Buongiorno a tutti. Il quesito che pongo agli esperti in materia pensionistica del forum è il seguente:
La nuova normativa in materia di calcolo della pensione, per coloro che avevano 18 anni al 31.12.1995, a decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2012, prevede due sistemi di calcolo, spiegati nella circolare INPS n. 74 del 10.04.2015 di cui riporto la parte essenziale:
[i] a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l’importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.[/i]
Visto che spetterà come pensione quello che risulterà minore dei due calcoli, conviene ancora arrivare ai sessanta anni e probabilmente non avere nulla dei vantaggi spettanti finora come i sei scatti , il moltiplicatore ecc., naturalmente ad eccezione dei vantaggi sulla liquidazione che dovrebbero restare. Questo in quanto il calcolo fino all'ultimo giorno lavorativo con il calcolo interamente retributivo di cui alla precedente lettera b., mi sa tanto che sarà il minore dei due e quindi corrisponderà alla pensione.
doppio calcolo pensione
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