VITTIME DEL DOVERE - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA SUPPLEMENTO

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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

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Per notizia nel caso possa interessare a qualcuno

Parere Consiglio di Stato affare n. 1693 del 2010

Riconosciuta l’equiparazione tra le vittime dell’amianto e quelle del “dovere” in ambito del Ministero della Difesa.
Di seguito il parere reso dal Consiglio di Stato che equipara le “vittime delle patologie asbesto-correlate” alle “vittime del dovere” ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle “vittime della criminalità e del terrorismo”.


Numero 02526/2010 e data 01/06/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 4 maggio 2010

NUMERO AFFARE 01693/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Ufficio Legislativo.
QUESITO IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 564, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero della difesa prot. n. 8/14244 del 24 marzo 2010, pervenuta il 2 aprile successivo, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso:
Espone il Ministero della difesa che con riguardo ai delicati problemi connessi all’insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all’amianto, si è posta la questione relativa all’inclusione delle infermità “asbesto-correlate” contratte dal citato personale tra quelle che, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), consentono l’equiparazione dei destinatari alle “vittime del dovere”, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
La disposizione in oggetto equipara alle vittime del dovere i pubblici dipendenti che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 7 luglio 2006 n. 243, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), precisa che:
- per “missioni di qualunque natura” devono intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”;
- per “particolari condizioni ambientali od operative” devono invece intendersi “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ciò premesso, evidenzia l’Amministrazione che in sede applicativa sono emersi dubbi riguardo all’inclusione delle infermità asbesto-correlate nell’ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate. Le perplessità si ricollegano, in particolare, al significato da attribuire alle locuzioni “missioni di qualsiasi natura” e “particolari condizioni ambientali” dalle quali la singola patologia deve risultare dipendente, e questo anche in correlazione con le “circostanze straordinarie” e i “fatti di servizio” previsti come requisito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato regolamento, ai fini dell’individuazione delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione”. Al riguardo, ai fini di un’interpretazione sistematica delle disposizioni che disciplinano l’equiparazione di alcuni soggetti alle vittime del dovere e quindi dell’individuazione delle patologie che possano essere prese in considerazione, la stessa Amministrazione rileva preliminarmente come la legge finanziaria per il 2006, all’articolo 1, comma 562, abbia enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564. Tali ultime disposizioni – accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, sia sul piano soggettivo, relativamente cioè ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda le funzioni e i compiti d’istituto svolti dagli stessi – rispondono all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza, tenendo anche conto delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenze e attività ad esse relative.
In particolare, l’articolo 1, comma 564, della legge in oggetto, nel prevedere l’equiparazione alle vittime del dovere dei soggetti che abbiano contratto infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative, si riferisce espressamente a tutte le infermità “permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso”, infermità tra le quali – ad avviso dell’Amministrazione – debbono senz’altro ritenersi comprese anche le patologie asbesto-correlate.
Con riguardo alla prima delle due condizioni richieste dalla disposizione (aver contratto la patologia “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”) sarebbero sorte le sotto elencate perplessità in merito al significato da attribuire al termine “missione”:
a) se riguardi soltanto l’attività effettuata fuori dai confini nazionali, ovvero anche quella prestata dentro i citati confini;
b) se riguardi solo l’attività operativa, intesa come quella correlata al raggiungimento di uno scopo militare definito a priori, con l’impiego prevalente di forze militari, specificamente autorizzata con un atto dell’autorità competente, ovvero possa comprendere anche attività a carattere addestrativo o logistico;
c) se possa essere considerata utile a tale fine soltanto l’attività prestata a bordo di mezzi militari (navi, aeromobili, mezzi corazzati o blindati) in attività di servizio, ovvero anche quella effettuata nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Per quanto riguarda la prima questione, si evidenzia nella relazione che l’analisi letterale della norma di cui al citato art. 564 porterebbe ad escludere l’interpretazione secondo la quale nel termine “missione” debbano essere comprese solo le attività svolte all’estero. Con riferimento, invece, alle questioni illustrate nelle lettere b) e c), si osserva che ai fini della qualificazione dell’attività di missione è richiesta la mera verifica di due elementi fattuali e oggettivi: l’esistenza di un ordine di servizio del personale da parte di un’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata e l’effettuazione di compiti o funzioni operative, addestrative o logistiche. Pertanto, in virtù delle disposizioni richiamate, dovrebbero ricomprendersi nel termine “missione”, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione dei destinatari alle vittime del dovere, tutte le attività istituzionali peculiari, proprie – in questo caso – del personale militare, che si concretano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali.
Per quanto concerne, invece, la seconda condizione richiesta dal ripetuto comma 564 (accertamento delle particolari condizioni ambientali od operative), osserva l’Amministrazione che la sussistenza di tali condizioni deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto, soprattutto quando la circostanza sia stata già riconosciuta come causa o concausa determinante della patologia asbesto-correlata in sede di giudizio ordinario di dipendenza da causa di servizio. Non può ritenersi che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia subordinato al riscontro positivo da parte del Comitato di verifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento, della sussistenza delle specifiche circostanze che, storicamente, abbiano determinato la dispersione di micro-fibre di amianto nei luoghi di prestazione dell’attività di servizio; ciò determinerebbe infatti gravi sperequazioni proprio per le caratteristiche specifiche delle patologie asbesto-correlate e del mesotelioma pleurico in particolare. In altri termini, sarebbe del tutto superfluo ricercare l’ulteriore prova del singolo episodio comportante maggiore esposizione al rischio amianto, essendo sufficiente documentare la sussistenza di circostanze che, in relazione ad elementi oggettivi (le caratteristiche dei mezzi o delle strutture in cui il soggetto ha prestato servizio, la durata complessiva e l’intensità del periodo di servizio ivi prestato, nonché la tipologia dell’attività svolta, ecc.), consentano di desumere l’esistenza delle particolari condizioni di esposizione al rischio amianto e, conseguentemente, di affermare la riconducibilità della patologia alle particolari condizioni ambientali e operative in cui si è svolta la missione.
Tale interpretazione, oltre che rispettosa dei criteri stabiliti dal legislatore, consentirebbe di uniformarsi allo specifico atto di indirizzo parlamentare, costituito dall’ordine del giorno n. 9/3256/16 in data 15 dicembre 2007, accolto come raccomandazione, che invita il Governo ad adottare ogni iniziativa per ricomprendere, in sede applicativa dell’articolo 1, comma 564, della legge n.266 del 2005, tra le vittime del dovere ivi contemplate, anche il personale deceduto o divenuto permanentemente invalido che sia stato esposto all’amianto su unità navali, aeromobili e infrastrutture militari, sì che nei confronti di tali vittime (così come già avvenuto per le vittime del c.d. uranio impoverito) possa darsi luogo alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’Amministrazione chiede dunque al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla legittimità di tale interpretazione.
Considerato:
L’articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) ha ampliato le ipotesi in cui i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano riportato lesioni comportanti invalidità permanente nell’espletamento delle funzioni di istituto sono considerati “vittime del dovere”. Il successivo comma 564 ha poi disposto che siano equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali ed operative”.
Ai fini di un’interpretazione sistematica delle disposizioni che disciplinano l’equiparazione di alcuni soggetti alle vittime del dovere, osserva la Sezione che il comma 562 dello stesso articolo sopra richiamato enuncia il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei citati commi 563 e 564. Il combinato disposto di tali disposizioni, accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, risponde all’esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza. Un’esigenza evidentemente individuata dal Legislatore in considerazione delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenza e attività ad esse relative. In tale ottica, sono state preordinate le correlate risorse finanziarie apprestate dal citato comma 562 (spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006), dal decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 (173 milioni di euro per il 2007, 2,72 milioni di euro per il 2008 e circa 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009), nonché dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 565 dell’art. 1 in questione è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 che ha disciplinato le modalità applicative delle medesime disposizioni legislative definendo anche il concetto di “missioni di qualunque natura” e di “particolari condizioni ambientali ed operative”, requisiti entrambi necessari ai fini del riconoscimento che qui interessa.
In fase applicativa, si è posta la questione dell’inclusione delle infermità asbesto-correlate nell’ambito delle disposizioni sopra richiamate; questione sulla quale è tenuto a pronunciarsi – dopo la diagnosi dell’infermità o lesione espressa dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 – il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461. La laboriosità e la lunghezza delle istruttorie condotte dal Comitato di verifica, complicate dalla difficoltà di interpretazione delle indicate due condizioni richieste dal citato comma 564 per dar luogo all’equiparazione a vittima del dovere dei militari che abbiano contratto infermità asbesto-correlate, hanno indotto l’Amministrazione della difesa a sottoporre al Consiglio di Stato il quesito interpretativo in esame.
Con riguardo alla prima condizione, ovvero aver contratto la malattia in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, la questione di rilievo è quella del significato da attribuire al termine “missione”. Da un’analisi letterale della norma, la questione pare possa senz’altro risolversi nel senso di attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, in ragione del fatto che il citato comma 564, con il termine “missione” non può che riferirsi a un’ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell’area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali. Ciò anche in considerazione della definizione del termine “missione” fornita dal citato regolamento n. 243 del 7 luglio 2006 – all’articolo 1, lettera b) – ove precisa che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto è quello dell’autorizzazione dell’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, presupposto questo indefettibile dell’impiego del personale militare in qualsiasi attività.
Tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nell’accezione del termine “missione” riferito all’impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell’organizzazione delle Forze armate.
Per quanto concerne, poi, l’accertamento delle “particolari condizioni ambientali od operative”, la Sezione ritiene – preliminarmente – di poter escludere che nel percorso metodologico di accertamento di tali particolari condizioni si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro-fibre di amianto nei luoghi di lavoro del personale militare. La possibilità di effettuare tale indagine, come afferma l’Amministrazione, sembra infatti da escludere alla luce di quanto dimostrato dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le patologie in esame non risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer, sia alla lunghissima gestazione delle stesse che ridurrebbe l’indagine in questione ad una probatio diabolica.
Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni”, l’articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.
In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto.
P.Q.M.
In tal senso è reso il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia Cappugi Salvatore Giacchetti




IL SEGRETARIO


Roberto Mandarino
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da Roberto Mandarino »

Scusa panorama ma che ci azzecca..

questa sentenza equipara le vittime dell'amianto a quelle del dovere, il collega è una vittima del dovere (non dell'amianto).
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da panorama »

E' una informazione comune che potresti farlo sapere anche a degli amici (a piacere tuo). Comunque è sempre bene che l'informazione sia dietro l'angolo o meglio a portata di mano.
Molte persone le informazioni non li sanno trovare. Importante è partecipare.
Ciao
lupo

Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da lupo »

Comunque per informazione in merito alle " Vittime del Dovere" c'è un sito " Vittimedeldovered'italia" oppure per informazioni potete contattarmi al numero 3313666740.
panorama
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da panorama »

Ha quanti può interessare metto qui' questa importante sentenza del Consiglio di Stato su vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”

Numero 03351/2010 e data 19/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02984/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. M. D., per l'annullamento del decreto n. …. del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari di Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, del 14 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici di cui al D.P.R. 243/2006.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. ……. del 28 luglio 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, ha inviato la propria relazione e chiesto al Consiglio di Stato il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari.

PREMESSO:
Il ricorrente, Maresciallo ordinario dell’Esercito M. D., già titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria , espone che la Commissione Medica Ospedaliera di Perugia, con il processo verbale n. ……. del 16 aprile 1999, gli ha riscontrato un (omissis) , giudicando tale infermità dipendente da causa di servizio.
La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, con il processo verbale n. …. del 14 novembre 2000, a sua volta, ha ritenuto l’infermità in questione ascrivibile alla prima categoria a vita.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere datato 7 maggio 2002, ha viceversa giudicato la medesima patologia non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento alla Corte dei Conti, che con l’ordinanza n. 229/03 ha disposto di interpellare la Commissione Medico Legale istituita presso la propria sede.
Tale organo consultivo, con relazione depositata il 3 dicembre 2003, ha espresso il seguente parere medico-legale:
“Il ……….., pur essendo una infermità di natura costituzionale, caratterizzato da una evoluzione lenta nel tempo, riconosce come tutti i …… concause favorenti o determinanti, quali l’esposizione a bitume, oli minerali, benzina, solventi ed altri materiali cancerogeni, la cui azione è facilitata da stress psico-fisici protratti. Durante il servizio prestato, il ricorrente, essendo stato addetto alla custodia ed alla manutenzione delle armi per diversi anni, ed avendo partecipato a numerose attività addestrative ed operative anche all’estero, è stato senza dubbio esposto in maniera intensa all’azione dei fattori suddetti. Pertanto, si giudica che l’infermità “…………………… a livello epatico” è SI dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 1^ categoria Tab. A”.
La Corte dei Conti, in data 18 dicembre 2003, allineandosi con quanto argomentato dal citato organo consultivo ha accolto il ricorso dell’interessato, ribadendo che “il servizio svolto dal maresciallo M. D., per le sue particolari modalità, ha costituito, quantomeno, la concausa efficiente e determinante dell’insorgenza del ……….. in questione che, pertanto, dev’essere considerato dipendente da causa di servizio”.
In data 16 ottobre 2006, l’odierno ricorrente ha presentato istanza al Ministero della Difesa, diretta ad ottenere i benefici per l’infermità “……. di tipo A”, di cui al D.P.R. 243/06.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiamato ad esprimersi dal Dicastero, con parere n. …../2007 espresso nell’adunanza n. 67/2007 del 6 marzo 2007 non ha ravvisato nel servizio svolto dal Sottufficiale l’esistenza delle particolari condizioni operative rispetto a quelle ordinarie connesse allo svolgimento dei compiti di istituto. Tale giudizio negativo è stato confermato dal Comitato di verifica anche in sede di riesame.
In conformità a tale parere l’Amministrazione della difesa ha emesso decreto n. ….. del 14 ottobre 2008, con il quale è stata appunto respinta la domanda del ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- Violazione, erronea e falsa applicazione di legge, artt. 1-9, p. D.P.R. 243/2006;
- Violazione di legge, artt. 562, 563, 564 e 1° comma 565, legge 262/2005;
- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per manifesta ingiustizia, sviamento.
In estrema sintesi il ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia erroneamente applicato le suddette norme, in considerazione del chiaro tenore della sentenza della Corte dei conti.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
In particolare, il Dicastero afferma di essersi determinato sulla base del parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio, i cui giudizi medico-legali costituiscono valutazioni di ordine tecnico che sono, per loro natura, sottratti al sindacato di legittimità, fatte salve le ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità manifesta che andrebbero escluse nel caso in esame.
La motivazione del Comitato di Verifica, continua l’Amministrazione riferente, prende in considerazione “le peculiarità dell’infermità in rapporto al puntuale dettato normativo contenuto nel D.P.R. 243/2006, nonché dei commi n. 563 e 564 della legge 266/2005, senza trascurare la valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, nonché le considerazioni del Giudice pensionistico”.
CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, con domanda presentata in data 16 ottobre 2006, ha chiesto di accedere ai benefici di cui al D.P.R. 07/07/2006 n. 243 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”).
L’ambito soggettivo di riferimento, ossia le categorie dei soggetti equiparati alle vittime del dovere (per le quali dette provvidenze erano già in vigore), sono individuate dai commi 563 e 564 dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 563, in particolare, prevede che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564, a sua volta, stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Appare di tutta evidenza che il caso prospettato al Collegio nell’odierno ricorso sia astrattamente riconducibile ad entrambi gli ambiti soggettivi, in considerazione della particolare attività lavorativa condotta dall’interessato. Egli, infatti, come anche riportato dalla citata sentenza della Corte dei Conti, ha svolto l’attività principale in locali militari adibiti alla manutenzione degli armamenti ed operato anche in missioni sia in Italia che all’Estero.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiamato ad esprimersi, ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 07/07/2006 n. 243, sulla riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ha ritenuto che “dagli esami degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche (…)”. Tale avviso sarebbe stato espresso, sempre secondo il Comitato, “valorizzando le considerazioni del Giudice pensionistico”, che avrebbe giudicato il servizio svolto dal ricorrente “all’interno di un contesto ordinario”.
Appare di tutta evidenza che il parere espresso dal Comitato sia palesemente contraddittorio.
La Corte dei Conti, infatti, nella richiamata sentenza si esprime descrivendo un contesto tutt’altro che ordinario. E’ sufficiente citare un passo della relazione peritale, effettuata dal sopracitato organo consultivo e fatta propria dalla Corte dei Conti stessa, nel quale è specificato che il ricorrente risulta essere stato addetto alla custodia ed alla manutenzione delle armi per diversi anni, oltre ad aver partecipato a numerose attività addestrative ed operative anche all’estero, e che in dette circostanze è stato esposto in maniera intensa all’azione dei fattori cancerogeni che poi hanno determinato il ……….
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Maria Grazia Cappugi




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
panorama
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

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Per opportuna notizia ...................

Numero 01505/2010 e data 13/04/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 marzo 2010

NUMERO AFFARE 01212/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa - Ufficio legislativo.
Schema dPR – Modifica d.P.R. n. 37 del 2009 concernente la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali.
LA SEZIONE
Vista la relazione 8/11110 del 06/03/2010 con la quale il Ministero della difesa - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:
Riferisce l’Amministrazione sullo schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 n. 37, per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell’art. 2, commi 78 e 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il regolamento all’esame nasce da un complicato iter legislativo, e da ultimo, dall’art. 3, comma 3 del decreto legge 4 novembre 2009 n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2009 n. 197, con il quale è stato modificato il citato comma 78, nel senso di includere anche i genitori tra i superstiti beneficiari dell’elargizione, in analogia a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, in materia di elargizioni a favore di vittime del terrorismo e del dovere.
L’articolo 1 del regolamento all’esame, novellando, modifica l’articolo 2 del d.P.R. 37 del 2009, inserendo tra i beneficiari dell’indennizzo anche i genitori, allo stesso modo e nello stesso ordine della legge del 1980.
L’articolo 2 fissa, per la nuova categoria di beneficiari il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento per la presentazione delle domande di indennizzo, facendo salve le domande già inoltrate.
Considerato:
Il regolamento è provvisto del parere favorevole del Ministero dell’interno, dell’Ufficio legislativo, del Ministero dell’economia e finanze , del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre il regolamento è assistito anche dal parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato la quale rileva che l’estensione dei beneficiari non determina maggiori oneri rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 244 del 2007.
Il parere del collegio è pertanto favorevole.
P.Q.M.
Si esprime parere favorevole all’ulteriore iter procedimentale del regolamento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni De Cesare Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Massimo Meli
tuttiliberi

Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da tuttiliberi »

Cari colleghi, mi potete dire la procedura per fare l'istanza per le vittime del dovere, dove la devo presentare e dove deve prendere i moduli?
Premesso che mi sono ammalato di patologia ansiosa dopo uno scontro a fuoco con cattura di latitante avvenuto molti anni fà e tra poco dovrò fare la visita medico legale alla CMO di roma per il riconoscimento della suddetta patologia.
Si deve aspettare il comitato per la dipendenza dal servizio prima di fare l istanza per le vittime del dovere oppure si può fare prima?

cari saluti
Maurizio
giuseppedemarco
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro collega, devi aspettare prima le risultanze del Comitato di Verifica (se la tua patologia ti viene riconosciuta "SI" dipendente causa di servizio).
Di seguito ti posto la valutazione per il riconoscimento dello statuto di VITTIMA DEL DOVERE.

LA VALUTAZIONE DELL’EVENTO NEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS “VITTIMA DEL DOVERE” AI SENSI DEL QUADRO ORDINAMENTALE VIGENTE


La connotazione di vittima del dovere e le connesse elargizioni da parte dello Stato trovano menzione nel nostro ordinamento fin dalla istituzione dei corpi deputati a garantire l’ordine interno e la sicurezza pubblica del Paese, anche se la normativa in materia ha subìto nel corso degli anni modificazioni di sicuro rilievo. Basata inizialmente sull’art.14 del R.D.L. 261/1921, la disciplina generale è stata modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 181 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, e poi dalla Legge 22 febbraio 1968, n. 101 che prevedeva a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, quali vittime del dovere, una elargizione in misura unica di lire 2.000.000, che con l’art. 2 del D.L. 337 del 28 novembre 2003 è diventata pari a euro 200.000.
Con la legge 13 agosto 1980, n. 466 il legislatore ha posto in essere una riorganizzazione della materia, prevedendo l’estensione della elargizione una tantum a nuove categorie di soggetti, in caso di morte o di grave invalidità (oltre agli appartenenti alle Forze di polizia – i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche). E’ stato previsto inoltre il diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti ed è stata coniata una nuova definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei relativi benefìci – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973- anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.
I richiami normativi permettono di introdurre la questione del connotato di “vittima del dovere” ancorato all’evento che di tale status costituisce il fondamento soprattutto per gli organi deputati a deciderne la sussistenza sulla base della istanza degli interessati.
Facendo riferimento alla legge più recente che puntualizza il connotato di vittima del dovere, riportiamo l’articolo 1 comma 563 della Legge Finanziaria 2006 – n. 266 del 23 dicembre 2005 - il quale dispone che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il comma successivo (564) prevede inoltre che siano equiparati a tali soggetti coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ad una lettura prima facie del testo richiamato risulta che le categorie ascrivibili al concetto di vittime del dovere siano due, ossia quella di cui all’articolo 3 della legge 466 del 1980 e quella in cui è tipizzato l’evento in cui si siano verificate le lesioni che giustifichino il riconoscimento dello status in parola. In ordine alla prima categoria l’articolo 3 della LEGGE 13 AGOSTO 1980, n. 466 (GU n. 230 del 22/08/1980) indica quali vittime del dovere, destinatarie delle speciali elargizioni previste dall’ordinamento vigente, “i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, abbiano riportato una invalidità permanente………”. Il richiamo a tali disposizioni appare fondamentale in quanto consente di meglio definire la tipologia dell’evento al quale il legislatore intende ricollegare il connotato di vittima del dovere e la corresponsione de i correlati benefici. Il citato art. 1 recita testualmente “ Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, è aggiunto il seguente comma: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Va detto che a puntualizzare gli eventi fondanti per l’attribuzione dello status in trattazione aveva già provveduto il Consiglio di Stato con un Parere della Prima Sezione, il n. 561/69 del 26 marzo 1969, affermando come sia da considerare “vittima del dovere” chi, nell’espletamento di un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una determinata circostanza, subisca un incidente violento che ne determini la morte o il ferimento. I giudici di palazzo Spada in sede consultiva hanno in tal modo inteso differenziare lo status di “vittima del dovere” da quello dell’operatore di polizia cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di patologie contratte a causa del servizio stesso.
Al riguardo, gli uffici competenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, struttura preposta alla trattazione delle istanze di concessione di benefici correlati allo status di vittima del dovere, ritengono che nulla sia cambiato con l’entrata in vigore della Legge 266 del 2005. In buona sostanza devono verificarsi, secondo tali uffici della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, circostanze e condizioni connesse ad uno specifico evento di servizio e dipendente da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia , di gravità e portata superiore all’ordinario grado di pericolosità che è normalmente insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto.
Su tali basi, appare condivisibile l’assunto per cui, in sede di valutazione della attribuzione dello status di “vittima del dovere” non si possa prescindere dalla individuazione di un evento che abbia le caratteristiche indicate dalla normativa richiamata e meglio precisate dal citato Parere del Consiglio di Stato, ferma restando la difficoltà delle amministrazioni interessate a tali procedure a definire, per taluni casi, eventi che presentino una gravità ed una portata superiore all’ordinario grado di pericolosità insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto. Ovviamemte in detta sede di valutazione è necessario preliminarmente scollegare concettualmente la procedura in parola da quella relativa all’accertamento della infermità dipendente da causa di servizio ed accertare che l’evento in parola sia avvenuto nel corso della attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto, e che abbia prodotto una infermità permanente nella “vittima” nella misura minima indicata dalla normativa vigente.
Va da ultimo richiamato il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale Decreto costituisce il regolamento che precisa termini e modalità per la corresponsione dei benefici da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati. In esso vengono indicate anche le tabelle in base alle quali debbono essere valutate la percentualizzazione della invalidità permanente (D. M. Sanità 5 febbraio 1992 pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. 47 del 26 febbraio 1992) e la percentualizzazione del danno biologico (DM Lavoro e Previdenza sociale del 12 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.172 del 25 luglio 2000), nonché le modalità che debbono essere seguite per il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali ed operative.
Riferimenti: DPR 7 luglio 2006 n. 243; L.23 dicembre 2005 n.266; L. 13 agosto 1980 n. 466; Parere del Consiglio di Stato I Sez. n. 5691 del 26 marzo 1969.
tuttiliberi

Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da tuttiliberi »

ok grazie, pensavo era una procedura diversa, quindi se la cmo mi riformerà prima , dovrò aspettare la conferma del comitato prima di fare l'istanza per le vittime del dovere.
Eppure Il collega Roberto63 mi consigliava di fare l'istanza per vittime del dovere, oltre ad essere sottoposto alla normale visita medico legale per il normale riconoscimento della causa di servizio.

cari saluti
Roberto Mandarino
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da Roberto Mandarino »

La domanda la puoi presentare anche subito.
Sul sito del Ministero degli Interni vi è questo call center che fornisce informazioni anche a coloro che pensano di rientrare tra le vittime del dovere.
___
Per ottenere informazioni in tempi rapidi sarà possibile telefonare ai numeri 06.46548373 o 06.46548374 o 06.46548375 - dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì - dove risponderanno operatori di polizia qualificati.
___

Per ulterori chiarimenti puoi leggere le risposte che ho fornito in questo forum a falco1970.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
tuttiliberi

Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da tuttiliberi »

Grazie Roberto, chiamerò sicuramente, scusami sai anche dove si prendono i moduli per fare l'istanza?
cari saluti.
Maurizio
Roberto Mandarino
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da Roberto Mandarino »

Avrai tutte le informazioni dal call center
Ciao
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
lorenzoranfi
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da lorenzoranfi »

Salve pure io ho fatto a settembre '10 la prima visita alla c.m.o. di roma, mi hanno riconusciuto all'epoca dell'incidente una 7^ cat, tab a misura max con riforma parziale, poi ho fatto l'aggravamento e mi hanno riconusciuto una 6^ cat tab. a sempre mis. max, quindi deduco che mi sono presentato alla visita con l'unltima categoria....
Ma quello che mi chiedo come valutano loro la percentuale d'invalidità?
il decreto del presidente della repubblica nr.181 del 30 ottobre 2009 riporta una tabella dove vengono paragonate le percentuali di invalidità con le categorie,ma vengono prese in cosiderazione?
giuseppedemarco
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da giuseppedemarco »

il decreto del presidente della repubblica nr.181 del 30 ottobre 2009 riporta una tabella dove vengono paragonate le percentuali di invalidità con le categorie,ma vengono prese in cosiderazione?
SEMBRA CHE ATTUALMENTE LE PRENDANO IN CONSIDERAZIONE.. O MEGLIO.. LA PERCENTUALE DI INVALIDITA' IN SEDE DI VISITA PRESSO LA SPECIALE COMMISSSIONE VITTIME DEL DOVERE NON DOVREBBE DISCORSARSI MOLTO DALLA CATEGORIA DI INVALIDITA' ASSEGNATATI DALLA CMO IN SEDE DI RIFORMA PARZIALE, ALTRIMENTI CI SAREBBERO DELLE PALESI DISCORDANZE.. DA QUEL CHE LEGGO TI HANNO ASSEGNATO UNA "SESTA CATEGORIA TABELLA A" QUINDI CON UNA PERCENTUALE DI INVALIDITA' CHE VA DAL 41% AL 50%.
SALUTI
lorenzoranfi
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Re: PROSSIMA VISITA ALLA CMO "VITTIME DEL DOVERE"

Messaggio da lorenzoranfi »

Grazie per la risposta,io diciamo che sono abbastanza fiducioso,anche se mi hanno riferito da altre fonti che di solito cercano di darti una categoria di invalidita al di sotto del 25% , altrimenti ti devono riconoscere tutti i benefici.
Penso che sia leggittimo che mi venga riconosciuto il tutto, ma come al solito si devono fare i conti anche i garndi padroni che pensano ai loro interessi e non quelli delle vittime.....(dopo tutto quello che ho passato """cavolo"""")...
Io non mi vorrei fasciare la testa prima del dovuto, ma se mai mi dovrebbero riconoscere una categoria d'invalidità inferiore,naturalmente lo saprò soltanto quando mi arriverà il decreto, come mi dovrei comportare?
grazie
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