PER CASO UN COLLEGA MI HA PARLATO DI QUESTO FORUM, HO CERTATO ALCUNE RISPOSTE E' NON LE HO TROVATE,PREMESSO CHE LE MIO DOMANDE SONO STATE POSTE AD UFFICI INTERESSATI E NON MI HANNO VOLUTO/SAPUTO RISPONDERE?
IL MIO PROBLEMA E' IL PASS IMPIG. CIVILE IN QUANTO SONO 1 ANNO E MEZZO IN ATTESA DELLA DESTIN. IMPIE CIV. QUALE ASS. AMM.
LA MIA DOMANDE:
SONO STATO RIFORMATO PER PATOLOGIE ABBASTANZA GRAVI AL CUORE CHE NON MI CONSENTONO DI FARE TANTI SFORZI ANCOR MENO DI VIAGGIARE PER 300 KM OGNI GIORNO, DATO CHE LA DESTINAZIONE CREDO CHE SIA UN PO' LONTANA DA CASA IN QUANTO LA MIA AMMINISTRAZIONE PIU' VICINA E' A 350 KM. LA MIA SITUAZIONE ECONOMICA PURTROPPO MI COSTRINGE AD NON ANDARE IN PENSIONE, E STRINGERE I DENTI SPERANDO CHE NON MI VENGA UN INFARTO PRIMA, ADESSO ARRIVO ALLA DOMANDA, UNA VOLTA TRANSITATO COME FUNZIONA DA IMPIEGATO CIVILE SE NON RIESCO AD ANDARE AVANTI POSSO ANDARE IN PENSIONE UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO, O PURE DA IMPIEGATO CIVILE DEVO ASPETTARE UN PERIODO MINIMO DI SERVIZO PER ANDARE VIA, IN QUANTO HO SOLO 15 ANNI EFF. + 3 DI ANZIANITA' DA MILITARE.
IN SINTESI LA NUOVA POSIZIONE GIURIDICA COSA COMPORTA A LIVELLO PENSIONISTICO SONO LIBERO DI ANDARE VIA SE NON RIESCO PIU' A VIAGGIARE?
ARGOMENTO NON TROVATO
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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Re: ARGOMENTO NON TROVATO
Messaggio da vedovonardecchia »
Se hai un pò di pazienza ti risponderà sicuramente l’amico Roberto Mandarino esplicitando anche riferimenti normativi. Ti potrei rispondere anch’io ma non lo farei bene come lui .Saluti e buone feste.
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- Affidabile
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Re: ARGOMENTO NON TROVATO
Messaggio da vedovonardecchia »
Nel frattempo ti posto un assaggino. Saluti
Gli attuali trattamenti economici previdenziali sono i seguenti:
• pensione di anzianità: anticipato collocamento a riposo per dimissioni;
• pensione di vecchiaia: collocamento a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile o del massimo degli anni di servizio previsti dalla categoria di appartenenza;
• pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni svolte: anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, e dalla quale sia derivata la permanente e assoluta inidoneità al servizio d’istituto o alle mansioni svolte; • pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: è il trattamento speciale istituito dall’art. 2, comma 12, L. 335/95;
• pensione privilegiata: collocamento a riposo per infermità dipendente da causa di servizio
Pensione per totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa
Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:
• abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
• sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Domande e termini
La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.
Provvedimento
Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.
Pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni
Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.
I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.
I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:
• 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni);
• 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente al servizio d’istituto.
Accertamento della inabilità e relativi provvedimenti consequenziali
Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
Gli attuali trattamenti economici previdenziali sono i seguenti:
• pensione di anzianità: anticipato collocamento a riposo per dimissioni;
• pensione di vecchiaia: collocamento a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile o del massimo degli anni di servizio previsti dalla categoria di appartenenza;
• pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni svolte: anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, e dalla quale sia derivata la permanente e assoluta inidoneità al servizio d’istituto o alle mansioni svolte; • pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: è il trattamento speciale istituito dall’art. 2, comma 12, L. 335/95;
• pensione privilegiata: collocamento a riposo per infermità dipendente da causa di servizio
Pensione per totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa
Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:
• abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
• sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Domande e termini
La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.
Provvedimento
Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.
Pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni
Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.
I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.
I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:
• 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni);
• 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente al servizio d’istituto.
Accertamento della inabilità e relativi provvedimenti consequenziali
Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
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- Iscritto il: dom nov 21, 2010 1:06 pm
Re: ARGOMENTO NON TROVATO
Messaggio da vedovonardecchia »
Scusa di nuovo l’intervento ma dimenticavo di dirti che con il servizio prestato da militare hai gia pieno diritto alla pensione, ovviamente da civile la dispensa non prevede i "sei scatti" (se vuoi informazioni aggiuntive vai sul forum finanza e troverai un post dettagliato).Ti consiglio, nel mentre che aspetti di telefonare al pronto inpdap telefono 800105000 che ti invieranno gratuitamente ripeto gratuitamente il prospetto degli anni prestati onde verificare bene la tua posizione contributiva.Saluti
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