ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
-
- Sostenitore
- Messaggi: 143
- Iscritto il: lun gen 21, 2013 10:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
Con gli "abbuoni" 1/2; 1/3; 1/5 che dipendono da dove eri a fare servizio es. confine, imbarcato,ambasciate ecc fino ad un massimo di 5 AA
comunque se cerchi nel forum trovi tutto
Buone feste
comunque se cerchi nel forum trovi tutto
Buone feste
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
STATE SCRIVENDO A DX E SX, MA NON AVETE ANCORA CAPITO IL PROBLEMA-Klaine1964 ha scritto:Con gli "abbuoni" 1/2; 1/3; 1/5 che dipendono da dove eri a fare servizio es. confine, imbarcato,ambasciate ecc fino ad un massimo di 5 AA
comunque se cerchi nel forum trovi tutto
Buone feste
QUEL BRIGADIERE CHE HA FATTO RICORSO- E PER IL MOTIVO CHE LUI ESSENDO STATO RIFORMATO NEL 2013,SENZA AVER CONSEGUITO LA PERCENTUALE PENSIONABILE DELL'80%-
lA SUA AMMINISTRAZIONE O inps, ha calcolato i suo coefficiente del 1.80 % dopo il 15 anno di servizio e non il 3.60 %-e comunque con 20 anni l'aliquota non poteva superare il 44%-
In quanto l'inps o la sua amministrazione gli hanno fatto il calcolo come dipendente civile non calcolando la sua pensione in base all'art.54 del D.P.R. 1092/1973-
Per cui tutti vostri prospetti allegati sono stati tutti fatti correttamente-
Se fosse un errore in generale, si sarebbe saputo dal 2010 ,da quando l'inps ha preso in mano anche le pensioni militari-
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
===non hai capito il problema, l'1,80 è giusto, non si applica il 3,60 se non superi i 20 anni.ciro49 ha scritto:STATE SCRIVENDO A DX E SX, MA NON AVETE ANCORA CAPITO IL PROBLEMA-Klaine1964 ha scritto:Con gli "abbuoni" 1/2; 1/3; 1/5 che dipendono da dove eri a fare servizio es. confine, imbarcato,ambasciate ecc fino ad un massimo di 5 AA
comunque se cerchi nel forum trovi tutto
Buone feste
QUEL BRIGADIERE CHE HA FATTO RICORSO- E PER IL MOTIVO CHE LUI ESSENDO STATO RIFORMATO NEL 2013,SENZA AVER CONSEGUITO LA PERCENTUALE PENSIONABILE DELL'80%-
lA SUA AMMINISTRAZIONE O inps, ha calcolato i suo coefficiente del 1.80 % dopo il 15 anno di servizio e non il 3.60 %-e comunque con 20 anni l'aliquota non poteva superare il 44%-
In quanto l'inps o la sua amministrazione gli hanno fatto il calcolo come dipendente civile non calcolando la sua pensione in base all'art.54 del D.P.R. 1092/1973-
Per cui tutti vostri prospetti allegati sono stati tutti fatti correttamente-
Se fosse un errore in generale, si sarebbe saputo dal 2010 ,da quando l'inps ha preso in mano anche le pensioni militari-
la discussione verte sul fatto che anche avendo solo 15 anni ti spetta il 44% è questo il motivo del ricorso (se fosse vero) in base all'art 54 della legge menzionata e non dell'art. 44 della stessa legge.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Zenmonk ha scritto:La risposta è SÌ: dl165/97 art4 appare al riquadro 9 sotto la voce MBP.giovanni53 ha scritto:Gent. Ciro,ciro49 ha scritto:Con tutte queste dtermine di pensioni che avete postato ,ho notato che nessuna porta la maggiorazione del 18 % sulla pensione calcolo da effettuare solo sulla parte stipendiale-
Io su i vari decreti di pensione e ne ho avuto 5 tutti in modifica positiva riporta la maggiorazione del 18 %-
in quanto su assegno di funzione indennità integrativa speciale e base pensionabile non va calcolato-
la maggiorazione del 18% non appare sulla determina INPS perchè se ne occupano i ns enti Ammin.vi ad effettuare il calcolo della maggiorazione della base contributiva pensionabile e quindi a comunicarla col PA04 o come si chiami, all'INPS che poi inserisce questa cifra così come è stata comunicata nella determina SM5007....A prova di ciò allego stralcio del calcolo della mia maggiorazione del 18% per le voci stipendiali previste dalla legge come tu giustamente hai detto (evidenziate con l'asterisco) fatta dal mio Ammin.vo e la cifra maggiorata totale cioè i 39.219,91€ sono poi apparsi magicamente 4 mesi dopo sulla determina che mi ha spedito l'INPS alla voce Retribuzione Pensionabile alla cessazione nella casella 1) - la differenza di 4 centesimi è dovuta ad un arrotondamento della vacanza contrattuale detta anche elemento provvisorio -
X ZENMONK
Nella sezione MBP probab c'è il beneficio dei 6 scatti.... appare da qualche parte " DL165/97 ART 4 " ??
MAGG 18%.gif
Detto ciò quindi MBP consiste solo nei 6 scatti...e il 18% che diceva Ciro dove sta? NON C'È???
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
Il problema sarebbe che non che si erano sbagliti a fare i conteggi a quel collega in pensione, si sono proprio dimenticati chi che sia sia i quella legge.. cmq ogià avv.ti mio avvocato..buona botte
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
P.s. dimenticati per tutti anno 2011 2013..mah
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Questa sentenza più o meno tratta sempre l'art.54, il collega ha perso la causa, ed ha ricorso in appello-
Sent. n. 158/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 29462 del registro di Segreteria proposto con ricorso, depositato in data 23/1/2013, presentato , da V:M, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dagli Avv.ti Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) e Marco Barbieri del Foro di Venezia (C.F. BRB MRC 68C14 L736D), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Dolo (VE), Via V. Veneto, n. 17, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero telefax 049/8764265 e ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it e marco.barbieri@venezia.pecavvocati.it
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco, n. 63;
I.N.P.S. – Gestione ex I.N.P.D.A.D. – Ufficio Provinciale di Padova, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Padova, Via D. Delù, n. 3/5, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP 71R13 G224G, in forza di procura ad lites, rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 77882, rogito 19525, del 16.02.2012, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio dei difensori, l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l'indirizzo di posta elettronica filippo.doni@inps.it;
avverso e per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1201/12 del 18.09.2012 emesso dal Ministero dell'Interno relativo alla posizione pensionistica iscritta al n. 11531588, con il quale è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la pensione privilegiata in applicazione dell'art. 65, comma 2, del T.U. n. 1092/1973 (doc 1), nella parte in cui è stata attribuita la pensione privilegiata e, conseguentemente, rideterminata e ridotta la precedente aliquota complessiva della pensione ordinaria riconosciuta, dall’80% al 69,20%, omessa l’applicazione di un decimo di aumento in ragione del diritto alla pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67,co. 4, del T.U. n. 1092/1973; oltreché per l’accertamento di tale diritto alla maggiorazione della base pensionabile, secondo i criteri stabiliti dall’art. 54 del predetto T.U., così com’era stata correttamente determinata con Decreto del Prefetto di Venezia n. 136/08 del 17/11/2009;
Letti ed esaminati l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione e i documenti contenuti nel fascicolo processuale d’ufficio;
Uditi, all’udienza del 13 maggio 2014, celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Cristina Guarino, l’avv. Giovanni Attilio De Martin, per il ricorrente, e l’avv. Filippo Doni, coadiuvato dal dott. Mauro Dal Corso, per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente dott. M. già appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. col grado di Allievo guardia di P.S. dal 15/10/1979 al 24/6/1982, poi inquadrato nel ruolo degli Ispettori dall’1/3/1983 a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma n. 121 del 1981, deduceva di aver proseguito la sua carriera fino al superamento del concorso ed alla nomina di Commissario Capo, qualifica rivestita dal 21/10/2002 al collocamento a riposo, avvenuto il 2/2/2005 per fisica inabilità.
Orbene, richiamandosi integralmente a quanto contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, con successiva memoria difensiva depositata il 28/3/2014 ha ulteriormente dedotto e precisato le sue conclusioni ritenendo, sostanzialmente, che il decreto di riconoscimento della pensione privilegiata e conseguente rideterminazione della pensione ordinaria definitiva odiernamente impugnato fosse affetto da illegittimità per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del T.U. n.1092/1973 con particolare riferimento agli artt. 52, 53, 54, 65 e 67, nella parte in cui non riconosce, al pari della ritenuta pacifica giurisprudenza citata (Sez. III Centr. App., n. 284/2003, Sez. Giur. Lazio, n. 194/2010 ed altre) alla sua posizione pensionistica l’applicazione del regime giuridico previsto dall’art. 54 del citato D.P.R., che riguarda i cc.d.d “militari ed equiparati”, anziché il deteriore regime, come preteso dal Ministero, contenuto nell’art. 44 riguardante, invece, gli impiegati cc.dd.”civili” dello Stato.
Invocava, infine (v.pag. 4 della memoria difensiva) l’applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 54 che non consentirebbe un trattamento meno favorevole liquidato sulla base di una diversa aliquota di rendimento non potendo in ogni caso la pensione spettante essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
L’I.N.P.S. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 26/3/2014 contestando l’assunto del ricorrente con articolate ricostruzioni fattuali e argomentazioni giuridiche, concludendo: in via preliminare, per la declaratoria di inammissibile del ricorso per difetto di previa istanza amministrativa sul punto della riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata; nel merito, per il rigetto della domanda del ricorrente, in quanto infondata, atteso ilo chiaro portato normativo che assoggetta al regime degli impiegati civili il trattamento pensionistico ordinario dei commissari di P.S.; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare prescritti i maggiori ratei antecedenti il quinquennio dalla data di presentazione della domanda, con spese ed onorari di lite rifusi.
Parimenti, in giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria depositata il 12/3/2014, che ha rivendicato la legittimità del suo operato dal momento che Il Dott. M- già appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia", è stato inquadrato “a tutti gli effetti” nei ruoli civili della Polizia di Stato con la qualifica di "Agente", permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S .e, successivamente, nominato dal 21.1.2002 e confermato dal 21.10.2002 nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo" che ha rivestito fino alla data del collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità, per cui non possono trovare applicazione gli invocati artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73 ai fini della determinazione del suo trattamento pensionistico, assoggettato al regime dell’art. 44 del TU n. 1092/73.
Ciò nondimeno, ha precisato che per la determinazione della pensione “normale” da applicare, in sede di attribuzione, con l’impugnato D.M. n. 1201112 del 18.09.2012 è stato applicato il trattamento più favorevole all’interessato, vale a dire quello determinato in applicazione dell'art. 65/2°co. (ipotesi 2 all.) rispetto alla pensione privilegiata determinata ai sensi dell'invocato art. 67/4°co. (ord. + 1/10), ponendo a confronto le risultanze delle singole liquidazioni e riliquidazioni della pensione privilegiata che sarebbe diversamente spettata, non avendo il ricorrente raggiunto il massimo dei 40 anni di anzianità di servizio utile per pensione, concludendo, in via preliminare, per la prescrizione quinquennale dei ratei di pagamento maturati e non riscossi e, nel merito, per l’infondatezza del ricorso ed il suo conseguente rigetto, con compensazione delle spese di giudizio.
All’odierna udienza pubblica di discussione l’Avv. De Martin, per il ricorrente, riportandosi a quanto già asserito negli atti difensivi circa l’erronea applicazione della legge, ha richiamato a sostegno decisioni di questa Corte (Sez. Puglia, n. 76/2014) e della Corte Costituzionale (sent., n. 275/1976), confermando, su apposita richiesta rivolta dal giudice, l’assenza di qualsiasi contestazione sul criterio di calcolo di liquidazione del trattamento effettuato dal Ministero; mentre, l’Avv. Domi, per l’INPS, ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando il contenuto del propri atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale (comb. disp. artt. 187, co. 3, e 276, co. 2, c.p.c.), deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per carenza di previa presentazione dell’istanza amministrativa.
In disparte dall’elaborazione giurisprudenziale - che limitava, inoltre, l’orientamento interpretativo sulla necessità della previa istanza – cui ricollegare l’ammissibilità del ricorso - escludendola nell’ipotesi in cui il decreto di pensione era immediatamente lesivo del diritto del ricorrente, identificandosi con esso, per ciò, il provvedimento da impugnare, non necessitante di nuova valutazione amministrativa e integrante il requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 71, lett. b), R.D. n.1038/1933 <<...nel caso di provvedimento definitivo di pensione ritualmente impugnato e censurato in tutto o in parte, non necessita alcuna pronuncia in via amministrativa>> (Corte dei conti, Sez. 3^, sent. n. 218, del 1° luglio 2002, id. sent. n. 237, del 14 aprile 2004, id. n. 751, del 16 novembre 2012, id. 826, del 19 dicembre 2012) - nella fattispecie concreta si versa nel caso di impugnazione proposta avverso un provvedimento definitivo emesso dal Ministero dell’Interno a conclusione del procedimento intrapreso su propria iniziativa o d'ufficio ed in sede di autotutela c.d. decisoria, quale legittima espressione del potere amministrativo finalizzata a correggere o emendare gli atti e i provvedimenti amministrativi inficiati da illegittimità o mera inopportunità, come chiarito dall’Amministrazione nella comparsa di costituzione, per cui non ricorre nessuna necessità di preventiva istanza amministrativa del ricorrente intesa ad ottenere una nuova pronuncia sul punto finalizzata a deflazionare il contenzioso pensionistico (conforme, per tutte, Sez. I Giur. Centr. App., n. 221/2013/A).
Nel merito, tuttavia, il ricorso si rivela non meritevole di accoglimento perché infondato.
Ripercorrendo, breviter, i fatti di causa emerge che il Ministero dell’Interno – Dipartimento delle Pubblica Sicurezza – S.T.P.P. – Divisione 1^ - riesaminata l’attività istruttoria compiuta in seno al procedimento che ha condotto all’attribuzione in suo favore dell’assegno privilegiato di 8^ ctg., a decorrere dal 2/2/2005 per anni quattro fino all’1/2/2009, riliquidato, e, successivamente, dal 2/2/2009, per rinnovo, della pensione privilegiata di pari categoria “vitalizia” solamente per una delle patologie lamentate, ha constatato che il Decreto Prefettizio n. 136/0B del 17.11.2009 emesso dall'UTG-Prefettura di Venezia (AlI. I) presentava un'anomalia circa la determinazione della misura percentuale dell'aliquota complessiva di pensionabilità applicata nei limiti dell’80%, nella fase di liquidazione e riliquidazione della pensione ordinaria, determinata secondo le cc.dd. “norme militari” (art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973), anziché di quelle cc.dd. “civili” contenute nell'art. 44 del medesimo D.P.R., previste per i "trattamenti di quiescenza riguardanti il personale civile” e di cui è stato ritenuto destinatario il Dott. M, quale funzionario della Polizia di Stato.
Pertanto, come si desume agevolmente dalla scrittura difensiva preparatoria della parte resistente, con nota ministeriale n. 333/HI 41901A del 03.09.2012 (AlI. 2) ha invitato l'UTG di Venezia a voler valutare le sue considerazioni ed a, eventualmente, riesaminare il D.P. n. 136/0B del 17.11.2009, anche alla luce del disposto di cui all'art. 112 del DPR n. 1092173 la quale, condividendo le valutazioni espresse e sulla base del prospetto teorico emesso per economicità di gestione e speditezza amministrativa di cui al prot. n. 0025037 del 03.09.20]2 (AlI. 3), ha ricalcolato la misura percentuale dell'aliquota complessiva di pensionabilità fissandola al 69,20%, quale prodotto risultante dall’applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 1,80% per i 34 anni di servizio utile prestato dall’interessato il quale non aveva, pertanto, raggiunto il tetto massimo contributivo dei 40 anni previsto per i funzionari della Polizia di Stato; con la conseguente ed ineludibile rideterminazione della pensione ordinaria o normale.
Pertanto, come letteralmente precisato nella memoria difensiva del ricorrente versata in atti il 28/3/2014 (cfr. pag. 2) il punto centrale della controversia, riguarda unicamente l’accertamento delle norme pensionistiche applicabili in proposito, così delimitando il c.d. thema decidendum.
In proposito si osserva che Il Dott., come in parte accennato in narrativa, ancorché provenga dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia" dal 15.10.1979 al 24.06.1982, a decorrere dal 25.06.1982 è stato inquadrato nei ruoli cc.d. "civili" della Polizia di Stato, con la qualifica di "Agente" permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. allorquando, risultando vincitore di concorso, è stato nominato Commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 21.01.2002, e, dal 21.10.2002, confermato nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo", incarico rivestito fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità.
Pertanto, il Dott. M. in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., per cui, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria o normale, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare", bensì il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.
E’ pacifico che nel regime pensionistico dei dipendenti statali (D.P.R. n.1092/1973) la pensione privilegiata del personale civile presuppone un’infermità dipendente da causa di servizio, l’ascrivibilità della stessa alla tabella A del D.P.R.834/1981 e l’inidoneità al servizio del dipendente (art. 64), mentre per il personale militare non è richiesto il terzo presupposto (art. 67) ed è ammesso un assegno temporaneo rinnovabile (art. 68); come è altrettanto pacifico che il personale dei corpi “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge, come accade, ad esempio, nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L 20/11/1987,n. 472, per la Polizia di Stato (per tutte, Sez. T.T.A – Sede di Trento – n. 57/2009 e n. 1/2010).
Ciò nonostante, non bisogna confondere che la disposizione appena riportata e che consente tale applicazione ed equiparazione - richiamata puntualmente dalla difesa del ricorrente a sostegno della sua richiesta giudiziale citando, in proposito, numerosa ed adesiva giurisprudenza di merito regionale di questa Corte (per tutte, Sez. Giur. Lazio, n. 194 del 2010) – rileva, attesa la perspicua opzione esegetica, “ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata”.
Giova anche ricordare, per completezza espositiva, che la giurisprudenza pensionistica pubblica si è espressa nel senso di ritenere che al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non espressamente previsto dalla L. 121 dell’1/4/81, si applicano, in quanto compatibili, sia le norme relative agli impiegati civili dello Stato” (Sez. Lazio, n.. 2398/2006 del 2/11/2006 e n. 2398/06 del 2/11/2006) sia, “ove più favorevoli”, le norme relative al personale militare (Sez., III Centr. App., n. 267/2004).
Orbene, nel caso in esame e ferma restando l’applicazione del regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato di cui all’art. 44 del T.U., il giudicante ritiene che l’Amministrazione dell’Interno, poiché il ricorrente non ha raggiunto il massimo dei 40 anni di servizio utile per la pensione previsto per i funzionari della Polizia di Stato, ai fini della successiva determinazione della pensione privilegiata si è correttamente conformata alle disposizioni previste al riguardo dall’ordinamento giuridico e, in particolare,, rispettivamente dall'art. 67/4° co. (ordinamento militare) e dall'art. 65/2° co. (ordinamento civile) del T.U. n. 1092/73, al fine di individuare la misura del trattamento privilegiato più favorevole all'interessato che, giova ripetere, rientra tra i ruoli degli impiegati civili dello Stato.
Dal confronto correttamente eseguito è risultato che il trattamento di quiescenza privilegiato più favorevole per l'interessato è quello determinato in applicazione dell’art. 65, co. 2 (ipotesi n. 2, allegata alla comparsa di costituzione in giudizio) rispetto alla pensione privilegiata determinata ai sensi dell'invocato art. 67/4° (ord. + 1/10), risultando superiore agli otto/decimi (80%) della base pensionabile la diversa ipotesi contemplata al n. 1, con riferimento all’art. 43 del T.U. Invero, è proprio la disposizione contenuta nell’art. 65,co. 4, a prevedere che “per i funzionari di pubblica sicurezza………………..il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli”.
Criterio di calcolo del trattamento effettuato, del resto, che non ha costituito nemmeno oggetto di specifica contestazione del ricorrente nell’ambito processuale, come ribadito in udienza dalla difesa del ricorrente su espressa sollecitazione del giudicante.
Conclusivamente, inconferente rispetto alla ratio decidendi si rivela il precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalla difesa del ricorrente durante l’udienza di discussione a sostegno delle proprie ragioni (Sez. Puglia, n. 76/2014) riferendosi, ex adverso, all’ipotesi di ufficiale appartenente alla Amministrazione della Difesa – Aeronautica Militare – al quale è stato legittimamente riconosciuta l’applicazione dell’aliquota del 2,25% relativamente al servizio prestato in qualità di sottufficiale, durante i primi venti anni di servizio e, successivamente, quella dell’1,80% prevista per gli ufficiali, in luogo dell’erronea unificazione dell’aliquota di rendimento nella misura inferiore applicata dall’Amministrazione, atteso l’inquadramento nei ruoli militari di quell’ufficiale e dei diversi gradi rivestiti durante il servizio complessivamente prestato (art. 54, co. 2, del T.U. citato).
Come nessun vulnus di parametri costituzionali è ragionevolmente invocabile per presunta violazione degli artt. 54 e 112 (e 118, co. 2) del T.U., secondo cui la pensione viene liquidata in base all’ultimo stipendio goduto alla data di definitiva cessazione dal servizio (C.Cost., n. 275/1976 richiamata).
E ciò in quanto la riunione in un trattamento unitario nonostante il passaggio da una carriera (militare) all’altra (civile), anche laddove si rivelasse legittima e libera opzione esercitata e voluta dall’interessato anziché imposta, non ha, nel caso di specie, prodotto comunque quella lamentata complessiva riduzione della pensione che viene neutralizzata proprio dall’aggiunta, riconosciuta dalla Consulta, del maggiore trattamento di quiescenza c.d. supplementare (purché entro il limite massimo pensionabile) in ragione del solo servizio precedente prestato come militare; servizio che, beninteso, va valutato unicamente ove “effettivo” e non certamente ipotetico.
La complessità giuridica della questione costituisce eccezionale ragione di compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2014.
Il Giudice
F.to (Dott. Gennaro Di Cecilia)
Sent. n. 158/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 29462 del registro di Segreteria proposto con ricorso, depositato in data 23/1/2013, presentato , da V:M, rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso dagli Avv.ti Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) e Marco Barbieri del Foro di Venezia (C.F. BRB MRC 68C14 L736D), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Dolo (VE), Via V. Veneto, n. 17, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero telefax 049/8764265 e ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it e marco.barbieri@venezia.pecavvocati.it
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, P.zza S. Marco, n. 63;
I.N.P.S. – Gestione ex I.N.P.D.A.D. – Ufficio Provinciale di Padova, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Padova, Via D. Delù, n. 3/5, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni, c.f. DNO FPP 71R13 G224G, in forza di procura ad lites, rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 77882, rogito 19525, del 16.02.2012, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio dei difensori, l'indirizzo di posta elettronica certificata avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it, nonché l'indirizzo di posta elettronica filippo.doni@inps.it;
avverso e per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1201/12 del 18.09.2012 emesso dal Ministero dell'Interno relativo alla posizione pensionistica iscritta al n. 11531588, con il quale è stata riconosciuta all'odierno ricorrente la pensione privilegiata in applicazione dell'art. 65, comma 2, del T.U. n. 1092/1973 (doc 1), nella parte in cui è stata attribuita la pensione privilegiata e, conseguentemente, rideterminata e ridotta la precedente aliquota complessiva della pensione ordinaria riconosciuta, dall’80% al 69,20%, omessa l’applicazione di un decimo di aumento in ragione del diritto alla pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67,co. 4, del T.U. n. 1092/1973; oltreché per l’accertamento di tale diritto alla maggiorazione della base pensionabile, secondo i criteri stabiliti dall’art. 54 del predetto T.U., così com’era stata correttamente determinata con Decreto del Prefetto di Venezia n. 136/08 del 17/11/2009;
Letti ed esaminati l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione e i documenti contenuti nel fascicolo processuale d’ufficio;
Uditi, all’udienza del 13 maggio 2014, celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Cristina Guarino, l’avv. Giovanni Attilio De Martin, per il ricorrente, e l’avv. Filippo Doni, coadiuvato dal dott. Mauro Dal Corso, per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente dott. M. già appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. col grado di Allievo guardia di P.S. dal 15/10/1979 al 24/6/1982, poi inquadrato nel ruolo degli Ispettori dall’1/3/1983 a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma n. 121 del 1981, deduceva di aver proseguito la sua carriera fino al superamento del concorso ed alla nomina di Commissario Capo, qualifica rivestita dal 21/10/2002 al collocamento a riposo, avvenuto il 2/2/2005 per fisica inabilità.
Orbene, richiamandosi integralmente a quanto contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, con successiva memoria difensiva depositata il 28/3/2014 ha ulteriormente dedotto e precisato le sue conclusioni ritenendo, sostanzialmente, che il decreto di riconoscimento della pensione privilegiata e conseguente rideterminazione della pensione ordinaria definitiva odiernamente impugnato fosse affetto da illegittimità per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del T.U. n.1092/1973 con particolare riferimento agli artt. 52, 53, 54, 65 e 67, nella parte in cui non riconosce, al pari della ritenuta pacifica giurisprudenza citata (Sez. III Centr. App., n. 284/2003, Sez. Giur. Lazio, n. 194/2010 ed altre) alla sua posizione pensionistica l’applicazione del regime giuridico previsto dall’art. 54 del citato D.P.R., che riguarda i cc.d.d “militari ed equiparati”, anziché il deteriore regime, come preteso dal Ministero, contenuto nell’art. 44 riguardante, invece, gli impiegati cc.dd.”civili” dello Stato.
Invocava, infine (v.pag. 4 della memoria difensiva) l’applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 54 che non consentirebbe un trattamento meno favorevole liquidato sulla base di una diversa aliquota di rendimento non potendo in ogni caso la pensione spettante essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
L’I.N.P.S. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 26/3/2014 contestando l’assunto del ricorrente con articolate ricostruzioni fattuali e argomentazioni giuridiche, concludendo: in via preliminare, per la declaratoria di inammissibile del ricorso per difetto di previa istanza amministrativa sul punto della riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata; nel merito, per il rigetto della domanda del ricorrente, in quanto infondata, atteso ilo chiaro portato normativo che assoggetta al regime degli impiegati civili il trattamento pensionistico ordinario dei commissari di P.S.; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dichiarare prescritti i maggiori ratei antecedenti il quinquennio dalla data di presentazione della domanda, con spese ed onorari di lite rifusi.
Parimenti, in giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria depositata il 12/3/2014, che ha rivendicato la legittimità del suo operato dal momento che Il Dott. M- già appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia", è stato inquadrato “a tutti gli effetti” nei ruoli civili della Polizia di Stato con la qualifica di "Agente", permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S .e, successivamente, nominato dal 21.1.2002 e confermato dal 21.10.2002 nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo" che ha rivestito fino alla data del collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità, per cui non possono trovare applicazione gli invocati artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73 ai fini della determinazione del suo trattamento pensionistico, assoggettato al regime dell’art. 44 del TU n. 1092/73.
Ciò nondimeno, ha precisato che per la determinazione della pensione “normale” da applicare, in sede di attribuzione, con l’impugnato D.M. n. 1201112 del 18.09.2012 è stato applicato il trattamento più favorevole all’interessato, vale a dire quello determinato in applicazione dell'art. 65/2°co. (ipotesi 2 all.) rispetto alla pensione privilegiata determinata ai sensi dell'invocato art. 67/4°co. (ord. + 1/10), ponendo a confronto le risultanze delle singole liquidazioni e riliquidazioni della pensione privilegiata che sarebbe diversamente spettata, non avendo il ricorrente raggiunto il massimo dei 40 anni di anzianità di servizio utile per pensione, concludendo, in via preliminare, per la prescrizione quinquennale dei ratei di pagamento maturati e non riscossi e, nel merito, per l’infondatezza del ricorso ed il suo conseguente rigetto, con compensazione delle spese di giudizio.
All’odierna udienza pubblica di discussione l’Avv. De Martin, per il ricorrente, riportandosi a quanto già asserito negli atti difensivi circa l’erronea applicazione della legge, ha richiamato a sostegno decisioni di questa Corte (Sez. Puglia, n. 76/2014) e della Corte Costituzionale (sent., n. 275/1976), confermando, su apposita richiesta rivolta dal giudice, l’assenza di qualsiasi contestazione sul criterio di calcolo di liquidazione del trattamento effettuato dal Ministero; mentre, l’Avv. Domi, per l’INPS, ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando il contenuto del propri atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale (comb. disp. artt. 187, co. 3, e 276, co. 2, c.p.c.), deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per carenza di previa presentazione dell’istanza amministrativa.
In disparte dall’elaborazione giurisprudenziale - che limitava, inoltre, l’orientamento interpretativo sulla necessità della previa istanza – cui ricollegare l’ammissibilità del ricorso - escludendola nell’ipotesi in cui il decreto di pensione era immediatamente lesivo del diritto del ricorrente, identificandosi con esso, per ciò, il provvedimento da impugnare, non necessitante di nuova valutazione amministrativa e integrante il requisito di ammissibilità del ricorso ex art. 71, lett. b), R.D. n.1038/1933 <<...nel caso di provvedimento definitivo di pensione ritualmente impugnato e censurato in tutto o in parte, non necessita alcuna pronuncia in via amministrativa>> (Corte dei conti, Sez. 3^, sent. n. 218, del 1° luglio 2002, id. sent. n. 237, del 14 aprile 2004, id. n. 751, del 16 novembre 2012, id. 826, del 19 dicembre 2012) - nella fattispecie concreta si versa nel caso di impugnazione proposta avverso un provvedimento definitivo emesso dal Ministero dell’Interno a conclusione del procedimento intrapreso su propria iniziativa o d'ufficio ed in sede di autotutela c.d. decisoria, quale legittima espressione del potere amministrativo finalizzata a correggere o emendare gli atti e i provvedimenti amministrativi inficiati da illegittimità o mera inopportunità, come chiarito dall’Amministrazione nella comparsa di costituzione, per cui non ricorre nessuna necessità di preventiva istanza amministrativa del ricorrente intesa ad ottenere una nuova pronuncia sul punto finalizzata a deflazionare il contenzioso pensionistico (conforme, per tutte, Sez. I Giur. Centr. App., n. 221/2013/A).
Nel merito, tuttavia, il ricorso si rivela non meritevole di accoglimento perché infondato.
Ripercorrendo, breviter, i fatti di causa emerge che il Ministero dell’Interno – Dipartimento delle Pubblica Sicurezza – S.T.P.P. – Divisione 1^ - riesaminata l’attività istruttoria compiuta in seno al procedimento che ha condotto all’attribuzione in suo favore dell’assegno privilegiato di 8^ ctg., a decorrere dal 2/2/2005 per anni quattro fino all’1/2/2009, riliquidato, e, successivamente, dal 2/2/2009, per rinnovo, della pensione privilegiata di pari categoria “vitalizia” solamente per una delle patologie lamentate, ha constatato che il Decreto Prefettizio n. 136/0B del 17.11.2009 emesso dall'UTG-Prefettura di Venezia (AlI. I) presentava un'anomalia circa la determinazione della misura percentuale dell'aliquota complessiva di pensionabilità applicata nei limiti dell’80%, nella fase di liquidazione e riliquidazione della pensione ordinaria, determinata secondo le cc.dd. “norme militari” (art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973), anziché di quelle cc.dd. “civili” contenute nell'art. 44 del medesimo D.P.R., previste per i "trattamenti di quiescenza riguardanti il personale civile” e di cui è stato ritenuto destinatario il Dott. M, quale funzionario della Polizia di Stato.
Pertanto, come si desume agevolmente dalla scrittura difensiva preparatoria della parte resistente, con nota ministeriale n. 333/HI 41901A del 03.09.2012 (AlI. 2) ha invitato l'UTG di Venezia a voler valutare le sue considerazioni ed a, eventualmente, riesaminare il D.P. n. 136/0B del 17.11.2009, anche alla luce del disposto di cui all'art. 112 del DPR n. 1092173 la quale, condividendo le valutazioni espresse e sulla base del prospetto teorico emesso per economicità di gestione e speditezza amministrativa di cui al prot. n. 0025037 del 03.09.20]2 (AlI. 3), ha ricalcolato la misura percentuale dell'aliquota complessiva di pensionabilità fissandola al 69,20%, quale prodotto risultante dall’applicazione dell’aliquota di rendimento annuo del 1,80% per i 34 anni di servizio utile prestato dall’interessato il quale non aveva, pertanto, raggiunto il tetto massimo contributivo dei 40 anni previsto per i funzionari della Polizia di Stato; con la conseguente ed ineludibile rideterminazione della pensione ordinaria o normale.
Pertanto, come letteralmente precisato nella memoria difensiva del ricorrente versata in atti il 28/3/2014 (cfr. pag. 2) il punto centrale della controversia, riguarda unicamente l’accertamento delle norme pensionistiche applicabili in proposito, così delimitando il c.d. thema decidendum.
In proposito si osserva che Il Dott., come in parte accennato in narrativa, ancorché provenga dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. con il grado di "Allievo Guardia/Guardia" dal 15.10.1979 al 24.06.1982, a decorrere dal 25.06.1982 è stato inquadrato nei ruoli cc.d. "civili" della Polizia di Stato, con la qualifica di "Agente" permanendo in detto ruolo fino alla data del 20.01.2002, con la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. allorquando, risultando vincitore di concorso, è stato nominato Commissario della Polizia di Stato a decorrere dal 21.01.2002, e, dal 21.10.2002, confermato nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato con la qualifica di "Commissario Capo", incarico rivestito fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 02.02.2005 per fisica inabilità.
Pertanto, il Dott. M. in qualità di personale della Polizia di Stato già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121 del 1981, è transitato e rientra, ad ogni effetto giuridico, nei ruoli ad ordinamento "civile" di detto personale, nonostante la sua precedente appartenenza e provenienza dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., per cui, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria o normale, nei suoi confronti non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative contenute negli artt. 52, 53 e 54 del TU n. 1092/73, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare", bensì il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.
E’ pacifico che nel regime pensionistico dei dipendenti statali (D.P.R. n.1092/1973) la pensione privilegiata del personale civile presuppone un’infermità dipendente da causa di servizio, l’ascrivibilità della stessa alla tabella A del D.P.R.834/1981 e l’inidoneità al servizio del dipendente (art. 64), mentre per il personale militare non è richiesto il terzo presupposto (art. 67) ed è ammesso un assegno temporaneo rinnovabile (art. 68); come è altrettanto pacifico che il personale dei corpi “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge, come accade, ad esempio, nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in L 20/11/1987,n. 472, per la Polizia di Stato (per tutte, Sez. T.T.A – Sede di Trento – n. 57/2009 e n. 1/2010).
Ciò nonostante, non bisogna confondere che la disposizione appena riportata e che consente tale applicazione ed equiparazione - richiamata puntualmente dalla difesa del ricorrente a sostegno della sua richiesta giudiziale citando, in proposito, numerosa ed adesiva giurisprudenza di merito regionale di questa Corte (per tutte, Sez. Giur. Lazio, n. 194 del 2010) – rileva, attesa la perspicua opzione esegetica, “ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata”.
Giova anche ricordare, per completezza espositiva, che la giurisprudenza pensionistica pubblica si è espressa nel senso di ritenere che al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non espressamente previsto dalla L. 121 dell’1/4/81, si applicano, in quanto compatibili, sia le norme relative agli impiegati civili dello Stato” (Sez. Lazio, n.. 2398/2006 del 2/11/2006 e n. 2398/06 del 2/11/2006) sia, “ove più favorevoli”, le norme relative al personale militare (Sez., III Centr. App., n. 267/2004).
Orbene, nel caso in esame e ferma restando l’applicazione del regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato di cui all’art. 44 del T.U., il giudicante ritiene che l’Amministrazione dell’Interno, poiché il ricorrente non ha raggiunto il massimo dei 40 anni di servizio utile per la pensione previsto per i funzionari della Polizia di Stato, ai fini della successiva determinazione della pensione privilegiata si è correttamente conformata alle disposizioni previste al riguardo dall’ordinamento giuridico e, in particolare,, rispettivamente dall'art. 67/4° co. (ordinamento militare) e dall'art. 65/2° co. (ordinamento civile) del T.U. n. 1092/73, al fine di individuare la misura del trattamento privilegiato più favorevole all'interessato che, giova ripetere, rientra tra i ruoli degli impiegati civili dello Stato.
Dal confronto correttamente eseguito è risultato che il trattamento di quiescenza privilegiato più favorevole per l'interessato è quello determinato in applicazione dell’art. 65, co. 2 (ipotesi n. 2, allegata alla comparsa di costituzione in giudizio) rispetto alla pensione privilegiata determinata ai sensi dell'invocato art. 67/4° (ord. + 1/10), risultando superiore agli otto/decimi (80%) della base pensionabile la diversa ipotesi contemplata al n. 1, con riferimento all’art. 43 del T.U. Invero, è proprio la disposizione contenuta nell’art. 65,co. 4, a prevedere che “per i funzionari di pubblica sicurezza………………..il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli”.
Criterio di calcolo del trattamento effettuato, del resto, che non ha costituito nemmeno oggetto di specifica contestazione del ricorrente nell’ambito processuale, come ribadito in udienza dalla difesa del ricorrente su espressa sollecitazione del giudicante.
Conclusivamente, inconferente rispetto alla ratio decidendi si rivela il precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalla difesa del ricorrente durante l’udienza di discussione a sostegno delle proprie ragioni (Sez. Puglia, n. 76/2014) riferendosi, ex adverso, all’ipotesi di ufficiale appartenente alla Amministrazione della Difesa – Aeronautica Militare – al quale è stato legittimamente riconosciuta l’applicazione dell’aliquota del 2,25% relativamente al servizio prestato in qualità di sottufficiale, durante i primi venti anni di servizio e, successivamente, quella dell’1,80% prevista per gli ufficiali, in luogo dell’erronea unificazione dell’aliquota di rendimento nella misura inferiore applicata dall’Amministrazione, atteso l’inquadramento nei ruoli militari di quell’ufficiale e dei diversi gradi rivestiti durante il servizio complessivamente prestato (art. 54, co. 2, del T.U. citato).
Come nessun vulnus di parametri costituzionali è ragionevolmente invocabile per presunta violazione degli artt. 54 e 112 (e 118, co. 2) del T.U., secondo cui la pensione viene liquidata in base all’ultimo stipendio goduto alla data di definitiva cessazione dal servizio (C.Cost., n. 275/1976 richiamata).
E ciò in quanto la riunione in un trattamento unitario nonostante il passaggio da una carriera (militare) all’altra (civile), anche laddove si rivelasse legittima e libera opzione esercitata e voluta dall’interessato anziché imposta, non ha, nel caso di specie, prodotto comunque quella lamentata complessiva riduzione della pensione che viene neutralizzata proprio dall’aggiunta, riconosciuta dalla Consulta, del maggiore trattamento di quiescenza c.d. supplementare (purché entro il limite massimo pensionabile) in ragione del solo servizio precedente prestato come militare; servizio che, beninteso, va valutato unicamente ove “effettivo” e non certamente ipotetico.
La complessità giuridica della questione costituisce eccezionale ragione di compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio..
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2014.
Il Giudice
F.to (Dott. Gennaro Di Cecilia)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao ed auguri a tutti.
Domando se in futuro questi conteggi possono interessare anche quelli attualmente in servizio.
Arruolato Aprile 84 e tra imbarchi e operativa secondo un conteggio da me fatto arrivo a circa 14 anni e 8 mesi. Chiedo anche se durante il corso di un anno ho maturato qualcosa oppure no.
Grazie a chi vorrà rispondermi la mia è una semplice curiosità.
Domando se in futuro questi conteggi possono interessare anche quelli attualmente in servizio.
Arruolato Aprile 84 e tra imbarchi e operativa secondo un conteggio da me fatto arrivo a circa 14 anni e 8 mesi. Chiedo anche se durante il corso di un anno ho maturato qualcosa oppure no.
Grazie a chi vorrà rispondermi la mia è una semplice curiosità.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Grazie per l'allegato ma... cosa è e soprattutto dove lo trovo oppure a chi lo devo chiedere?angri62 ha scritto:Zenmonk ha scritto:La risposta è SÌ: dl165/97 art4 appare al riquadro 9 sotto la voce MBP.giovanni53 ha scritto:
Gent. Ciro,
la maggiorazione del 18% non appare sulla determina INPS perchè se ne occupano i ns enti Ammin.vi ad effettuare il calcolo della maggiorazione della base contributiva pensionabile e quindi a comunicarla col PA04 o come si chiami, all'INPS che poi inserisce questa cifra così come è stata comunicata nella determina SM5007....A prova di ciò allego stralcio del calcolo della mia maggiorazione del 18% per le voci stipendiali previste dalla legge come tu giustamente hai detto (evidenziate con l'asterisco) fatta dal mio Ammin.vo e la cifra maggiorata totale cioè i 39.219,91€ sono poi apparsi magicamente 4 mesi dopo sulla determina che mi ha spedito l'INPS alla voce Retribuzione Pensionabile alla cessazione nella casella 1) - la differenza di 4 centesimi è dovuta ad un arrotondamento della vacanza contrattuale detta anche elemento provvisorio -
X ZENMONK
Nella sezione MBP probab c'è il beneficio dei 6 scatti.... appare da qualche parte " DL165/97 ART 4 " ??
MAGG 18%.gif
Detto ciò quindi MBP consiste solo nei 6 scatti...e il 18% che diceva Ciro dove sta? NON C'È???
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
==========================vince67 ha scritto:Ciao ed auguri a tutti.
Domando se in futuro questi conteggi possono interessare anche quelli attualmente in servizio.
Arruolato Aprile 84 e tra imbarchi e operativa secondo un conteggio da me fatto arrivo a circa 14 anni e 8 mesi. Chiedo anche se durante il corso di un anno ho maturato qualcosa oppure no.
Grazie a chi vorrà rispondermi la mia è una semplice curiosità.
Prova a scrivere dettagliatamente le tutte date:
Arr,...........data promozione........ e le date da imbarcato con le varie maggiorazioni sino al 1995.-
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
=================Riformato novembre 2015 e non ho trovato il tuo post con la P.A.L.============Giak ha scritto:Cari colleghi,
Qualcuno cortesemente potrebbe spiegarmi come gli arruolati nel 1981/1983 raggiungono i 15 anni di contributi a dicembre del 1995?
Grazie
Saluti
Rispondi al messaggio
Cerca qui...
Cerca
5 messaggi • Pagina 1 di 1
Pensione d'oro
Messaggioda Giak » mer feb 24, 2016 4:22 pm
Cari colleghi del forum,
app scelto arruolato 10/82 riformato 11/15 ( 33 anni di servizio +5 riscattati) , moglie e figlio a carico. Sapete dirmi approx quanto prendero di pensione. Capisco che i soldi sono tanti ma dopo tre mesi non ho ancora ricevuto nessun calcolo dall Inps e nel sito le mie pratiche risultano ancora in lavorazione.
Ringrazio di cuore l'anima pia che vorrà darmi una cortese risposta.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
Bisogna controllare il pa04 per chi è in possesso..quota 'b' anni di servizio totale..grande Gino grazie per la sentenza farò leggere.. per pochi mesi non rientro nei 15 anni.. andrà meglio in Futuro? Dini ma v.f. tagliati le tue pensioni...
- giovanni53
- Consigliere
- Messaggi: 536
- Iscritto il: gio apr 07, 2016 4:33 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da giovanni53 »
Bravo Antonio è proprio cosìantoniomlg ha scritto:La risposta è SÌ: dl165/97 art4 appare al riquadro 9 sotto la voce MBP.
Detto ciò quindi MBP consiste solo nei 6 scatti...e il 18% che diceva Ciro dove sta? NON C'È???
nei calcoli pensionistici che vediamo non troveremo mai l'incremento
del 18%
per vedere il 18% dobbiamo leggere l'atto dispositivo stipendiale
emesso dalla propria amministrazione.
ciao
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3832
- Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
Ma parlate di accessorie?? Vederle le vedi anche nella gazzetta ufficiale, per trattamenti misti sfidò chiunque mi faccia vedere che le percepisce pure
Rispondi
5488 messaggi
-
Pagina 9 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 366
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE