art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543 Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. (GU Serie Generale n.311 del 30-11-1963)
Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari
di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti
categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta
anni di servizio utile.

La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo
dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute.
Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio,
al 41 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di
dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del
3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3
della legge 11 luglio 1956, numero 734.



Si ritorna dal punto di partenza.-


Avatar utente
giovanni53
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 536
Iscritto il: gio apr 07, 2016 4:33 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da giovanni53 »

Concordo con dib0231.
Bravissimi ad elencare coefficienti e modo di applicarli ma NESSUNO ha detto qual'è la legge che dispone tali coeffcienti e NESSUNO ha ancora centrato il titolo della discussione..cioè spiegare la differenza tra i 2 articoli.
Articolo 44
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio
effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di
1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per
cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore
a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per
ogni anno di servizio utile.

Articolo 54
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile
oltre il ventesimo.

**** "...almeno 15 anni e non più di 20 anni...44 per cento.."

in italiano significa che 15, 16, 17, 18 ,19 e 20 anni sono pari al 44% ...legalmente parlando non tecnicamente!!

quindi ad esempio prendiamo dib0231....come calcolato dall'amico Gino59..
Al 31.12.1995 AA16 MM7 GG7:- Per i 15AA sono 35% e 1.80 per ogni anno in più.
Riassumendo:AA15=35% +AA1 e MM7=2,85% i rimanenti GG7=0,035% per un totale del 37,885.

Ma considerato che AA16 MM7 GG7 è un periodo che rientra nel "...almeno 15 anni e non più di 20 anni.."

ditemi perchè non dovrebbe essere un periodo che vale il 44% *************
LA PENALIZZAZIONE TRA 37,885 E 44,000 MI PARE NOTEVOLE NO????

Questo è lo stesso discorso che fanno gli ex parlamentari col vitalizio...se c'è la legge io me lo prendo dicono..
ora se c'è una legge del 1973 che prevede il 44% ...mai cancellata da finanziarie, da 335/95, da altre emanate successivamente DOVE STA SCRITTO CHE NON VA APPLICATA???
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Bersaglio centrato in pieno da Giovanni 53, diretto come un frecciarossa. Bravo.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da angri62 »

giovanni53 ha scritto:Concordo con dib0231.
Bravissimi ad elencare coefficienti e modo di applicarli ma NESSUNO ha detto qual'è la legge che dispone tali coeffcienti e NESSUNO ha ancora centrato il titolo della discussione..cioè spiegare la differenza tra i 2 articoli.
Articolo 44
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio
effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di
1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per
cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore
a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per
ogni anno di servizio utile.

Articolo 54
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile
oltre il ventesimo.

**** "...almeno 15 anni e non più di 20 anni...44 per cento.."

in italiano significa che 15, 16, 17, 18 ,19 e 20 anni sono pari al 44% ...legalmente parlando non tecnicamente!! in italiano significa che con 20 anni al 97 non puoi superare il 44% non spiega da nessuna parte che tu con 15 anni vuoi il 44% e chi ne ha 20 deve avere lo stesso tuo 44%

quindi ad esempio prendiamo dib0231....come calcolato dall'amico Gino59..
Al 31.12.1995 AA16 MM7 GG7:- Per i 15AA sono 35% e 1.80 per ogni anno in più.
Riassumendo:AA15=35% +AA1 e MM7=2,85% i rimanenti GG7=0,035% per un totale del 37,885.

è riferito al 95 e non al 97
Ma considerato che AA16 MM7 GG7 è un periodo che rientra nel "...almeno 15 anni e non più di 20 anni.."

ditemi perchè non dovrebbe essere un periodo che vale il 44% *************
LA PENALIZZAZIONE TRA 37,885 E 44,000 MI PARE NOTEVOLE NO????

Questo è lo stesso discorso che fanno gli ex parlamentari col vitalizio...se c'è la legge io me lo prendo dicono..
ora se c'è una legge del 1973 che prevede il 44% ...mai cancellata da finanziarie, da 335/95, da altre emanate successivamente DOVE STA SCRITTO CHE NON VA APPLICATA???
===la legge viene applicata siete voi non in grado di recepirla, capite solo quello di comodo, ognuno si fa una legge at personam..
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buongiorno a tutti. Vorrei spiegare meglio i fatti a chi parte sempre sostenendo che ha ragione a prescindere. Mi spiego meglio e spero di non offendere nessuno e se qualora succedesse chiedo scusa sin da ora. Veniamo al punto.
Le leggi sono fatte per essere applicate così come nascono o vengono modificate successivamente, ma comunque sempre applicate sino a prova di incostituzionalità o decadenza. Io e credo tutti quelli che scrivono su questo post abbiamo anni di servizio sulle spalle e siamo abituati a leggere codici e codicilli. Bene io in 35 anni ho redatto migliaia di atti tra cui denuncie che in alcuni casi hanno cambiato in modo drastico la vita ad alcune persone. Ma prima di mettere nero su bianco ho letto straletto e riletto leggi e articoli sentenze e giurisprudenze varie mi sono sempre confrontato con colleghi più preparati di me, avvocati, commercialisti, magistrati e padreterni vari. Ho sempre applicato la legge e mai l'ho interpretata ad uso e consumo, come spesso accade, delle statistiche del momento o per ingraziarmi il generale di turno. Quindi sentir dire che ci costruiamo interpetazioni di legge ad personam mi suona male molto male.
Detto questo ribadisco confermo, sostengo e sottoscrivo quando detto e ridabito da Giovanni53 dove é scritto che da 15 a 20 anni di servizio effettivo si procede con un calcolo percentuale? Quale articolo di legge lo prevede? Quale legge abroga l'art. 54? Questi sono gli argomenti da affrontare, no contraddire il collega "curioso" a tutti costi solo perchè mette in dubbio il "si fa così punto e basta" o "lo dice boeri" o peggio "si è sempre fatto così". Parliamone e confrontiamoci con fatti e disposizioni aventi valore di legge.
Altrimenti mi sembra di parlare con quell'ufficiale che negli anni 80 mi voleva rifiutare le cure termali per malattia non dipendente da causa di servizio (allora prevista da una legge, ora abrogata, solo perchè il generale xx aveva fatto un foglio d'ordine dicendo esattamente il contrario). Dopo avergli letto bene bene la legge dovette concedermi la licenza e al mio rientro mi cambiò di sezione per ripicca. Cosa devo aspettarmi per la mia cocciutaggine ..... risposte circostanziate o dei poco professionali v......?
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3360
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto: ===la legge viene applicata siete voi non in grado di recepirla, capite solo quello di comodo, ognuno si fa una legge at personam..
Angri perdonami ma, premesso che mi pare si sia detto tutto in merito e che ora sia doverosa a fronte dell'istanza fatta dal collega, una risposta dell'INPS, NON capisco come puoi sostenere che la Legge viene applicata, quando invece è stato dimostrato che così NON è.

Poi che nessuno ci abbia mai riflettuto su quanto sopra prima d'ora o forse abbia inteso che l'art. 54 del dpr 1092/73 sia stato un errore di scrittura, poichè impossibile attribuire medesimo coefficiente sia a chi ha 15 AA di contributi e sia a chi ne ha 20 di anni, è un altro discorso, ma tale articolo questo sancisce, e mi pare NON lasci adito ad interpretazioni, quindi......
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3360
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

giovanni53 ha scritto:Concordo con dib0231.
Bravissimi ad elencare coefficienti e modo di applicarli ma NESSUNO ha detto qual'è la legge che dispone tali coeffcienti e NESSUNO ha ancora centrato il titolo della discussione..cioè spiegare la differenza tra i 2 articoli.
Se posso, la Legge (DPR) è stata più volte richiamata e la differenza tra applicazione dei due coefficienti, mi pareva scontata!
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da angri62 »

===anche Boeri non ha capito nulla:

Calcolo della pensione
Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione
media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD),
maggiorata del 18%;
Non vi erano tetti retributivi esistenti
invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di
rendimento);
I tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle
pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
Inoltre, fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano
aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
universitarie):
fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della
pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore
operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo
Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3360
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto:===anche Boeri non ha capito nulla:

Calcolo della pensione
Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione
media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD),
maggiorata del 18%;
Non vi erano tetti retributivi esistenti
invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di
rendimento);
I tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle
pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
Inoltre, fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano
aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
universitarie):
fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della
pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore
operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo
Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Quindi Boeri con una sua circolare ha potere di abrogare Leggi esistenti?

Angri, siccome, come tutti del resto, ho la massima stima verso di te, perchè NON dai la tua interpretazione "autentica" all'artico 54 del DPR 1092/73 nella parte ove dice che tra 15 AA e 20 AA si matura un coefficiente UNICO del 44%?

Il legislatore si è confuso? Successivamente ciò è stato abrogato? Quando e da cosa?
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da angri62 »

firefox ha scritto:
angri62 ha scritto:===anche Boeri non ha capito nulla:

Calcolo della pensione
Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione
media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD),
maggiorata del 18%;
Non vi erano tetti retributivi esistenti
invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di
rendimento);
I tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle
pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
Inoltre, fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano
aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
universitarie):
fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della
pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore
operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo
Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Quindi Boeri con una sua circolare ha potere di abrogare Leggi esistenti?

Angri, siccome, come tutti del resto, ho la massima stima verso di te, perchè NON dai la tua interpretazione "autentica" all'artico 54 del DPR 1092/73 nella parte ove dice che tra 15 AA e 20 AA si matura un coefficiente UNICO del 44%?

Il legislatore si è confuso? Successivamente ciò è stato abrogato? Quando e da cosa?
===qui non si abroga niente.
per una questione di buon senso, le leggi si interpretano.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

angri62 ha scritto:
firefox ha scritto:
angri62 ha scritto:===anche Boeri non ha capito nulla:

Calcolo della pensione
Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione
media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD),
maggiorata del 18%;
Non vi erano tetti retributivi esistenti
invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di
rendimento);
I tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle
pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
Inoltre, fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano
aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
universitarie):
fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della
pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore
operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo
Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Quindi Boeri con una sua circolare ha potere di abrogare Leggi esistenti?

Angri, siccome, come tutti del resto, ho la massima stima verso di te, perchè NON dai la tua interpretazione "autentica" all'artico 54 del DPR 1092/73 nella parte ove dice che tra 15 AA e 20 AA si matura un coefficiente UNICO del 44%?

Il legislatore si è confuso? Successivamente ciò è stato abrogato? Quando e da cosa?
===qui non si abroga niente.
per una questione di buon senso, le leggi si interpretano.
==========================Concordo======================
Ragazzi,non è come pensate o credete voi.-


Vi allego questa circolare,vedete/leggete e poi le vostre valutazioni.-
Circolare-n.-54-1993.doc
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
dib0231

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da dib0231 »

Buonasera a tutti, mi chiedo se: "leggi si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici" o è il contrario? Sono un pò confuso, scusatemi. Se è il contrario adesso capisco il boeri pensiero. Capisco che siamo anche all'apoteosi del masochismo. Vedremo cosa ne pensa la Corte dei Conti. Ai posteri l'ardua sentenza.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da gino59 »

dib0231 ha scritto:Buonasera a tutti, mi chiedo se: "leggi si interpretano per gli amici e si applicano per i nemici" o è il contrario? Sono un pò confuso, scusatemi. Se è il contrario adesso capisco il boeri pensiero. Capisco che siamo anche all'apoteosi del masochismo. Vedremo cosa ne pensa la Corte dei Conti. Ai posteri l'ardua sentenza.
====================================
Forse,forse cera già qualcosa della corte dei conti,anche se il discorso principale non è il nostro.-

delibera_n._10_2002_e_massima.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
firefox
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3360
Iscritto il: mar set 07, 2010 12:50 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto: ===qui non si abroga niente.
per una questione di buon senso, le leggi si interpretano.
E come andrebbe interpretato l'articolo 54 nella frase incriminata?

Invece di fare continui botta e risposta, siccome TUTTI siamo qua per capire ed accrescere la conoscenza, voi che sapete ed avete ben compreso dove sta l'inghippo, perchè NON lo spiegate?

Con vostre parole ovviamente e NON con circolari di questo o quell'altro dirigente che, a fronte di un articolo di Legge mai abrogato e forse male "interpretato" lasciano il tempo che trovano.
Avatar utente
giovanni53
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 536
Iscritto il: gio apr 07, 2016 4:33 pm

Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973

Messaggio da giovanni53 »

firefox ha scritto:
giovanni53 ha scritto:Concordo con dib0231.
Bravissimi ad elencare coefficienti e modo di applicarli ma NESSUNO ha detto qual'è la legge che dispone tali coeffcienti e NESSUNO ha ancora centrato il titolo della discussione..cioè spiegare la differenza tra i 2 articoli.
Se posso, la Legge (DPR) è stata più volte richiamata e la differenza tra applicazione dei due coefficienti, mi pareva scontata!
Perdonami firefox, nella foga (..con la o...) mi sono espresso male, ovvio la differenza è chiara, io intendevo spiegare in base a quale norma/decreto/legge ci viene applicato un articolo (il 44) che riguarda personale civile dello Stato
Rispondi