errore di calcolo famosi 730
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Re: errore di calcolo famosi 730
Messaggio da immanescalzo »
allego lettere e verbale CMO
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Re: errore di calcolo famosi 730
Messaggio da immanescalzo »
immanescalzo ha scritto:allego lettere e verbale CMO
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Re: errore di calcolo famosi 730
Messaggio da immanescalzo »
immanescalzo ha scritto:immanescalzo ha scritto:allego lettere e verbale CMO
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Re: errore di calcolo famosi 730
ricorso Accolto e parla anche dei calcoli totali
1) - la ricorrente è stata collocata in aspettativa per infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 517 e ha dichiarato la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 6 novembre 2013 e la collocazione in congedo assoluto, a norma degli artt. 923, comma 1, lettera b) e 929, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) - In particolare, in data 6 novembre 2013 è stato notificato alla parte ricorrente, …... , il verbale BL/B …... della Prima Commissione Medica Ospedaliera, di idoneità permanente al S.M.I. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
3) - ha proposto ricorso avverso tale verbale innanzi alla Commissione Medica di seconda istanza, che l’ha invitata a presentarsi alla visita medica, fissata per la data del 16 dicembre 2013.
- La stessa ha comunicato, in data 12 dicembre 2013, di soffrire di una -OMISSIS- e, dunque, di essere impossibilitata a spostarsi dalla propria abitazione, chiedendo il rinvio della visita medica.
4) - La Commissione medica di seconda istanza ha provveduto a riconvocare la ricorrente alla data del 12 marzo 2014, ma, anche in questo caso, la stessa chiedeva il differimento della visita medica, stante la degenza della medesima in ospedale
5) - La Commissione medica di seconda istanza, con nota del 13.3.2014, ha provveduto a convocare, ancora una volta, la ricorrente, fissando la visita medica alla data del 10 aprile 2014, aggiungendo altresì che, in caso di mancata presentazione, avrebbe considerato il ricorso inevaso, in quanto alla predetta data sarebbero trascorsi oltre 5 mesi dal primo giudizio di permanente non idoneità, che, oltretutto, risulta essere stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa per temporanea non idoneità, previsto per il ruolo di appartenenza.
- Il medesimo atto ha rilevato che “la reiterata assenza alle convocazioni a visita, giustificata con motivi sanitari attestanti una condizione di temporanea non idoneità sussistente oltre il periodo massimo di aspettativa fruibile e già fruito , non può che confermare il giudizio di non idoneità già formulato in sede di Commissione di prima istanza”.
6) - La ricorrente, tuttavia, ha chiesto un ulteriore rinvio della visita in quanto ricoverata presso il Policlinico Umberto I, reparto di OMISSIS, per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico.
7) - La Commissione medica di seconda istanza, con comunicazione n. ...... del 7 aprile 2014, ha ribadito quanto indicato con la comunicazione del 13.3.2014 e restituito il ricorso come inevaso.
- Parte ricorrente ha contestato la comunicazione del 7 aprile 2014 ma la Commissione, con provvedimento del 23 giugno 2014, ha ribadito il contenuto delle proprie precedenti comunicazioni, specificando altresì che il giudizio di non idoneità al servizio sarebbe stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa fruibile e che, in ogni caso, dalla certificazione sanitaria inviata a sostegno delle mancate presentazioni a visita presso la Commissione, emergerebbero patologie gravi e inabilitanti e, che, quindi, non sussisteva la possibilità di una nuova convocazione né di una visita domiciliare, né emergeva alcun elemento a favore di un possibile accoglimento del ricorso né di un Giudizio di idoneità al servizio militare.
IL TAR scrive:
9) - Con ordinanza del 28/12/2018 n. 12610/2018, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine al giorno in cui è decorso il termine finale del periodo massimo di aspettativa concesso nel quinquennio e sull’effettiva fruizione o computo dei giorni di licenza ordinaria 2012 e dei giorni di licenza straordinaria, e sui 95 giorni in cui la ricorrente sarebbe stata a disposizione degli organi sanitari.
10) - Come ha chiarito l’Amministrazione all’esito dell’ordinanza istruttoria del 28/12/2018 n. 12610/2018, il termine finale del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio dalla ricorrente non era decorso alla data del 6 novembre 2013, giorno in cui è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato.
11) - A questo punto, assumono rilievo le sole circostanze volte a inficiare l’esistenza della non idoneità permanente al servizio o le carenze procedimentali relativa al suindicato accertamento del 6 novembre 2013.
12) - Rileva, a questo punto, il Collegio la fondatezza della censura formulata dalla ricorrente in ordine alla circostanza che, a fronte del documentato impedimento della parte a presenziare alla visita medica del 10 aprile 2014, la Commissione medica di seconda istanza non ha disposto una visita domiciliare, ai sensi dell’art. art. 198, comma 10, del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio).
13) - La norma in questione prevede, infatti, che “il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa”.
14) - A fonte dell’impedimento di parte ricorrente, quindi, sebbene ci fossero stati già due precedenti rinvii, sarebbe dovuto essere disposto un ulteriore rinvio oppure, come era nei poteri della Commissione, la visita a domicilio.
15) - Nel caso di effettivo impedimento per cause oggettive, quali quelle per motivi di salute (nel caso di specie il ricovero presso il Policlinico Umberto I, reparto di ....., per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico), l’interessato non può essere privato della possibilità di esperire in pieno il ricorso dinanzi alla indicata Commissione volto alla verifica della sua effettiva inidoneità permanente al servizio.
16) - Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto gravato deve essere annullato, fatti salvi, come indicato, i successivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
N.B.: rileggi i punti n. 11, 12, 13, 14 e 15 - 16.
Allego
1) - la ricorrente è stata collocata in aspettativa per infermità allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 517 e ha dichiarato la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 6 novembre 2013 e la collocazione in congedo assoluto, a norma degli artt. 923, comma 1, lettera b) e 929, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) - In particolare, in data 6 novembre 2013 è stato notificato alla parte ricorrente, …... , il verbale BL/B …... della Prima Commissione Medica Ospedaliera, di idoneità permanente al S.M.I. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.
3) - ha proposto ricorso avverso tale verbale innanzi alla Commissione Medica di seconda istanza, che l’ha invitata a presentarsi alla visita medica, fissata per la data del 16 dicembre 2013.
- La stessa ha comunicato, in data 12 dicembre 2013, di soffrire di una -OMISSIS- e, dunque, di essere impossibilitata a spostarsi dalla propria abitazione, chiedendo il rinvio della visita medica.
4) - La Commissione medica di seconda istanza ha provveduto a riconvocare la ricorrente alla data del 12 marzo 2014, ma, anche in questo caso, la stessa chiedeva il differimento della visita medica, stante la degenza della medesima in ospedale
5) - La Commissione medica di seconda istanza, con nota del 13.3.2014, ha provveduto a convocare, ancora una volta, la ricorrente, fissando la visita medica alla data del 10 aprile 2014, aggiungendo altresì che, in caso di mancata presentazione, avrebbe considerato il ricorso inevaso, in quanto alla predetta data sarebbero trascorsi oltre 5 mesi dal primo giudizio di permanente non idoneità, che, oltretutto, risulta essere stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa per temporanea non idoneità, previsto per il ruolo di appartenenza.
- Il medesimo atto ha rilevato che “la reiterata assenza alle convocazioni a visita, giustificata con motivi sanitari attestanti una condizione di temporanea non idoneità sussistente oltre il periodo massimo di aspettativa fruibile e già fruito , non può che confermare il giudizio di non idoneità già formulato in sede di Commissione di prima istanza”.
6) - La ricorrente, tuttavia, ha chiesto un ulteriore rinvio della visita in quanto ricoverata presso il Policlinico Umberto I, reparto di OMISSIS, per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico.
7) - La Commissione medica di seconda istanza, con comunicazione n. ...... del 7 aprile 2014, ha ribadito quanto indicato con la comunicazione del 13.3.2014 e restituito il ricorso come inevaso.
- Parte ricorrente ha contestato la comunicazione del 7 aprile 2014 ma la Commissione, con provvedimento del 23 giugno 2014, ha ribadito il contenuto delle proprie precedenti comunicazioni, specificando altresì che il giudizio di non idoneità al servizio sarebbe stato espresso al termine del periodo massimo di aspettativa fruibile e che, in ogni caso, dalla certificazione sanitaria inviata a sostegno delle mancate presentazioni a visita presso la Commissione, emergerebbero patologie gravi e inabilitanti e, che, quindi, non sussisteva la possibilità di una nuova convocazione né di una visita domiciliare, né emergeva alcun elemento a favore di un possibile accoglimento del ricorso né di un Giudizio di idoneità al servizio militare.
IL TAR scrive:
9) - Con ordinanza del 28/12/2018 n. 12610/2018, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine al giorno in cui è decorso il termine finale del periodo massimo di aspettativa concesso nel quinquennio e sull’effettiva fruizione o computo dei giorni di licenza ordinaria 2012 e dei giorni di licenza straordinaria, e sui 95 giorni in cui la ricorrente sarebbe stata a disposizione degli organi sanitari.
10) - Come ha chiarito l’Amministrazione all’esito dell’ordinanza istruttoria del 28/12/2018 n. 12610/2018, il termine finale del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio dalla ricorrente non era decorso alla data del 6 novembre 2013, giorno in cui è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato.
11) - A questo punto, assumono rilievo le sole circostanze volte a inficiare l’esistenza della non idoneità permanente al servizio o le carenze procedimentali relativa al suindicato accertamento del 6 novembre 2013.
12) - Rileva, a questo punto, il Collegio la fondatezza della censura formulata dalla ricorrente in ordine alla circostanza che, a fronte del documentato impedimento della parte a presenziare alla visita medica del 10 aprile 2014, la Commissione medica di seconda istanza non ha disposto una visita domiciliare, ai sensi dell’art. art. 198, comma 10, del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio).
13) - La norma in questione prevede, infatti, che “il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa”.
14) - A fonte dell’impedimento di parte ricorrente, quindi, sebbene ci fossero stati già due precedenti rinvii, sarebbe dovuto essere disposto un ulteriore rinvio oppure, come era nei poteri della Commissione, la visita a domicilio.
15) - Nel caso di effettivo impedimento per cause oggettive, quali quelle per motivi di salute (nel caso di specie il ricovero presso il Policlinico Umberto I, reparto di ....., per sostenere alcuni esami e successivamente, sottoporsi a intervento chirurgico), l’interessato non può essere privato della possibilità di esperire in pieno il ricorso dinanzi alla indicata Commissione volto alla verifica della sua effettiva inidoneità permanente al servizio.
16) - Per quanto indicato il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto gravato deve essere annullato, fatti salvi, come indicato, i successivi provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
N.B.: rileggi i punti n. 11, 12, 13, 14 e 15 - 16.
Allego
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Re: errore di calcolo famosi 730
Allego circolare del Ministero della Difesa datata 17 gennaio 2014
Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.
Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.
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