gino59 ha scritto:LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543 Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. (GU Serie Generale n.311 del 30-11-1963)
Art. 6.
I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari
di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti
categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta
anni di servizio utile.
La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo
dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute.
Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio,
al 41 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di
dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del
3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3
della legge 11 luglio 1956, numero 734.
Si ritorna dal punto di partenza.-