multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
Allego la circolare del 16.11.2017 che potrebbe interessare anche noi Carabinieri. Spero in qualche esauriente delucidazione, con particolare riferimento alla seconda pagina punto 4^.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
Esatto, non c'è nessuna novità per noi, riguarda le forze armate, NO Arma CC.lellobit ha scritto:Mi sa proprio di no
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
La norma ha esteso alle Forze armate l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
Infatti, il personale militare che è collocato nella posizione dell’ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017 ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (compreso il personale che, per effetto dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è confluito in siffatto regime previdenziale, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2012, pur provenendo dal sistema retributivo) può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l’incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997.
Infatti, il personale militare che è collocato nella posizione dell’ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017 ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (compreso il personale che, per effetto dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è confluito in siffatto regime previdenziale, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2012, pur provenendo dal sistema retributivo) può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l’incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997.
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
b. Criteri di calcolo della quota incrementale a seguito dell’opzione
Quanto alle modalità e ai criteri di calcolo della cosiddetta quota “C”,
- ) - in presenza dell’opzione per il beneficio della maggiorazione incrementale di cui al menzionato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997,
- ) - si procederà applicando il previsto coefficiente di trasformazione, all’atto della cessazione dal servizio, al montante individuale di contribuzione, risultante dalla somma:
- dell’effettivo accantonamento contributivo connesso alle retribuzioni percepite dagli interessati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2012 e l’ultimo giorno di servizio per i cd. pro-rata ovvero dall’1.1.1996 per i destinatari del regime misto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- dell’incremento corrispondente a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo del 33% ( nota 1 ).
--------------------------------------------------------
N.B.: (Rif. nota 1)
- Nulla si dispone per quanto riguarda le modalità del calcolo dell’incremento non potendo che attenersi a quanto già effettuato e consolidato per le Forze di Polizia, trattandosi di una mera estensione di disposizioni normative da tempo in vigore.
- A tale riguardo si fa rinvio alle istruzioni applicative di cui alla Circolare INPDAP n. 6 del 23/03/2005 ed al foglio INPS prot. 20989 dell’8/1/2013.
- In particolare, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.
- L’INPS, con foglio n.INPS.0052.14/11/2013.0021127.U., ha precisato inoltre che la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13^ mensilità, degli scatti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
Quanto alle modalità e ai criteri di calcolo della cosiddetta quota “C”,
- ) - in presenza dell’opzione per il beneficio della maggiorazione incrementale di cui al menzionato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997,
- ) - si procederà applicando il previsto coefficiente di trasformazione, all’atto della cessazione dal servizio, al montante individuale di contribuzione, risultante dalla somma:
- dell’effettivo accantonamento contributivo connesso alle retribuzioni percepite dagli interessati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2012 e l’ultimo giorno di servizio per i cd. pro-rata ovvero dall’1.1.1996 per i destinatari del regime misto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- dell’incremento corrispondente a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo del 33% ( nota 1 ).
--------------------------------------------------------
N.B.: (Rif. nota 1)
- Nulla si dispone per quanto riguarda le modalità del calcolo dell’incremento non potendo che attenersi a quanto già effettuato e consolidato per le Forze di Polizia, trattandosi di una mera estensione di disposizioni normative da tempo in vigore.
- A tale riguardo si fa rinvio alle istruzioni applicative di cui alla Circolare INPDAP n. 6 del 23/03/2005 ed al foglio INPS prot. 20989 dell’8/1/2013.
- In particolare, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.
- L’INPS, con foglio n.INPS.0052.14/11/2013.0021127.U., ha precisato inoltre che la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13^ mensilità, degli scatti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell’anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
Carissimi sono un 1 Lgt della Marina e il 31.12.2017 dovrei passare alla categoria di Ausiliaria. Dovendo scegliere se optare per il moltiplicatore volevo un suggerimento se conviene.
Premetto che mi sono arruolato nel 1979 e il mio sistema stipendiale è Retributivo.
Saluti
Premetto che mi sono arruolato nel 1979 e il mio sistema stipendiale è Retributivo.
Saluti
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
Ma scusate non capisco, ma non è stato detto che il moltiplicatore non spetta al retributivo? se spetta sono contento sia chiaro, ma non capisco chi lo abbia deciso. grazie per le eventuali risposte. Edoardo
Re: multiplicatore, novità dal Ministero della Difesa
nel Vademecum pensionistico del C.G.A. 2016 al punto 2.b, viene rammentato:
Collocamento in Riserva
--------------------------------------------
Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 giorni dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti, in una delle sotto elencate modalità
• Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'lnps;
• telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.
La stessa domanda può essere revocata d'iniziativa, per richiedere il collocamento nell'ausiliaria, o d'ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 giorni antecedenti la data di cessazione.
Il C.N.A. invierà all'interessato un prospetto di calcolo (definito PA04), su cui l'Inps determinerà la pensione definitiva, entro 90 giorni dalla data di cessazione.
Collocamento in Riserva
--------------------------------------------
Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il bonus contributivo di 5 anni previsto dall'articolo 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 giorni dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti, in una delle sotto elencate modalità
• Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'lnps;
• telefono - contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
• patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei loro servizi offerti.
La stessa domanda può essere revocata d'iniziativa, per richiedere il collocamento nell'ausiliaria, o d'ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 giorni antecedenti la data di cessazione.
Il C.N.A. invierà all'interessato un prospetto di calcolo (definito PA04), su cui l'Inps determinerà la pensione definitiva, entro 90 giorni dalla data di cessazione.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE