Testimonianza

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luigi57
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Re: Testimonianza

Messaggio da luigi57 »

Ma di Comandanti di Stazione, illuminati da questo dilemma non se netrovano sul forum, o sono impegnati a segnarsi le ore di straordinario fatte il giorno prima!!!!!!!!!!


leonardo virdò
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Re: Testimonianza

Messaggio da leonardo virdò »

luigi57 ha scritto:Ma di Comandanti di Stazione, illuminati da questo dilemma non se netrovano sul forum, o sono impegnati a segnarsi le ore di straordinario fatte il giorno prima!!!!!!!!!!
Per come hai posto la domanda penso che l'hai messi con le spalle al muro. Che faccio????????????
luigi57
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Re: Testimonianza

Messaggio da luigi57 »

Caro il mio Leonardo, è come dicevo io, sono tutti impegnati.....
Se il problema di cui si parla, era il loro, stai pure tranquillo che si rispondevano a vicenda...
Johnny
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Re: Testimonianza

Messaggio da Johnny »

Caro Luigi, la risposta fornita da un Comandante di Stazione avrebbe senso se suffragata da leggi o circolari, ma dubito che ne esistano in proposito.
Regoliamoci quindi con la logica e il buon senso, che suggeriscono che una persona convalescente è una persona malata.
Se poi vogliono obbligarti ad andare, facendoti accollare tutte le responsabilità, mettili tu in difficoltà: comunica al tuo Comandante che vai in Tribunale solo se ti segna sul memoriale in servizio di testimonianza (verificalo, però) e con diritto alla giornata di presenza e al certificato di viaggio.
Stai tranquillo che ciò non succederà, perché così si accollerebbe lui la responsabilità di farti andare.
Ciao, Johnny
luigi57
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Re: Testimonianza

Messaggio da luigi57 »

Caro Johnny, e prioprio quello che farò a giorni.......non mi possono obbligare con la sola notifica a presenziare ad un udienza
in Tribunale, se in malattia. Quello che i grandi capi dicono, noi gli nottifichiamo l'atto, poi sarà lui a produrre un certificato, non di sola malattia ma uno referto dove è scritto ""non puo essere trasportato"". Secondo il loro punto di vista, si scaricano la responsabilità........NO-NO non è cosi come dicono loro, siccome non sono arrivato a 34anni di servizio per far ridere i superiori, la patata bollente la lascio a loro stessi, con il mio referto che è in scadenza il 25 di questo mese. Caso contrario, faccio presente, che dovrò essere registrato in servizio per testimonianza sul ""BROGLIACCIO"".
leonardo virdò
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Re: Testimonianza

Messaggio da leonardo virdò »

luigi57 ha scritto:Caro Johnny, e prioprio quello che farò a giorni.......non mi possono obbligare con la sola notifica a presenziare ad un udienza
in Tribunale, se in malattia. Quello che i grandi capi dicono, noi gli nottifichiamo l'atto, poi sarà lui a produrre un certificato, non di sola malattia ma uno referto dove è scritto ""non puo essere trasportato"". Secondo il loro punto di vista, si scaricano la responsabilità........NO-NO non è cosi come dicono loro, siccome non sono arrivato a 34anni di servizio per far ridere i superiori, la patata bollente la lascio a loro stessi, con il mio referto che è in scadenza il 25 di questo mese. Caso contrario, faccio presente, che dovrò essere registrato in servizio per testimonianza sul ""BROGLIACCIO"".
Luigi, non capisco perchè devi farti rilasciare un certificato per giustificarne uno precedente che scade il 25 prossimo, e scordati poi che ti segnano sul brogliaccio.
Se ci tengono alla tua testimonianza pretendi che ti segnano una persona con autovettura di serv. a tua disposizione per prelevarti e a riportarti a casa.
In ogni caso, al tuo posto non andrei e non mi preoccuparei affatto perchè sei giustificato da una certificazione medica già in possesso dell'uff.. Qualora poi ti dovesse arrivare qualche ammenda com'è arrivata a me l'anno scorso, perchè citato e non comparso, la porti in caserma e....................apriti cielo. Il maresciallo ha dovuto scrivere al giudice chiedendo l'annullamento dell'amenda e giustificarsi per il fatto che l'ufficio non aveva provveduto a comunicare tempestivamente l'impossibilità a comparire del teste d'accusa.
A sua volta il giudice ha emesso decreto di annullamento dell'ammenda che mi è stato notificato dallo stesso maresciallo HO VINTO IO.
Ciao.
luigi57
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Re: Testimonianza

Messaggio da luigi57 »

Carissimo Leo, oggi pomeriggio mi sono recato nel mio ufficio, levando la patata bollente al mio vice. In pratica, mi sono fatto notificare tutte le 8 citazioni, mi direte perchè. Perche io il 03.01.2011, vado in pensione, e visto che un mio collega in pensione ogni tanto deve presentarsi in Tribunale, ho preferito chiuderle adesso e chi si è visto...........
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Re: Testimonianza

Messaggio da leonardo virdò »

luigi57 ha scritto:Carissimo Leo, oggi pomeriggio mi sono recato nel mio ufficio, levando la patata bollente al mio vice. In pratica, mi sono fatto notificare tutte le 8 citazioni, mi direte perchè. Perche io il 03.01.2011, vado in pensione, e visto che un mio collega in pensione ogni tanto deve presentarsi in Tribunale, ho preferito chiuderle adesso e chi si è visto...........
Caro Luigi, condivido la tua decisione anche perchè prima o poi in udienza ci devi andare.
Ormai io ho fatto un abbonamento col tribunale, ogni 15 gg. sono regolarmente di testimonianza.
Ciao.
panorama
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Re: Testimonianza

Messaggio da panorama »

N.B.: anch'io in 33 anni di servizio, ho sempre visto che i Comandanti di Stazione giustificano "direttamente" con msg., la loro mancata presentazione alle testimonianze avanti all'A.G.
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1) - sanzione disciplinare di -OMISSIS- con la motivazione:
-" …citato a comparire quale teste in tribunale, giustificava la propria assenza scrivendo direttamente all'autorità giudiziaria in luogo del superiore diretto. Alla richiesta di informazioni sul fatto, replicava in maniera non adeguata nel tratto".

Attualmente i ricorso straordinario è stato sospeso in attesa di riscontri/chiarimenti.

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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201404046 - Public 2014-12-15


Numero 04046/2014 e data 15/12/2014 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014

NUMERO AFFARE 04677/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento di sanzione disciplinare.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto ;
Visto il ricorso , proposto in data -OMISSIS-;
Vista la memoria di replica del ricorrente , redatta in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il luogotenente in congedo -OMISSIS- impugna per l'annullamento la sanzione disciplinare di -OMISSIS- con la motivazione:

-" …citato a comparire quale teste in tribunale, giustificava la propria assenza scrivendo direttamente all'autorità giudiziaria in luogo del superiore diretto. Alla richiesta di informazioni sul fatto, replicava in maniera non adeguata nel tratto".

Di seguito, le circostanze anteriori al procedimento:

-il luogotenente, odierno ricorrente, citato a comparire quale teste in un procedimento penale presso il -OMISSIS-, inviava direttamente all'autorità giudiziaria competente comunicazione di impossibilità di presenziare all'udienza attesa la necessità di portare il proprio cane ad una clinica veterinaria causa forti dolori.

Richiesto di fornire chiarimenti dal comandante della -OMISSIS-, il ricorrente rispondeva, con lettera in data -OMISSIS-, in maniera definita dall'amministrazione come indicato nella sopra riportata motivazione del provvedimento impugnato, e come " insofferente " nella relazione ministeriale.

Il superiore, destinatario della risposta, avviava un procedimento disciplinare, che chiudeva il successivo -OMISSIS- con la sanzione oggetto del ricorso.

In data -OMISSIS- il ricorso gerarchico nel frattempo presentato dall'odierno ricorrente ( data della presentazione ,-OMISSIS-) ,con motivazioni analoghe alle motivazioni del provvedimento iniziale e lacunose.

Con l'odierno ricorso si chiede l'annullamento della sanzione disciplinare, per le contraddizioni e le imprecisioni nell'accertamento dei fatti.

CONSIDERATO:

Segnala in via preliminare la Sezione la presenza in atti del documento di replica del ricorrente (datato -OMISSIS-) alla relazione introduttiva trasmessa allo stesso dal ministero.

Controdeduce ai motivi del ricorso l'amministrazione, eccependo in primo luogo eccezione di inammissibilità, che la Sezione non reputa di prendere in considerazione; in via subordinata, sostenendo l'infondatezza del ricorso .

Esaminato il citato documento di replica, la Sezione ritiene di sospendere la trattazione dell'atto di gravame sulla base dei sottoindicati contenuti dello stesso, ai quali l'amministrazione resistente è chiamata a controdedurre con una integrazione della relazione introduttiva:

- il ricorrente espone essere " prassi usuale" che i comandanti di stazione riferissero direttamente all'A.G. circa l'impossibilità di presenziare ad eventuali udienze penali alle quali fossero convocati;

- la norma detta che il comandante di reparto giustifica all'autorità giudiziaria l'omessa presentazione di un militare all'udienza cui lo stesso sia chiamato a presenziare: la stazione carabinieri è un reparto, al cui comando, nel caso in esame, si trovava lo stesso ricorrente;

- la sanzione è giudicata sproporzionata alla gravità del fatto, se provato

P.Q.M.
Sospende la trattazione del ricorso nei termini di cui in motivazioni.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di soggetti coinvolti comunque nel procedimento ., manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Mauro Zampini Paolo De Ioanna




IL SEGRETARIO
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Re: Testimonianza

Messaggio da panorama »

Per chiarezza dell'argomento ai meno pratici.
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per i colleghi CC. in servizio, giusto per notizia per coloro che sono in malattia, devono fare riferimento all'art. 61 pag. 39 del R.G.A. che prescrive:

I militari citati a comparire quali testi davanti all'autorità giudiziaria debbono:

- darne immediato avviso ai diretti superiori gerarchici da cui dipendono;

OMISSIS.

"In caso di malattia o di altri legittimi impedimenti, il superiore diretto ne informa subito l'autorità giudiziaria che ha inviato la citazione".
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Re: Testimonianza

Messaggio da panorama »

sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701345 - Public 2017-06-12 -

-Numero 01345/2017 e data 08/06/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 maggio 2017

NUMERO AFFARE 00844/2013

OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da X. C., avverso la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 2;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 358960 del 25 settembre 2012 con la quale il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota, in data 11 marzo 2013, con la quale l’Amministrazione ha comunicato di aver portato a conoscenza dell’interessato la relazione ministeriale ed ha precisato che il ricorrente non ha fatto pervenire alcuna memoria di replica.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;

1.- X. C., maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento con il quale, in data 15 febbraio 2011, gli è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due.

2.- Il provvedimento disciplinare è stato irrogato per aver il militare, in qualità di Comandante della Stazione Carabinieri di OMISSIS, attestato falsamente di essersi recato in missione per testimonianza presso il Tribunale di Alessandria, partendo alle 7,30 da OMISSIS e facendo rientro nella medesima località alle 14.00 successive, e per aver indicato, sullo specchio riepilogativo dello straordinario e sul modello di riepilogo mensile, di aver effettuato, per quella giornata, due ore aggiuntive di lavoro straordinario, inducendo in errore l’Amministrazione circa il compenso da liquidargli a titolo di missione e di lavoro straordinario.

3.- Il signor C.. ha sostenuto nel suo ricorso che la sanzione irrogata è illegittima perché presenta vistosi elementi di travisamento dei fatti.

In particolare, il signor C.. ha sostenuto che sul memoriale del servizio giornaliero e sul foglio di viaggio non risultava una sua dichiarazione che faceva riferimento alla partenza e al ritorno da OMISSIS ed ha inoltre sostenuto di non aver ottenuto e di non aver richiesto alcuna indennità di missione maggiorata per il viaggio in questione.

Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata, comunque sproporzionata rispetto alla oggettiva rilevanza dei fatti.

4.- Al riguardo, si deve osservare che la vicenda che ha determinato l’irrogazione della contestata sanzione disciplinare è stato oggetto di un giudizio penale all’esito del quale il signor C.. è stato condannato, con sentenza del Tribunale di OMISSIS del 14 aprile 2008, alla pena di mesi sei di reclusione perché riconosciuto colpevole per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici continuata e truffa. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. ….. del 3 maggio 2010, nel ragionamento probatorio, con la sostituzione alla pena detentiva della sanzione pecuniaria di € 6.840,00, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Era, infatti, risultato che il signor C.. aveva dichiarato di essere partito, per recarsi a testimoniare presso il Tribunale di Alessandria, da OMISSIS (dove prestava servizio) alle ore 7,30 del 20 luglio 2004 e di essere ripartito da Alessandria alle ore 13, con rientro a OMISSIS alle ore 14, con una missione di complessive 6,30 ore (di cui 2,15 ore di viaggio), mentre in realtà era partito da OMISSIS, dove ancora fruiva dell’alloggio in caserma, verso le ore 8,30 del 20 luglio e vi aveva fatto ritorno verso le 12,30.

5.- Come correttamente ha rilevato l’Amministrazione nella sua relazione, tale sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

6.- In conseguenza, si deve ritenere del tutto irrilevante la non corretta indicazione, nel decreto impugnato, della località (OMISSIS) dalla quale il maresciallo C.. aveva falsamente dichiarato di essere partito per recarsi a testimoniare presso il Tribunale di Alessandria, poiché, come accertato nel giudizio penale, il maresciallo C.. aveva falsamente dichiarato di essere partito da OMISSIS dove prestava servizio (e di avervi fatto ritorno), con la falsa indicazione degli orari degli spostamenti effettuati, rilevanti anche ai fini del calcolo dell’indennità di missione e del lavoro straordinario.

7.- Né la sanzione disciplinare inflitta risulta manifestamente sproporzionata in relazione ai fatti oggetto del giudizio penale e del conseguente provvedimento disciplinare.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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