L’art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 dispone che può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute.
La dispensa è disposta, previo accertamento sanitario di cui all'alt. 130 dello stesso T.U. sentito il Consiglio d’Amministrazione.
L'impiegato è dispensato per infermità fisica, allorché risulti affetto da infermità cronica ed inguaribile, che gli impedisca di rendere la prestazione ovvero non risulti idoneo a riprendere il servizio, dopo che sia scaduto il periodo massimo d’aspettativa per infermità (diciotto mesi continuativi ovvero due anni e mezzo nel quinquennio qualora esistono interruzioni fra le aspettative) (art. 129 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato).
Si deve trattare d’infermità permanente che determini impossibilità assoluta di svolgere le mansioni inerenti alla qualifica; se invece l'inabilità fosse relativa, l'impiegato potrebbe chiedere di essere utilizzato in altri compiti inerenti alla qualifica ovvero presso altre Amministrazioni. E' illegittimo il provvedimento di dispensa qualora non contenga una valutazione sulla possibilità di adibire il dipendente in altri compiti inerenti alla sua qualifica.
La dispensa viene disposta su parere del Consiglio di Amministrazione sulla base di un accertamento sanitario effettuato da una commissione medica presso la C.M.O. competente per territorio. Ai sensi dell'art.14 lett. Q) della 1. n. 822/1978 la competenza a compiere l'accertamento sanitario ai fini dell'aspettativa non spetta più ad una commissione costituita da ufficiali medici, bensì ad una commissione costituita presso l'A.S.L. competente per territorio. In occasione di tale visita medica l'impiegato ha diritti di farsi assistere da un medico di propria fiducia (art. 130 Statuto degli Impiegati civili dello Stato).
L'Amministrazione, nell'invitare l'impiegato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, deve indicare non solo lo scopo di tali accertamenti, ma anche i motivi che stanno alla base della proposta di dispensa.
La dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall'aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell'infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l'intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità.
La dispensa dal servizio per inabilità fisica dopo la scadenza del periodo massimo di aspettativa presuppone l'accertamento che il dipendente, al momento in cui deve riprendere servizio, si trovi ancora nella condizione di incapacità per infermità e deve trattarsi di un'infermità assoluta e non relativa; deve essere accertata l'impossibilità di utilizzazione del dipendente in compiti diversi da quelli espletati
FISICA INABILITA'
La dispensa dal servizio per fisica inabilità (riforma), dovuta ad infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e con giudizio di "inabilità dal servizio" (art. 64 del DPR 1092/73), comporta l'attribuzione della pensione privilegiata nella misura e con le modalità stabilità dall'alt. 67 del DPR.
Nel caso, invece, di cessazione per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali il dipendente si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa si applicano a partire dal 1° gennaio 1996, le nuove regole previste dall'alt. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La riforma comporta, altresì l'attribuzione dei c.d. 6 scatti stipendiali, oltre che sul trattamento pensionistico, anche sull'indennità di buonuscita (circolari Inpdap n. 1226/M del 19/10/98) e la perdita del diritto all'istituto dell'ausiliaria, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
A fine di rendere più celere l'applicazione dei suddetti istituti si richiama l'attenzione sulla necessità, in presenza dei presupposti di legge, di dare il massimo impulso ai dipendenti, organismi deputati allo svolgimento degli adempimenti perché si è avuto modo di rilevare che i procedimenti relativi alla dispensa dal servizio per fisica inabilità, all'utilizzazione del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio (D.P.R. 25.10.1981, n. 738) ed al passaggio del Personale della Polizia di Stato che espleta funzioni della Polizia, non idoneo ai servizi d'istituto, in altri ruoli della Polizia di Stato o in altra Amministrazione dello Stato (D.P.R. 24.4.1982. n. 339). Frequentemente subiscono ritardi dovuti, solo in parte, alla complessità dei procedimenti stessi.
- Circ. M.L n. 333 - D/9801. B Bis del 27 gennaio 1995
La necessità di un tempestivo avvio della procedura di dispensa dal servizio motivi di salute. In particolare, sia nel caso in cui l'avvio della procedura per la dispensa dal servizio sia conseguenza del raggiungimento del limite massimo di aspettativa, sia nel caso in cui essa sia disposta a seguito di giudizio di inidoneità permanente ed assoluta al servizio espresso dalla CMO, l'Ufficio competente dovrà provvedere immediatamente a richiedere alla CMO la fissazione della data della visita medico collegiale.
Nel contempo al dipendente interessato dovrà essere notificato, mediante redazione di apposito processo verbale, quanto segue:
la visita medico collegiale cui sarà sottoposto è finalizzata alla dispensa per motivi di salute;
ha facoltà di farsi assistere, durante lo svolgimento della visita in argomento, da un medico di fiducia;
può presentare entro 10 giorni dalla notifica stessa, proprie osservazioni ed inoltre che ha facoltà di produrre istanza per essere personalmente sentito dal Consiglio di Amministrazione o dalle componenti Commissioni per il personale non direttivo;
ha facoltà di richiedere per motivi di particolare gravita, nel caso di raggiungimento del periodo massimo di aspettativa, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. del T.U. 10.1.1957 n. 3
ha facoltà di presentare domanda, entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, per essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.4.1982, n. 339 sempre che l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
E' necessario che tutte le prescrizioni sopra indicate siano contenute contestualmente nel medesimo atto. La mancanza di una di esse può, infatti, determinare la necessità della sua ripetizione provocando, così, inutili ed ingiustificati ritardi sull'ulteriore corso della procedura in argomento.
Copia del suddetto verbale di notifica sarà trasmesso, a mezzo fax, senza alcun ritardo, alla Direzione Generale del Personale (Servizio dirigenti direttivi ed ispettori o Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti o Servizio personale tecnico - scientifico e professionale)avendo cura di precisare la data di raggiungimento del periodo massimo di aspettativa.
Si rappresenta che la procedura per la dispensa dal servizio per fisica inabilità dovrà essere immediatamente avviata nei termini e con le comunicazioni sopraindicate anche nell'ipotesi che, dall'ultimo giudizio di temporanea inidoneità al servizio formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera, emerga in modo inequivocabile, per la durata della temporanea inidoneità che il dipendente raggiungerà il periodo massimo di aspettativa; si dovrà disporre in tal caso che la visita medico - legale collegata alla dispensa venga in ogni caso effettuata alla scadenza del suddetto periodo massimo.
Subito dopo l'effettuazione della visita medica collegiale finalizzata alla dispensa, il competente Ufficio o Reparto provvederà a trasmettere nella stessa giornata del ricevimento, a mezzo fax, al competente servizio della Direzione Centrale del Personale, il biglietto di uscita dall'Ospedale Militare da cui risulti il giudizio completo espresso dalla CMO e successivamente il verbale redatto dal predetto organo collegiale, precisando se ci sia stata accettazione ovvero se debba pronunciarsi, al riguardo, la Commissione Medica di 2A istanza.
Qualora possibile, dovrà essere immediatamente trasmessa, in attesa del verbale, copia dello stralcio della dichiarazione di accettazione, integrativa del verbale medesimo.
UTILIZZAZIONE NEI SERVIZI CON LA RIDOTTA CAPACITA' LAVORATIVA
Il D.P.R. 25.10.1981 n. 738 prevede che il personale delle Forze di Polizia che abbia riportato un’invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto derivante da ferite, lesioni, od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.
L'Ufficio o il Reparto competente dovrà, pertanto acquisire e trasmettere agli indicati Servizi della Direzione Centrale del Personale, nella stessa giornata del ricevimento sempre via fax e nelle more della ricezione del processo verbale della CMO, copia del biglietto di uscita dall'Ospedale Militare contenente l'indicazione del giudizio medico - legale, precisando, ove non risulti dal predetto biglietto, la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, nonché se ci sia stata accettazione ovvero de debba pronunciarsi, al riguardo la Commissione Medica di 2A istanza.
Nell'occasione dovrà essere comunicata anche la data di scadenza del periodo massimo di aspettativa. Qualora possibile, dovrà essere immediatamente trasmessa, in attesa del verbale, copia dello stralcio della dichiarazione di accettazione, integrativa del verbale medesimo. Gli Uffici e Reparti in indirizzo trasmetteranno successivamente, senza ritardo, sempre a mezzo fax, il verbale completo redatto dalla CMO.
PASSAGGIO IN ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO O IN ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, disciplina, come noto, il passaggio del personale della Polizia dello Stato che espleta funzioni di polizia, non idoneo all'espletamento dei servizi polizia, in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni dello Stato sempre che l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
Tale disciplina è applicabile a domanda, a coloro che siano stati giudicati dalla competente C.M.O.;
assolutamente inidonei per motivi di salute, anche dipendente da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto;
parzialmente inidonei per invalidità non dipendente da causa di servizio (in tal caso il trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato può essere disposto anche d'ufficio);
parzialmente inidonei per invalidità dipendente da causa di servizio.
Al riguardo i competenti Uffici e Reparti trasmetteranno, con la massima tempestività, via fax la domanda dell'interessato finalizzata al transito in altri ruoli della Polizia di Stato ovvero in altre Amministrazioni dello Stato, verificando se la stessa sia stata presentata entro i termini di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 339/82. Si richiama l'attenzione sulla necessità di far protocollare la domanda in argomento nello stesso giorno di presentazione.
Cureranno, inoltre, la ripida acquisizione e trasmissione, a mezzo fax, ai competenti Servizi della Direzione Centrale del Personale di copia del biglietto di uscita dall'Ospedale Militare contenente il completo giudizio medico - legale, precisando, ove non risulti dal predetto biglietto, la dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità riscontrate e se ci sia stata accettazione ovvero se debba pronunciarsi, al riguardo, la Commissione Medica di l’istanza. Nell'occasione dovrà essere comunicata la data di scadenza del periodo massimo di aspettativa.
L’incapacità professionale designa l’inattitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti alla qualifica; lo scarso rendimento invece, dipende da svogliatezza o negligenza nello svolgimento del servizio. Quest’ultimo, idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto d'impiego, non può esaurirsi in un unico episodio, ma va configurato in relazione ad una molteplicità di fatti, che rivelino l’inattitudine del dipendente a adempiere le mansione inerenti il suo ufficio.
Anche la dispensa per scarso rendimento costituisce un provvedimento ministeriale su parere del Consiglio di Amministrazione.
ciao spero che SIA UTILE A TUTTI Sov.C.Ciuffreda Luigi

