Ciao Loris, riformato a fine dicembre 2014, ma feci domanda per i civili pensando di allungare il brodo, ma ormai sono velocissimi e a maggio 2015 (entro i 5 mesi previsti) mi arrivò la sede. Ho rifiutato in data 25 maggio 2015 e fatto subito tutte le pratiche per la pensione. La domanda CdS la feci a giugno 2013, il diniego è arrivato esattamente 2 anni dopo. Ho in corso 2 cause al TAR (una avverso il diniego, una avverso il conteggio dei giorni di aspettativa). Spero di averti risposto, nel caso, chiedi pure altro. Ciao e auguri.loris64 ha scritto:Ciao Carminiello
mi dispiace x la somma ke devi restituire. Puoi dirmi quando sei stato riformato e dopo quanto tempo ti e' arrivato il diniego della cds?
Ti auguro buona fortuna e in particolare ke questi soldi rimangano a Te.
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Restituzione stipendi aspettativa
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Re: Restituzione stipendi aspettativa
Messaggio da Carminiello »
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Re: Restituzione stipendi aspettativa
Messaggio da Carminiello »
Grazie Lino
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Re: Restituzione stipendi aspettativa
Il collega perde l'appello al CdS.
1) - recupero di somme stipendiali non dovute
-------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602634
- Public 2016-06-15 -
N. 02634/2016REG.PROV.COLL.
N. 02115/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso n. 2115/2016 RG, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso l’avv. Placidi,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, n. 1087/2015, resa tra le parti e concernente il recupero di somme stipendiali non dovute;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 12 maggio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Masini (su delega di Paccione) e l’Avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che il sig. OMISSIS, maresciallo capo dei CC, a causa di sue varie e gravi patologie in data 6 febbraio 2007, fu dichiarato «… cessa (to) dal servizio permanente per infermità… (e) … collocato in congedo assoluto…»;
Rilevato che tale soluzione provenne dalla valutazione con cui il sig. OMISSIS fu «… giudicato non idoneo permanentemente al servizio m. i. in modo assoluto… (e) reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa…», sicché l’8 marzo 2007 egli chiese a tal Ministero di transitare nei ruoli del personale civile, ai sensi dell’art. 14, c. 5 della l. 28 luglio 1999 n. 266;
Rilevato pure che, avendo il Ministero denegato quanto chiestogli dal sig. OMISSIS, contro detta statuizione egli insorse avanti al TAR Bari con il ricorso n. 1754/2007 RG, articolato in un gravame introduttivo ed in un atto per motivi aggiunti;
Rilevato altresì che l’adito TAR, con sentenza n. 1951 dell’8 agosto 2008, passata in giudicato, accolse la pretesa attorea ed annullò gli atti impugnati, poiché il citato art. 14, c. 5 vuol «… evitare che colui che… abbia subito una menomazione parziale della capacità lavorativa non possa continuare a prestare servizio per l’amministrazione nei limiti delle sue ridotte abilità ed in una qualifica funzionale che richieda minor impegno psico fisico…», ordinandone l’esecuzione ai fini del passaggio del sig. OMISSIS nei ruoli del personale civile;
Rilevato inoltre che, con decreto n. ….. del 20 febbraio 2012, l’Arma dei CC ha ingiunto al sig. OMISSIS la restituzione gli emolumenti stipendiali per il periodo 19 giugno 2006 / 28 febbraio 2010, per un importo pari a € (ingente somma), in quanto egli era stato collocato in aspettativa (non per causa di servizio) per 689 giorni dal 19 marzo 2005 al 5 febbraio 2007, nonché di ulteriori 36 giorni dal 25 ottobre al 29 novembre 2004;
Rilevato allora che il sig. OMISSIS è insorto contro tal provvedimento avanti al TAR Bari, con il ricorso n. 641/2012 RG, proponendo poi l’atto per motivi aggiunti avverso la rimodulazione in € (ingente somma) dell’importo dovuto;
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 1087 del 28 luglio 2015, l’adito TAR ha integralmente respinto la pretesa attorea poiché, fermo l’importo non contestato di € (omissis), per la residua somma di € (ingente) il debito era sussistente appunto a causa della collocazione del sig. OMISSIS in aspettativa speciale ex l. 266/1999 per il periodo considerato, nel quale quest’ultimo non ebbe titolo ad alcuna retribuzione, donde ed in applicazione dell’art. 2, c. 7 del DM 18 aprile 2002 erronea ne fu a suo tempo l’attribuzione;
Rilevato quindi che il sig. OMISSIS appella con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità di tal sentenza per il mancato esame del primo motivo di primo grado sul suo diritto a percepire detti emolumenti non avendo mai cessato d’esser militare fino al passaggio nei ruoli civili, per non essere il suo un congedo efficace dall’Arma dei CC e per aver egli contestato innanzi al TAR l’ordine di restituzione degli emolumenti per il periodo 19 marzo 2006 / 5 febbraio 2007 e comunque fino a tutto il 28 febbraio 2010, per l’omessa indicazione del titolo della P.A. a non pagare le spettanze del periodo medesimo e per la violazione dell’art. 2, c. 7 del DM 18 aprile 2002;
Considerato in diritto che l’appello non può esser condiviso, anzitutto perché il giudicato scaturente dalla sentenza n. 1951/2008 affermò sì l’illegittimità del diniego del passaggio dell’appellante nei ruoli civili ed il di lui collocamento in congedo assoluto, ma ai soli fini giuridici, cioè ribadendo il diritto di questi al passaggio nei ruoli del personale civile ai sensi dell’art. 14, c. 5 della l. 266/1999;
Considerato quindi che tal giudicato non copre alcun aspetto retributivo, né altra questione e certo non per il periodo dal 6 febbraio 2007 fino a tutto il 28 febbraio 2010;
Considerato infatti che a quella prima data, quando, cioè, il sig. OMISSIS fu per la prima volta giudicato inidoneo al servizio militare (tanto da chiedere il transito nei ruoli civili), egli si trovava in aspettativa senza assegni, in base ad una statuizione da lui non contestata;
Considerato che gli si deve applicare, come ha detto il TAR, l’art. 2, c. 7 del citato DM — il quale regola il transito del personale militare e dei CC giudicato non idoneo al servizio militare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi del ripetuto art. 14, c. 5 della legge n. 266 —, in virtù del quale «… in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità…»;
Considerato di conseguenza che, per il medesimo segmento temporale e con riguardo alla posizione personale dello stesso appellante, l’appellante soggiacque al regime di cui all’allora applicabile art. 26, I c. della l. 5 maggio 1976 n. 187, perché al personale militare in aspettativa «… lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi…»;
Considerato che, avendo l’appellante fin dal 19 settembre 2006 superato il periodo massimo di comporto ex l. 187/1976, da quella data non ebbe più titolo a percepire alcun trattamento, proprio perché era sì in aspettativa, ma senza assegni ex lege, tant’è che la P.A. da giugno 2007 rettamente gli interruppe l'erogazione dello stipendio, a nulla rilevando che, in base alla nota n. 61206/1-7 del 23 ottobre 2007, a quanto consta quest’ultimo gli fu ripristinato e poi definitivamente interrotto nel marzo 2009;
Considerato al riguardo che lo scopo della disciplina ex art. 26, I c. è di contemperare le esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, in via definitiva o temporanea, di rendere la prestazione lavorativa con l'interesse pubblico a non dar luogo ad esborsi di denaro in assenza di sinallagma effettivo, sicché, una volta che il lungo periodo d’allontanamento del militare malato dal servizio evidenzia l’assenza d’ogni possibile riconducibilità di tal vicenda alla normalità del rapporto di servizio, torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra i consociati, l'interesse pubblico alla sussistenza di una legittima causa alla corresponsione del denaro pubblico, per cui, passato il tempo reputato congruo dalla legge (365 gg., nella specie) senza che vi sia controprestazione lavorativa, l'obbligazione retributiva si riduce prima e cessa poi;
Considerato allora che, al di là d’ogni questione se il TAR abbia (come ha) pronunciato o non sul primo mezzo di gravame di primo grado o sul fatto che l’appellante sia rimasto carabiniere fino al momento del suo passaggio nei ruoli civili, non ebbe e non ha titolo a mantenere il trattamento stipendiale attribuitogli in pendenza di tal passaggio;
Considerato per vero che a ciò osta non solo il superamento del periodo massimo ex art. 26, I c. della legge n. 187 e che per legge e NON è nella libera disponibilità delle parti del rapporto di servizio, ma soprattutto la disciplina inderogabile dell’aspettativa ratione temporis dall’art. 30, c. 3 del DPR 11 settembre 2007 n. 170 e dall’art. 39, c. 3 del DPR 16 aprile 2009 n. 51, in base ai quali v’è il collocamento obbligatorio in aspettativa del militare nelle more del passaggio ex art. 14, c. 5 della l. 266/1999, donde la ripetibilità di tutte le somme corrisposte in tal ipotesi dal diciottesimo mese d’aspettativa in poi;
Considerato altresì che è inopponibile a tal assetto il giudicato di cui alla sentenza n. 1951/2007, in quanto, in disparte l’assenza di statuizioni specifiche in materia retributiva, quest’ultima è regolata da fonti non toccate dalla sentenza stessa, né oggetto di puntuale impugnazione in questa sede;
Considerato, infine, che l’appello va rigettato, pur se giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 2115/2016 RG in epigrafe), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2016
1) - recupero di somme stipendiali non dovute
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602634
- Public 2016-06-15 -
N. 02634/2016REG.PROV.COLL.
N. 02115/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso n. 2115/2016 RG, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso l’avv. Placidi,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, n. 1087/2015, resa tra le parti e concernente il recupero di somme stipendiali non dovute;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 12 maggio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Masini (su delega di Paccione) e l’Avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che il sig. OMISSIS, maresciallo capo dei CC, a causa di sue varie e gravi patologie in data 6 febbraio 2007, fu dichiarato «… cessa (to) dal servizio permanente per infermità… (e) … collocato in congedo assoluto…»;
Rilevato che tale soluzione provenne dalla valutazione con cui il sig. OMISSIS fu «… giudicato non idoneo permanentemente al servizio m. i. in modo assoluto… (e) reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa…», sicché l’8 marzo 2007 egli chiese a tal Ministero di transitare nei ruoli del personale civile, ai sensi dell’art. 14, c. 5 della l. 28 luglio 1999 n. 266;
Rilevato pure che, avendo il Ministero denegato quanto chiestogli dal sig. OMISSIS, contro detta statuizione egli insorse avanti al TAR Bari con il ricorso n. 1754/2007 RG, articolato in un gravame introduttivo ed in un atto per motivi aggiunti;
Rilevato altresì che l’adito TAR, con sentenza n. 1951 dell’8 agosto 2008, passata in giudicato, accolse la pretesa attorea ed annullò gli atti impugnati, poiché il citato art. 14, c. 5 vuol «… evitare che colui che… abbia subito una menomazione parziale della capacità lavorativa non possa continuare a prestare servizio per l’amministrazione nei limiti delle sue ridotte abilità ed in una qualifica funzionale che richieda minor impegno psico fisico…», ordinandone l’esecuzione ai fini del passaggio del sig. OMISSIS nei ruoli del personale civile;
Rilevato inoltre che, con decreto n. ….. del 20 febbraio 2012, l’Arma dei CC ha ingiunto al sig. OMISSIS la restituzione gli emolumenti stipendiali per il periodo 19 giugno 2006 / 28 febbraio 2010, per un importo pari a € (ingente somma), in quanto egli era stato collocato in aspettativa (non per causa di servizio) per 689 giorni dal 19 marzo 2005 al 5 febbraio 2007, nonché di ulteriori 36 giorni dal 25 ottobre al 29 novembre 2004;
Rilevato allora che il sig. OMISSIS è insorto contro tal provvedimento avanti al TAR Bari, con il ricorso n. 641/2012 RG, proponendo poi l’atto per motivi aggiunti avverso la rimodulazione in € (ingente somma) dell’importo dovuto;
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 1087 del 28 luglio 2015, l’adito TAR ha integralmente respinto la pretesa attorea poiché, fermo l’importo non contestato di € (omissis), per la residua somma di € (ingente) il debito era sussistente appunto a causa della collocazione del sig. OMISSIS in aspettativa speciale ex l. 266/1999 per il periodo considerato, nel quale quest’ultimo non ebbe titolo ad alcuna retribuzione, donde ed in applicazione dell’art. 2, c. 7 del DM 18 aprile 2002 erronea ne fu a suo tempo l’attribuzione;
Rilevato quindi che il sig. OMISSIS appella con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità di tal sentenza per il mancato esame del primo motivo di primo grado sul suo diritto a percepire detti emolumenti non avendo mai cessato d’esser militare fino al passaggio nei ruoli civili, per non essere il suo un congedo efficace dall’Arma dei CC e per aver egli contestato innanzi al TAR l’ordine di restituzione degli emolumenti per il periodo 19 marzo 2006 / 5 febbraio 2007 e comunque fino a tutto il 28 febbraio 2010, per l’omessa indicazione del titolo della P.A. a non pagare le spettanze del periodo medesimo e per la violazione dell’art. 2, c. 7 del DM 18 aprile 2002;
Considerato in diritto che l’appello non può esser condiviso, anzitutto perché il giudicato scaturente dalla sentenza n. 1951/2008 affermò sì l’illegittimità del diniego del passaggio dell’appellante nei ruoli civili ed il di lui collocamento in congedo assoluto, ma ai soli fini giuridici, cioè ribadendo il diritto di questi al passaggio nei ruoli del personale civile ai sensi dell’art. 14, c. 5 della l. 266/1999;
Considerato quindi che tal giudicato non copre alcun aspetto retributivo, né altra questione e certo non per il periodo dal 6 febbraio 2007 fino a tutto il 28 febbraio 2010;
Considerato infatti che a quella prima data, quando, cioè, il sig. OMISSIS fu per la prima volta giudicato inidoneo al servizio militare (tanto da chiedere il transito nei ruoli civili), egli si trovava in aspettativa senza assegni, in base ad una statuizione da lui non contestata;
Considerato che gli si deve applicare, come ha detto il TAR, l’art. 2, c. 7 del citato DM — il quale regola il transito del personale militare e dei CC giudicato non idoneo al servizio militare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi del ripetuto art. 14, c. 5 della legge n. 266 —, in virtù del quale «… in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità…»;
Considerato di conseguenza che, per il medesimo segmento temporale e con riguardo alla posizione personale dello stesso appellante, l’appellante soggiacque al regime di cui all’allora applicabile art. 26, I c. della l. 5 maggio 1976 n. 187, perché al personale militare in aspettativa «… lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi…»;
Considerato che, avendo l’appellante fin dal 19 settembre 2006 superato il periodo massimo di comporto ex l. 187/1976, da quella data non ebbe più titolo a percepire alcun trattamento, proprio perché era sì in aspettativa, ma senza assegni ex lege, tant’è che la P.A. da giugno 2007 rettamente gli interruppe l'erogazione dello stipendio, a nulla rilevando che, in base alla nota n. 61206/1-7 del 23 ottobre 2007, a quanto consta quest’ultimo gli fu ripristinato e poi definitivamente interrotto nel marzo 2009;
Considerato al riguardo che lo scopo della disciplina ex art. 26, I c. è di contemperare le esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, in via definitiva o temporanea, di rendere la prestazione lavorativa con l'interesse pubblico a non dar luogo ad esborsi di denaro in assenza di sinallagma effettivo, sicché, una volta che il lungo periodo d’allontanamento del militare malato dal servizio evidenzia l’assenza d’ogni possibile riconducibilità di tal vicenda alla normalità del rapporto di servizio, torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra i consociati, l'interesse pubblico alla sussistenza di una legittima causa alla corresponsione del denaro pubblico, per cui, passato il tempo reputato congruo dalla legge (365 gg., nella specie) senza che vi sia controprestazione lavorativa, l'obbligazione retributiva si riduce prima e cessa poi;
Considerato allora che, al di là d’ogni questione se il TAR abbia (come ha) pronunciato o non sul primo mezzo di gravame di primo grado o sul fatto che l’appellante sia rimasto carabiniere fino al momento del suo passaggio nei ruoli civili, non ebbe e non ha titolo a mantenere il trattamento stipendiale attribuitogli in pendenza di tal passaggio;
Considerato per vero che a ciò osta non solo il superamento del periodo massimo ex art. 26, I c. della legge n. 187 e che per legge e NON è nella libera disponibilità delle parti del rapporto di servizio, ma soprattutto la disciplina inderogabile dell’aspettativa ratione temporis dall’art. 30, c. 3 del DPR 11 settembre 2007 n. 170 e dall’art. 39, c. 3 del DPR 16 aprile 2009 n. 51, in base ai quali v’è il collocamento obbligatorio in aspettativa del militare nelle more del passaggio ex art. 14, c. 5 della l. 266/1999, donde la ripetibilità di tutte le somme corrisposte in tal ipotesi dal diciottesimo mese d’aspettativa in poi;
Considerato altresì che è inopponibile a tal assetto il giudicato di cui alla sentenza n. 1951/2007, in quanto, in disparte l’assenza di statuizioni specifiche in materia retributiva, quest’ultima è regolata da fonti non toccate dalla sentenza stessa, né oggetto di puntuale impugnazione in questa sede;
Considerato, infine, che l’appello va rigettato, pur se giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 2115/2016 RG in epigrafe), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
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Re: Restituzione stipendi aspettativa
Messaggio da gabbiano1961 »
Scusate, sono anchio nelle stesse condizioni l'amministrazione mi chiede la restituzione di 5 mesi di stipendi percepiti di quando ero a disposizione dell'ospedale militare, l'unica differenza e che a me sia l'ospedale militare che il comitato di verifica mi hanno riconosciuto le cause di servizio precedenti con una settima categoria a vita, giova precisare che ero in aspettativa per depressione.
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Re: Restituzione stipendi aspettativa
Messaggio da christian71 »
Salve gabbiano1961...gabbiano1961 ha scritto:Scusate, sono anchio nelle stesse condizioni l'amministrazione mi chiede la restituzione di 5 mesi di stipendi percepiti di quando ero a disposizione dell'ospedale militare, l'unica differenza e che a me sia l'ospedale militare che il comitato di verifica mi hanno riconosciuto le cause di servizio precedenti con una settima categoria a vita, giova precisare che ero in aspettativa per depressione.
Ma ti hanno riconosciuto come "SI" dipendente da causa di servizio anche la depressione???...
Saluti e buon Natale...
Christian
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