===la matematica non è un ipotesiavv. Massimo Vitelli ha scritto:=======. Molto bene, questa è già una prima ipotesi...........!lucky341 ha scritto:credo di aver capito il suo ragionamentoIl 44% tout court può essere concesso solo con la piena ed esclusiva affermazione del disposto dell'art.54, comma 1. Questo principio giuridico PUO' E DEVE ESCLUDERE TUTTI GLI ALTRI, DAL MOMENTO CHE SI CONTROVERTE SU PERIODI DI SERVIZI UTILI CHE VANNO DA 15 A 20 ANNI
Aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/ 1995 A17,M8 percentuale del 44% (art.54 comma 1 del TU);
A. Aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992_A14 pecentuale dello 41,02 pari al 2,93% ogni anno; tutto sbagliato
B. Aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al 12,98 %,
per l'aliquota solo quota A non si può applicare il'art 54 comma 9 poichè riservato ai casi di CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA SENZA AVER RAGGIUNTO LA ANZIANITA PREVISTA DAL 1 COMMA OSSIA MINIMO I 15 ANNI
Attendiamo ANGRI62, LINO, GINO59.........,,,,,
l'aliquota al 95 del 44% darebbe sulla seconda quota della pensione un incremento maggiore in virtù della differenza maggiore tra l'aliquota maturata al 92 con quella venutasi a creare con l'art. 54 cioè il 44%
un altro incremento si ha sugli scatti che verrebbero determinati al 44%.
es. al 95 per chi si fosse arruolato al 1 gennaio 81 avrebbe al 95 un 0,4025% al 92 un 0,33444 con una differenza tra i due di 0,06806. con il 44% la seconda quota della pensione sarebbe più alta del 3,75% circa
con una retribuzione media di €35605,03 al posto dei 2423,28 si avrebbe un incremento di 1335,19 - netti in tasca sono 80 euro circa al mese.