Legge Signorello

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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anthony74

Legge Signorello

Messaggio da anthony74 »

Salve, mia moglie ha ricevuto una offerta di lavoro in un paese estero ma come privato nulla a che fare con l'Italia un contratto che durerà 4 anni....
Io come appartenente all'Arma CC posso chiedere di essere collocato in aspettativa con sopra citata legge ???
Grazie.


nabboni

Re: Legge Signorello

Messaggio da nabboni »

L’articolo 1 di detta legge prevede che “L’impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente
civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all’estero, può
chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non
sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione”
L’aspettativa, concessa sulla base di tale disposizione può avere una durata corrispondente
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può
essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. L’impiegato in aspettativa non ha
diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa concessa non è computato ai fini della progressione
di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza. L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Qualora l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare
il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l’impiegato che cessa
dall’aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero
da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.
Successivamente, la L. 25 giugno 1985, n. 333 Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio
1985, n. 157, ha previsto l’estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.
26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non
statali.
Successivamente. Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 In attuazione
della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia
di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici all’articolo
3 comma 2 ha previsto che ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.333, è data
facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell’aspettativa
medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa.
anthony74

Re: Legge Signorello

Messaggio da anthony74 »

GRAZIE PER LA VELOCE RISPOSTA....

Quello che mi preoccupa e' quel (per conto di soggetti...) cosa significa che se ha vinto un concorso non va bene???..... Ma se apre per esempio una ditta individuale va bene ??? Perche' nel secondo caso sarebbe come se la sua ditta (se stessa...) la presceglie per l'estero...

E' cosi o sbaglio ???

Ancora GRAZIE.
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