Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
E' possibile. Per quanto mi riguarda, bene ho fatto a chiedere la ppo solo per le patologie per cui la pratica era stata già esaminata dal cvcs.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
===questa era una causa da proporre al TAR e non alla Corte, si doveva annullare la pretesa dell'amministrazione di richiedere al cdvcs un parere che non competeva. bisognava annullare la richiesta del parere, non l'intero procedimento che è diventato sacrosanto, con parere di diversi medici.
restituire non credo, perche è tutto prescritto, nel caso fanno un decreto di recupero, si rimette tutto al tar.
restituire non credo, perche è tutto prescritto, nel caso fanno un decreto di recupero, si rimette tutto al tar.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Non sono d'accordo sulla impugnabilità di un atto endoprocedimentale. Condivido invece la competenza del TAR sull'impugnazione del provvedimento finale.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
=== mi sono espresso male, con l'avvenuto atto definitivo, si impugnava l'atto che sottoponeva ad ulteriore indagine un processo già definito a vita.Zenmonk ha scritto:Non sono d'accordo sulla impugnabilità di un atto endoprocedimentale. Condivido invece la competenza del TAR sull'impugnazione del provvedimento finale.
la pensione privilegiata è un atto conseguenziale al diritto acquisito, che non poteva essere messo sotto processo, quello fatto è un abuso. peccato che la corte dei conti non ha percepito questo aspetto.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
In questo caso, una possibile domanda da farsi riguarda l'impugnabilità per violazione di legge di una sentenza della Corte dei Conti. Qual'e' l'organo da adirsi? La Cassazione? La stessa Corte per riesame essendosi constatato evidente errore di fatto?
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Per appellarsi c'è la Corte dei Conti d'appello.Zenmonk ha scritto:In questo caso, una possibile domanda da farsi riguarda l'impugnabilità per violazione di legge di una sentenza della Corte dei Conti. Qual'e' l'organo da adirsi? La Cassazione? La stessa Corte per riesame essendosi constatato evidente errore di fatto?
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggio da antoniomlg »
se è ancora in tempo?AntonioPE ha scritto:Per appellarsi c'è la Corte dei Conti d'appello.Zenmonk ha scritto:In questo caso, una possibile domanda da farsi riguarda l'impugnabilità per violazione di legge di una sentenza della Corte dei Conti. Qual'e' l'organo da adirsi? La Cassazione? La stessa Corte per riesame essendosi constatato evidente errore di fatto?
altrimenti..........
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543
Sezioni giurisdizionali
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti:
" comma 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.
5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.
5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.
Sezioni giurisdizionali
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti:
" comma 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.
5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.
5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Quindi non vi è possibilità di fare ricorso per questioni inerenti la dipendenza da causa di servizio.
Si può comunque chiedere la correzione della sentenza per errore materiale evidenziando che non è stato considerato che la dipendenza era stata puntualmente accertata dal CPPO.
Si può comunque chiedere la correzione della sentenza per errore materiale evidenziando che non è stato considerato che la dipendenza era stata puntualmente accertata dal CPPO.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Più che correzione si chiama REVOCAZIONE. Non è altro che l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’ inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata, dagli atti di causa. Si ricorre alla Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello.
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggio da antoniomlg »
bisogna vedere se è stato eccepito il difetto del richiesto parere al CVCSAntonioPE ha scritto:Più che correzione si chiama REVOCAZIONE. Non è altro che l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’ inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata, dagli atti di causa. Si ricorre alla Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello.
nel ricorso presentato steso dal difensore del ricorrente.
in difetto non si evince la cosi detta "falsa percezione della realtà processuale"
per farla breve se io nel ricorso ho contestato il doppio parere chiedendone la
dichiarazione di nullità ed il giudice è andato per la sua strada allo è la falsa percezione
----
altrimenti non è il giudice a dover constatare che non era legittima la richiesta del doppio parere.
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggio da dib0231 »
Buonasera se permettete vorrei aggiungere anche questa sentenza che potrebbe risultare utile.
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggio da oreste.vignati »
complimenti dib0231, ottima informazione, ogni tanto qualche giudice applica le normative in vigore
Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Comunque tutti gli intéressati Che beneficiano degli artt.117 120 del Regio Decreto 3458/1928 rd essendo in possesso dell'ATTO DISPOSITIVO del Ministero della Difesa. Qualora gli viene Negata dal C.V.C.S. Il riconoscimento della causa di servizio per la stessa patologia della quale usufruisce dei suddetti benefici. Se e' in possesso della relazione medico-legale contraria al parere expresso dal citato C V.C S. La Corte dei Conti ha accolto il/i ricorso.
Buona serata.
Briscola.
Buona serata.
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