art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
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dib0231
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Buonasera per tutti allego la prima e la seconda sentenza, emessa per lo stesso caso, dalla Corte dei Conti Abruzzo. Inoltre per i colleghi che come me che sono stati riformati ricordo che deveno essere applicati i benefici dell'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 aprile 1997 (Ausiliaria). Inoltre a proposito del mio ricorso l'avvocato Vitelli Massimo, di Teramo, a cui ho dato il mandato, ha provveduto a depositare questa settimana il ricorso alla competente Corte dei Conti. Ora aspettiamo l'evolversi. Se qualcuno ha il recapito del maresciallo Berti dei CC può comunicarmelo per cortesia? Volevo chiedergli alcune notizie. Se qualcuno volesse informarsi di persona può provare a contattare me in MP oppure direttamente l'avvocato Vitelli a questi contatti e-mail: massimovitelli@alice.it; oppure: massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it; o presso il suo studio: 0861 211107 Via Fonte Regina 23 Teramo. Teniamoci aggiornati sugli sviluppi, un saluto.
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dib0231
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Buona domenica a tutti. Sembra che se ne siano accorti anche quelli del cobar e hanno presentato istanza al coge. Ho trovato il file allegato su una analoga discussione sui post dei C. C.. Come già detto ho presentato il ricorso alla Corte dei conti anche per l'art. 3 comma . Ci aggiorniamo. Intanto il 12 c.m. c'è il giudizio presso Firenze del ricorso del m.lo Berti dei C.C.
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Massimo Vitelli
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
dib0231 ha scritto:Buona domenica a tutti. Sembra che se ne siano accorti anche quelli del cobar e hanno presentato istanza al coge. Ho trovato il file allegato su una analoga discussione sui post dei C. C.. Come già detto ho presentato il ricorso alla Corte dei conti anche per l'art. 3 comma . Ci aggiorniamo. Intanto il 12 c.m. c'è il giudizio presso Firenze del ricorso del m.lo Berti dei C.C.
============== Allora, la causa BERTI è stata rinviata al 20 luglio 2017, su richiesta dell'INPS, per ragioni meramente processuali e non di merito. Le sensazioni del Collega che assiste BERTI sono molto positive (per una serie di considerazioni su cui non è proprio il caso di dilungarsi) ed anche le mie sulla specifica vicenda.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Ancora la tirano per le lunghe....avv. Massimo Vitelli ha scritto:dib0231 ha scritto:Buona domenica a tutti. Sembra che se ne siano accorti anche quelli del cobar e hanno presentato istanza al coge. Ho trovato il file allegato su una analoga discussione sui post dei C. C.. Come già detto ho presentato il ricorso alla Corte dei conti anche per l'art. 3 comma . Ci aggiorniamo. Intanto il 12 c.m. c'è il giudizio presso Firenze del ricorso del m.lo Berti dei C.C.
============== Allora, la causa BERTI è stata rinviata al 20 luglio 2017, su richiesta dell'INPS, per ragioni meramente processuali e non di merito. Le sensazioni del Collega che assiste BERTI sono molto positive (per una serie di considerazioni su cui non è proprio il caso di dilungarsi) ed anche le mie sulla specifica vicenda.
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- luiscypher
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Vi state sbagliando, perché ho la nota esplicativa dell'INPS : in pratica, viene calcolata la base del 44% qualora si cessi dal servizio con un'anzianità da 15 anni e 4 mesi e fino ad un massimo di 20 anni! Per fare un esempio, se si viene riformati con un'anzianità di 19 anni di servizio ed al 31.12.1995 ci si trovava nel sistema retributivo, viene applicata la base pensionistica del 44%. Invece, per anzianità superiori ai 20 anni, si applica il coefficiente del 35,60% per tutti!
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dib0231
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
luiscypher ha scritto:Vi state sbagliando, perché ho la nota esplicativa dell'INPS : in pratica, viene calcolata la base del 44% qualora si cessi dal servizio con un'anzianità da 15 anni e 4 mesi e fino ad un massimo di 20 anni! Per fare un esempio, se si viene riformati con un'anzianità di 19 anni di servizio ed al 31.12.1995 ci si trovava nel sistema retributivo, viene applicata la base pensionistica del 44%. Invece, per anzianità superiori ai 20 anni, si applica il coefficiente del 35,60% per tutti!
Buonasera, a mio modesto parere una nota esplicativa è inferiore (giuridicamente parlando) ad una circolare, che a sua volta è di gran lunga inferiore ad una norma di legge. Dunque se anche tu hai fatto o fai parte di una FF.PP. conosci bene la gerarchia legislativa. Comunque sia ho notato che sei di Teramo, approfittane per fare quattro chiacchiere con l'Avv. Massimo Vitelli che è un tuo concittadino. Saluti.
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JESSICA1995
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
La nota esplicativa non è Legge che l'INPS interpreta per suo tornaconto e mai a favore dell'interessato. L'articolo 54 è chiarissimo e lo devono applicare a chi spetta. l'INPS parla nella nota di 15 anni e 4 Mesi e in quale articolo di Legge sta' scritto ? Si alza la mattina un dirigente e forma a suo piacimento una nota. Mi auguro che la Corte dei Conti chiarisca tutto.
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Massimo Vitelli
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
===================luiscypher ha scritto:Vi state sbagliando, perché ho la nota esplicativa dell'INPS : in pratica, viene calcolata la base del 44% qualora si cessi dal servizio con un'anzianità da 15 anni e 4 mesi e fino ad un massimo di 20 anni! Per fare un esempio, se si viene riformati con un'anzianità di 19 anni di servizio ed al 31.12.1995 ci si trovava nel sistema retributivo, viene applicata la base pensionistica del 44%. Invece, per anzianità superiori ai 20 anni, si applica il coefficiente del 35,60% per tutti!
Salve. La posizione dell'INPS e le sue (invariate) circolari esplicative sono note da tempo, ne troverai agevolmente conferma anche in tutto il lunghissimo dibattito di contestazione intervenuto fino ad oggi presso l'intero forum.
La tesi dell'Istituto merita una qualche adesione, purtroppo, solo nella parte in cui si rivolge ad ex PolStato e PolPen, in quanto per gli stessi non vi è dubbio che sia stato espressamente richiamato l'art.6, L. 1543/63 (che prevede il 44% solo dopo 20 anni) e non già l'art.54, T.U. n.1092/1973. Trattasi comunque di una diversità di trattamento ingiustificata rispetto ai "militari".
Senza tornare ancora sui tantissimi motivi di NON CONDIVISIONE PER I MILITARI di quanto affermato negativamente dalle controparti pubbliche, Ti suggerisco peraltro di leggere con attenzione l'art.54 in parola e potrai verificare che, oltre a non prevedere affatto una cessazione dal servizio per soli riformati, la norma in parola stabilisce diverse aliquote in successione, ricomprendendo esaustivamente una intera carriera militare senza ipotesi "a compartimenti stagni" !!! Da 15 a 20 anni il 44% e, successivamente, il 3,60% annuo (per Forze dell'Ordine) fino ad un massimo dell'80%: tali aliquote di rendimento ex art.54 sono certamente da considerare vigenti pro rata fino a tutto il 31/12/1997, come confermato altresì di recente dall'art.1867 Codice Militare, d. lgs. n.66/2010.
Per di più, nessuna norma afferma che per le aliquote in discussione sempre in ordine ai MILITARI debbano essere utilizzate quelle previste dall'art.44 T.U. per i CIVILI, così come pervicacemente e senza alcuna spiegazione (tantomeno convincente) avviene ancora oggi.
Cordialità
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Si, in realtà sono un ex appartenente alla polizia di stato, in pensione da due mesi... Contatterò l'avvocato Vitelli per capire alcune cose...per esempio per quale motivo noi della polizia di stato siamo stati stralciati dai parametri previsti dall'art 54 della legge 1092/1973...non è vero che siamo un corpo a statuto speciale, bensì militarmente organizzato! Parlo con l'avvocato Vitelli e se del caso farò ricorso! Grazie per il consiglio...
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dib0231
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Giusto, hai ragione, e, vedrai che l'avvocato ha già approfondito questo argomento. Le tue tesi non sono fuori luogo, ma la mia paura e che in questo stato ognuno si coltiva il suo orticello a modo suo, non esiste un unico vademecum.luiscypher ha scritto:Si, in realtà sono un ex appartenente alla polizia di stato, in pensione da due mesi... Contatterò l'avvocato Vitelli per capire alcune cose...per esempio per quale motivo noi della polizia di stato siamo stati stralciati dai parametri previsti dall'art 54 della legge 1092/1973...non è vero che siamo un corpo a statuto speciale, bensì militarmente organizzato! Parlo con l'avvocato Vitelli e se del caso farò ricorso! Grazie per il consiglio...
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Ho parlato telefonicamente con l'avvocato Vitelli e mi ha precisato alcune cose: intanto, io provengo dal disciolto corpo delle guardie di p.s.,quindi si applica la vecchia normativa, cosa che non ha fatto l'inps...comunque vedrò quando mi arriva il decreto di pensione...
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
In che senso? Io ad es provengono dal disciolto corpo degli agenti di custodia come molti. Ti riferisci al pregresso status militare?
- luiscypher
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Si mixmax, mi riferisco al pregresso militare, atteso che mi sono arruolato prima del 25.6.82 e quindi provengo dal disciolto corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza...
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Grazie. Però leggendo il forum pare che a nessuno venga calcolata la pensione con il 54...
Anch'io attendo pensione poi vedrò.
Anch'io attendo pensione poi vedrò.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Mixmax ha centrato l'obiettivo, se questo art.54 non viene riconosciuto ai militari, presumere che venga riconosciuTo agli appartenenti di un corpo civile dello stato è un controsenso.mixmax ha scritto:Grazie. Però leggendo il forum pare che a nessuno venga calcolata la pensione con il 54...
Anch'io attendo pensione poi vedrò.
A parer mio( che vale poco), dovreste prima aspettare che venga riconosciuto ai naturali aventi diritto.
Poi Successivamente cercare i tecnicismi giuridici per avere stessi diritti delle polizie ad ordinamento militare.
Poi se conoscete dei legali che sono sicuri di tale riconoscimenTo, PROVATECI.
Un saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!


