ricongiungimento al coniuge

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bestfalia
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ricongiungimento al coniuge

Messaggio da bestfalia »

vorrei sapere se un'insegnante può usufruire della legge 100/87, qualora il coniuge militare fosse trasferito d'ufficio nella stessa provincia in cui lavora attualmente, successivamente all'immissione in ruolo della stessa, ottenuta fuori regione.
Premetto che per motivi burocratici, l'insegnante ha dovuto spostare la propria residenza nella città in cui sta svolgendo il suddetto anno di prova.


bestfalia
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Re: ricongiungimento al coniuge

Messaggio da bestfalia »

Nessuno può aiutarmi?
nperilli
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Re: ricongiungimento al coniuge

Messaggio da nperilli »

Ti risponderò non appena avro' un po' di tempo.
Saluti Ltn Nicola Perilli
bestfalia
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Re: ricongiungimento al coniuge

Messaggio da bestfalia »

La ringrazio della disponibilità

Cordiali saluti
nperilli
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Re: ricongiungimento al coniuge

Messaggio da nperilli »

In base al disposto dell'art.1, 5° comma legge 10.3.1987 n.100, dell'art.10, 2° comma del D.L. n.325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, dell'art.17 legge 28/7/1999 n.266 e dall'art.2 legge 29/63/2001 n-86,
il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare del personale che viene corrrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istitutuzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito della provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasfrimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella sul MODULO DOMANDA ed allegare la documentazione prevista.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalòle presenti disposizioni.
Tali domande non potranno essere inoltrate oltre le scadenza rispettivamente previste per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'.Ordinanza Ministeriale SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER I BENEFICIARI DELLA PRECEDENZA EX ART.1-V COMMA L.100/87 e art.10 COMMA II D.L.325/87 CONVERTITO NELLA LEGGE 402/87,DELLA LEGGE 28/7/1999 N.266 E DELL'ART.2 DELLA LEGGE 29/3/2001 N.86

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art.1-V comma L.100/87 e altre ddisposizioni legislative di cui sopra, il personale militare dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio dove presti servizio il coniuge dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità nonchè una dichiarazione in carta sempèlice, sotto la propria responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.



P.S.
Per ulteriori delucidazioni in merito è opportuno che sua moglie si rivolga ad un Patronato Acli o Inca o Gilda Insegnanti sia per tutelarla e sia per seguirla nell'ambito della legislazione scolastica
Tanto si doveva
Ltn Nicola Perilli
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