordata modifica introdotta dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sia successiva all’istanza presentata dal ricorrente, si ritiene che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenerne conto al momento dell’adozione del provvedimento qui censurato, assunto in data 7.10.2015, quindi successivamente all’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 124/2015, in forza della quale, come visto in precedenza, “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, con ciò rafforzandosi la tutela degli interessi che la previsione normativa ha inteso prendere in considerazione.
Come già accennato, il provvedimento impugnato fornisce elementi relativi alla consistenza organica sia della sede di appartenenza che di quelle richieste dal ricorrente, dai quali, però, non emergono in modo chiaro e definitivo le ragioni della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione rispetto all’interesse del ricorrente –che, come detto, trova una tutela rafforzata nella ricordata disposizione normativa -, atteso che la lamentata carenza di organico, in presenza di una percentuale significativa di affollamento degli istituti di pena, è rintracciabile sia nella sede di appartenenza (di due unità) sia -e, in un caso, in termini maggiori - in quelle richieste dal ricorrente (ad Agrigento, ad esempio, ove è segnalata una carenza di 12 unità).
Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto all’istanza ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2002 presentata dal ricorrente è illegittimo per difetto di motivazione, restando ovviamente fermo il potere dell’Amministrazione di adottare nuovo ed ulteriore provvedimento, a seguito di specifica istruttoria ed adeguatamente motivato in relazione al contenuto della previsione normativa invocata.
Il ricorso, pertanto, nei termini esposti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Il CdS respinge l'appello del Ministero dell'Interno.
----------------------------------------------------------------------------------
ecco alcuni brani "particolari" del CdS che nel rigettare l'appello precisa:
1) - Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, tuttavia, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata (Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e anzi, come prevede lo stesso art. 42-bis, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali.
2) - Non pare francamente che l’aumento dei reati predatori, che desterebbe un allarme senza precedenti nella cittadinanza, e la presenza di due squadre calcistiche, di cui una militante in serie A e l’altra in serie B, costituiscano una ragione “eccezionale” di deroga alle esigenze di unità familiare di rilievo costituzionale, tutelate dall’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, che stanno a fondamento dell’istituto in questione.
3) - La necessità di prevenire o perseguire i reati predatori in aumento, senza specificazione della loro vastità o gravità, o quella di garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive sono ordinariamente fronteggiate dai settori operativi delle Questure in ogni centro urbano di grande o media dimensione, sicché tali ragioni non sono validamente opponibili al richiedente ove manchi come nel caso di specie, da parte del Ministero, la dimostrazione della loro eccezionale rilevanza o per l’incremento straordinario dei servizi operativi atti a soddisfare dette necessità o per la notevole e non diversamente colmabile carenza di organico, in ipotesi enormemente sottodimensionato rispetto alle predette necessità.
4) - Ne segue che l’appello del Ministero, per le ragioni esposte, deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata, dovendo l’Amministrazione rivalutare attentamente le esigenze del lavoratore e quelle dei due uffici, di destinazione e di provenienza, rammentando, comunque, che ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001 «l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali», comprovanti l’indispensabilità e/o l’insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell’Amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.
Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201601317
- Public 2016-04-01 -
N. 01317/2016REG.PROV.COLL.
N. 09111/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Augusto De Nicolo e dall’Avv. Michele Novielli, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Proietti in Roma, via Buccari, n. 3;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00771/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di assegnazione temporanea alla sede di Bari
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per OMISSIS l’Avv. Pietro Augusto De Nicolo e l’Avv. Michele Novielli e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. OMISSIS, assistente della Polizia di Stato in servizio presso OMISSIS della Questura di Modena, ha proposto inizialmente ricorso avanti al T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, avverso il provvedimento del 27.10.2014, con il quale l’Amministrazione, acquisito il parere negativo dell’ufficio di appartenenza, ha respinto l’istanza volta ad ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis presso la sede di Bari e prodotta dallo stesso OMISSIS quale padre di OMISSIS, residente a OMISSIS (BA) insieme con la madre, OMISSIS, che svolte la sua attività di OMISSIS di Bari.
1.1. Il T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 78 del 30.1.2015, ha accolto il ricorso, rimettendo all’Amministrazione il riesame dell’istanza.
1.2. L’Amministrazione, dopo avere acquisito un nuovo parere dalla Questura di Modena, ha quindi emanato, il 14.4.2015, un nuovo provvedimento negativo, impugnato dall’interessato avanti al T.A.R. Emilia Romagna.
1.3. Nel primo grado di giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
1.4. Il T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 771 del 25.8.2015, ha accolto il ricorso, sollecitando l’Amministrazione ad un ulteriore attento e motivato riesame al fine di procedere ad una attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza (Modena), comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea (Bari).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno e, nel lamentarne l’erroneità, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
2.1. Si è costituito l’appellato OMISSIS, con memoria depositata il 13.11.2015, per chiedere la reiezione dell’avversario gravame.
2.2. Nella camera di consiglio del 19.11.2015, fissata per l’esame dell’istanza proposta dal Ministero appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la causa è stata rinviata per il sollecito esame del merito alla pubblica udienza del 10.3.2016.
2.3. Nell’udienza pubblica del 10.3.2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello del Ministero è infondato e va respinto.
3.1. Nella sentenza impugnata n. 771/2015 il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, ha accolto il ricorso di OMISSIS, inteso ad ottenere l’annullamento del diniego di assegnazione temporanea alla sede di Bari ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001.
3.2. Il primo giudice ha censurato, in particolare, che il provvedimento faccia riferimento alle esigenze della sede di Modena, relativamente al controllo del territorio, all’aumentato numero di reati predatori e ai problemi di ordine pubblico allo stadio, senza tuttavia curarsi delle possibili esigenze presenti presso la sede di Bari, sede della richiesta destinazione, e ciò nonostante la sentenza n. 78/2015 dello stesso T.A.R., che aveva annullato un precedente diniego opposto allo stesso OMISSIS, richiedesse una comparazione tra la sede di provenienza e quella di richiesta destinazione.
3.3. L’art. 42-bis, comma 1, del d. lgs. 151/2011, occorre qui ricordare in premessa, stabilisce che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda».
3.4. È ormai pacifica nella giurisprudenza di questo Consiglio, dopo iniziali dubbi, l’applicabilità dell’art. 42-bis al personale delle Forze di Polizia (Cons. St., sez. III, 16.12.2013, n. 6016).
3.5. Occorre altresì premettere che, per altrettanto consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il beneficio di cui all’art. 42-bis, consistente nella possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la disposizione in esame lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione (Cons. St., sez. III, 3.8.2015, n. 3805).
3.6. Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, tuttavia, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata (Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e anzi, come prevede lo stesso art. 42-bis, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali.
4. Ciò premesso, sul piano generale, l’appello del Ministero, al di là del dirimente rilievo della sua inammissibilità per la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, è infondato perché il provvedimento di dissenso al trasferimento impugnato in primo grado non sembra recare la circostanziata e precisa esternazione di motivi “eccezionali” giustificanti il dissenso dell’Amministrazione.
4.1. Non pare francamente che l’aumento dei reati predatori, che desterebbe un allarme senza precedenti nella cittadinanza, e la presenza di due squadre calcistiche, di cui una militante in serie A e l’altra in serie B, costituiscano una ragione “eccezionale” di deroga alle esigenze di unità familiare di rilievo costituzionale, tutelate dall’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, che stanno a fondamento dell’istituto in questione.
4.2. La necessità di prevenire o perseguire i reati predatori in aumento, senza specificazione della loro vastità o gravità, o quella di garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive sono ordinariamente fronteggiate dai settori operativi delle Questure in ogni centro urbano di grande o media dimensione, sicché tali ragioni non sono validamente opponibili al richiedente ove manchi come nel caso di specie, da parte del Ministero, la dimostrazione della loro eccezionale rilevanza o per l’incremento straordinario dei servizi operativi atti a soddisfare dette necessità o per la notevole e non diversamente colmabile carenza di organico, in ipotesi enormemente sottodimensionato rispetto alle predette necessità.
4.3. Né può integrare l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione la ragione secondo cui «l’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede si ripercuoterebbe negativamente sull’andamento del predetto ufficio e la mancanza di unità di personale a disposizione comporterebbe un aggravio di lavoro per gli altri operatori addetti», poiché si tratta di argomento che prova troppo, annullando la ratio di tutela insita in ogni trasferimento previsto dall’art. 42-bis, per essere ogni trasferimento temporaneo cagione di una diversa organizzazione dei servizi nell’ufficio di provenienza, con potenziale aggravio del lavoro per i lavoratori rimasti in tale ufficio.
4.4. Ne segue che l’appello del Ministero, per le ragioni esposte, deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata, dovendo l’Amministrazione rivalutare attentamente le esigenze del lavoratore e quelle dei due uffici, di destinazione e di provenienza, rammentando, comunque, che ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001 «l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali», comprovanti l’indispensabilità e/o l’insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell’Amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.
5. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la peculiare delicatezza dell’istituto qui considerato, possono essere interamente compensate tra le parti.
6. Rimane definitivamente a carico del Ministero dell’Interno il contributo unificato anticipato per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Ministero dell’Interno, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico del Ministero dell’Interno il contributo unificato anticipato per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
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ecco alcuni brani "particolari" del CdS che nel rigettare l'appello precisa:
1) - Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, tuttavia, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata (Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e anzi, come prevede lo stesso art. 42-bis, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali.
2) - Non pare francamente che l’aumento dei reati predatori, che desterebbe un allarme senza precedenti nella cittadinanza, e la presenza di due squadre calcistiche, di cui una militante in serie A e l’altra in serie B, costituiscano una ragione “eccezionale” di deroga alle esigenze di unità familiare di rilievo costituzionale, tutelate dall’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, che stanno a fondamento dell’istituto in questione.
3) - La necessità di prevenire o perseguire i reati predatori in aumento, senza specificazione della loro vastità o gravità, o quella di garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive sono ordinariamente fronteggiate dai settori operativi delle Questure in ogni centro urbano di grande o media dimensione, sicché tali ragioni non sono validamente opponibili al richiedente ove manchi come nel caso di specie, da parte del Ministero, la dimostrazione della loro eccezionale rilevanza o per l’incremento straordinario dei servizi operativi atti a soddisfare dette necessità o per la notevole e non diversamente colmabile carenza di organico, in ipotesi enormemente sottodimensionato rispetto alle predette necessità.
4) - Ne segue che l’appello del Ministero, per le ragioni esposte, deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata, dovendo l’Amministrazione rivalutare attentamente le esigenze del lavoratore e quelle dei due uffici, di destinazione e di provenienza, rammentando, comunque, che ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001 «l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali», comprovanti l’indispensabilità e/o l’insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell’Amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.
Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201601317
- Public 2016-04-01 -
N. 01317/2016REG.PROV.COLL.
N. 09111/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Augusto De Nicolo e dall’Avv. Michele Novielli, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Proietti in Roma, via Buccari, n. 3;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00771/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di assegnazione temporanea alla sede di Bari
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per OMISSIS l’Avv. Pietro Augusto De Nicolo e l’Avv. Michele Novielli e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. OMISSIS, assistente della Polizia di Stato in servizio presso OMISSIS della Questura di Modena, ha proposto inizialmente ricorso avanti al T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, avverso il provvedimento del 27.10.2014, con il quale l’Amministrazione, acquisito il parere negativo dell’ufficio di appartenenza, ha respinto l’istanza volta ad ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis presso la sede di Bari e prodotta dallo stesso OMISSIS quale padre di OMISSIS, residente a OMISSIS (BA) insieme con la madre, OMISSIS, che svolte la sua attività di OMISSIS di Bari.
1.1. Il T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 78 del 30.1.2015, ha accolto il ricorso, rimettendo all’Amministrazione il riesame dell’istanza.
1.2. L’Amministrazione, dopo avere acquisito un nuovo parere dalla Questura di Modena, ha quindi emanato, il 14.4.2015, un nuovo provvedimento negativo, impugnato dall’interessato avanti al T.A.R. Emilia Romagna.
1.3. Nel primo grado di giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
1.4. Il T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 771 del 25.8.2015, ha accolto il ricorso, sollecitando l’Amministrazione ad un ulteriore attento e motivato riesame al fine di procedere ad una attenta ponderazione delle esigenze dell’ufficio di provenienza (Modena), comparate con la sede richiesta per l’assegnazione temporanea (Bari).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno e, nel lamentarne l’erroneità, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
2.1. Si è costituito l’appellato OMISSIS, con memoria depositata il 13.11.2015, per chiedere la reiezione dell’avversario gravame.
2.2. Nella camera di consiglio del 19.11.2015, fissata per l’esame dell’istanza proposta dal Ministero appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., la causa è stata rinviata per il sollecito esame del merito alla pubblica udienza del 10.3.2016.
2.3. Nell’udienza pubblica del 10.3.2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello del Ministero è infondato e va respinto.
3.1. Nella sentenza impugnata n. 771/2015 il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, ha accolto il ricorso di OMISSIS, inteso ad ottenere l’annullamento del diniego di assegnazione temporanea alla sede di Bari ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001.
3.2. Il primo giudice ha censurato, in particolare, che il provvedimento faccia riferimento alle esigenze della sede di Modena, relativamente al controllo del territorio, all’aumentato numero di reati predatori e ai problemi di ordine pubblico allo stadio, senza tuttavia curarsi delle possibili esigenze presenti presso la sede di Bari, sede della richiesta destinazione, e ciò nonostante la sentenza n. 78/2015 dello stesso T.A.R., che aveva annullato un precedente diniego opposto allo stesso OMISSIS, richiedesse una comparazione tra la sede di provenienza e quella di richiesta destinazione.
3.3. L’art. 42-bis, comma 1, del d. lgs. 151/2011, occorre qui ricordare in premessa, stabilisce che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda».
3.4. È ormai pacifica nella giurisprudenza di questo Consiglio, dopo iniziali dubbi, l’applicabilità dell’art. 42-bis al personale delle Forze di Polizia (Cons. St., sez. III, 16.12.2013, n. 6016).
3.5. Occorre altresì premettere che, per altrettanto consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il beneficio di cui all’art. 42-bis, consistente nella possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, in quanto la disposizione in esame lo consente subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione (Cons. St., sez. III, 3.8.2015, n. 3805).
3.6. Trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, tuttavia, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione dovrebbe comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata (Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) e anzi, come prevede lo stesso art. 42-bis, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali.
4. Ciò premesso, sul piano generale, l’appello del Ministero, al di là del dirimente rilievo della sua inammissibilità per la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla ritenuta violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, è infondato perché il provvedimento di dissenso al trasferimento impugnato in primo grado non sembra recare la circostanziata e precisa esternazione di motivi “eccezionali” giustificanti il dissenso dell’Amministrazione.
4.1. Non pare francamente che l’aumento dei reati predatori, che desterebbe un allarme senza precedenti nella cittadinanza, e la presenza di due squadre calcistiche, di cui una militante in serie A e l’altra in serie B, costituiscano una ragione “eccezionale” di deroga alle esigenze di unità familiare di rilievo costituzionale, tutelate dall’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001, che stanno a fondamento dell’istituto in questione.
4.2. La necessità di prevenire o perseguire i reati predatori in aumento, senza specificazione della loro vastità o gravità, o quella di garantire l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive sono ordinariamente fronteggiate dai settori operativi delle Questure in ogni centro urbano di grande o media dimensione, sicché tali ragioni non sono validamente opponibili al richiedente ove manchi come nel caso di specie, da parte del Ministero, la dimostrazione della loro eccezionale rilevanza o per l’incremento straordinario dei servizi operativi atti a soddisfare dette necessità o per la notevole e non diversamente colmabile carenza di organico, in ipotesi enormemente sottodimensionato rispetto alle predette necessità.
4.3. Né può integrare l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione la ragione secondo cui «l’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede si ripercuoterebbe negativamente sull’andamento del predetto ufficio e la mancanza di unità di personale a disposizione comporterebbe un aggravio di lavoro per gli altri operatori addetti», poiché si tratta di argomento che prova troppo, annullando la ratio di tutela insita in ogni trasferimento previsto dall’art. 42-bis, per essere ogni trasferimento temporaneo cagione di una diversa organizzazione dei servizi nell’ufficio di provenienza, con potenziale aggravio del lavoro per i lavoratori rimasti in tale ufficio.
4.4. Ne segue che l’appello del Ministero, per le ragioni esposte, deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata, dovendo l’Amministrazione rivalutare attentamente le esigenze del lavoratore e quelle dei due uffici, di destinazione e di provenienza, rammentando, comunque, che ai sensi dell’art. 42-bis del d. lgs. 151/2001 «l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali», comprovanti l’indispensabilità e/o l’insostituibilità delle funzioni svolte dal dipendente per le esigenze organizzative dell’Amministrazione, che ne risentirebbe altrimenti un irrimediabile pregiudizio.
5. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la peculiare delicatezza dell’istituto qui considerato, possono essere interamente compensate tra le parti.
6. Rimane definitivamente a carico del Ministero dell’Interno il contributo unificato anticipato per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto dal Ministero dell’Interno, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Pone definitivamente a carico del Ministero dell’Interno il contributo unificato anticipato per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da fabiomaticus »
Buonasera, qualcuno sa come è ora la situazione circa l'applicazione di questo istituto?
Ho letto recentemente su un sito di un sindacato che una collega è riuscita ad ottenerlo senza tribunale ma in via automatica.
Ho letto recentemente su un sito di un sindacato che una collega è riuscita ad ottenerlo senza tribunale ma in via automatica.
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
L'Amministrazione è libera di trasferire un dipendente senza alcun vincolo, caso contrario, ossia che si oppone al trasferimento sulla base di una regolare richiesta motivata, allora si, che bisogna fare ricorso al giudice.
Ripeto, l'Amministrazione è libera se concedere o no un trasferimento.
Ripeto, l'Amministrazione è libera se concedere o no un trasferimento.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da fabiomaticus »
Beh se un collega ha i criteri previsti, su quale base decide a chi si e a chi no?
Comunque leggevo che nella riunione del 7 novembre, il capo della polizia ha riferito che la Polizia si adeguara' alle altre amministrazioni circa l'applicazione dell'articolo 42bis
Comunque leggevo che nella riunione del 7 novembre, il capo della polizia ha riferito che la Polizia si adeguara' alle altre amministrazioni circa l'applicazione dell'articolo 42bis
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da fabiomaticus »
La legge prevede 30 giorni per la risposta dalla domanda.
Ma cosa accade se tale termine non viene rispettato?
Ma cosa accade se tale termine non viene rispettato?
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da fabiomaticus »
Forse sarà il periodo di feste, credo di attendere l'Epifania ed eventualmente intervenire.
Grazie
Grazie
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da seccipetrelli »
Buongiorno, il periodo trascorso in assegnazione temporanea di 3 anni viene conteggiato al fine dell'anzianità di sede per la mobilità? oppure per caso non conta e una persona che ottiene l'assegnazione temporanea è penalizzata per una richiesta di trasferimento? grazie mille.
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