Informazioni alla persona offesa (Articolo 90 Bis c.p.p.)

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Informazioni alla persona offesa (Articolo 90 Bis c.p.p.)

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Re: Informazioni alla persona offesa (Articolo 90 Bis c.p.p.

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Re: Informazioni alla persona offesa (Articolo 90 Bis c.p.p.

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La ricezione della denuncia deve essere curata e sottoscritta da un Ufficiale di P.G. ed anche la somministrazione delle informazioni deve essere fatta da un Ufficiale di P.G.

Ricezione della denuncia: possibilità di nullità dell’atto che si riverbera anche sugli atti consecutivi:

a) obbligo di osservanza delle norme, sancito all’art. 124 cod. proc. Pen;
b) obbligo di menzionare le informazioni di cui all’art. 90 – bis c.p.p. a norma dell’art. 185 c.p.p

In allegato un significativo stampato predisposto dalla Procura di Roma che spiega bene come deve essere ricevuta la denuncia e come si devono somministrare le informazioni alla persona offesa.

Anche la Procura di Tivoli lo dice chiaramente

Sempre da UFFICIALI DI P.G.

Non si tratta di fare le nozze coi fichi secchi (gli Appuntati costano meno dei Marescialli) si tratta di tutelare l'utenza.

Ma il COCER CC, dorme sonni tranquilli??

Come mai non tutela il ruolo degli Appuntati (Agenti di P.G.) maggiormente esposti ai rischi responsabilità.... Rappresentano o non rappresentano i diritti del personale???

Ma gli altri delegati si saranno addormentati anche loro?????
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