Congedo retribuito Legge 104

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Edoinho
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Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da Edoinho »

Buongiorno, volevo chiedere se è possibile usufruire del congedo retribuito per assistere la propria moglie, portatrice di handicap in situazione di gravità, qualora la stessa lavori. Ringrazio per le cortesi risposte.


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Marco Metello
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da Marco Metello »

Ovviamente il beneficio è uno solo, quindi i tre giorni al mese o le 18 ore mensili rimangono sempre tali. Es. tu fruisci di due giorni permesso 104 e tua moglie potrà fruire nello stesso solo de giorno rimanente.


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pietro17
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da pietro17 »

Scusate, ma non esiste anche questo congedo per assistere il coniuge portatore di handicap grave:
"""""Circ. 32/2012, punto 3.3)INPS
Circ. 32/2012, punto 3.3)
Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.



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Marco Metello
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da Marco Metello »

Sí, confermo Pietro. I due anni possono essere utilizzati anche in maniera frazionata.
Un abbraccio


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pietro17
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da pietro17 »

Ciao Marco!!


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palmy66
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da palmy66 »

quella è la legge 151

http://www.handylex.org/stato/d260301.shtml#a42

buona domenica a tutti
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Marco Metello
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da Marco Metello »

Ciao Palmy 66,
...condicio sine qua non, per ottenere l'astensione retribuita dal lavoro fino a 24 mesi nell'arco della vita lavorativa del dipende te è che la persona da assistere sia stata riconosciuta affetta da handicap con connotazione di gravità dalla commissione dell'Asl competente per territorio e validata dall'Inps.
Ciao

https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... geLR4Kb3VQ" onclick="window.open(this.href);return false;
palmy66
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da palmy66 »

Marco Metello ha scritto:Ciao Palmy 66,
...condicio sine qua non, per ottenere l'astensione retribuita dal lavoro fino a 24 mesi nell'arco della vita lavorativa del dipende te è che la persona da assistere sia stata riconosciuta affetta da handicap con connotazione di gravità dalla commissione dell'Asl competente per territorio e validata dall'Inps.
Ciao

https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... geLR4Kb3VQ" onclick="window.open(this.href);return false;

indubbiamente !!!!!!!
Edoinho
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da Edoinho »

Buongiorno, non ho capito se posso prendere un periodo di aspettativa retribuita, qualora mia moglie, nello stesso periodo, lavori. Ho letto che bisogna valutare caso per caso. Qualcuno nel forum, ha avuto una situazioe simile? Grazie
panorama
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da panorama »

Per quanto riguarda il personale dell'Arma CC. - rif. Pubbl. C-14 pag. 64 punto 6 attuale:

PERMESSO MENSILE PER PARENTI O AFFINI DI PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (nota 186)

a. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il militare, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il militare ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

b. I permessi sono computati nell’anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria ed alla tredicesima mensilità.

N.B.: (nota 186 Articolo 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
panorama
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da panorama »

C-14 pag. 64 punto n.7
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CONGEDO PER CONIUGE, GENITORI, FRATELLI, SORELLE E FIGLIO DIVERSAMENTE ABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (nota 187)

a. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa, entro sessanta giorni dalla richiesta. Tale limite massimo individuale di due anni dovrà essere calcolato in cumulo con i periodi eventualmente fruiti a titolo di congedo “per gravi e documentati motivi familiari” (-nota 188-) , di cui al successivo capitolo XV. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo, nel seguente ordine di priorità (-nota 189-):

(1) il padre o la madre, anche adottivi;

(2) uno dei figli conviventi;

(3) il fratello o la sorella convivente.

Per l’individuazione dei legittimati non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione, al fine di consentire la legittimazione del soggetto successivo.
Il diritto al congedo è subordinato, per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza del requisito della convivenza.
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

b. Ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari, così come individuati alla precedente lettera a..

c. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità è riconosciuta, ad entrambi i genitori, la possibilità di fruire delle agevolazioni anzidette (tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) cumulativamente con l’istituto del congedo straordinario di due anni nell’arco dello stesso mese, ma non nella stessa giornata.

N.B.:
( nota 187 - Articolo 42, commi da 5 a 5 quinquies, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Circolare n.
1/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica in data 03/02/2012.

( nota 188 - Articolo 4, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53 e Circolare n. 51/162-2-1992 in data 30 ottobre
2014 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - SM -Ufficio Legislazione.

( nota 189 - Circolare n. 13/2010, par. 2, in data 6 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Re: Congedo retribuito Legge 104

Messaggio da panorama »

C-14 pag. 65 - 66 punto 8
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MODALITÀ PROCEDURALI E DOCUMENTAZIONE

a. Per fruire dei benefici di cui al presente capitolo, il militare interessato deve produrre apposita istanza indirizzata al Comando di Corpo volta ad ottenere:
(1) una licenza straordinaria non computabile nel limite massimo di 45 giorni annui, per i casi di:
- prolungamento del congedo parentale (di cui al n. 3, lett. a. e n. 4, lett. a.);
- congedo per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (di cui al n. 7);

(2) un permesso retribuito, per i casi di:
 - 3 giorni di permesso mensile per assistere soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (di cui al n. 3, lett. c., n. 4, lett. b., n. 5 e n. 6);
 - riposi orari alternativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale (di cui al n. 3, lett. b.).

b. La fruizione dei 3 giorni di permesso mensile può avvenire anche in forma frazionata a ore, per un massimo di diciotto ore mensili, a prescindere dall’articolazione dell’orario di servizio (cinque/sei giorni lavorativi per settimana). La valutazione della richiesta e la conseguente autorizzazione sono di competenza del Comandante di Corpo, mentre la concessione dei permessi (giornalieri/orari) è devoluta al Comandante di Reparto, a cui il militare deve comunicare:
- la modalità con cui intende utilizzare il beneficio concesso (giornaliero/orario). La modalità prescelta sarà mantenuta fino a diversa espressa comunicazione e la relativa variazione decorrerà dal mese successivo a quello della comunicazione;
 - le giornate/gli orari in cui intende fruirne.
Nel caso di richiesta di fruizione del beneficio a ore, i permessi orari non possono coprire l’intera giornata lavorativa. Le eventuali ore non fruite in un mese non possono essere recuperate (nota 190).

c. Alle richieste di licenza straordinaria o dei permessi deve essere allegata la relativa documentazione probatoria.
I documenti concernenti dati anagrafici o relazioni di parentela possono essere sostituiti da autocertificazioni, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Con tali autocertificazioni possono altresì essere documentate le situazioni relative alla prestazione o alla astensione dal lavoro o dal servizio del coniuge. Devono, invece, essere prodotti i documenti sanitari, attestanti le situazioni di malattia o infermità, rilasciati da medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

d. Il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito (nota 191).

e. Il Comandante di Corpo ha facoltà di richiedere qualunque tipo di certificazione suppletiva, ritenuta necessaria per l’accertamento della titolarità del beneficio, oltreché di intraprendere le opportune azioni per accertare la veridicità delle situazioni rappresentate a corredo dell’istanza della concessione del beneficio.

f. In caso di produzione di documentazione falsa o mendace:
(1) a carico dell’interessato devono essere poste in atto le previste azioni disciplinari o penali;
(2) dalla licenza ordinaria e da altri benefici eventualmente spettanti (recuperi compensativi, licenza di trasferimento residua, ecc.) deve detrarsi un numero di giorni corrispondenti a quelli indebitamente
trascorsi in permesso o congedo.

Nel caso in cui il militare abbia già fruito di tutta la licenza ordinaria spettante, i giorni di permesso o congedo saranno considerati aspettativa (nota 192), cui seguirà il recupero delle competenze fisse corrisposte.

N.B.:
( nota 190 - Circolare n. 51/158-2-1992 in data 6 ottobre 2014 del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – SM Ufficio Legislazione e Circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 in data 17 gennaio
2003 del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare).

( nota 191 - Articolo 33, comma 3 bis, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
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Re: Congedo retribuito Legge 104

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segue precedente commento
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(nota 192 - Articolo 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
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Re: Congedo retribuito Legge 104

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Allego circolare INPS n. 45 datata 25/03/2020

OGGETTO: Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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