Mi chiedo: sbaglio io a formulare la domanda oppure nessuno effettivamente conosce la materia??? Grazie.
Art. 47 D.Lvo 151/2001
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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burida62
Art. 47 D.Lvo 151/2001
Messaggio da burida62 »
Ho più volte scritto chiedendo lumi sul cogedo per malattia del bambino (ne troverete 2 o 3 nell'ultima settimana) ma nessuno mi risponde.
Ho scritto anche all'avv. Carta quale esperto e mdoeratore del forum ma neanche questi risponde.
Mi chiedo: sbaglio io a formulare la domanda oppure nessuno effettivamente conosce la materia??? Grazie.
Mi chiedo: sbaglio io a formulare la domanda oppure nessuno effettivamente conosce la materia??? Grazie.
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TomasMoore
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da TomasMoore »
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Scusa ma qual'è il problema?
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Scusa ma qual'è il problema?
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TomasMoore
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da TomasMoore »
burida62 ha scritto:Ho più volte scritto chiedendo lumi sul cogedo per malattia del bambino (ne troverete 2 o 3 nell'ultima settimana) ma nessuno mi risponde.
Ho scritto anche all'avv. Carta quale esperto e mdoeratore del forum ma neanche questi risponde.
Mi chiedo: sbaglio io a formulare la domanda oppure nessuno effettivamente conosce la materia??? Grazie.
Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
La ratio del beneficio insta nel fatto che se entrambi i genitori(quali essi siano anche putativi) sono lavoratori e qualcuno deve accudire l'infante, l'Amministrazione devve concedere(nel caso sia entrambi dipendenti ma anche se lo sia solo uno)(ecco perchè anche quando l'altro non ne abbia diritto) il permesso o il congedo!
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burida62
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da burida62 »
E qui è il punto dolente. A mio avviso ed anche di altri interpellati, il significato di...anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto..., non vuol dire che anche se uno dei genitori è disoccupato oppure non lavora. Il significato vero è che uno dei due genitori non sia lavoratore dipendente o subordinato, in altre parole sia imprenditore, lavoratore autonomo, libero professionista, lavoratore a domicilio oppure lavoratore domestico. Questo, a mio avviso e di altri, è il significato riportato dall'art. 47 quando scrive..."anche se l'altro genitore non ne abbia diritto".
Comunque basta solo pensaro un po': che senso ha fare un decreto con vari articoli e commi per spiegare il tutto e poi alla fine scriverci, in poche parole, che possono prenderlo tutti anche chi è disoccupato!!!
E questo è il problema che non ha ancora avuto una degna risposta.
Comunque basta solo pensaro un po': che senso ha fare un decreto con vari articoli e commi per spiegare il tutto e poi alla fine scriverci, in poche parole, che possono prenderlo tutti anche chi è disoccupato!!!
E questo è il problema che non ha ancora avuto una degna risposta.
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TomasMoore
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da TomasMoore »
Il significato letterale e sostanziale della norma è differente da quando lei interpretato e non potrebbe avere altro significato, ecce perchè nessuno gli ha risposto!burida62 ha scritto:E qui è il punto dolente. A mio avviso ed anche di altri interpellati, il significato di...anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto..., non vuol dire che anche se uno dei genitori è disoccupato oppure non lavora. Il significato vero è che uno dei due genitori non sia lavoratore dipendente o subordinato, in altre parole sia imprenditore, lavoratore autonomo, libero professionista, lavoratore a domicilio oppure lavoratore domestico. Questo, a mio avviso e di altri, è il significato riportato dall'art. 47 quando scrive..."anche se l'altro genitore non ne abbia diritto".
Comunque basta solo pensaro un po': che senso ha fare un decreto con vari articoli e commi per spiegare il tutto e poi alla fine scriverci, in poche parole, che possono prenderlo tutti anche chi è disoccupato!!!
E questo è il problema che non ha ancora avuto una degna risposta.
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burida62
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da burida62 »
Non credo che sia come dice lei.
Infatti se guardiamo sempre lo stesso decreto all'articolo che parla invece del congedo parentale di gg 45 (astensione facoltativa) non è previsto alcun congedo parentale per chi non lavora (casalinga o disoccupata che sia).
Infatti se guardiamo sempre lo stesso decreto all'articolo che parla invece del congedo parentale di gg 45 (astensione facoltativa) non è previsto alcun congedo parentale per chi non lavora (casalinga o disoccupata che sia).
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TomasMoore
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001 - Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da TomasMoore »
Il divieto di esercizio di un diritto prevede una serie di possibilità di tutele, gerarchiche, amministrative, etc. ; se ritiene che nel suo caso la norma(ma soprattutto il suo intendimento giuridico) si interfacci perfettamente con il suo caso faccia un ricorso al TAR, oppure presenti una denuncia penale all'A.G. competente!burida62 ha scritto:Non credo che sia come dice lei.
Infatti se guardiamo sempre lo stesso decreto all'articolo che parla invece del congedo parentale di gg 45 (astensione facoltativa) non è previsto alcun congedo parentale per chi non lavora (casalinga o disoccupata che sia).
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001
Ad un collega CC. è stata concessa dal Comando Legione CC. e viene citato nella concessione quanto segue:
"Ricorrendo i presupposti di cui alla L.1204/71, e successive modifiche (art. 15 della L.8 marzo 2000 n. 53 e art.47, 1° comma del D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), visto il certificato di ricovero trasmesso con foglio in riferimento, concedo al ................, in servizio presso la Stazione CC. di ............., una licenza straordinaria per "congedo parentale - malattia del bambino" di giorni 2 dal ... al .......... 2010, per assistere il figlio ............. nato il ...... 2010.
"Ricorrendo i presupposti di cui alla L.1204/71, e successive modifiche (art. 15 della L.8 marzo 2000 n. 53 e art.47, 1° comma del D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), visto il certificato di ricovero trasmesso con foglio in riferimento, concedo al ................, in servizio presso la Stazione CC. di ............., una licenza straordinaria per "congedo parentale - malattia del bambino" di giorni 2 dal ... al .......... 2010, per assistere il figlio ............. nato il ...... 2010.
Re: Art. 47 D.Lvo 151/2001
Dai pure un'occhiata sempre su questo sito dell'Avvocato alla voce: ALLATTAMENTO DEL PADRE ANCHE QUANDO LA MADRE E' CASALINGA che attualmente si trova alla pagine 3 e fatti una cultura.
Ciao
Ciao
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