Pagamento licenza ordinaria

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domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

Caro Vining, ho scritto il post per portare la mia situazione a conoscenza di tutti, in quanto, ancora oggi, se uno chiama Chieti è possibile che dicono che non ti spetta.
Per la licenza durante il periodo di aspettativa è cosa diversa, io prima transito nei ruoli civili e poi decido come muovermi. Potrei chiedere la licenza al reparto civile, in quanto la legge dice che si può fruirla anche nel nuovo impiego, al diniego chiedere la monetizzazione al CNA e logicamente al successivo diniego ricorso al TAR oppure chiedere direttamente il pagamento e al diniego ricorso al TAR.
Per tutti, e ne siamo tanti, bisogna, anche nel piccolo, scrivere, chiedere, domandare e far valere le proprie ragione.
Questo forum è eccezionale perchè è di aiuto a molti di Noi che navigavano al buio e per la fortuna di avere persone come l'avvocato, roberto, paolo, panorama, l'amministratore, lino, pietro adesso simone etc etc, non ne abbia a male chi non ho indicato e se non ho utilizzato una scaletta di importanza nell'indicare il nome, è riuscito a capire cosa deve fare per far valere i suoi diritti.
Ciao a tutti Domenico


panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

C'è quest'altra sentenza recente del Consiglio di Stato che rigetta il ricorso in appallo del Ministero dell'Interno:
Leggete

N. 07364/2010 REG.SEN.
N. 04702/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
R…. N….., rappresentato e difeso dall'avv. M…. A…., con domicilio eletto presso l’ avv. S….. P…. in Roma, viale Parioli, n. 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00273/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (REVOCA DECRETO INGIUNTIVO).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato B….. e l’ avv. A….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’ Interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig. N….. R……, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig. R….., costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) ) L’appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010



N.B. ci sono anche le sottonotate sentenze di identico argomento:

N. 07363/2010 REG.SEN.
N. 04701/2006 REG.RIC.
Segue
N. 07362/2010 REG.SEN.
N. 02176/2006 REG.RIC.
Segue
N. 07361/2010 REG.SEN.
N. 02120/2006 REG.RI
Segue
N. 07360/2010 REG.SEN.
N. 02005/2006 REG.RIC.
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Panorama questa questione da parte del Ministero della Difesa e del Comando Generale è già stata chiusa con la circolare dello scorso maggio .
Chi, nonostante la pluralità di sentenze a favore del pagamento della licenza maturata in aspettativa per infermità vuole fare valere il proprio diritto dovrà fare ricorso al TAR e po quasi sicuramente al CDS, forse fra qualche anno avrà giustizia ma a quale costo ? Se hai fatto caso quasi tutte queste sentenze si concludono con la compensazione delle spese fra le parti ovvero ognuno paga le sue che suppongo non siano a buon mercato . Calcola che un giorno di ferie non fruito parametrato ad un brigadiere, vale circa 54 euro netti . Ne vale la pena ? Loro questo lo sanno e su questo ci giocano -
Un saluto Billy
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

Caio Panorama,
visto al tua disponibilità, ma hai mai cercato di vedere chi ricorre di più al Consiglio di Stato il Ministero della Difesa o quello degli Interni?
è solo per curiosità.
Ciao Domenico
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

Scusa Panorama ma intendo di Ciao e non caio.
Ciao
roberto71
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Iscritto il: ven ott 29, 2010 9:23 am

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da roberto71 »

billyelliot1964 ha scritto:In considerazione dell'ultima disposizione circa il pagamento della licenza ordinaria maturata in aspettativa per infermità e non fruita prima del congedo per riforma, chiedo ai colleghi del forum se chiederebbero ugualmente il pagamento dei giorni non fruiti nonostante appunto la circolare dica che se posti in congedo senza aver ripreso servizio gli stessi non devono essere retribuiti, nonostante diverse e recenti sentenze del CDS dicano l'esatto contrario .
Grazie Billy
salve, sono un ex-m.llo dell'am
da fine 2008 all'inizio del 2010 sono stato in aspettativa per malattia, da febbraio 2010 sono stato giudicato non idoneo al servizio militare e attualmente sono in attesa di transito civile.
Mi hanno suggeritto di fare istanza al mio ex-comando per la monetizzazione della l.o. maturata nel 2009 e volevo chiedere quale legge, decreto articolo o quantaltro posso inserire come riferimeno alla domanda stessa.
Grazie
Rioberto

ps: mi hanno anche riferito che molto probabilmente non mi risponderanno, e che ciò significherà che la mia domanda no verrà accettata ... in tal caso mi converrà ricorrere al tar?
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

x roberto71, ti allego l'ultima circolare relativa alla licenza durante il periodo di aspettativa che, come è scritto nella stessa, NON spetta per coloro che non rientrano in servizio, inoltre a legge sul transito dice che la licenza maturata e non fruita può essere richiesta nel nuovo incarico (sintetizzato).
Adesso devi essere tu a decidere cosa fare e comunque, se hai presentato domanda, il tuo comando deve risponderti di NO e spiegarne i motivi (probabilmente di menzionerà questa circolare). Solo in quel momento tu puoi fare ricorso al TAR perchè adesso non puoi ricorrere a niente in quanto niente ti è stato dato o negato.
La disparità di trattamento consiste in quanto se uno rientra in servizio dopo l'aspettativa (ha avuto la causa di servizio riconosciuta e quindi parzialmente inidoneo) la licenza viene data mentre per quel poverello che non gli viene riconosciuta a causa di servizio e deve transitare nel ruolo civile niente.
Ciao Domenico
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
serraciro

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da serraciro »

Caro Amico

Stai tranquillo,che puoi dire al tuo comando che con quella circolare si può pulire il c....
Tu fai istanza per il pagamento di tutte le ferie comprese quelle maturate durante l'aspettativa-Aspetta la risposta del tuo comando che sarà negativo-E devi farfe ricorso al T.A.R. ricorso che vincerai al 100% perchè oramai la giurisprudenza sia del T.A.R. e del Consiglio di Stato ,compreso al Corte Europea,sono del parere che si maturano le le ferie anche durante l'aspettativa-Puoi considerarli soldi in banca con gli interessi legali-

Ricorri
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

x roberto 71,

si è vero la giurisprudenza è favorevole.
Quando io ho detto pensaci volevo intendere: fatti i conti di quanto ti viene a costare il ricorso al TAR e quanto tu prenderesti con il ricorso vinto; non sono in grado di dirti quanto rimborsano per ogni giorno; calcola anche quanti giorni tu hai diritto.

Ciao
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Ciro non so a quale arma appartieni, ma dei tuoi francesismi il forum dei carabinieri ne fà volentieri a meno . Detto questo dico a te ed a tutti quelli che incitano i colleghi al ricorso perchè la giurisprudenza è favorevole al pagamento delle ferie di leggere la parte finale di questa sentenza del Consiglio di Stato favorevole al pagamento e che respinge l'appello del Ministero dell'Interno :
" P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente "
Come puoi vedere le spese tra le parti vengono compensate ovvero ognuno si paga le sue, quanto è costato al collega ricorrere tra TAR e CDS ? Tieni conto che un giorno di ferie riferito al grado di brigadiere viene retribuito circa 54 euro netti .
Come vedi non si tratta di palle ma di buon senso .
Un saluto Billy
Roberto Mandarino
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro billyelliot1964,

quello che scrivi è assolutamente condivisibile e l' ho ripetuto anch'io diverse volte, ma ognuno è libero di ricorrere se vuole, purchè non ci venga a fare lezioni, sopratutto con toni arroganti..
Un caro saluto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
domengio

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da domengio »

MA PERCHE' TUTTI E DICO TUTTI NON ESPRIMONO LE LORO OPINIONI SENZA ATTACARE ALTRI.
CARO BILLY MA NON HAI FATTO CASO CHE HO CONSIGLIATO AL COLLEGA DI FARE I DOVUTI CALCOLI SE CONVIENE O NO FARE RICORSO. NON PUOI INTERVENIRE BACCHETTANDO I COLLEGHI CHE ANCHE CON FARE ACCENTUATO RISPONDONO E POI PERCHE' NON HAI SCRITTO PER PRIMA TU AL COLLEGA CHE CHIEDEVA INFORMAZIONI?
DA QUANDO SONO ISCRITTO A QUESTO SITO HO CERCATO DI DARE UNA MANO AD ALTRI COLLEGHI PERCHE' IO ERO IN DIFFICOLTA' E SONO STATO AIUTATO. LOGICAMENTE FECI UNA CERNITA DELLE RISPOSTE E NE SCELSI QUELLE CHE PIU' RITENEVO OPPORTUNO FACENDO DI CONSEGUENZA UN RAFFRONTO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
PER ULTIMO QUANDO RISPONDO AD UN POST CERCO SEMRPE DI FAR CAPIRE CHE LA DECISIONE SPETTA SEMPRE ALL'INTERESSATO DI PROPRIO VOLERE E NON PERCHE' "MI E' STATO DETTO".
QUESTO E' L'ANIMO DEL FORUM E NON ATTACCARE SEMPRE IL COLLEGA CHE RICHIEDE INFORMAZIONI CHE POSSONO SEMBRARE BANALI, MA PER LUI IN QUEL MOMENTO SONO COME UNA MONTAGNA, E POI METTERSI ANCHE A BACCHETTARSI, IO SONO QUESTO E TU SEI QUELLO.
IO NON SONO NESSUNO NEL SITO, POSSONO ANCHE BANNARMI, MA IO COMUNQUE CERCHERO' SEMPRE DI AIUTARE ALTRI COLLEGHI CHE SONO IN DIFFICOLTA' E GUARDATE CHE NE SONO TANTI.
SALUTI A TUTTI DOMENICO
billyelliot1964

Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da billyelliot1964 »

Domenico non ti voglio attaccare ma mi pare che parli a sproposito . Innanzitutto l'riginatore di questo posto sono stato io e più volte sono intervenuto invitando i colleghi a valutare la convenienza economica del ricorso, non mi pare di averti attaccato ma solo di averti, in modo impersonale perchè non ti ho assolutamente menzionato, invitato a leggere la parte finale della sentenza nella quale si compensavano le spese.
Un saluto Billy
COSIMO13
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da COSIMO13 »

Leggendo le varie opinioni sull' argomento, Vi comunico, per informazione, sperando di poter dare un piccolo contributo, che ne mio caso, Sottufficiale M.M. , in licenza di convalescenza / ripodo domiciliare dal 19 maggio 20101 sino alla cessazione del servizio avvenuto in data 28 set 20101...Io...dopo aver fatto istanza di pagamento Licenza Ordinaria non goduta in quanto riformato il 28 sett 2010, il Mio Comando M.M. , dopo avermi fatto prendere visione della Circolare di Persomil del 26 maggio 2010, la stessa qui.....mi ha messo in pagamento 5 giorni di Licenza Ordinaria!!! Nella pratica, ha allegato uno statino alla mia istanza....indirizzata all'Ente amministratore che dovrà liquidarmi...Statino a corredo che cito testualmente: la mia spettanza riferita all'anno 2010, in considerazione della mia anzianità di servizio, arruolato in data 15 apr 86 è di 14 giorni;(da 15 a 25 anni di servizio sono 32 gg. ..io ne avevo 24 e mezzo). L'orario settimanale di MARISARDEGNA è articolato su 5 giorni. Si fa presente, che per il conteggio dei giorni di licenza di cui sopra (cioè 5), NON è stato considerato il periodo nel quale l'interessato si trovava in posizione di aspettativa. Saluti...a tutti gli utenti...a coloro che ne masticano ed anche ai profani poco preparati come me!!!!!!!
panorama
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Re: Pagamento licenza ordinaria

Messaggio da panorama »

Il problema è uno solo qui' ed è questo: se ci facciamo 4 calcoli se conviene o no fare ricorso di sicuro nessuno di noi mai solleverà la questione, mentre se qualche persona anche se deve andare a pari somma facendo il ricorso lo vince certamente aprirà le porte a centinaia di colleghi, certo non è che questa persona che riccorre deve essere considerata FESSA ma una persona che non si è fatta sottomettere e che per propria DIGNITA' a voluto far valere i propri diritti.
Comunque la scelta è personale ma non conviene mai fare opera di convincimento su nessuno.
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