Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Avevo chiesto al Ministero di essere inviato alla CMO per aggravamento della patologia ed iil riconoscimento del calcoòlo del danno morale-
La prefettura ha inviato indietro il verbale affinchè la CMO si esprimesse in merito-Oggi mi e arrivato il nuovo verbale-
E quelli stronzi hanno cosi scritto in applicazione del parere del Consiglio di Stato ,il danno morale alle vittime del dovere non compete-
Attendiamo la risposta ufficiale del Ministero e poi valuto se fare ricorso perchè di recente la Cassazione a sezione Unite ha detto che va calcolato- vediamo se il gioco vale la candela-
La prefettura ha inviato indietro il verbale affinchè la CMO si esprimesse in merito-Oggi mi e arrivato il nuovo verbale-
E quelli stronzi hanno cosi scritto in applicazione del parere del Consiglio di Stato ,il danno morale alle vittime del dovere non compete-
Attendiamo la risposta ufficiale del Ministero e poi valuto se fare ricorso perchè di recente la Cassazione a sezione Unite ha detto che va calcolato- vediamo se il gioco vale la candela-
Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Certo che vale la candela ma ovviamente il ricorso va presentato all'AG ordinaria, diversamente si riconoscerebbero competenti ed applicherebbero di sicuro quel noto parere...
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Re: R: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Messaggio da christian71 »
Salve avt8… ma il "recente parere della Cassazione a Sezioni Unite" a cui fai riferimento è stato emesso dopo il noto parere del Consiglio di Stato del 23.10.15???… se si, potresti dirmi dove potrei reperirne una copia???… grazie…avt8 ha scritto:Avevo chiesto al Ministero di essere inviato alla CMO per aggravamento della patologia ed iil riconoscimento del calcoòlo del danno morale-
La prefettura ha inviato indietro il verbale affinchè la CMO si esprimesse in merito-Oggi mi e arrivato il nuovo verbale-
E quelli stronzi hanno cosi scritto in applicazione del parere del Consiglio di Stato ,il danno morale alle vittime del dovere non compete-
Attendiamo la risposta ufficiale del Ministero e poi valuto se fare ricorso perchè di recente la Cassazione a sezione Unite ha detto che va calcolato- vediamo se il gioco vale la candela-
Saluti, buona serata e in bocca al lupo
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: R: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
christian71 ha scritto:Salve avt8… ma il "recente parere della Cassazione a Sezioni Unite" a cui fai riferimento è stato emesso dopo il noto parere del Consiglio di Stato del 23.10.15???… se si, potresti dirmi dove potrei reperirne una copia???… grazie…avt8 ha scritto:Avevo chiesto al Ministero di essere inviato alla CMO per aggravamento della patologia ed iil riconoscimento del calcoòlo del danno morale-
La prefettura ha inviato indietro il verbale affinchè la CMO si esprimesse in merito-Oggi mi e arrivato il nuovo verbale-
E quelli stronzi hanno cosi scritto in applicazione del parere del Consiglio di Stato ,il danno morale alle vittime del dovere non compete-
Attendiamo la risposta ufficiale del Ministero e poi valuto se fare ricorso perchè di recente la Cassazione a sezione Unite ha detto che va calcolato- vediamo se il gioco vale la candela-
Saluti, buona serata e in bocca al lupo
No era prima del parere del consiglio di stato- Ma io oggi mi sono letto una marea di sentenze in merito al risarcimento del danno morale e tutte sono positive per i ricorrenti.- Poi comunque mi sono messo ad interpretare il parere negativo del C.d.S. Infatti il Giudice ,se leggi attentamente non dice che non spetta, ma dice che la legge e di difficile interpretazione,e demanda la cosa al Governo per derimere la matassa-
Per cui io ritengo che il ricorso si possa fare,per avere calcolato anche il danno morale- che nella specia nel mio caso e stato calcolato del 6 % come dalla formula fatta dalla CMO- Tempo addietro ne ho parlato anche con BAVA, in merito e lui mi disse di attendere l'anno nuovo- adesso mi studio un pochettino di sentenze in merito,e poi decido per il ricorso, ma questa volta lo faccio io e poi lo firma il mio amico legale, e me la cavo con 500 euro- senza nenanche trovare il domiciliatorio,visto che e della stessa provincia, ma lo faccio al T.A.R. il ricorso,perchè tutte quelle positive sono dei vari t.a.r. di tutta italia- E spero di spuntarla, anche perchè appena mi notifica il ministero il dinego chiedo subito l'annullamento al T.A.R ai sensi art.21 cosi non aspetto neanche molto-
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
QUESTA SENTENZA E PIU' IMPORTANTE DEL PARERE CHE HA DATO IL C.D.S.
Che il danno morale compete e va calcolato correttamente-
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 14 ottobre 2015
NUMERO AFFARE 07572/2012
NUMERO AFFARE 03705/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ministero dell’interno.
quanto al ricorso n. 7572 del 2012: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, appuntato scelto dei carabinieri,-OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90;
quanto al ricorso n. 3705 del 2013: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del ministero dell’interno del 12 settembre 2012, nella parte in cui non gli è stata attribuita la speciale elargizione dei benefici riservati alle vittime del dovere e soggetti equiparati di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266.
LA SEZIONE
Vista la relazione 16 luglio 2012 prot. n. 113262, con la quale il ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso 7572/2012;
visto il ricorso, datato 23 marzo 2012, proposto al ministero della difesa;
vista la relazione 17 ottobre 2013, n. 559/C/3/E/CC/1099, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso 3705/2013;
visto il ricorso, datato 16 maggio 2013, proposto al ministero dell’interno;
visto il proprio parere interlocutorio adottato nelle adunanze del 5 novembre 2014;
vista la nota di adempimento del ministero della difesa del 21 maggio 2015;
visto il ricorso per motivi aggiunti, del 22 giugno 2015;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
L’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- con il ricorso del 23 marzo 2012 impugna il decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, di parziale accoglimento dell’istanza per l’ottenimento della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90. Sostanzialmente impugna anche i verbali della commissione medica ospedaliera di La Spezia del 13 aprile 2010 n. 1723 nella parte relativa alla determinazione della percentuale d’invalidità complessiva riconosciutagli per l’infermità “orchiectomia radicale dx” quantificata nella misura del 21% anziché nella misura del 50%, ovvero, in subordine, del 42%.
Con il ricorso del 16 maggio 2013 impugna il decreto del Capo della polizia 12 settembre 2012 prot. n. 559/C/3/E/8CC/1099, di parziale accoglimento dell’istanza per l’ottenimento dei benefìci riservati alle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266. Sostanzialmente impugna i verbali della commissione medica ospedaliera di La Spezia del 13 aprile 2010 n. 1574 nella parte relativa alla determinazione della percentuale d’invalidità complessiva riconosciutagli per l’infermità “orchiectomia radicale dx” quantificata nella misura dell’11% anziché del 50%, ovvero, in subordine, del 42%. Impugna anche il diniego della speciale elargizione, motivato col fatto che gli era stato già corrisposto un importo di euro 48.471 in virtù del decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90.
Il militare ha prestato servizio in alcune missioni internazionali di pace nei territori della Bosnia, dell’Albania, del Kosovo e dell’Afghanistan.
Nel mese di novembre 2001 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “orchiectomia radicale dx” in conseguenza di ”seminoma misto a tumore germinale”, in relazione al quale, con nota 20 luglio 2009, ha richiesto al competente ministero della difesa “l’attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo”.
All’esito del relativo procedimento il ministero della difesa, con note del 30 novembre 2011 e 9 gennaio 2012, rappresentava che con decreto ministeriale 23 novembre 2011 n. 56 era stata attribuita all’appuntato scelto -OMISSIS- la speciale elargizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 per l’ammontare complessivo di € 48.741.
Nel contempo il ministero dell’interno, interessato dal ricorrente per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, concluso l’articolato procedimento istruttorio nel corso del quale faceva proprio sia il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza del 27 luglio 2011 n. 161/2011, sia il verbale della commissione medica ospedaliera 13 aprile 2010 n. 1574, con il decreto impugnato ha riconosciuto il militare “vittima del dovere”, stabilendo però che non gli può essere attribuita la speciale elargizione, essendogli già stato corrisposto, con il provvedimento del ministero della difesa, l’importo spettantegli (espresso divieto di cumulo disciplinato dagli articoli 13 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e 1084 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90).
Con i ricorsi in esame il signor -OMISSIS- chiede fra l’altro di provvedere, se del caso anche con consulenza tecnica, alla rideterminazione della percentuale d’invalidità già riconosciutagli, perché era stato valutato dalla stessa commissione medica ospedaliera nello stesso periodo – marzo/aprile 2010 – in maniera difforme, cioè con due diverse percentualizzazioni dell’invalidità permanente a fronte della medesima infermità; tale incongruenza risulta dai verbali emessi ambedue il 13 aprile 2010, e precisamente: a) con il numero di protocollo n. 1574 (visita del 2 marzo 2010) un’invalidità complessiva del 11% e b) con il numero di protocollo n. 1723 (visita del 12 aprile 2010) un’invalidità complessiva del 21%. Ritiene che tale invalidità dovrebbe raggiungere il 50% ovvero, in subordine, almeno il 42%.
Con i ricorsi in esame il ricorrente censura, oltre ai vizi propri dei provvedimenti ministeriali impugnati, i risultati ai quali la commissione medica ospedaliera era giunta e principalmente la differente invalidità complessiva accertata rispettivamente in ragione dell’11% e del 21%, nonché l’entità dell’invalidità permanente e del danno biologico. Disapprova la mancata valutazione del danno morale la cui determinazione, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
La commissione medica ospedaliera ed il presidente della commissione ritengono che in sede di accertamento del danno biologico sia già stato considerato anche il danno morale e che la differente valutazione dell’invalidità permanente nei due verbali, che ad una prima osservazione può apparire illogica, è invece giustificata dai differenti criteri utilizzati per la valutazione, tenuto conto delle indicazioni date dalla normativa di riferimento (d.p.r. n. 243/2006 versus d.p.r. n. 37/2009).
I ministeri dell’interno e della difesa concludono per il rigetto del ricorso.
Questa commissione speciale ha adottato nell’adunanza del 5 novembre 2014 un parere interlocutorio ritenendo, al fine di esprimere un tranquillante parere sulla questione dedotta con l’impugnazione in esame, di dover disporre una verificazione tesa ad accertare se al signor -OMISSIS- debbano essere attribuite percentuali maggiori in riferimento all’invalidità permanente, al danno biologico, al danno morale ed infine all’invalidità complessiva. Ha affidato la suddetta verificazione, disposta ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, al collegio medico legale presso il ministero della difesa, invitando l’Amministrazione deputata all’istruttoria del ricorso a trasmettere a quell’organo la documentazione necessaria e specificando che esso avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto utile, sottoporre a visita l’interessato; a tal fine assegnando all’alto organo medico-legale il termine di centoventi giorni decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa del parere interlocutorio.
Il ministero della difesa ha adempiuto con nota del 21 maggio 2015 n. 89554 trasmettendo il parere assunto l’11 maggio 2015 dal collegio medico legale medico il quale:
a) giustifica i differenti risultati di percentualizzazioni dell’invalidità permanente a fronte della medesima infermità risultanti dai verbali n. 1723 e n. 1574 sopra meglio specificati come segue:
“Dall’esame della documentazione agli atti risulta che l’App.to Sc. C.C. -OMISSIS- Massimiliano nel 2009 richiedeva con distinte istanze la concessione della “Speciale elargizione quale soggetto esposto all’uranio impoverito ed alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” e di quella relativa al riconoscimento di “Vittima del dovere o categorie equiparate” per l’infermità: “Esiti di orchiectomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo”. Ricordiamo che i suddetti benefici sono disciplinati dal DPR 03/03/2009 n. 37 e, rispettivamente, dal DPR 07/07/2006 n. 243.
Le suddette normative di riferimento prevedono differenti criteri per la determinazione dell’invalidità permanente.
La normativa di cui al DPR 243/2006 (vittime del dovere o categorie equiparate) prevede che la percentualizzazione dell’invalidità permanente (IP) venga effettuata in base alle tabelle di invalidità civile di cui al DM Sanità 05/02/1992 e che la percentualizzazione del danno biologico (DB) venga valutata in base alla tabella delle menomazioni di cui al DM Lavoro e Previdenza Sociale del 12/07/2000.
In base a tale normativa, l’infermità “Esiti di orchiectomia dx con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo” comporta un’invalidità permanente dell’11 %, essendo assimilabile al codice 9322 (Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) della normativa di riferimento, ed una percentuale di danno biologico del 10%, essendo assimilabile al codice 131 (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale) della normativa di riferimento.
La normativa di cui al DPR 37/2009 (soggetti esposti all’uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dall'esplosione di materiale bellico) prevede che l’Invalidità Complessiva (I.C.) sia risultante dalla somma del danno biologico (DB) col danno morale (D M) e colla differenza tra l’Indennità permanente (IP) e il Danno Biologico secondo la formula IC = DB+DM+ (IP-DB).
La percentuale d’invalidità permanente (IP) è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle peri gradi d’Invalidità Civile di cui al Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992 e successive modificazioni, ed il valore determinato in base alle tabelle pensionistiche di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni.”
Il collegio medico legale, adempiendo alla verificazione affidatagli dal questa Commissione speciale ha determinato l’infermità del ricorrente come segue:
“Risulta equa la percentuale di invalidità permanente nella misura del 21 % precedentemente assegnata;
Risulta equa la percentuale di danno biologico nella misura del 10% precedentemente assegnata;
Va attribuita una percentuale maggiore di danno morale ed esattamente del 3% rispetto a quella precedentemente assegnata (in considerazione della giovane età del soggetto menomato);
Infine anche all’invalidità complessiva va attribuita una percentuale maggiore, e precisamente del 24%, rispetto a quella precedentemente assegnata.”
Considerato:
Va disposta la riunione dei ricorsi, stante la loro connessione, in quanto rivolti entrambi ad ottenere i benefìci riservati alle persone danneggiate per l’esposizione, a séguito del servizio prestato nel corso delle missioni all’estero, all’uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti dispersi nell’ambiente da materiale bellico.
In applicazione dell’articolo 1089 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 il ministero dell’interno giustamente ha rigettato l’istanza di erogazione dell’elargizione di cui all’articolo 1079 dello stesso decreto a causa di riconoscimento di “vittima del dovere o categorie equiparate” per l’infermità: “Esiti di orchiectomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo”, erogabile soltanto qualora il richiedente non abbia già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Solo nel caso in cui venga accertata una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l’elargizione è determinata per differenza; tale fatto non risulta dalla documentazione in atti.
I pareri delle commissioni mediche ospedaliere ed anche quelli del comitato di verifica per le cause di servizio nonché del collegio medico legale istituito presso il ministero della difesa sono organi, composti di medici e tecnici specializzati, al quale la legge attribuisce la funzione di esprimersi sulla percentualizzazione dell’invalidità permanente, del danno biologico, del danno morale e dell’invalidità complessiva. Detti pareri sono un giudizio, che - come tutti i giudizi espressi da organi a ciò deputati dalla legge - possono esser sindacati solo per illogicità o per omessa o errata considerazione di fatti, e non possono invece esser censurati nel merito.
Nel caso di specie i pareri delle commissioni mediche ospedaliere sono privi dell’assegnazione di una percentuale per il danno morale ed il collegio medico legale, a cui è stata affidata la verificazione, mentre conferma le percentuali già accertate, attribuisce al ricorrente una percentuale per il danno morale in ragione del 3 %”… in considerazione della giovane età del soggetto menomato.”
Posto che la determinazione del danno morale è fino al massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico (accertato nel 10%), non si comprende se la giovane età della persona, che è l’unico elemento considerato dal collegio medico, abbia influito in senso favorevole o in senso sfavorevole. Pertanto sul punto la motivazione è inesistente, e il ricorso va accolto in parte, annullando la determinazione del danno morale, che andrà riesaminata.
Ora, la determinazione del danno morale, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Giusta queste norme, essendo il danno morale attribuibile fino a due terzi del danno biologico (accertato nella percentuale del 10%) la motivazione è carente perché proprio per la giovane età la menomazione subita dal soggetto, età in cui si deve tenere conto oltre che dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo anche della lesione della dignità della persona, dev’essere considerata in misura adeguata e proporzionata se non attribuita nella misura massima.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, come sopra specificato.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Hans Zelger
Raffaele Carboni
Che il danno morale compete e va calcolato correttamente-
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 14 ottobre 2015
NUMERO AFFARE 07572/2012
NUMERO AFFARE 03705/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ministero dell’interno.
quanto al ricorso n. 7572 del 2012: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, appuntato scelto dei carabinieri,-OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90;
quanto al ricorso n. 3705 del 2013: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del ministero dell’interno del 12 settembre 2012, nella parte in cui non gli è stata attribuita la speciale elargizione dei benefici riservati alle vittime del dovere e soggetti equiparati di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266.
LA SEZIONE
Vista la relazione 16 luglio 2012 prot. n. 113262, con la quale il ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso 7572/2012;
visto il ricorso, datato 23 marzo 2012, proposto al ministero della difesa;
vista la relazione 17 ottobre 2013, n. 559/C/3/E/CC/1099, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso 3705/2013;
visto il ricorso, datato 16 maggio 2013, proposto al ministero dell’interno;
visto il proprio parere interlocutorio adottato nelle adunanze del 5 novembre 2014;
vista la nota di adempimento del ministero della difesa del 21 maggio 2015;
visto il ricorso per motivi aggiunti, del 22 giugno 2015;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
L’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- con il ricorso del 23 marzo 2012 impugna il decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, di parziale accoglimento dell’istanza per l’ottenimento della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90. Sostanzialmente impugna anche i verbali della commissione medica ospedaliera di La Spezia del 13 aprile 2010 n. 1723 nella parte relativa alla determinazione della percentuale d’invalidità complessiva riconosciutagli per l’infermità “orchiectomia radicale dx” quantificata nella misura del 21% anziché nella misura del 50%, ovvero, in subordine, del 42%.
Con il ricorso del 16 maggio 2013 impugna il decreto del Capo della polizia 12 settembre 2012 prot. n. 559/C/3/E/8CC/1099, di parziale accoglimento dell’istanza per l’ottenimento dei benefìci riservati alle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266. Sostanzialmente impugna i verbali della commissione medica ospedaliera di La Spezia del 13 aprile 2010 n. 1574 nella parte relativa alla determinazione della percentuale d’invalidità complessiva riconosciutagli per l’infermità “orchiectomia radicale dx” quantificata nella misura dell’11% anziché del 50%, ovvero, in subordine, del 42%. Impugna anche il diniego della speciale elargizione, motivato col fatto che gli era stato già corrisposto un importo di euro 48.471 in virtù del decreto del ministero della difesa 23 novembre 2011 n. 56, concessivo del beneficio della speciale elargizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90.
Il militare ha prestato servizio in alcune missioni internazionali di pace nei territori della Bosnia, dell’Albania, del Kosovo e dell’Afghanistan.
Nel mese di novembre 2001 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “orchiectomia radicale dx” in conseguenza di ”seminoma misto a tumore germinale”, in relazione al quale, con nota 20 luglio 2009, ha richiesto al competente ministero della difesa “l’attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo”.
All’esito del relativo procedimento il ministero della difesa, con note del 30 novembre 2011 e 9 gennaio 2012, rappresentava che con decreto ministeriale 23 novembre 2011 n. 56 era stata attribuita all’appuntato scelto -OMISSIS- la speciale elargizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 per l’ammontare complessivo di € 48.741.
Nel contempo il ministero dell’interno, interessato dal ricorrente per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, concluso l’articolato procedimento istruttorio nel corso del quale faceva proprio sia il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza del 27 luglio 2011 n. 161/2011, sia il verbale della commissione medica ospedaliera 13 aprile 2010 n. 1574, con il decreto impugnato ha riconosciuto il militare “vittima del dovere”, stabilendo però che non gli può essere attribuita la speciale elargizione, essendogli già stato corrisposto, con il provvedimento del ministero della difesa, l’importo spettantegli (espresso divieto di cumulo disciplinato dagli articoli 13 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e 1084 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90).
Con i ricorsi in esame il signor -OMISSIS- chiede fra l’altro di provvedere, se del caso anche con consulenza tecnica, alla rideterminazione della percentuale d’invalidità già riconosciutagli, perché era stato valutato dalla stessa commissione medica ospedaliera nello stesso periodo – marzo/aprile 2010 – in maniera difforme, cioè con due diverse percentualizzazioni dell’invalidità permanente a fronte della medesima infermità; tale incongruenza risulta dai verbali emessi ambedue il 13 aprile 2010, e precisamente: a) con il numero di protocollo n. 1574 (visita del 2 marzo 2010) un’invalidità complessiva del 11% e b) con il numero di protocollo n. 1723 (visita del 12 aprile 2010) un’invalidità complessiva del 21%. Ritiene che tale invalidità dovrebbe raggiungere il 50% ovvero, in subordine, almeno il 42%.
Con i ricorsi in esame il ricorrente censura, oltre ai vizi propri dei provvedimenti ministeriali impugnati, i risultati ai quali la commissione medica ospedaliera era giunta e principalmente la differente invalidità complessiva accertata rispettivamente in ragione dell’11% e del 21%, nonché l’entità dell’invalidità permanente e del danno biologico. Disapprova la mancata valutazione del danno morale la cui determinazione, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
La commissione medica ospedaliera ed il presidente della commissione ritengono che in sede di accertamento del danno biologico sia già stato considerato anche il danno morale e che la differente valutazione dell’invalidità permanente nei due verbali, che ad una prima osservazione può apparire illogica, è invece giustificata dai differenti criteri utilizzati per la valutazione, tenuto conto delle indicazioni date dalla normativa di riferimento (d.p.r. n. 243/2006 versus d.p.r. n. 37/2009).
I ministeri dell’interno e della difesa concludono per il rigetto del ricorso.
Questa commissione speciale ha adottato nell’adunanza del 5 novembre 2014 un parere interlocutorio ritenendo, al fine di esprimere un tranquillante parere sulla questione dedotta con l’impugnazione in esame, di dover disporre una verificazione tesa ad accertare se al signor -OMISSIS- debbano essere attribuite percentuali maggiori in riferimento all’invalidità permanente, al danno biologico, al danno morale ed infine all’invalidità complessiva. Ha affidato la suddetta verificazione, disposta ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, al collegio medico legale presso il ministero della difesa, invitando l’Amministrazione deputata all’istruttoria del ricorso a trasmettere a quell’organo la documentazione necessaria e specificando che esso avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto utile, sottoporre a visita l’interessato; a tal fine assegnando all’alto organo medico-legale il termine di centoventi giorni decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa del parere interlocutorio.
Il ministero della difesa ha adempiuto con nota del 21 maggio 2015 n. 89554 trasmettendo il parere assunto l’11 maggio 2015 dal collegio medico legale medico il quale:
a) giustifica i differenti risultati di percentualizzazioni dell’invalidità permanente a fronte della medesima infermità risultanti dai verbali n. 1723 e n. 1574 sopra meglio specificati come segue:
“Dall’esame della documentazione agli atti risulta che l’App.to Sc. C.C. -OMISSIS- Massimiliano nel 2009 richiedeva con distinte istanze la concessione della “Speciale elargizione quale soggetto esposto all’uranio impoverito ed alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico” e di quella relativa al riconoscimento di “Vittima del dovere o categorie equiparate” per l’infermità: “Esiti di orchiectomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo”. Ricordiamo che i suddetti benefici sono disciplinati dal DPR 03/03/2009 n. 37 e, rispettivamente, dal DPR 07/07/2006 n. 243.
Le suddette normative di riferimento prevedono differenti criteri per la determinazione dell’invalidità permanente.
La normativa di cui al DPR 243/2006 (vittime del dovere o categorie equiparate) prevede che la percentualizzazione dell’invalidità permanente (IP) venga effettuata in base alle tabelle di invalidità civile di cui al DM Sanità 05/02/1992 e che la percentualizzazione del danno biologico (DB) venga valutata in base alla tabella delle menomazioni di cui al DM Lavoro e Previdenza Sociale del 12/07/2000.
In base a tale normativa, l’infermità “Esiti di orchiectomia dx con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo” comporta un’invalidità permanente dell’11 %, essendo assimilabile al codice 9322 (Neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale) della normativa di riferimento, ed una percentuale di danno biologico del 10%, essendo assimilabile al codice 131 (neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale) della normativa di riferimento.
La normativa di cui al DPR 37/2009 (soggetti esposti all’uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dall'esplosione di materiale bellico) prevede che l’Invalidità Complessiva (I.C.) sia risultante dalla somma del danno biologico (DB) col danno morale (D M) e colla differenza tra l’Indennità permanente (IP) e il Danno Biologico secondo la formula IC = DB+DM+ (IP-DB).
La percentuale d’invalidità permanente (IP) è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle peri gradi d’Invalidità Civile di cui al Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992 e successive modificazioni, ed il valore determinato in base alle tabelle pensionistiche di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni.”
Il collegio medico legale, adempiendo alla verificazione affidatagli dal questa Commissione speciale ha determinato l’infermità del ricorrente come segue:
“Risulta equa la percentuale di invalidità permanente nella misura del 21 % precedentemente assegnata;
Risulta equa la percentuale di danno biologico nella misura del 10% precedentemente assegnata;
Va attribuita una percentuale maggiore di danno morale ed esattamente del 3% rispetto a quella precedentemente assegnata (in considerazione della giovane età del soggetto menomato);
Infine anche all’invalidità complessiva va attribuita una percentuale maggiore, e precisamente del 24%, rispetto a quella precedentemente assegnata.”
Considerato:
Va disposta la riunione dei ricorsi, stante la loro connessione, in quanto rivolti entrambi ad ottenere i benefìci riservati alle persone danneggiate per l’esposizione, a séguito del servizio prestato nel corso delle missioni all’estero, all’uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti dispersi nell’ambiente da materiale bellico.
In applicazione dell’articolo 1089 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 il ministero dell’interno giustamente ha rigettato l’istanza di erogazione dell’elargizione di cui all’articolo 1079 dello stesso decreto a causa di riconoscimento di “vittima del dovere o categorie equiparate” per l’infermità: “Esiti di orchiectomia destra con posizionamento di protesi per seminoma misto del testicolo”, erogabile soltanto qualora il richiedente non abbia già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Solo nel caso in cui venga accertata una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l’elargizione è determinata per differenza; tale fatto non risulta dalla documentazione in atti.
I pareri delle commissioni mediche ospedaliere ed anche quelli del comitato di verifica per le cause di servizio nonché del collegio medico legale istituito presso il ministero della difesa sono organi, composti di medici e tecnici specializzati, al quale la legge attribuisce la funzione di esprimersi sulla percentualizzazione dell’invalidità permanente, del danno biologico, del danno morale e dell’invalidità complessiva. Detti pareri sono un giudizio, che - come tutti i giudizi espressi da organi a ciò deputati dalla legge - possono esser sindacati solo per illogicità o per omessa o errata considerazione di fatti, e non possono invece esser censurati nel merito.
Nel caso di specie i pareri delle commissioni mediche ospedaliere sono privi dell’assegnazione di una percentuale per il danno morale ed il collegio medico legale, a cui è stata affidata la verificazione, mentre conferma le percentuali già accertate, attribuisce al ricorrente una percentuale per il danno morale in ragione del 3 %”… in considerazione della giovane età del soggetto menomato.”
Posto che la determinazione del danno morale è fino al massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico (accertato nel 10%), non si comprende se la giovane età della persona, che è l’unico elemento considerato dal collegio medico, abbia influito in senso favorevole o in senso sfavorevole. Pertanto sul punto la motivazione è inesistente, e il ricorso va accolto in parte, annullando la determinazione del danno morale, che andrà riesaminata.
Ora, la determinazione del danno morale, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 5 decreto Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37), viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Giusta queste norme, essendo il danno morale attribuibile fino a due terzi del danno biologico (accertato nella percentuale del 10%) la motivazione è carente perché proprio per la giovane età la menomazione subita dal soggetto, età in cui si deve tenere conto oltre che dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo anche della lesione della dignità della persona, dev’essere considerata in misura adeguata e proporzionata se non attribuita nella misura massima.
In questi termini il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, come sopra specificato.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Hans Zelger
Raffaele Carboni
Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
ANCHE QUESTO RICORRENTE HA VINTO IL RICORSO PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO MORALE- E COMUNQUE IL MIO CONSIGLIO E QUELLO DI RIVOLGERVI AL t.a.r. prima per la competenza ,e per secondo sono tutte del tribunale amministrativo e c.d.s. le sentenze accolte-
Per cui fate istanze al Ministero chiedendo di essere inviato alla C;M.O sia per aggravamento che per il calcolo del danno biologico-
I giudici amministivi in questo caso sono dalla nostra parte-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rododendri 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 488 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rododendri 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
quanto al ricorso n. 1297 del 2012:
A) del decreto n. 18 Pos. 19/31060 del Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare, Leva e Collocamento al lavoro dei volontari congedati - I° reparto - 1^ Divisione Area S.B.A.E.N. del 27.3.2012, notificato il 26.05..2012, nella parte in cui e' stata conferita la speciale elargizione di cui all'art. 1079 comma 1 del DPR 90/2010 con riferimento ad una-OMISSIS-complessiva del 16% anziche' del 63% o in subordine del 56% o comunque superiore a quella del 16;
B) del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-BL/G n. CMO-02/1576/CC/M del 10.12.2010, nella parte in cui accerta un danno biologico del 16% ed un danno morale dello 0% per una-OMISSIS-complessiva del 16% ai sensi dell'art. 1081 comma 2 D.P.R. 90/2010 e dell'art. 1082 del citato D.P.R .90/2010;
C) di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente e del particolare verbale della C.M.O. 2^ di -OMISSIS-n. BL/B nr. 208 C.C. del 15.4.2008, nella parte in cui la -OMISSIS- dell'integrita' fisica del ricorrente in relazione all'-OMISSIS-''-OMISSIS-'' e' stata giudicata ascrivibile alla tabella B mis. max. anziche' alla tabella A ctg. 6^;
nonche' per la condanna ex art. 30 del D.Lgs. 104/2010 del Ministero della Difesa alla corresponsione al ricorrente della speciale elargizione prevista dall'art. 1079 comma 1 del DPR 90/2010, nonche' del danno morale derivante al ricorrente, da sommarsi fino a concorrenza di una-OMISSIS-complessiva del 63% o in subordine del 56% o comunque superiore a quella del 16%, accertabile in base ai criteri previsti dall'art. 1082 del DPR 15.3.2010 n. 90, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda o in subordine da quella in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di conferimento della speciale elargizione richiesta dal ricorrente;
e per la condanna del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt.li 30 e 133 C.P.A., nonche' ai sensi degli articoli 3 e 63 D.Lgs 165/2001 e degli articoli 2059 e 2087 c.c., al risarcimento del danno biologico da-OMISSIS-permanente e del danno morale, da cumularsi con la speciale elargizione di cui all'art. 1079 del D.P.R. 90/2010 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda.
Quanto al ricorso n. 488 del 2013:
A) del decreto Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1092 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direttore Generale della P.S. del 12.9.2012, notificato l'8.1.2013, con cui il ricorrente e' stato riconosciuto ''vittima del dovere'', nella parte in cui: a) ha negato l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2 commi 105 e 106 L. 244/2007 e 5 commi 3 e 6 L. 206/2004, e segnatamente dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 5 comma 3 L. 206/2004, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 L. 407/1998, sul presupposto dell'avvenuto accertamento con verbale della C.M.O. di -OMISSIS-del 10.12.2010, di una-OMISSIS-del solo 16% in riferimento alla capacita' lavorativa per l'-OMISSIS-''esiti di -OMISSIS- totale e di trattamento ablativo medico -OMISSIS- con I 131 per -OMISSIS-) in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva; b) ha negato al ricorrente la maggior elargizione ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 206/2004 e dell'art. 1 comma 1 e 13 comma 5 L. 302/1990 rispetto all'elargizione corrisposta una tantum con D.M. Difesa 27.3.2012 ex art. 1079 D.P.R. 90/2010, spettante in base alla piu' elevata percentuale di danno biologico e di-OMISSIS-complessiva da riconoscersi al ricorrente rispettoa quella del 16% riconosciuta nell'anzidetto verbale della C.M.O. di -OMISSIS-del 10.12.2010, nonche' gli ulteriori benefici previsti dalla vigente normativa per le ''vittime del dovere'' e per i soggetti ad esse equiparate, ivi compresa la rivalutazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. 206/2004 e dell'art. 4 del D.P.R. 30.10.2009 n. 181 della percentuale di-OMISSIS-gia' riconosciuta ed indennizzata ai sensi dell'art. 1079 D.P.R. 90/2010 con D.M. Difesa del 27.3.2012;
B) del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-BL/G n. CMO-02/1576/CC/M del 10.12.2010, nella parte in cui ha accertato un danno biologico del 16% ed un danno morale dello 0% per una-OMISSIS-complessiva del 16%;
C) di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente ed in particolare: c1) del verbale della C.M.O. 2^ di -OMISSIS-n. BL/B nr. 208/C.C. del 15.4.2008; c2) del decreto del Ministero della Difesan. 18, Posizione 19/31060 del 27.3.2012, richiamato sub a), impugnato con ricorso iscritto al R.G. 1297/2012 innanzi al T.A.R. adito;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei benefici previsti a favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005, e per la condanna ex art. 30 del D.Lgs 104/2010 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa ad attribuire e corrispondere al ricorrente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le provvidenze previste dall'art. 2 commi 105 e 106 L. 244/2007, dall'art.5 commi 1 e 3 L.206/2004, e dall'art. 4 del D.P.R. 07.07. 2006 n. 243.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un lunghissimo ed affastellato ricorso notificato il 24 luglio e depositato il 9 agosto 2012, iscritto al n. 1297 del ruolo generale, il sig. -OMISSIS-, maresciallo aiutante dell’Arma dei -OMISSIS-impiegato, tra il 1994 e il 2006, in numerose missioni all’estero, esponeva di essere stato sottoposto a intervento chirurgico di -OMISSIS- totale nel dicembre 2006, a seguito della diagnosi di un -OMISSIS-diagnosticatogli al rientro dall’ultima delle missioni predette, nell’ambito di uno screening specifico disposto dal Comando Generale dell’Arma. Nel maggio del 2007, egli aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, e pertanto era stato sottoposto a visita presso la C.M.O. di -OMISSIS-, che, nell’aprile del 2008, aveva ascritto la patologia alla tabella B, misura massima, giudicandolo idoneo al servizio. Impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma, il giudizio della C.M.O., nella parte in cui non aveva ascritto alla tabella A, categoria 6^, la complessiva -OMISSIS- della capacità psicofisica da lui patita, nel luglio del 2009 il maresciallo -OMISSIS- aveva costituito in mora l’amministrazione di appartenenza per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’esposizione a sostanze patogene in assenza, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di qualsivoglia avvertimento circa i relativi rischi, nonché dell’apprestamento delle doverose cautele (strumenti di prevenzione e mezzi di protezione individuale). Nello stesso periodo, il ricorrente aveva anche presentato istanza di liquidazione della speciale elargizione prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 37/2009; e, con ulteriore istanza del 31 marzo 2010, aveva chiesto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse esteso anche della patologia “-OMISSIS-persistente”, frattanto diagnosticatagli. Sulla speciale elargizione, il Ministero della Difesa si era infine pronunciato con il decreto n. 18 del 27 marzo 2012, in epigrafe, recante il riconoscimento del beneficio relativamente a “esiti di -OMISSIS- totale e di trattamento ablativo medico -OMISSIS- con I 131 per -OMISSIS-… in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva” per l’importo di euro -OMISSIS-, a fronte di un’-OMISSIS-complessiva del 16%, come stabilita dalla C.M.O. di -OMISSIS-con verbale del 10 dicembre 2010.
Tanto premesso, sulla scorta di due articolati motivi in diritto, il maresciallo -OMISSIS- deduceva l’illegittimità del menzionato decreto ministeriale del 27 marzo 2012 e degli atti presupposti, e concludeva per l’annullamento dello stesso, nonché per la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione del beneficio richiesto fino alla concorrenza di un’-OMISSIS-complessiva del 63%, o, in subordine, del 56% e comunque superiore al 16%, e per la condanna dello stesso Ministero al risarcimento del danno biologico da -OMISSIS-permanente e del danno morale dipendenti dalla patologia in questione.
Con successivo e separato ricorso, notificato il 7 marzo e depositato il 5 aprile 2013, iscritto al n. 488 R.G., il maresciallo -OMISSIS- proponeva autonoma impugnazione avverso il sopravvenuto decreto del 12 settembre 2012, notificato l’8 gennaio 2013, con cui il Ministero dell’Interno lo aveva riconosciuto “vittima del dovere”, ma, in relazione alla medesima patologia “esiti di -OMISSIS- totale”, gli aveva contestualmente negato l’erogazione delle connesse provvidenze economiche (assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 della legge n. 206/2004; assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998; maggiore elargizione ai sensi degli artt. 5 co. 1 della legge n. 206/2004 cit. e 1 co. 1 e 13 della legge n. 302/1990; rivalutazione della percentuale di -OMISSIS-già riconosciuta e indennizzata a norma dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010).
Costituitesi nell’uno e nell’altro giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano alle domande del ricorrente, le due cause venivano discusse congiuntamente trattenute per la decisione nella pubblica udienza del 10 aprile 2015, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive;
DIRITTO
1. Con due lunghissimi separati ricorsi, iscritti al n. 1297/2012 e al n. 488/2013 R.G., il maresciallo aiutante dell’Arma dei -OMISSIS--OMISSIS- impugna, rispettivamente: il decreto del 27 marzo 2012, con cui il Ministero della Difesa gli ha riconosciuto, relativamente agli esiti di -OMISSIS- subita nel dicembre 2006, la speciale elargizione oggi disciplinata dall’art. 1079 del D.P.R. n. 66/2010 per un’-OMISSIS-accertata del 16%; il decreto del Ministero dell’Interno in data 12 settembre 2012, con cui, in ordine alla medesima patologia, gli è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, ma, contestualmente, gli sono stati negati i connessi benefici patrimoniali.
Evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva rendono opportuna la riunione delle controversie ai fini della loro decisione congiunta. La trattazione seguirà l’ordine logico delle questioni, anteponendo all’esame della domanda risarcitoria, proposta con il primo ricorso e ribadita con il secondo, quello delle domande inerenti la rideterminazione delle elargizioni indennitarie delle quali il ricorrente fruisce.
2. Con il primo motivo di cui al ricorso n. 1297/2012 R.G., il maresciallo -OMISSIS- censura la quantificazione dell’-OMISSIS-complessiva a suo carico nella misura del 16%, operata dalla C.M.O. di -OMISSIS-nella seduta del 10 dicembre 2010, previa quantificazione dell’-OMISSIS-permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa nella misura dell’11% e del danno biologico nella misura del 16%, con esclusione del danno morale.
Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che l’accertamento risentirebbe dell’-OMISSIS-del presupposto giudizio di attribuzione della patologia da lui sofferta alla tabella B, anziché alla tabella A, risalente al 2008 e oggetto di separata impugnazione dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma. L’attribuzione alla tabella A, categoria 6^, che consentirebbe di innalzare ad una percentuale compresa fra il 41 e il 50% il grado dell’-OMISSIS-(dall’11 – 20% previsto per le malattie ascrivibili alla tabella B), si giustificherebbe alla luce delle considerazioni medico-legali contenute nella relazione del consulente tecnico di parte del ricorrente, ove si evidenzia come la scoperta della patologia -OMISSIS- abbia determinato l’insorgenza di uno stato -OMISSIS-, risultandone intaccata l’area -OMISSIS-del paziente rispetto al senso di sicurezza relativo alla propria salute e alle prospettive lavorative. Il consulente di parte stima nel 20% il valore attribuibile al danno biologico di natura -OMISSIS- riscontrato a carico del maresciallo -OMISSIS-, che, in aggiunta alla componente strettamente fisica, dovrebbe condurre – se del caso previa espletanda C.T.U. – a una quantificazione complessiva non inferiore al 42%, mentre rimarrebbe incomprensibile la quantificazione del 16% proveniente dalla Commissione Medica Ospedaliera.
Del tutto irragionevole e immotivata sarebbe, per altro verso, l’esclusione del danno morale, tenuto conto della non lieve entità del danno biologico e delle conseguenze permanentemente -OMISSIS- che incidono sulla capacità lavorativa specifica e generica dell’interessato. Il danno morale, al contrario di quanto ritenuto dall’amministrazione procedente, non potrebbe essere valutato in misura inferiore al 50% del danno biologico, di modo che la percentuale complessiva di -OMISSIS-ammonterebbe al 63%, o in subordine al 56%.
2.1. Le doglianze sono fondate ma nei limiti che verranno di seguito precisati.
2.1.1. La corresponsione dell’elargizione di cui agli artt. 6 della legge n. 466/1980, l e 4 della legge n. 302/1990, l della legge n. 407/1998, e 5 co. 1, 2 e 5 della legge n. 206/2004, in favore del personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto -OMISSIS-per le particolari condizioni ambientali od operative, è oggi disciplinata dagli artt. 603 D.P.R. n. 66/2010 e 1078 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010, nei quali è rifluita l’analoga disciplina in precedenza dettata dal D.P.R. n. 37/2009. Questo, in attuazione dell’art. 2 co. 78 e 79 della legge n. 244/2007, stabiliva che al personale civile e militare impiegato in missioni militari all’estero, ovvero nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti o, ancora, nei teatri di conflitto, che avesse contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente -OMISSIS- o a cui fosse conseguito il decesso, cagionate dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'-OMISSIS-e dalla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di -OMISSIS-, fosse corrisposta l'elargizione prevista per le vittime del terrorismo dall'articolo 5 co. 1 e 5 della legge n. 206/2004.
Pacifica la dipendenza da causa di servizio del -OMISSIS-diagnosticato al ricorrente nel 1996, ed asportato chirurgicamente, la controversia investe i criteri applicati dalla C.M.O. di -OMISSIS-onde stabilire il grado di -OMISSIS-della quale il maresciallo -OMISSIS- è portatore. Viene perciò in rilievo la previsione dettata dall’art. 1082 D.P.R. n. 90/2010 cit., in forza del quale “la percentuale di -OMISSIS-complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di -OMISSIS-riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB)”.
Nel dettare criteri e modalità per la determinazione delle voci che concorrono a formare l’-OMISSIS-complessiva, la norma stabilisce peraltro che:
- “la percentuale d' -OMISSIS-permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di -OMISSIS-e relative modalità d' uso approvate, in conformità all' articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi”. All’appartenenza delle patologie che affliggono il dipendente alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. n. 915/1978 corrispondono le percentuali di -OMISSIS-permanente dal 100% al 21% per la prima (a sua volta distribuita fra le otto categorie di cui la tabella A si compone), e dal 20% all’11% per la seconda;
- “la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;
- “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d' animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all' evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
2.1.2. Nella specie, la pur scarna motivazione del verbale del 10 dicembre 2010 consente di comprendere con sufficiente chiarezza che il parametro applicato dalla C.M.O. di -OMISSIS-per la valutazione dell’-OMISSIS-permanente riferita alla capacità lavorativa è rappresentato dalle tabelle allegate al D.M. del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, recante l’approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'-OMISSIS-per le minorazioni e malattie -OMISSIS-, e come tali espressamente richiamate dall’art. 1080 D.P.R. n. 90/2010. La motivazione della Commissione, in particolare, fa riferimento al codice tabellare 9322, cui corrispondono le “-OMISSIS- a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” -OMISSIS- nella misura fissa dell’11%, dovendosi pertanto presumere che la stessa C.M.O. abbia ritenuto di non poter fare in concreto applicazione di valori più elevati all’interno della “forbice” (11 – 20%) prevista per le patologie ascritte alla tabella B di cui al D.P.R. n. 915/1978 secondo le corrispondenze stabilite dall’art. 1080; né, del resto, tale conclusione incontra specifiche censure da parte del ricorrente, il quale erroneamente assume che in parte qua il giudizio della Commissione sarebbe viziato per -OMISSIS-derivata dal precedente accertamento del 15 aprile 2008, reso ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, mentre la valutazione che qui si contesta è indipendente da quest’ultimo, costituendo un rinnovato esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, all’interno di un differente e autonomo procedimento.
Se la critica nei confronti dell’operato dell’amministrazione finisce, in altre parole, per rivelarsi fuori fuoco, la documentazione in atti non evidenzia alcun profilo di manifesta irragionevolezza nell’operato della C.M.O., con la conseguenza che accedere alla pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento di un punteggio superiore di -OMISSIS-riferita alla capacità lavorativa (IP) significherebbe preferire a una valutazione tecnico-discrezionale per definizione opinabile (quella dell’amministrazione) una diversa valutazione parimenti opinabile (quella di parte del maresciallo -OMISSIS-): operazione che condurrebbe a esorbitare dai confini del sindacato riservato a questo giudice.
La pretesa incongruità della percentuale di -OMISSIS-IP riconosciuta dalla C.M.O. non è del resto ricavabile dalla mancata considerazione, nel verbale del dicembre 2010, degli effetti -OMISSIS- della -OMISSIS-che ha colpito il maresciallo -OMISSIS- a seguito della -OMISSIS-, patologia in quell’occasione non conosciuta dalla Commissione perché estranea all’istanza presentata dall’interessato, la quale si riferiva unicamente alla patologia “-OMISSIS-” e all’intervento di -OMISSIS- totale (si veda la domanda del 15 ottobre 2009). È infatti solo al diverso fine della riliquidazione dell’equo indennizzo che il ricorrente risulta aver fatto valere, con l’istanza del 31 marzo 2010, l’insorgenza di uno stato -OMISSIS- persistente con -OMISSIS-, a sua volta riconosciuto dipendente da causa di servizio e indennizzato con decreto dell’11 luglio 2014, in atti; e la conferma che detta patologia sopravvenuta non abbia mai fatto ingresso nel procedimento per la liquidazione della speciale elargizione è data dalla nota del 20 novembre 2010, con la quale il -OMISSIS- ha trasmesso al Ministero una serie di documenti clinici, tutti riguardanti la sola -OMISSIS- e i sui esiti diretti, ma nessun aggiornamento relativo a patologie differenti da quelle oggetto dell’istanza originaria.
2.1.3. Per la determinazione del danno biologico, la C.M.O., nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1082 co. 2 D.P.R. n. 90/2010, ha fatto ricorso al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante l’approvazione delle tabelle relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che per gli “esiti di -OMISSIS-, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati” (voce 119 della tabella delle menomazioni), prevede che il connesso danno biologico sia quantificabile fino al 22%. Ancora una volta, l’applicazione della tabella non è contestata dal ricorrente, il quale, per un verso, rivendica l’autonoma incidenza della patologia -OMISSIS- da lui sofferta in conseguenza della scoperta del -OMISSIS-, e, per l’altro, invoca comunque l’aumento del 30% della percentuale del danno biologico consentita dal terzo comma dell’art 1082 cit. mediante il rinvio all’art. 138 co. 3 del D.Lgs. n. 290/2005, per il caso di accertata, rilevante incidenza della -OMISSIS- su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Sul punto, deve ribadirsi come lo stato -OMISSIS- e il disturbo del sonno diagnosticati al ricorrente non potessero che rimanere al di fuori del giudizio espresso dalla C.M.O., in quanto non allegati nel procedimento, circostanza non imputabile all’amministrazione procedente. La Commissione, dal canto suo, sulla base della domanda e dei dati clinici disponibili ha riconosciuto per il danno biologico una percentuale del tutto coerente con il giudizio diagnostico di “esiti di -OMISSIS- totale… in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva”, posto che il valore del 16%, prossimo al punteggio massimo (22%) ben più che al minimo (0%), è idoneo ad esprimere la considerazione della totale perdita dell’organo, pur se ben compensata farmacologicamente, ma al contempo tiene doverosamente conto della mancanza di quelle “manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati” contemplate dalla declaratoria tabellare al citato punto 119, che sole avrebbero potuto giustificare il riconoscimento, appunto, della percentuale massima.
Si aggiunga per inciso che, anche a voler ipotizzare in questa sede un qualche rilievo della patologia -OMISSIS- insorta nel ricorrente a seguito della -OMISSIS-, le stesse conclusioni rassegnate nella consulenza medico-legale di parte non permettono di attribuire a detta patologia la pretesa, rilevante incidenza. La diagnosi della dottoressa -OMISSIS-riferisce, infatti, di una “compromissione lieve sia dell’aspetto del sentire… che del fare […]. Il sig. -OMISSIS- non presenta elementi clinici diagnostici di valutazione di DPTS – Disturbo Post Traumatico da -OMISSIS-, ma anche se con minore intensità, una sintomatologia reattiva … espressa attraverso la presenza di lieve -OMISSIS-, preoccupazione rispetto alla propria salute e di quella dei familiari, -OMISSIS-, impotenza e vissuti di discriminazione rispetto alle limitazioni della sfera lavorativa e per le prospettive future”. Ad apparire incongrua, allora, non è la valutazione della Commissione, bensì proprio la quantificazione del danno biologico operata dal consulente tecnico di parte nella misura del 20%, di per sé esorbitante rispetto alla stessa definizione di danno biologico di lieve entità, identificato dal legislatore con i postumi permanenti pari o inferiori al 9%, il che rende manifesto il grado di opinabilità del giudizio tecnico del quale il ricorrente vorrebbe avvalersi per confutare quello dell’amministrazione.
2.1.4. È invece del tutto immotivata, e perciò illegittima, la scelta della C.M.O. di escludere dal computo dell’-OMISSIS-complessiva il concorso della componente legata al danno morale, che l’art. 1082 D.P.R. n. 90/2010 riconduce, lo si è visto, all’ “entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all' evento dannoso”; e la motivazione carente non può considerarsi legittimamente integrata ex post dagli argomenti spesi dall’amministrazione nel rapporto del 27 gennaio 2014, neppure ai sensi dell’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, che non trova spazio applicativo a fronte di un’attività amministrativa, come detto, di stampo non vincolato.
Con riguardo a tale motivazione postuma, e in chiave conformativa delle rinnovate valutazioni che l’amministrazione dovrà assumere sul punto, osserva peraltro il collegio come la giurisprudenza sia oramai orientata nel senso di reputare accettabile una presunzione di sussistenza della componente morale del danno alla persona (intesa come -OMISSIS-che consegue e si accompagna alla malattia) quantomeno per le -OMISSIS-non lievi, vale a dire superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi normale secondo l’id quod plerumque accidit che vi siano profili prettamente soggettivi di -OMISSIS-, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243). Ne discende, in una prospettiva di unitarietà dell’ordinamento, che l’eventuale esclusione della componente morale del danno esige anche in ambito amministrativo una motivazione rinforzata, che dia conto delle ragioni in virtù delle quali, nel caso concreto, la presunzione ingenerata dalla consistenza non lieve della lesione all’integrità psicofisica possa considerarsi superata.
Con riferimento a quanto di diverso si dirà nel prosieguo in punto di risarcimento del danno morale, le tabelle che presiedono alla liquidazione delle prestazioni indennitarie considerano separatamente la componente “biologica” dell’-OMISSIS-da quella “morale”. Ai fini della speciale elargizione, quest’ultima componente andrà pertanto liquidata separatamente, sempre che, con idonea motivazione, non ne venga esclusa l’esistenza.
3. Con l’altrettanto prolisso ricorso iscritto al n. 488/2013, il maresciallo -OMISSIS- impugna il decreto del Ministero dell’Interno in data 12 settembre 2012, che, nel mentre gli riconosce lo status di vittima del dovere “ai sensi e per gli effetti della normativa in materia”, gli nega tuttavia la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 1 della legge n. 302/1990 in quanto non cumulabile con la speciale elargizione già liquidata all’interessato a norma dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente rivendica il diritto alla speciale elargizione disciplinata dall’art. 1 della legge n. 302/1990 cit., come richiamata dall’art. 5 co. 1 della legge n. 206/2004, per la parte eccedente la percentuale di -OMISSIS-del 16% sulla cui base egli ha fruito della speciale elargizione ex art. 1079 D.P.R. n. 90/2010, il tutto previa rideterminazione di quella percentuale di-OMISSIS-, che, ad avviso del maresciallo -OMISSIS-, non potrebbe assumersi inferiore al 25%.
Con il secondo motivo, è quindi dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, giacché il diniego della speciale elargizione per le vittime del dovere non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente insiste affinché, previa verificazione o C.T.U., si proceda alla rivalutazione della percentuale di -OMISSIS-da lui sofferta, in funzione dell’accertamento del suo diritto al godimento di tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, cumulabili con le speciali elargizioni già percepite o percipiende (in particolare, gli assegni vitalizi previsti in favore delle vittime del dovere dall’art. 5 co. 3 della legge n. 206/2004 e dall’art. 2 co. 1 della legge n. 407/1998, come richiamato dall’art. 4 co. 1 n. 2 lett. b) del D.P.R. n. 243/2006).
3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono tutti infondati.
3.1.1. Con propria nota del 15 ottobre 2009, sollecitato dall’amministrazione a chiarire il contenuto della precedente istanza del 21 luglio 2009, il maresciallo -OMISSIS- precisava di aver inteso chiedere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 2 co. 1 del D.P.R. n. 37/2009, coincidenti con l'elargizione prevista per le vittime del terrorismo dall'articolo 5 co. 1 e 5 della legge n. 206/200. Come detto, l’intero decreto n. 37/2009 è stato abrogato dall’art. 2269 co. 1 del D.P.R. n. 66/2010, e le relative previsioni sono rifluite negli artt. 1078 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010, i quali, con maggiore dovizia di riferimenti normativi, riconoscono la spettanza dell'elargizione di cui agli artt. 6 della legge n. 466/1980, l e 4 della legge n. 302/1990, l della legge n. 407/1998, e 5 della legge n. 206/2004.
A questo sistema di garanzie si affianca, parzialmente sovrapponendosi, la speciale tutela che il legislatore offre alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, fra i quali, ai sensi dell’art. 2 co. 564 della legge n. 266/2005, coloro che abbiano contratto -OMISSIS- permanentemente -OMISSIS- o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. La progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ha ricevuto una prima attuazione mediante il D.P.R. n. 243/2006, il cui art. 4 ha previsto in favore delle vittime del dovere la liquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302/1990 nella misura originaria, e non in quella aumentata dall’art. 5 della legge n. 206/2004; quindi l’art. 2 co. 105 della legge n. 244/2007 ha previsto l’estensione alle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 5 co. 3 e 4 della legge n. 206/2004, vale a dire l’assegno vitalizio di euro 1.033,00 e l’aumento della pensione di reversibilità ai superstiti.
Il rapporto fra l’elargizione spettante ai soggetti di cui all’art. 603 D.P.R. n. 66/2010 e quella dovuta alle vittime del dovere è oggi tratteggiato dall’art. 1084 del D.P.R. n. 90/2010, i cui commi primo e quarto chiariscono come le erogazioni percepite per l’uno e per l’altro titolo non siano cumulabili fra loro. L’elargizione ex art. 1079 D.P.R. n.90/2010 è infatti dovuta a condizione che il beneficiario non abbia già usufruito, per la medesima percentuale di-OMISSIS-, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (solo nel caso in cui venga accertata una percentuale di -OMISSIS-maggiore rispetto a quella già riconosciuta ad altro titolo, l' elargizione è determinata per differenza e corrisposta all’interessato); e l’importo dell’elargizione in questione va comunque detratto dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.
3.1.2. Il ricorrente, in effetti, non disconosce l’incumulabilità dei benefici, ma assume di avere titolo in veste di vittima del dovere alla differenza fra l’elargizione già percepita ai sensi dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010 e quella prevista dall’art. 5 della legge n. 206/2004, nella misura di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di -OMISSIS-eccedente il 16% accertato dalla C.M.O.. Così facendo, egli trascura però che il decreto ministeriale del 12 settembre 2012 si fonda sulle medesime conclusioni medico-legali assunte dalla C.M.O. di -OMISSIS-con il verbale del 10 dicembre 2010 e sottese al decreto impugnato con il ricorso più risalente: conclusioni la cui correttezza – quanto alla misura percentuale dell’-OMISSIS-IP e del danno biologico – è già stata vagliata e deve essere ribadita in conformità alle considerazioni già svolte, da aversi per integralmente richiamate con particolare riferimento all’acclarata estraneità al giudizio della Commissione del disturbo -OMISSIS-, successivamente diagnosticato come disturbo post traumatico da -OMISSIS- cronico. Non si vede come, anche in questo caso, la C.M.O. avrebbe potuto tenere conto di un disturbo che non le era stato sottoposto, né può immaginarsi che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere instaurato attraverso la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di fatti nuovi tali da rendere necessario il radicale riavvio del procedimento e la riformulazione del giudizio medico-legale.
Allo stesso modo, vanno evidentemente ribaditi anche i rilievi circa l’assoluto difetto di motivazione in punto di esclusione del danno morale che vizia il giudizio della C.M.O. spezzina, vizio dal quale risulta pertanto inficiato anche il decreto del 12 settembre 2012, con le conseguenze già evidenziate al paragrafo 2.1.4. (limitatamente a questo aspetto, rileva anche il difetto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che ha impedito alle parti di confrontarsi sul punto).
3.1.3. Allo stato, la determinazione dell’-OMISSIS-permanente operata dalla Commissione non permette il positivo accertamento della spettanza delle altre prestazioni patrimoniali che il ricorrente rivendica in virtù dello status di vittima del dovere. Sul punto, l’annullamento degli atti impugnati lascia peraltro salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in ottemperanza alla presente decisione, secondo le modalità di seguito indicate.
4. Per le ragioni sino ad ora esposte, le domande di annullamento proposte dal ricorrente possono trovare accoglimento sotto l’esclusivo profilo del difetto di motivazione circa l’esclusione della componente “danno morale” dal computo dell’-OMISSIS-complessivamente accertata a carico del ricorrente maresciallo -OMISSIS-, non ravvisandosi vizi di altra natura nell’operato delle amministrazioni resistenti.
La necessità di dare nuovamente corso ai procedimenti consentirà tuttavia – dietro formale istanza dell’interessato – di sottoporre alla C.M.O. quella patologia rimasta sinora al di fuori della valutazione originaria e fatta oggetto di giudizio ai soli fini dell’equo indennizzo (verbale della stessa C.M.O. di -OMISSIS-dell’11 marzo 2014), onde pervenire a una complessiva rivalutazione dell’-OMISSIS-sofferta dal ricorrente sia per la voce del danno morale (soddisfacendo l’onere di motivazione rimasto inadempiuto), sia per quella dell’-OMISSIS-IP e del danno biologico (valutando, ove il ricorrente lo chieda formalmente, l’incidenza del sopravvenuto disturbo da -OMISSIS-). Resta fermo, in ogni caso, il divieto di cumulo delle provvidenze contestualmente richieste dal maresciallo -OMISSIS-, che sarà cura dei Ministeri procedenti rispettare in sede di riesercizio delle rispettive competenze.
5. Il ricorrente agisce anche, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per il risarcimento del danno alla persona coincidente con i postumi -OMISSIS- della -OMISSIS-, asseritamente ricollegabili all’esposizione per ragioni di servizio a fattori inquinanti (-OMISSIS-) in assenza di adeguate informazioni e senza il doveroso apprestamento, da parte del Ministero della Difesa, di idonee precauzioni e di mezzi di protezione individuale.
5.1. La domanda è fondata e può essere accolta ma nei termini di seguito illustrati.
5.1.1. Preliminarmente occorre ricordare come, per giurisprudenza da lungo tempo consolidata, le prestazioni indennitarie riconosciute dalla legge in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per cause di servizio, ovvero, per quanto qui interessa, delle vittime del dovere, concorrano con il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’amministrazione in ordine al medesimo pregiudizio all’integrità psicofisica patito dal dipendente: l’importo di quelle prestazioni non può, cioè, venire detratto da quanto spettante per il diverso titolo risarcitorio, dovendosi escludere che ricorra un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, e questo perché l’illecito, nel mentre costituisce fatto genetico e costitutivo della pretesa al risarcimento, rappresenta una mera occasione rispetto alla spettanza dell’indennità, che sorge per il solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'espletamento di un servizio di istituto del soggetto, indipendentemente dalla responsabilità civile dell’amministrazione datrice di lavoro e in misura autonoma dall’effettiva entità del pregiudizio subito dall’interessato, ciò che ne rivela l’assenza della finalità compensativo-sostitutiva propria del risarcimento (così, sui rapporti fra risarcimento del danno ed equo indennizzo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365; sui rapporti fra risarcimento e speciale elargizione in favore dei militari infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, cfr. Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14483; e, sui rapporti fra risarcimento e speciale elargizione alle vittime del dovere, già Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1990, n. 632).
5.1.2. Ciò posto, è noto che la responsabilità gravante sul datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c. discende dalla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. In ambito processuale, la matrice contrattuale di tale forma di responsabilità non esime peraltro il lavoratore dalla prova di aver subito un pregiudizio alla salute in dipendenza dell’attività lavorativa svolta, e a causa della -OMISSIS- dell’ambiente di lavoro, solo successivamente insorgendo per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e della non riconducibilità della malattia del dipendente all'inosservanza di tali obblighi (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1173; id., 18 novembre 2010, n. 8104).
Nel caso del maresciallo -OMISSIS-, esistenza della patologia e nesso causale con il servizio prestato sono sostanzialmente incontestati, ed anzi riconosciuti dall’amministrazione, la quale ha ammesso all’equo indennizzo la patologia -OMISSIS- e gli esiti della -OMISSIS- cui il ricorrente è stato soggetto, e ciò sulla base del presupposto parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha ritenuto l’-OMISSIS- in questione dipendente da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, ma altresì riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e ai particolari fattori di rischio contemplati dalla legge n. 9/2011, che all’epoca aveva sostituito il D.P.R. n. 37/2009, e dell’art. 1 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 243/2006.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha peraltro riguardato anche il disturbo -OMISSIS- -OMISSIS-successivamente diagnosticato al ricorrente, come da decreto del Ministero della Difesa dell’11 luglio 2014, pronunciato ai fini dell’equo indennizzo. Di contro, l’amministrazione non ha fornito alcuna prova delle cautele adottate per prevenire o impedire l’insorgenza delle malattie, ovvero del fatto che queste abbiano trovato causa in fattori estranei al servizio e dotati di autonoma e determinante capacità lesiva, di modo che gli elementi costitutivi della responsabilità possono ritenersi pienamente dimostrati per quel che attiene all’an della pretesa risarcitoria.
Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno alla persona subito a causa dell’attività di servizio, nelle due componenti del danno biologico – coincidente con la patologia -OMISSIS- che ha condotto alla perdita dell’organo e dei suoi postumi, e con il disturbo -OMISSIS- -OMISSIS- diagnosticato dalla C.M.O. il 10 marzo 2014 – e del connesso danno morale, per quest’ultimo con le precisazioni che seguiranno. Tenuto conto della circostanza che l’amministrazione resistente è comunque chiamata – in esecuzione della presente sentenza – a rideterminarsi sul grado di -OMISSIS-che affligge il ricorrente, avuto riguardo ad ambedue le componenti in questione, per ragioni di complessiva economia processuale e procedimentale il collegio ritiene inopportuno sovrapporre sin da ora al rinnovo delle valutazioni amministrative tecnico-discrezionali l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta alla quantificazione del danno risarcibile. In prima battuta, si ritiene piuttosto condannare l’amministrazione al risarcimento rimettendo la quantificazione del danno all’accordo delle parti che, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., dovrà muovere dall’offerta formulata dall’amministrazione in ossequio ai criteri di seguito indicati, salvo l’eventuale, successivo intervento di questo stesso giudice in sede di ottemperanza, per il caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
5.1.3. Costituisce oramai punto fermo nella giurisprudenza del giudice ordinario l’unitarietà del danno non patrimoniale da lesione della salute, insuscettibile di essere frazionato in autonome sottocategorie. L’utilizzo dei noti sintagmi classificatori (danno “morale”, “biologico”, “esistenziale”, “alla vita di relazione”, ecc.) risponde, pertanto, a mere esigenze descrittive dei diversi profili in cui il danno alla persona può articolarsi e dei quali il giudice deve tenere conto onde pervenire alla integrale riparazione del pregiudizio sofferto, evitando indebite duplicazioni; in questa prospettiva, per quel che interessa ai fini di causa, il c.d. danno morale può rappresentare un’autonoma componente del più ampio danno alla persona a condizione che si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non la sofferenza fisica e -OMISSIS- che ordinariamente si accompagna alla malattia e che concorre a integrare il c.d. danno biologico, al cui interno deve essere valorizzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 e le altre decisioni in pari data, conosciute come “sentenze di San Martino”; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999; da ultimo, e per tutte, Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2413).
Tali conclusioni sono state recepite dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha a propria volta abbracciato una nozione unitaria del danno alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull'integrità psico-fisica e relazionale della persona lesa, inclusa quindi la sofferenza soggettiva – fisica e/o -OMISSIS- – che necessariamente si accompagna alla lesione della salute, da valutare in modo unitario e globale in un'ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945).
5.1.4. La liquidazione del danno alla persona non può che essere affidata a criteri di stampo equitativo, che sono stati infine uniformati riconoscendo “vocazione nazionale” alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate e in uso presso il tribunale di Milano, che sono state aggiornate in modo da includere nel valore del punto base di -OMISSIS-anche quella componente “morale” del danno biologico, che, in passato, veniva liquidata separatamente (cfr. Cass., III, n. 5243/2014, cit.; Cons. Stato, VI, n. 1945/2015, cit.).
A dette tabelle farà riferimento l’amministrazione resistente nel quantificare il risarcimento da offrire al maresciallo -OMISSIS-, una volta che la percentuale di-OMISSIS-/danno biologico da costui sofferta sarà stata rideterminata tenendo anche conto del disturbo -OMISSIS- -OMISSIS- da ultimo diagnosticato. La quantificazione così ottenuta non necessiterà di ulteriore personalizzazione, rispetto all’applicazione del punto di-OMISSIS-, non avendo il ricorrente allegato specifiche componenti di danno alla vita di relazione che non possano considerarsi comprese nella sofferenza morale direttamente originata dalla malattia e, come tale, già inclusa nella liquidazione tabellare del danno biologico, a differenza di quanto si verifica per le diverse tabelle che presiedono alla liquidazione delle prestazioni indennitarie, le quali considerano separatamente la componente “biologica” dell’-OMISSIS-da quella “morale” (è perciò ai soli fini indennitari che si giustifica la liquidazione autonoma del “danno morale”, come osservato al paragrafo 2.1.4.).
6. Nei limiti e con le puntualizzazioni indicati, le domande riunite possono trovare accoglimento. Per l’effetto, gli impugnati decreti ministeriali del 27 marzo 2012 e del 12 settembre 2012 sono conseguentemente annullati e il Ministero della Difesa è condannato al risarcimento dei danni, da quantificarsi a norma dell’art. 34 co. 4 c.p.a..
6.1. Il riconoscimento non integrale della fondatezza delle pretese azionate e la conclamata violazione, da parte del ricorrente, dei doveri di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (ricorsi, rispettivamente, di oltre trenta e quaranta pagine, e memorie difensive di diciannove e ventiquattro, quarantadue righi per pagina, a fronte di “difese” dell’amministrazione affidate a relazioni di non più di poche pagine; esposizione appesantita e resa poco perspicua dalla insistita reiterazione, all’interno del medesimo atto, delle stesse argomentazioni in fatto e in diritto) giustificano, a norma dell’art. 26 co. 1 c.p.a., la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi e li accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
Per cui fate istanze al Ministero chiedendo di essere inviato alla C;M.O sia per aggravamento che per il calcolo del danno biologico-
I giudici amministivi in questo caso sono dalla nostra parte-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rododendri 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 488 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rododendri 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
quanto al ricorso n. 1297 del 2012:
A) del decreto n. 18 Pos. 19/31060 del Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare, Leva e Collocamento al lavoro dei volontari congedati - I° reparto - 1^ Divisione Area S.B.A.E.N. del 27.3.2012, notificato il 26.05..2012, nella parte in cui e' stata conferita la speciale elargizione di cui all'art. 1079 comma 1 del DPR 90/2010 con riferimento ad una-OMISSIS-complessiva del 16% anziche' del 63% o in subordine del 56% o comunque superiore a quella del 16;
B) del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-BL/G n. CMO-02/1576/CC/M del 10.12.2010, nella parte in cui accerta un danno biologico del 16% ed un danno morale dello 0% per una-OMISSIS-complessiva del 16% ai sensi dell'art. 1081 comma 2 D.P.R. 90/2010 e dell'art. 1082 del citato D.P.R .90/2010;
C) di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente e del particolare verbale della C.M.O. 2^ di -OMISSIS-n. BL/B nr. 208 C.C. del 15.4.2008, nella parte in cui la -OMISSIS- dell'integrita' fisica del ricorrente in relazione all'-OMISSIS-''-OMISSIS-'' e' stata giudicata ascrivibile alla tabella B mis. max. anziche' alla tabella A ctg. 6^;
nonche' per la condanna ex art. 30 del D.Lgs. 104/2010 del Ministero della Difesa alla corresponsione al ricorrente della speciale elargizione prevista dall'art. 1079 comma 1 del DPR 90/2010, nonche' del danno morale derivante al ricorrente, da sommarsi fino a concorrenza di una-OMISSIS-complessiva del 63% o in subordine del 56% o comunque superiore a quella del 16%, accertabile in base ai criteri previsti dall'art. 1082 del DPR 15.3.2010 n. 90, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda o in subordine da quella in cui avrebbe dovuto essere adottato il provvedimento di conferimento della speciale elargizione richiesta dal ricorrente;
e per la condanna del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt.li 30 e 133 C.P.A., nonche' ai sensi degli articoli 3 e 63 D.Lgs 165/2001 e degli articoli 2059 e 2087 c.c., al risarcimento del danno biologico da-OMISSIS-permanente e del danno morale, da cumularsi con la speciale elargizione di cui all'art. 1079 del D.P.R. 90/2010 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda.
Quanto al ricorso n. 488 del 2013:
A) del decreto Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1092 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direttore Generale della P.S. del 12.9.2012, notificato l'8.1.2013, con cui il ricorrente e' stato riconosciuto ''vittima del dovere'', nella parte in cui: a) ha negato l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2 commi 105 e 106 L. 244/2007 e 5 commi 3 e 6 L. 206/2004, e segnatamente dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 5 comma 3 L. 206/2004, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 L. 407/1998, sul presupposto dell'avvenuto accertamento con verbale della C.M.O. di -OMISSIS-del 10.12.2010, di una-OMISSIS-del solo 16% in riferimento alla capacita' lavorativa per l'-OMISSIS-''esiti di -OMISSIS- totale e di trattamento ablativo medico -OMISSIS- con I 131 per -OMISSIS-) in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva; b) ha negato al ricorrente la maggior elargizione ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 206/2004 e dell'art. 1 comma 1 e 13 comma 5 L. 302/1990 rispetto all'elargizione corrisposta una tantum con D.M. Difesa 27.3.2012 ex art. 1079 D.P.R. 90/2010, spettante in base alla piu' elevata percentuale di danno biologico e di-OMISSIS-complessiva da riconoscersi al ricorrente rispettoa quella del 16% riconosciuta nell'anzidetto verbale della C.M.O. di -OMISSIS-del 10.12.2010, nonche' gli ulteriori benefici previsti dalla vigente normativa per le ''vittime del dovere'' e per i soggetti ad esse equiparate, ivi compresa la rivalutazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 L. 206/2004 e dell'art. 4 del D.P.R. 30.10.2009 n. 181 della percentuale di-OMISSIS-gia' riconosciuta ed indennizzata ai sensi dell'art. 1079 D.P.R. 90/2010 con D.M. Difesa del 27.3.2012;
B) del verbale della C.M.O. di -OMISSIS-BL/G n. CMO-02/1576/CC/M del 10.12.2010, nella parte in cui ha accertato un danno biologico del 16% ed un danno morale dello 0% per una-OMISSIS-complessiva del 16%;
C) di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente ed in particolare: c1) del verbale della C.M.O. 2^ di -OMISSIS-n. BL/B nr. 208/C.C. del 15.4.2008; c2) del decreto del Ministero della Difesan. 18, Posizione 19/31060 del 27.3.2012, richiamato sub a), impugnato con ricorso iscritto al R.G. 1297/2012 innanzi al T.A.R. adito;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei benefici previsti a favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/2005, e per la condanna ex art. 30 del D.Lgs 104/2010 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa ad attribuire e corrispondere al ricorrente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, le provvidenze previste dall'art. 2 commi 105 e 106 L. 244/2007, dall'art.5 commi 1 e 3 L.206/2004, e dall'art. 4 del D.P.R. 07.07. 2006 n. 243.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un lunghissimo ed affastellato ricorso notificato il 24 luglio e depositato il 9 agosto 2012, iscritto al n. 1297 del ruolo generale, il sig. -OMISSIS-, maresciallo aiutante dell’Arma dei -OMISSIS-impiegato, tra il 1994 e il 2006, in numerose missioni all’estero, esponeva di essere stato sottoposto a intervento chirurgico di -OMISSIS- totale nel dicembre 2006, a seguito della diagnosi di un -OMISSIS-diagnosticatogli al rientro dall’ultima delle missioni predette, nell’ambito di uno screening specifico disposto dal Comando Generale dell’Arma. Nel maggio del 2007, egli aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, e pertanto era stato sottoposto a visita presso la C.M.O. di -OMISSIS-, che, nell’aprile del 2008, aveva ascritto la patologia alla tabella B, misura massima, giudicandolo idoneo al servizio. Impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma, il giudizio della C.M.O., nella parte in cui non aveva ascritto alla tabella A, categoria 6^, la complessiva -OMISSIS- della capacità psicofisica da lui patita, nel luglio del 2009 il maresciallo -OMISSIS- aveva costituito in mora l’amministrazione di appartenenza per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’esposizione a sostanze patogene in assenza, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di qualsivoglia avvertimento circa i relativi rischi, nonché dell’apprestamento delle doverose cautele (strumenti di prevenzione e mezzi di protezione individuale). Nello stesso periodo, il ricorrente aveva anche presentato istanza di liquidazione della speciale elargizione prevista dall’art. 2 del D.P.R. n. 37/2009; e, con ulteriore istanza del 31 marzo 2010, aveva chiesto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse esteso anche della patologia “-OMISSIS-persistente”, frattanto diagnosticatagli. Sulla speciale elargizione, il Ministero della Difesa si era infine pronunciato con il decreto n. 18 del 27 marzo 2012, in epigrafe, recante il riconoscimento del beneficio relativamente a “esiti di -OMISSIS- totale e di trattamento ablativo medico -OMISSIS- con I 131 per -OMISSIS-… in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva” per l’importo di euro -OMISSIS-, a fronte di un’-OMISSIS-complessiva del 16%, come stabilita dalla C.M.O. di -OMISSIS-con verbale del 10 dicembre 2010.
Tanto premesso, sulla scorta di due articolati motivi in diritto, il maresciallo -OMISSIS- deduceva l’illegittimità del menzionato decreto ministeriale del 27 marzo 2012 e degli atti presupposti, e concludeva per l’annullamento dello stesso, nonché per la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione del beneficio richiesto fino alla concorrenza di un’-OMISSIS-complessiva del 63%, o, in subordine, del 56% e comunque superiore al 16%, e per la condanna dello stesso Ministero al risarcimento del danno biologico da -OMISSIS-permanente e del danno morale dipendenti dalla patologia in questione.
Con successivo e separato ricorso, notificato il 7 marzo e depositato il 5 aprile 2013, iscritto al n. 488 R.G., il maresciallo -OMISSIS- proponeva autonoma impugnazione avverso il sopravvenuto decreto del 12 settembre 2012, notificato l’8 gennaio 2013, con cui il Ministero dell’Interno lo aveva riconosciuto “vittima del dovere”, ma, in relazione alla medesima patologia “esiti di -OMISSIS- totale”, gli aveva contestualmente negato l’erogazione delle connesse provvidenze economiche (assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 della legge n. 206/2004; assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998; maggiore elargizione ai sensi degli artt. 5 co. 1 della legge n. 206/2004 cit. e 1 co. 1 e 13 della legge n. 302/1990; rivalutazione della percentuale di -OMISSIS-già riconosciuta e indennizzata a norma dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010).
Costituitesi nell’uno e nell’altro giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano alle domande del ricorrente, le due cause venivano discusse congiuntamente trattenute per la decisione nella pubblica udienza del 10 aprile 2015, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive;
DIRITTO
1. Con due lunghissimi separati ricorsi, iscritti al n. 1297/2012 e al n. 488/2013 R.G., il maresciallo aiutante dell’Arma dei -OMISSIS--OMISSIS- impugna, rispettivamente: il decreto del 27 marzo 2012, con cui il Ministero della Difesa gli ha riconosciuto, relativamente agli esiti di -OMISSIS- subita nel dicembre 2006, la speciale elargizione oggi disciplinata dall’art. 1079 del D.P.R. n. 66/2010 per un’-OMISSIS-accertata del 16%; il decreto del Ministero dell’Interno in data 12 settembre 2012, con cui, in ordine alla medesima patologia, gli è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, ma, contestualmente, gli sono stati negati i connessi benefici patrimoniali.
Evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva rendono opportuna la riunione delle controversie ai fini della loro decisione congiunta. La trattazione seguirà l’ordine logico delle questioni, anteponendo all’esame della domanda risarcitoria, proposta con il primo ricorso e ribadita con il secondo, quello delle domande inerenti la rideterminazione delle elargizioni indennitarie delle quali il ricorrente fruisce.
2. Con il primo motivo di cui al ricorso n. 1297/2012 R.G., il maresciallo -OMISSIS- censura la quantificazione dell’-OMISSIS-complessiva a suo carico nella misura del 16%, operata dalla C.M.O. di -OMISSIS-nella seduta del 10 dicembre 2010, previa quantificazione dell’-OMISSIS-permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa nella misura dell’11% e del danno biologico nella misura del 16%, con esclusione del danno morale.
Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che l’accertamento risentirebbe dell’-OMISSIS-del presupposto giudizio di attribuzione della patologia da lui sofferta alla tabella B, anziché alla tabella A, risalente al 2008 e oggetto di separata impugnazione dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma. L’attribuzione alla tabella A, categoria 6^, che consentirebbe di innalzare ad una percentuale compresa fra il 41 e il 50% il grado dell’-OMISSIS-(dall’11 – 20% previsto per le malattie ascrivibili alla tabella B), si giustificherebbe alla luce delle considerazioni medico-legali contenute nella relazione del consulente tecnico di parte del ricorrente, ove si evidenzia come la scoperta della patologia -OMISSIS- abbia determinato l’insorgenza di uno stato -OMISSIS-, risultandone intaccata l’area -OMISSIS-del paziente rispetto al senso di sicurezza relativo alla propria salute e alle prospettive lavorative. Il consulente di parte stima nel 20% il valore attribuibile al danno biologico di natura -OMISSIS- riscontrato a carico del maresciallo -OMISSIS-, che, in aggiunta alla componente strettamente fisica, dovrebbe condurre – se del caso previa espletanda C.T.U. – a una quantificazione complessiva non inferiore al 42%, mentre rimarrebbe incomprensibile la quantificazione del 16% proveniente dalla Commissione Medica Ospedaliera.
Del tutto irragionevole e immotivata sarebbe, per altro verso, l’esclusione del danno morale, tenuto conto della non lieve entità del danno biologico e delle conseguenze permanentemente -OMISSIS- che incidono sulla capacità lavorativa specifica e generica dell’interessato. Il danno morale, al contrario di quanto ritenuto dall’amministrazione procedente, non potrebbe essere valutato in misura inferiore al 50% del danno biologico, di modo che la percentuale complessiva di -OMISSIS-ammonterebbe al 63%, o in subordine al 56%.
2.1. Le doglianze sono fondate ma nei limiti che verranno di seguito precisati.
2.1.1. La corresponsione dell’elargizione di cui agli artt. 6 della legge n. 466/1980, l e 4 della legge n. 302/1990, l della legge n. 407/1998, e 5 co. 1, 2 e 5 della legge n. 206/2004, in favore del personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto -OMISSIS-per le particolari condizioni ambientali od operative, è oggi disciplinata dagli artt. 603 D.P.R. n. 66/2010 e 1078 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010, nei quali è rifluita l’analoga disciplina in precedenza dettata dal D.P.R. n. 37/2009. Questo, in attuazione dell’art. 2 co. 78 e 79 della legge n. 244/2007, stabiliva che al personale civile e militare impiegato in missioni militari all’estero, ovvero nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti o, ancora, nei teatri di conflitto, che avesse contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente -OMISSIS- o a cui fosse conseguito il decesso, cagionate dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'-OMISSIS-e dalla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di -OMISSIS-, fosse corrisposta l'elargizione prevista per le vittime del terrorismo dall'articolo 5 co. 1 e 5 della legge n. 206/2004.
Pacifica la dipendenza da causa di servizio del -OMISSIS-diagnosticato al ricorrente nel 1996, ed asportato chirurgicamente, la controversia investe i criteri applicati dalla C.M.O. di -OMISSIS-onde stabilire il grado di -OMISSIS-della quale il maresciallo -OMISSIS- è portatore. Viene perciò in rilievo la previsione dettata dall’art. 1082 D.P.R. n. 90/2010 cit., in forza del quale “la percentuale di -OMISSIS-complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di -OMISSIS-riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+(IP-DB)”.
Nel dettare criteri e modalità per la determinazione delle voci che concorrono a formare l’-OMISSIS-complessiva, la norma stabilisce peraltro che:
- “la percentuale d' -OMISSIS-permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di -OMISSIS-e relative modalità d' uso approvate, in conformità all' articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi”. All’appartenenza delle patologie che affliggono il dipendente alla tabella A o alla tabella B annesse al D.P.R. n. 915/1978 corrispondono le percentuali di -OMISSIS-permanente dal 100% al 21% per la prima (a sua volta distribuita fra le otto categorie di cui la tabella A si compone), e dal 20% all’11% per la seconda;
- “la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;
- “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d' animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all' evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
2.1.2. Nella specie, la pur scarna motivazione del verbale del 10 dicembre 2010 consente di comprendere con sufficiente chiarezza che il parametro applicato dalla C.M.O. di -OMISSIS-per la valutazione dell’-OMISSIS-permanente riferita alla capacità lavorativa è rappresentato dalle tabelle allegate al D.M. del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, recante l’approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'-OMISSIS-per le minorazioni e malattie -OMISSIS-, e come tali espressamente richiamate dall’art. 1080 D.P.R. n. 90/2010. La motivazione della Commissione, in particolare, fa riferimento al codice tabellare 9322, cui corrispondono le “-OMISSIS- a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” -OMISSIS- nella misura fissa dell’11%, dovendosi pertanto presumere che la stessa C.M.O. abbia ritenuto di non poter fare in concreto applicazione di valori più elevati all’interno della “forbice” (11 – 20%) prevista per le patologie ascritte alla tabella B di cui al D.P.R. n. 915/1978 secondo le corrispondenze stabilite dall’art. 1080; né, del resto, tale conclusione incontra specifiche censure da parte del ricorrente, il quale erroneamente assume che in parte qua il giudizio della Commissione sarebbe viziato per -OMISSIS-derivata dal precedente accertamento del 15 aprile 2008, reso ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo, mentre la valutazione che qui si contesta è indipendente da quest’ultimo, costituendo un rinnovato esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, all’interno di un differente e autonomo procedimento.
Se la critica nei confronti dell’operato dell’amministrazione finisce, in altre parole, per rivelarsi fuori fuoco, la documentazione in atti non evidenzia alcun profilo di manifesta irragionevolezza nell’operato della C.M.O., con la conseguenza che accedere alla pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento di un punteggio superiore di -OMISSIS-riferita alla capacità lavorativa (IP) significherebbe preferire a una valutazione tecnico-discrezionale per definizione opinabile (quella dell’amministrazione) una diversa valutazione parimenti opinabile (quella di parte del maresciallo -OMISSIS-): operazione che condurrebbe a esorbitare dai confini del sindacato riservato a questo giudice.
La pretesa incongruità della percentuale di -OMISSIS-IP riconosciuta dalla C.M.O. non è del resto ricavabile dalla mancata considerazione, nel verbale del dicembre 2010, degli effetti -OMISSIS- della -OMISSIS-che ha colpito il maresciallo -OMISSIS- a seguito della -OMISSIS-, patologia in quell’occasione non conosciuta dalla Commissione perché estranea all’istanza presentata dall’interessato, la quale si riferiva unicamente alla patologia “-OMISSIS-” e all’intervento di -OMISSIS- totale (si veda la domanda del 15 ottobre 2009). È infatti solo al diverso fine della riliquidazione dell’equo indennizzo che il ricorrente risulta aver fatto valere, con l’istanza del 31 marzo 2010, l’insorgenza di uno stato -OMISSIS- persistente con -OMISSIS-, a sua volta riconosciuto dipendente da causa di servizio e indennizzato con decreto dell’11 luglio 2014, in atti; e la conferma che detta patologia sopravvenuta non abbia mai fatto ingresso nel procedimento per la liquidazione della speciale elargizione è data dalla nota del 20 novembre 2010, con la quale il -OMISSIS- ha trasmesso al Ministero una serie di documenti clinici, tutti riguardanti la sola -OMISSIS- e i sui esiti diretti, ma nessun aggiornamento relativo a patologie differenti da quelle oggetto dell’istanza originaria.
2.1.3. Per la determinazione del danno biologico, la C.M.O., nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1082 co. 2 D.P.R. n. 90/2010, ha fatto ricorso al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 luglio 2000, recante l’approvazione delle tabelle relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che per gli “esiti di -OMISSIS-, parziale o totale, a seconda dell'efficacia del trattamento sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati” (voce 119 della tabella delle menomazioni), prevede che il connesso danno biologico sia quantificabile fino al 22%. Ancora una volta, l’applicazione della tabella non è contestata dal ricorrente, il quale, per un verso, rivendica l’autonoma incidenza della patologia -OMISSIS- da lui sofferta in conseguenza della scoperta del -OMISSIS-, e, per l’altro, invoca comunque l’aumento del 30% della percentuale del danno biologico consentita dal terzo comma dell’art 1082 cit. mediante il rinvio all’art. 138 co. 3 del D.Lgs. n. 290/2005, per il caso di accertata, rilevante incidenza della -OMISSIS- su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Sul punto, deve ribadirsi come lo stato -OMISSIS- e il disturbo del sonno diagnosticati al ricorrente non potessero che rimanere al di fuori del giudizio espresso dalla C.M.O., in quanto non allegati nel procedimento, circostanza non imputabile all’amministrazione procedente. La Commissione, dal canto suo, sulla base della domanda e dei dati clinici disponibili ha riconosciuto per il danno biologico una percentuale del tutto coerente con il giudizio diagnostico di “esiti di -OMISSIS- totale… in buon compenso funzionale con terapia sostitutiva”, posto che il valore del 16%, prossimo al punteggio massimo (22%) ben più che al minimo (0%), è idoneo ad esprimere la considerazione della totale perdita dell’organo, pur se ben compensata farmacologicamente, ma al contempo tiene doverosamente conto della mancanza di quelle “manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati” contemplate dalla declaratoria tabellare al citato punto 119, che sole avrebbero potuto giustificare il riconoscimento, appunto, della percentuale massima.
Si aggiunga per inciso che, anche a voler ipotizzare in questa sede un qualche rilievo della patologia -OMISSIS- insorta nel ricorrente a seguito della -OMISSIS-, le stesse conclusioni rassegnate nella consulenza medico-legale di parte non permettono di attribuire a detta patologia la pretesa, rilevante incidenza. La diagnosi della dottoressa -OMISSIS-riferisce, infatti, di una “compromissione lieve sia dell’aspetto del sentire… che del fare […]. Il sig. -OMISSIS- non presenta elementi clinici diagnostici di valutazione di DPTS – Disturbo Post Traumatico da -OMISSIS-, ma anche se con minore intensità, una sintomatologia reattiva … espressa attraverso la presenza di lieve -OMISSIS-, preoccupazione rispetto alla propria salute e di quella dei familiari, -OMISSIS-, impotenza e vissuti di discriminazione rispetto alle limitazioni della sfera lavorativa e per le prospettive future”. Ad apparire incongrua, allora, non è la valutazione della Commissione, bensì proprio la quantificazione del danno biologico operata dal consulente tecnico di parte nella misura del 20%, di per sé esorbitante rispetto alla stessa definizione di danno biologico di lieve entità, identificato dal legislatore con i postumi permanenti pari o inferiori al 9%, il che rende manifesto il grado di opinabilità del giudizio tecnico del quale il ricorrente vorrebbe avvalersi per confutare quello dell’amministrazione.
2.1.4. È invece del tutto immotivata, e perciò illegittima, la scelta della C.M.O. di escludere dal computo dell’-OMISSIS-complessiva il concorso della componente legata al danno morale, che l’art. 1082 D.P.R. n. 90/2010 riconduce, lo si è visto, all’ “entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all' evento dannoso”; e la motivazione carente non può considerarsi legittimamente integrata ex post dagli argomenti spesi dall’amministrazione nel rapporto del 27 gennaio 2014, neppure ai sensi dell’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, che non trova spazio applicativo a fronte di un’attività amministrativa, come detto, di stampo non vincolato.
Con riguardo a tale motivazione postuma, e in chiave conformativa delle rinnovate valutazioni che l’amministrazione dovrà assumere sul punto, osserva peraltro il collegio come la giurisprudenza sia oramai orientata nel senso di reputare accettabile una presunzione di sussistenza della componente morale del danno alla persona (intesa come -OMISSIS-che consegue e si accompagna alla malattia) quantomeno per le -OMISSIS-non lievi, vale a dire superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi normale secondo l’id quod plerumque accidit che vi siano profili prettamente soggettivi di -OMISSIS-, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243). Ne discende, in una prospettiva di unitarietà dell’ordinamento, che l’eventuale esclusione della componente morale del danno esige anche in ambito amministrativo una motivazione rinforzata, che dia conto delle ragioni in virtù delle quali, nel caso concreto, la presunzione ingenerata dalla consistenza non lieve della lesione all’integrità psicofisica possa considerarsi superata.
Con riferimento a quanto di diverso si dirà nel prosieguo in punto di risarcimento del danno morale, le tabelle che presiedono alla liquidazione delle prestazioni indennitarie considerano separatamente la componente “biologica” dell’-OMISSIS-da quella “morale”. Ai fini della speciale elargizione, quest’ultima componente andrà pertanto liquidata separatamente, sempre che, con idonea motivazione, non ne venga esclusa l’esistenza.
3. Con l’altrettanto prolisso ricorso iscritto al n. 488/2013, il maresciallo -OMISSIS- impugna il decreto del Ministero dell’Interno in data 12 settembre 2012, che, nel mentre gli riconosce lo status di vittima del dovere “ai sensi e per gli effetti della normativa in materia”, gli nega tuttavia la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 1 della legge n. 302/1990 in quanto non cumulabile con la speciale elargizione già liquidata all’interessato a norma dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente rivendica il diritto alla speciale elargizione disciplinata dall’art. 1 della legge n. 302/1990 cit., come richiamata dall’art. 5 co. 1 della legge n. 206/2004, per la parte eccedente la percentuale di -OMISSIS-del 16% sulla cui base egli ha fruito della speciale elargizione ex art. 1079 D.P.R. n. 90/2010, il tutto previa rideterminazione di quella percentuale di-OMISSIS-, che, ad avviso del maresciallo -OMISSIS-, non potrebbe assumersi inferiore al 25%.
Con il secondo motivo, è quindi dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, giacché il diniego della speciale elargizione per le vittime del dovere non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente insiste affinché, previa verificazione o C.T.U., si proceda alla rivalutazione della percentuale di -OMISSIS-da lui sofferta, in funzione dell’accertamento del suo diritto al godimento di tutti i benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, cumulabili con le speciali elargizioni già percepite o percipiende (in particolare, gli assegni vitalizi previsti in favore delle vittime del dovere dall’art. 5 co. 3 della legge n. 206/2004 e dall’art. 2 co. 1 della legge n. 407/1998, come richiamato dall’art. 4 co. 1 n. 2 lett. b) del D.P.R. n. 243/2006).
3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono tutti infondati.
3.1.1. Con propria nota del 15 ottobre 2009, sollecitato dall’amministrazione a chiarire il contenuto della precedente istanza del 21 luglio 2009, il maresciallo -OMISSIS- precisava di aver inteso chiedere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 2 co. 1 del D.P.R. n. 37/2009, coincidenti con l'elargizione prevista per le vittime del terrorismo dall'articolo 5 co. 1 e 5 della legge n. 206/200. Come detto, l’intero decreto n. 37/2009 è stato abrogato dall’art. 2269 co. 1 del D.P.R. n. 66/2010, e le relative previsioni sono rifluite negli artt. 1078 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010, i quali, con maggiore dovizia di riferimenti normativi, riconoscono la spettanza dell'elargizione di cui agli artt. 6 della legge n. 466/1980, l e 4 della legge n. 302/1990, l della legge n. 407/1998, e 5 della legge n. 206/2004.
A questo sistema di garanzie si affianca, parzialmente sovrapponendosi, la speciale tutela che il legislatore offre alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, fra i quali, ai sensi dell’art. 2 co. 564 della legge n. 266/2005, coloro che abbiano contratto -OMISSIS- permanentemente -OMISSIS- o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. La progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ha ricevuto una prima attuazione mediante il D.P.R. n. 243/2006, il cui art. 4 ha previsto in favore delle vittime del dovere la liquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 1 della legge n. 302/1990 nella misura originaria, e non in quella aumentata dall’art. 5 della legge n. 206/2004; quindi l’art. 2 co. 105 della legge n. 244/2007 ha previsto l’estensione alle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 5 co. 3 e 4 della legge n. 206/2004, vale a dire l’assegno vitalizio di euro 1.033,00 e l’aumento della pensione di reversibilità ai superstiti.
Il rapporto fra l’elargizione spettante ai soggetti di cui all’art. 603 D.P.R. n. 66/2010 e quella dovuta alle vittime del dovere è oggi tratteggiato dall’art. 1084 del D.P.R. n. 90/2010, i cui commi primo e quarto chiariscono come le erogazioni percepite per l’uno e per l’altro titolo non siano cumulabili fra loro. L’elargizione ex art. 1079 D.P.R. n.90/2010 è infatti dovuta a condizione che il beneficiario non abbia già usufruito, per la medesima percentuale di-OMISSIS-, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere (solo nel caso in cui venga accertata una percentuale di -OMISSIS-maggiore rispetto a quella già riconosciuta ad altro titolo, l' elargizione è determinata per differenza e corrisposta all’interessato); e l’importo dell’elargizione in questione va comunque detratto dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.
3.1.2. Il ricorrente, in effetti, non disconosce l’incumulabilità dei benefici, ma assume di avere titolo in veste di vittima del dovere alla differenza fra l’elargizione già percepita ai sensi dell’art. 1079 D.P.R. n. 90/2010 e quella prevista dall’art. 5 della legge n. 206/2004, nella misura di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di -OMISSIS-eccedente il 16% accertato dalla C.M.O.. Così facendo, egli trascura però che il decreto ministeriale del 12 settembre 2012 si fonda sulle medesime conclusioni medico-legali assunte dalla C.M.O. di -OMISSIS-con il verbale del 10 dicembre 2010 e sottese al decreto impugnato con il ricorso più risalente: conclusioni la cui correttezza – quanto alla misura percentuale dell’-OMISSIS-IP e del danno biologico – è già stata vagliata e deve essere ribadita in conformità alle considerazioni già svolte, da aversi per integralmente richiamate con particolare riferimento all’acclarata estraneità al giudizio della Commissione del disturbo -OMISSIS-, successivamente diagnosticato come disturbo post traumatico da -OMISSIS- cronico. Non si vede come, anche in questo caso, la C.M.O. avrebbe potuto tenere conto di un disturbo che non le era stato sottoposto, né può immaginarsi che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere instaurato attraverso la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di fatti nuovi tali da rendere necessario il radicale riavvio del procedimento e la riformulazione del giudizio medico-legale.
Allo stesso modo, vanno evidentemente ribaditi anche i rilievi circa l’assoluto difetto di motivazione in punto di esclusione del danno morale che vizia il giudizio della C.M.O. spezzina, vizio dal quale risulta pertanto inficiato anche il decreto del 12 settembre 2012, con le conseguenze già evidenziate al paragrafo 2.1.4. (limitatamente a questo aspetto, rileva anche il difetto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che ha impedito alle parti di confrontarsi sul punto).
3.1.3. Allo stato, la determinazione dell’-OMISSIS-permanente operata dalla Commissione non permette il positivo accertamento della spettanza delle altre prestazioni patrimoniali che il ricorrente rivendica in virtù dello status di vittima del dovere. Sul punto, l’annullamento degli atti impugnati lascia peraltro salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in ottemperanza alla presente decisione, secondo le modalità di seguito indicate.
4. Per le ragioni sino ad ora esposte, le domande di annullamento proposte dal ricorrente possono trovare accoglimento sotto l’esclusivo profilo del difetto di motivazione circa l’esclusione della componente “danno morale” dal computo dell’-OMISSIS-complessivamente accertata a carico del ricorrente maresciallo -OMISSIS-, non ravvisandosi vizi di altra natura nell’operato delle amministrazioni resistenti.
La necessità di dare nuovamente corso ai procedimenti consentirà tuttavia – dietro formale istanza dell’interessato – di sottoporre alla C.M.O. quella patologia rimasta sinora al di fuori della valutazione originaria e fatta oggetto di giudizio ai soli fini dell’equo indennizzo (verbale della stessa C.M.O. di -OMISSIS-dell’11 marzo 2014), onde pervenire a una complessiva rivalutazione dell’-OMISSIS-sofferta dal ricorrente sia per la voce del danno morale (soddisfacendo l’onere di motivazione rimasto inadempiuto), sia per quella dell’-OMISSIS-IP e del danno biologico (valutando, ove il ricorrente lo chieda formalmente, l’incidenza del sopravvenuto disturbo da -OMISSIS-). Resta fermo, in ogni caso, il divieto di cumulo delle provvidenze contestualmente richieste dal maresciallo -OMISSIS-, che sarà cura dei Ministeri procedenti rispettare in sede di riesercizio delle rispettive competenze.
5. Il ricorrente agisce anche, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per il risarcimento del danno alla persona coincidente con i postumi -OMISSIS- della -OMISSIS-, asseritamente ricollegabili all’esposizione per ragioni di servizio a fattori inquinanti (-OMISSIS-) in assenza di adeguate informazioni e senza il doveroso apprestamento, da parte del Ministero della Difesa, di idonee precauzioni e di mezzi di protezione individuale.
5.1. La domanda è fondata e può essere accolta ma nei termini di seguito illustrati.
5.1.1. Preliminarmente occorre ricordare come, per giurisprudenza da lungo tempo consolidata, le prestazioni indennitarie riconosciute dalla legge in favore dei pubblici dipendenti affetti da patologie contratte per cause di servizio, ovvero, per quanto qui interessa, delle vittime del dovere, concorrano con il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’amministrazione in ordine al medesimo pregiudizio all’integrità psicofisica patito dal dipendente: l’importo di quelle prestazioni non può, cioè, venire detratto da quanto spettante per il diverso titolo risarcitorio, dovendosi escludere che ricorra un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, e questo perché l’illecito, nel mentre costituisce fatto genetico e costitutivo della pretesa al risarcimento, rappresenta una mera occasione rispetto alla spettanza dell’indennità, che sorge per il solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'espletamento di un servizio di istituto del soggetto, indipendentemente dalla responsabilità civile dell’amministrazione datrice di lavoro e in misura autonoma dall’effettiva entità del pregiudizio subito dall’interessato, ciò che ne rivela l’assenza della finalità compensativo-sostitutiva propria del risarcimento (così, sui rapporti fra risarcimento del danno ed equo indennizzo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365; sui rapporti fra risarcimento e speciale elargizione in favore dei militari infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, cfr. Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14483; e, sui rapporti fra risarcimento e speciale elargizione alle vittime del dovere, già Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1990, n. 632).
5.1.2. Ciò posto, è noto che la responsabilità gravante sul datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c. discende dalla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. In ambito processuale, la matrice contrattuale di tale forma di responsabilità non esime peraltro il lavoratore dalla prova di aver subito un pregiudizio alla salute in dipendenza dell’attività lavorativa svolta, e a causa della -OMISSIS- dell’ambiente di lavoro, solo successivamente insorgendo per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e della non riconducibilità della malattia del dipendente all'inosservanza di tali obblighi (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1173; id., 18 novembre 2010, n. 8104).
Nel caso del maresciallo -OMISSIS-, esistenza della patologia e nesso causale con il servizio prestato sono sostanzialmente incontestati, ed anzi riconosciuti dall’amministrazione, la quale ha ammesso all’equo indennizzo la patologia -OMISSIS- e gli esiti della -OMISSIS- cui il ricorrente è stato soggetto, e ciò sulla base del presupposto parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha ritenuto l’-OMISSIS- in questione dipendente da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, ma altresì riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative di missione e ai particolari fattori di rischio contemplati dalla legge n. 9/2011, che all’epoca aveva sostituito il D.P.R. n. 37/2009, e dell’art. 1 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 243/2006.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha peraltro riguardato anche il disturbo -OMISSIS- -OMISSIS-successivamente diagnosticato al ricorrente, come da decreto del Ministero della Difesa dell’11 luglio 2014, pronunciato ai fini dell’equo indennizzo. Di contro, l’amministrazione non ha fornito alcuna prova delle cautele adottate per prevenire o impedire l’insorgenza delle malattie, ovvero del fatto che queste abbiano trovato causa in fattori estranei al servizio e dotati di autonoma e determinante capacità lesiva, di modo che gli elementi costitutivi della responsabilità possono ritenersi pienamente dimostrati per quel che attiene all’an della pretesa risarcitoria.
Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno alla persona subito a causa dell’attività di servizio, nelle due componenti del danno biologico – coincidente con la patologia -OMISSIS- che ha condotto alla perdita dell’organo e dei suoi postumi, e con il disturbo -OMISSIS- -OMISSIS- diagnosticato dalla C.M.O. il 10 marzo 2014 – e del connesso danno morale, per quest’ultimo con le precisazioni che seguiranno. Tenuto conto della circostanza che l’amministrazione resistente è comunque chiamata – in esecuzione della presente sentenza – a rideterminarsi sul grado di -OMISSIS-che affligge il ricorrente, avuto riguardo ad ambedue le componenti in questione, per ragioni di complessiva economia processuale e procedimentale il collegio ritiene inopportuno sovrapporre sin da ora al rinnovo delle valutazioni amministrative tecnico-discrezionali l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta alla quantificazione del danno risarcibile. In prima battuta, si ritiene piuttosto condannare l’amministrazione al risarcimento rimettendo la quantificazione del danno all’accordo delle parti che, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., dovrà muovere dall’offerta formulata dall’amministrazione in ossequio ai criteri di seguito indicati, salvo l’eventuale, successivo intervento di questo stesso giudice in sede di ottemperanza, per il caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
5.1.3. Costituisce oramai punto fermo nella giurisprudenza del giudice ordinario l’unitarietà del danno non patrimoniale da lesione della salute, insuscettibile di essere frazionato in autonome sottocategorie. L’utilizzo dei noti sintagmi classificatori (danno “morale”, “biologico”, “esistenziale”, “alla vita di relazione”, ecc.) risponde, pertanto, a mere esigenze descrittive dei diversi profili in cui il danno alla persona può articolarsi e dei quali il giudice deve tenere conto onde pervenire alla integrale riparazione del pregiudizio sofferto, evitando indebite duplicazioni; in questa prospettiva, per quel che interessa ai fini di causa, il c.d. danno morale può rappresentare un’autonoma componente del più ampio danno alla persona a condizione che si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non la sofferenza fisica e -OMISSIS- che ordinariamente si accompagna alla malattia e che concorre a integrare il c.d. danno biologico, al cui interno deve essere valorizzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 e le altre decisioni in pari data, conosciute come “sentenze di San Martino”; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999; da ultimo, e per tutte, Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 2413).
Tali conclusioni sono state recepite dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha a propria volta abbracciato una nozione unitaria del danno alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull'integrità psico-fisica e relazionale della persona lesa, inclusa quindi la sofferenza soggettiva – fisica e/o -OMISSIS- – che necessariamente si accompagna alla lesione della salute, da valutare in modo unitario e globale in un'ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945).
5.1.4. La liquidazione del danno alla persona non può che essere affidata a criteri di stampo equitativo, che sono stati infine uniformati riconoscendo “vocazione nazionale” alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate e in uso presso il tribunale di Milano, che sono state aggiornate in modo da includere nel valore del punto base di -OMISSIS-anche quella componente “morale” del danno biologico, che, in passato, veniva liquidata separatamente (cfr. Cass., III, n. 5243/2014, cit.; Cons. Stato, VI, n. 1945/2015, cit.).
A dette tabelle farà riferimento l’amministrazione resistente nel quantificare il risarcimento da offrire al maresciallo -OMISSIS-, una volta che la percentuale di-OMISSIS-/danno biologico da costui sofferta sarà stata rideterminata tenendo anche conto del disturbo -OMISSIS- -OMISSIS- da ultimo diagnosticato. La quantificazione così ottenuta non necessiterà di ulteriore personalizzazione, rispetto all’applicazione del punto di-OMISSIS-, non avendo il ricorrente allegato specifiche componenti di danno alla vita di relazione che non possano considerarsi comprese nella sofferenza morale direttamente originata dalla malattia e, come tale, già inclusa nella liquidazione tabellare del danno biologico, a differenza di quanto si verifica per le diverse tabelle che presiedono alla liquidazione delle prestazioni indennitarie, le quali considerano separatamente la componente “biologica” dell’-OMISSIS-da quella “morale” (è perciò ai soli fini indennitari che si giustifica la liquidazione autonoma del “danno morale”, come osservato al paragrafo 2.1.4.).
6. Nei limiti e con le puntualizzazioni indicati, le domande riunite possono trovare accoglimento. Per l’effetto, gli impugnati decreti ministeriali del 27 marzo 2012 e del 12 settembre 2012 sono conseguentemente annullati e il Ministero della Difesa è condannato al risarcimento dei danni, da quantificarsi a norma dell’art. 34 co. 4 c.p.a..
6.1. Il riconoscimento non integrale della fondatezza delle pretese azionate e la conclamata violazione, da parte del ricorrente, dei doveri di chiarezza e sinteticità degli atti processuali (ricorsi, rispettivamente, di oltre trenta e quaranta pagine, e memorie difensive di diciannove e ventiquattro, quarantadue righi per pagina, a fronte di “difese” dell’amministrazione affidate a relazioni di non più di poche pagine; esposizione appesantita e resa poco perspicua dalla insistita reiterazione, all’interno del medesimo atto, delle stesse argomentazioni in fatto e in diritto) giustificano, a norma dell’art. 26 co. 1 c.p.a., la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi e li accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
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Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Messaggio da christian71 »
Ti ringrazio avt8… effettivamente il noto parere del CdS non dice che da u na giusta interpretazione della normativa il danno morale e gli aggravamenti non spettano, ma, al contrario, dicono: approfittando della poca chiarezza della normativa, e vista la crisi, conviene dire che non spettano… meglio non commentare…
Grazie ancora, buona giornata e sempre in bocca al lupo…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
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Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Comunque la prima sentenza che ho postata in merito al riconoscimento del danno morale al Carabiniere e successiva al parere del c.d.s. -in quanto la sentenza di merito e del 3.12.2015,-quindi se la commisone speciale per il pubbligo impiego ha stabilito che va calcolato anche il danno morale ha più valore del parere del c.d.s. che nulla ha detto ha solo scritto che la legge e di difficile interpretazione-christian71 ha scritto:Ti ringrazio avt8… effettivamente il noto parere del CdS non dice che da u na giusta interpretazione della normativa il danno morale e gli aggravamenti non spettano, ma, al contrario, dicono: approfittando della poca chiarezza della normativa, e vista la crisi, conviene dire che non spettano… meglio non commentare…
Grazie ancora, buona giornata e sempre in bocca al lupo…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
E comunque nel campo civile tutti i risarcimenti per qualsiasi indennizzo vengono calcolati anche con il danno morale-
Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Zenmonk ha scritto:Nel civile il giudice effettua una valutazione caso per caso
Anche il risarcimento per le vittime del dovere e un procedimento civile,ed anche questo il danno morale va calcolato caso per caso,ed in particolare l'età che aveva quando ha subito il danno-
Re: Vittime del Dovere Danno Morale non spetta
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Io ho avuto lo stesso problema, intervento fatto 2 mesi fa ed un ciclo singolo di terapia adiuvante.Ora dovrei presentare la richiesta per riconoscimento da causa di servizio e vittima del dovere.Premetto che anni a dietro sono stato 4 volte in Afghanistan, Kosovo ,Bosnia, e vari addestramenti tra Monteromano e Capo Teulada. Ora vorrei semplicemente capire e sapere come devo muovermi per fare la domanda, se devo farmi seguire da subito da un legale oppure? Nel frattempo sono a disposizione ed il 21 ho la convocazione alla CMO per la prima visita. Vi ringrazio anticipatamente.
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