Retribuzione in convalescenza
Retribuzione in convalescenza
Messaggio da manu50 »
Vorrei sapere gentilmente questa cosa
Se io sono stato in aspettativa per malattia nel 2008 per circa 1 anno e mezzo poi rientrato in servizio con idoneità, ed attualmente mi ritrovo di nuovo in convalescenza per 4 mesi data dalla CMO e sicuramente per altri mesi successivi, lo stipendio mi viene corrisposto ancora per intero per i 12 mesi a venire.
In attesa ringrazio anticipatamente chi mi vuol dare indicazioni
Grazie
Se io sono stato in aspettativa per malattia nel 2008 per circa 1 anno e mezzo poi rientrato in servizio con idoneità, ed attualmente mi ritrovo di nuovo in convalescenza per 4 mesi data dalla CMO e sicuramente per altri mesi successivi, lo stipendio mi viene corrisposto ancora per intero per i 12 mesi a venire.
In attesa ringrazio anticipatamente chi mi vuol dare indicazioni
Grazie
Re: Retribuzione in convalescenza
Se sei in convalescenza per patologia "SI" dipendente causa servizio, non devi preoccuparti nel senso che no avrai alcuna decurtazione dello stipendio. Caso contrario a partire dal 12 mese ti decurteranno il 50% e dal 18 mese il 100%. dal computo dei giorni devi sempre togliere l'aspettativa e i giorni di ricovero e quelli a disposizione della C.M.O.. Cordialmente .
P.S. se in privato mi mandi la tua e-mail ti invio la pubblicazione in pdf che regola la materia...
P.S. se in privato mi mandi la tua e-mail ti invio la pubblicazione in pdf che regola la materia...
Re: Retribuzione in convalescenza
Ciao manu50, credo siano sufficienti 90 giorni di presenza al reparto da una convalescenza all'altra, comunque non dimenticare che se superi i 2 anni di assenza nel quinquennio ti riformano, non so se sia la cosa da Te auspicata, credo sia doveroso puntualizzarlo, ma sicuramente ne sarai consapevole!!!!!!!!!manu50 ha scritto:Vorrei sapere gentilmente questa cosa
Se io sono stato in aspettativa per malattia nel 2008 per circa 1 anno e mezzo poi rientrato in servizio con idoneità, ed attualmente mi ritrovo di nuovo in convalescenza per 4 mesi data dalla CMO e sicuramente per altri mesi successivi, lo stipendio mi viene corrisposto ancora per intero per i 12 mesi a venire.
In attesa ringrazio anticipatamente chi mi vuol dare indicazioni
Grazie
Saluti
Re: Retribuzione in convalescenza
Messaggio da manu50 »
sono passati circa due anni e mezzo dall'ultima convalescenza, comunque verrò riformato e pensionato volevo solo capire se in questi otto mesi mi verrà corrisposta la retribuzione fino alla pensionelory61 ha scritto:Ciao manu50, credo siano sufficienti 90 giorni di presenza al reparto da una convalescenza all'altra, comunque non dimenticare che se superi i 2 anni di assenza nel quinquennio ti riformano, non so se sia la cosa da Te auspicata, credo sia doveroso puntualizzarlo, ma sicuramente ne sarai consapevole!!!!!!!!!manu50 ha scritto:Vorrei sapere gentilmente questa cosa
Se io sono stato in aspettativa per malattia nel 2008 per circa 1 anno e mezzo poi rientrato in servizio con idoneità, ed attualmente mi ritrovo di nuovo in convalescenza per 4 mesi data dalla CMO e sicuramente per altri mesi successivi, lo stipendio mi viene corrisposto ancora per intero per i 12 mesi a venire.
In attesa ringrazio anticipatamente chi mi vuol dare indicazioni
Grazie
Saluti
grazie
Re: Retribuzione in convalescenza
Messaggio da Diabolikus »
Mi auguro che i colleghi Cimapier e Lory61 non me ne vogliano ma, mi permetto di intervenire per chiarire meglio alcuni concetti che, a mio avviso, sono stati esposti in maniera un pò imprecisa:
L'aspettativa per infermità consegue al superamento dei famosi giorni 45 di licenza straordinaria che spettano a ciascun militare per ogni anno solare, anche in modo non continuativo.
Nel caso delle assenze dal servizio per "malattia", il 46° giorno di assenza e tutti quelli successivi, saranno considerati giorni di aspettativa per infermità.
Ne consegue che, qualora l'infermità che ha determinato l'assenza NON sia dipendente da causa di servizio, il militare non potrà superare giorni 365 in tale posizione di stato, oltre i quali incorrerà in decurtazione stipendiale (la metà delle somme dal 13° al 18 mese di aspettativa e tutte le somme oltre il 18° mese).
Nel computo dei sopra citati giorni 365, non sono ovviamente compresi i 45 gg. di l.s.
Nel caso invece in cui l'infermità sia riconosciuta quale SI dipendente da causa di servizio, allora, anche nel caso in cui si superino i gg.365, NON (e sottolineo NON) si procederà a decurtazione stipendiale.
Anche nel caso della SI dipendenza da causa di servizio bisogna però stare attenti a non superare i giorni 730 (ovvero 731 in caso di anno bisestile) di aspettativa per infermità in un quinquennio mobile, oltre i quali si viene congedati d'ufficio, categoria della riserva, ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.).
Dal computo totale dei giorni di aspettativa (ai fini del monitoraggio dei 730-731), nel caso della SI dipendenza da causa di servizio, NON (e sottolineo NON) dovranno essere computati i periodi di ricovero e/o disposizione presso ospedali militari e/o civili.
(SOTTOLINEO - SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA SI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO)
Nel caso invece in cui la dipendenza da causa di servizio sia determinata da un Modello C, allora NON VERRA' COMPUTATO TUTTO L'INTERO PERIODO DI ASSENZA, FINO PERO' A GUARIGIONE CLINICA.
(cfr. D.P.R. 395/95)
Preciso inoltre che l'aspettativa è una posizione di stato che cessa al venire meno della causa che l'ha determinata e cioè ad avvenuta idoneità del militare.
Se il militare si trova in aspettativa a cavallo tra un anno ed un altro, tale posizione di stato sarà considerata continutaiva fino ad avvenuta idoneità.
Soltanto dopo l'idoneità il militare potrà beneficiare nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per il nuovo anno solare.
Inoltre, ai sensi dell'art.26 della Legge 187/76, due periodi di aspettativa per infermità si sommano "AMINISTRATIVAMENTE" tra loro e sono quindi da considerare continuativi ai fini del computo dei citati 365, qualora tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo SUPERIORE A TRE MESI (e non 90 giorni).
La condizione sopra indicata si considera solo ai fini della decurtazione stpendiale, poichè anche nel caso in cui intercorra un periodo di servizio attivo sup. a tre mesi tra un periodo di aspettativa ed un altro, questi ultimi verranno comunque computati complessivamente ai fini del monitoraggio dei gg.730 ovvero 731 nel quinquennio mobile.
Espongo qui di seguito un esempio:
dal 15-mar-12 al 28-apr-12 giorni 45 di licenza di convalescenza (infermità NON dip. c.s.);
dal 29-apr-12 al 10-set-12, giorni 135 di aspettativa per infermità NOn dip. c.s.;
in data 11-sett-2012 il militare viene giudicato idoneo;
se il militare si ammala nuovamente nel corso dell'anno 2012, la sua posizione di stato viene definita come segue nell'esempio:
dal 10-nov-12 al 15-sett-13, giorni 310 di aspettativa per infermità (a cavallo tra due anni);
in data 15 sett. 2013 il militare viene giudicato idoneo.
dal 16 sett. 2013 il militare potrà fruire nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per l'anno 2013.
dai calcoli riportati sopra, si può inoltre evincere che tra il 10 sett. 2012 (data di termine del primo periodo di aspettativa) e il 10 nov. 2012 (data di collocamento in nuovo periodo di aspettativa) non è intercorso un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi e, pertanto, il militare avrà fruito di complessivi giorni 445 di aspetattiva per infermità NON dipendente da causa di servizio.
Il militare sarà pertanto soggetto alla decurtazione delle somme per il periodo compreso tra il 28 giu. 2013 (data di compimento del 365° giorno di aspettativa) al 15 sett. 2013, per complessivi giorni 80 (mesi due).
Sperando di essere stato chiaro ed utile.
Distinti saluti.
Diabolikus.
L'aspettativa per infermità consegue al superamento dei famosi giorni 45 di licenza straordinaria che spettano a ciascun militare per ogni anno solare, anche in modo non continuativo.
Nel caso delle assenze dal servizio per "malattia", il 46° giorno di assenza e tutti quelli successivi, saranno considerati giorni di aspettativa per infermità.
Ne consegue che, qualora l'infermità che ha determinato l'assenza NON sia dipendente da causa di servizio, il militare non potrà superare giorni 365 in tale posizione di stato, oltre i quali incorrerà in decurtazione stipendiale (la metà delle somme dal 13° al 18 mese di aspettativa e tutte le somme oltre il 18° mese).
Nel computo dei sopra citati giorni 365, non sono ovviamente compresi i 45 gg. di l.s.
Nel caso invece in cui l'infermità sia riconosciuta quale SI dipendente da causa di servizio, allora, anche nel caso in cui si superino i gg.365, NON (e sottolineo NON) si procederà a decurtazione stipendiale.
Anche nel caso della SI dipendenza da causa di servizio bisogna però stare attenti a non superare i giorni 730 (ovvero 731 in caso di anno bisestile) di aspettativa per infermità in un quinquennio mobile, oltre i quali si viene congedati d'ufficio, categoria della riserva, ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.).
Dal computo totale dei giorni di aspettativa (ai fini del monitoraggio dei 730-731), nel caso della SI dipendenza da causa di servizio, NON (e sottolineo NON) dovranno essere computati i periodi di ricovero e/o disposizione presso ospedali militari e/o civili.
(SOTTOLINEO - SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA SI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO)
Nel caso invece in cui la dipendenza da causa di servizio sia determinata da un Modello C, allora NON VERRA' COMPUTATO TUTTO L'INTERO PERIODO DI ASSENZA, FINO PERO' A GUARIGIONE CLINICA.
(cfr. D.P.R. 395/95)
Preciso inoltre che l'aspettativa è una posizione di stato che cessa al venire meno della causa che l'ha determinata e cioè ad avvenuta idoneità del militare.
Se il militare si trova in aspettativa a cavallo tra un anno ed un altro, tale posizione di stato sarà considerata continutaiva fino ad avvenuta idoneità.
Soltanto dopo l'idoneità il militare potrà beneficiare nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per il nuovo anno solare.
Inoltre, ai sensi dell'art.26 della Legge 187/76, due periodi di aspettativa per infermità si sommano "AMINISTRATIVAMENTE" tra loro e sono quindi da considerare continuativi ai fini del computo dei citati 365, qualora tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo SUPERIORE A TRE MESI (e non 90 giorni).
La condizione sopra indicata si considera solo ai fini della decurtazione stpendiale, poichè anche nel caso in cui intercorra un periodo di servizio attivo sup. a tre mesi tra un periodo di aspettativa ed un altro, questi ultimi verranno comunque computati complessivamente ai fini del monitoraggio dei gg.730 ovvero 731 nel quinquennio mobile.
Espongo qui di seguito un esempio:
dal 15-mar-12 al 28-apr-12 giorni 45 di licenza di convalescenza (infermità NON dip. c.s.);
dal 29-apr-12 al 10-set-12, giorni 135 di aspettativa per infermità NOn dip. c.s.;
in data 11-sett-2012 il militare viene giudicato idoneo;
se il militare si ammala nuovamente nel corso dell'anno 2012, la sua posizione di stato viene definita come segue nell'esempio:
dal 10-nov-12 al 15-sett-13, giorni 310 di aspettativa per infermità (a cavallo tra due anni);
in data 15 sett. 2013 il militare viene giudicato idoneo.
dal 16 sett. 2013 il militare potrà fruire nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per l'anno 2013.
dai calcoli riportati sopra, si può inoltre evincere che tra il 10 sett. 2012 (data di termine del primo periodo di aspettativa) e il 10 nov. 2012 (data di collocamento in nuovo periodo di aspettativa) non è intercorso un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi e, pertanto, il militare avrà fruito di complessivi giorni 445 di aspetattiva per infermità NON dipendente da causa di servizio.
Il militare sarà pertanto soggetto alla decurtazione delle somme per il periodo compreso tra il 28 giu. 2013 (data di compimento del 365° giorno di aspettativa) al 15 sett. 2013, per complessivi giorni 80 (mesi due).
Sperando di essere stato chiaro ed utile.
Distinti saluti.
Diabolikus.
Re: Retribuzione in convalescenza
Diabolikus ha scritto:Mi auguro che i colleghi Cimapier e Lory61 non me ne vogliano ma, mi permetto di intervenire per chiarire meglio alcuni concetti che, a mio avviso, sono stati esposti in maniera un pò imprecisa:
L'aspettativa per infermità consegue al superamento dei famosi giorni 45 di licenza straordinaria che spettano a ciascun militare per ogni anno solare, anche in modo non continuativo.
Nel caso delle assenze dal servizio per "malattia", il 46° giorno di assenza e tutti quelli successivi, saranno considerati giorni di aspettativa per infermità.
Ne consegue che, qualora l'infermità che ha determinato l'assenza NON sia dipendente da causa di servizio, il militare non potrà superare giorni 365 in tale posizione di stato, oltre i quali incorrerà in decurtazione stipendiale (la metà delle somme dal 13° al 18 mese di aspettativa e tutte le somme oltre il 18° mese).
Nel computo dei sopra citati giorni 365, non sono ovviamente compresi i 45 gg. di l.s.
Nel caso invece in cui l'infermità sia riconosciuta quale SI dipendente da causa di servizio, allora, anche nel caso in cui si superino i gg.365, NON (e sottolineo NON) si procederà a decurtazione stipendiale.
Anche nel caso della SI dipendenza da causa di servizio bisogna però stare attenti a non superare i giorni 730 (ovvero 731 in caso di anno bisestile) di aspettativa per infermità in un quinquennio mobile, oltre i quali si viene congedati d'ufficio, categoria della riserva, ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.).
Dal computo totale dei giorni di aspettativa (ai fini del monitoraggio dei 730-731), nel caso della SI dipendenza da causa di servizio, NON (e sottolineo NON) dovranno essere computati i periodi di ricovero e/o disposizione presso ospedali militari e/o civili.
(SOTTOLINEO - SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LA SI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO)
Nel caso invece in cui la dipendenza da causa di servizio sia determinata da un Modello C, allora NON VERRA' COMPUTATO TUTTO L'INTERO PERIODO DI ASSENZA, FINO PERO' A GUARIGIONE CLINICA.
(cfr. D.P.R. 395/95)
Preciso inoltre che l'aspettativa è una posizione di stato che cessa al venire meno della causa che l'ha determinata e cioè ad avvenuta idoneità del militare.
Se il militare si trova in aspettativa a cavallo tra un anno ed un altro, tale posizione di stato sarà considerata continutaiva fino ad avvenuta idoneità.
Soltanto dopo l'idoneità il militare potrà beneficiare nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per il nuovo anno solare.
Inoltre, ai sensi dell'art.26 della Legge 187/76, due periodi di aspettativa per infermità si sommano "AMINISTRATIVAMENTE" tra loro e sono quindi da considerare continuativi ai fini del computo dei citati 365, qualora tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo SUPERIORE A TRE MESI (e non 90 giorni).
La condizione sopra indicata si considera solo ai fini della decurtazione stpendiale, poichè anche nel caso in cui intercorra un periodo di servizio attivo sup. a tre mesi tra un periodo di aspettativa ed un altro, questi ultimi verranno comunque computati complessivamente ai fini del monitoraggio dei gg.730 ovvero 731 nel quinquennio mobile.
Espongo qui di seguito un esempio:
dal 15-mar-12 al 28-apr-12 giorni 45 di licenza di convalescenza (infermità NON dip. c.s.);
dal 29-apr-12 al 10-set-12, giorni 135 di aspettativa per infermità NOn dip. c.s.;
in data 11-sett-2012 il militare viene giudicato idoneo;
se il militare si ammala nuovamente nel corso dell'anno 2012, la sua posizione di stato viene definita come segue nell'esempio:
dal 10-nov-12 al 15-sett-13, giorni 310 di aspettativa per infermità (a cavallo tra due anni);
in data 15 sett. 2013 il militare viene giudicato idoneo.
dal 16 sett. 2013 il militare potrà fruire nuovamente dei 45 giorni di l.s. spettanti per l'anno 2013.
dai calcoli riportati sopra, si può inoltre evincere che tra il 10 sett. 2012 (data di termine del primo periodo di aspettativa) e il 10 nov. 2012 (data di collocamento in nuovo periodo di aspettativa) non è intercorso un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi e, pertanto, il militare avrà fruito di complessivi giorni 445 di aspetattiva per infermità NON dipendente da causa di servizio.
Il militare sarà pertanto soggetto alla decurtazione delle somme per il periodo compreso tra il 28 giu. 2013 (data di compimento del 365° giorno di aspettativa) al 15 sett. 2013, per complessivi giorni 80 (mesi due).
Sperando di essere stato chiaro ed utile.
Distinti saluti.
Diabolikus.
Scusa Diabolikus, sopra hai scritto dopo il superamento dei famosi 730 giorni si viene congedato d'ufficio??? forse volevi dire riformati e/ dispensati d'ufficio e collocati in pensione?
Cordialmente
Re: Retribuzione in convalescenza
Messaggio da Diabolikus »
Caro Marco,
NO. Mi spiace...... forse mi sarò espresso male.
Proverò ad essere più chiaro:
Al superamento dei gg.730 (ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile) consegue la dispensa dal servizio per collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
La dispensa è provvedimento aministrativo di competenza del Comandante di Corpo al quale seguirà decreto del M.D. (se trattasi di Sottufficiale) o del Com. Interr. CC (se trattasi di App./Car.)
[cfr. anche circolare n.DGPM/II/Segr./806/Circ del M.D. – Persomil, datata 26 ott. 2000, para.6 lett.h]
La "riforma" (comunemente detta) ovvero "la permanente inidoneità al s.m.i. in modo assoluto ovvero con idoneità ai ruoi della riserva" è un giudizio medico legale che emette la CMO qualora ritenga di non poter riconfermare l'idoneità al s.m.i..
Ne consegue che se tale giudizio interviene prima del superamento del citato limite massimo di aspettativa, conseguirà la cessazione dal servizio per intevenuta inabilità (riforma) ai sensi dell'art.923 co.1 lett.b) del Codice e secondo le indicazioni dell'Organo Medico Legale.
Come potrai constatare, oltre ai diversi riferimenti normativi che disciplinano le due situazioni sopra descritte, la differenza tra i due concetti è ulteriormente rimarcata dal fatto che, nel primo caso (superamento tetto massimo) non si potrà beneficiare del transito nei ruoli civili.
Nel secondo caso (riforma) tale beneficio sarà invece fruibile, semprechè l'organo medico legale abbia espresso l'idoneità a tale reimpiego.
Ovviamente, in entrambi i casi (riforma - superamento) al militare competerà la pensione di inabilità qualora abbia maturato i requisiti di cui alla circolare INPDAP n.22 del 18 sett. 2009.
Sperando di aver chiarito.
Diabolikus.
NO. Mi spiace...... forse mi sarò espresso male.
Proverò ad essere più chiaro:
Al superamento dei gg.730 (ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile) consegue la dispensa dal servizio per collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
La dispensa è provvedimento aministrativo di competenza del Comandante di Corpo al quale seguirà decreto del M.D. (se trattasi di Sottufficiale) o del Com. Interr. CC (se trattasi di App./Car.)
[cfr. anche circolare n.DGPM/II/Segr./806/Circ del M.D. – Persomil, datata 26 ott. 2000, para.6 lett.h]
La "riforma" (comunemente detta) ovvero "la permanente inidoneità al s.m.i. in modo assoluto ovvero con idoneità ai ruoi della riserva" è un giudizio medico legale che emette la CMO qualora ritenga di non poter riconfermare l'idoneità al s.m.i..
Ne consegue che se tale giudizio interviene prima del superamento del citato limite massimo di aspettativa, conseguirà la cessazione dal servizio per intevenuta inabilità (riforma) ai sensi dell'art.923 co.1 lett.b) del Codice e secondo le indicazioni dell'Organo Medico Legale.
Come potrai constatare, oltre ai diversi riferimenti normativi che disciplinano le due situazioni sopra descritte, la differenza tra i due concetti è ulteriormente rimarcata dal fatto che, nel primo caso (superamento tetto massimo) non si potrà beneficiare del transito nei ruoli civili.
Nel secondo caso (riforma) tale beneficio sarà invece fruibile, semprechè l'organo medico legale abbia espresso l'idoneità a tale reimpiego.
Ovviamente, in entrambi i casi (riforma - superamento) al militare competerà la pensione di inabilità qualora abbia maturato i requisiti di cui alla circolare INPDAP n.22 del 18 sett. 2009.
Sperando di aver chiarito.
Diabolikus.
Re: Retribuzione in convalescenza
Ti ringrazio per la tempestiva ed esauriente risposta.Diabolikus ha scritto:Caro Marco,
NO. Mi spiace...... forse mi sarò espresso male.
Proverò ad essere più chiaro:
Al superamento dei gg.730 (ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile) consegue la dispensa dal servizio per collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)
La dispensa è provvedimento aministrativo di competenza del Comandante di Corpo al quale seguirà decreto del M.D. (se trattasi di Sottufficiale) o del Com. Interr. CC (se trattasi di App./Car.)
[cfr. anche circolare n.DGPM/II/Segr./806/Circ del M.D. – Persomil, datata 26 ott. 2000, para.6 lett.h]
La "riforma" (comunemente detta) ovvero "la permanente inidoneità al s.m.i. in modo assoluto ovvero con idoneità ai ruoi della riserva" è un giudizio medico legale che emette la CMO qualora ritenga di non poter riconfermare l'idoneità al s.m.i..
Ne consegue che se tale giudizio interviene prima del superamento del citato limite massimo di aspettativa, conseguirà la cessazione dal servizio per intevenuta inabilità (riforma) ai sensi dell'art.923 co.1 lett.b) del Codice e secondo le indicazioni dell'Organo Medico Legale.
Come potrai constatare, oltre ai diversi riferimenti normativi che disciplinano le due situazioni sopra descritte, la differenza tra i due concetti è ulteriormente rimarcata dal fatto che, nel primo caso (superamento tetto massimo) non si potrà beneficiare del transito nei ruoli civili.
Nel secondo caso (riforma) tale beneficio sarà invece fruibile, semprechè l'organo medico legale abbia espresso l'idoneità a tale reimpiego.
Ovviamente, in entrambi i casi (riforma - superamento) al militare competerà la pensione di inabilità qualora abbia maturato i requisiti di cui alla circolare INPDAP n.22 del 18 sett. 2009.
Sperando di aver chiarito.
Diabolikus.
Volevo rassicurarmi anche se ho le idee chiare, in quanto un collega addetto al call center della CNA di Chieti ha esternato che probabilmente non compete la pensione al superamento dei famosi 730 giorni di convalescenza, seppur lo stesso non dava certezze di quello che diceva e mi suggeriva di informarmi in merito.
Marco
Marco
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Re: Retribuzione in convalescenza
Messaggio da rippa1975@gmail.com »
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